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GIOVANNI PAOLO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO A
PERPETUA MEMORIA
COSTITUZIONE APOSTOLICA
DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER
CIRCA LA NUOVA LEGISLAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI
Il Maestro divino della perfezione e il modello, Cristo Gesù, che insieme al
Padre e allo Spirito Santo «unico santo», amò la Chiesa come una sposa e diede
se stesso per lei, per santificarla e renderla gloriosa ai suoi occhi. Pertanto,
dato il precetto a tutti i suoi discepoli, affinché imitassero la perfezione del
Padre, inviò lo Spirito Santo su tutti, che li muova internamente, affinché
amino Dio di tutto cuore, e affinché si amino reciprocamente, allo stesso modo
in cui lui li amò. I seguaci di Cristo - come si esorta attraverso il Concilio
Vaticano II - chiamati e giustificati in Gesù Cristo, non secondo le loro opere
ma secondo il disegno e la grazia di lui, nel Battesimo della fede sono stati
fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò
veramente santi.
Dio sceglie in ogni tempo un gran numero di questi che, seguendo più da
vicino l'esempio di Cristo, offrano una gloriosa testimonianza del Regno dei
cieli con lo spargimento del sangue o con l'esercizio eroico delle virtù.
Invero la Chiesa, che fin dagli inizi della religione cristiana ha sempre
creduto che gli Apostoli e i Martiri siano con noi strettamente uniti in Cristo,
li ha celebrati con particolare venerazione insieme con la beata Vergine Maria e
i santi Angeli, e ha implorato piamente l'aiuto della loro intercessione. A
questi in breve tempo si aggiunsero altri che avevano imitato più da vicino la
verginità e povertà di Cristo, e infine tutti gli altri, che il singolare
esercizio delle virtù cristiane e i carismi divini raccomandavano alla pia
devozione e imitazione dei fedeli.
Considerando la vita di quelli che hanno fedelmente seguito Cristo, per una
tale insolita ragione siamo incitati a ricercare la Città futura e ci è
insegnata una via sicurissima attraverso la quale, tra le vicende del mondo,
possiamo arrivare alla perfetta unione con Cristo o, per dir meglio, alla
santità, secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno.
Senza dubbio, avendo una tal moltitudine di testimoni, attraverso i quali Dio
si fa presente a noi e ci parla, siamo attirati con grande forza a guardare il
Regno suo nei cieli. La Sede Apostolica, accogliendo i segni e la voce del suo
Signore col massimo timore e docilità, da tempi immemorabili, per il gravoso
compito affidatole di insegnare, santificare e reggere il Popolo di Dio, offre
all'imitazione dei fedeli, alla venerazione e all'invocazione gli uomini e le
donne insigni per lo splendore della carità e di tutte le altre virtù
evangeliche e dopo aver condotto i debiti accertamenti, dichiara con un solenne
atto di canonizzazione che essi sono Santi o Sante.
L'Ordinamento delle cause di canonizzazione, che il Nostro predecessore Sisto
V affidò alla Congregazione dei Sacri Riti da lui stesso fondata, è stato
sviluppato nel corso dei tempi da sempre nuove norme, soprattutto ad opera di
Urbano VIII, che Prospero Lambertini (poi divenuto Benedetto XIV), raccogliendo
anche esperienze del tempo passato, lasciò ai posteri nell'opera intitolata
Beatificazione dei Servi di Dio e canonizzazione dei Beati, e che rimase come
regola per quasi due secoli presso la Sacra Congregazione dei Riti. Norme di tal
genere infine furono raccolte essenzialmente nel Codice di Diritto Canonico,
pubblicato nell'anno 1917.
Ma poiché il progresso delle discipline storiche, che ha fatto grandi passi
nel nostro tempo, ha mostrato la necessità di arricchire la competente
Commissione di uno strumento di lavoro più adeguato, per rispondere meglio ai
postulati dell'arte critica, il nostro predecessore Pio XI con la Lettera
apostolica «Già da qualche tempo» (Motu proprio) pubblicata il 6 febbraio 1930,
istituì presso la Sacra Congregazione dei Riti la «Sezione storica» e le affidò
lo studio delle cause «storiche». Il 4 gennaio 1939 lo stesso Pontefice fece
pubblicare le Norme da osservare nell'istruire processi ordinari sulle cause
storiche, con le quali rese di fatto superfluo il processo «apostolico», così
che nelle cause «storiche» unico divenne il processo con autorità ordinaria.
Paolo VI poi, con la Lettera apostolica «Sanctitas clarior» del 19 marzo
1967, stabilì che, anche nelle cause più recenti, si facesse un unico processo
per quanto riguarda l'istruzione, cioè per raccogliere le prove, che il Vescovo
istruisce, previo permesso tuttavia della Santa Sede. Il medesimo Pontefice con
la costituzione apostolica «Sacra Congregazione dei Riti» dell'8 maggio 1969, in
luogo della Sacra Congregazione dei Riti istituì due nuovi Dicasteri, ad uno dei
quali affidò l'incarico di dare un assetto al Culto divino, all'altro quello di
trattare le cause dei santi; in questa stessa occasione mutò alquanto l'ordine
di procedere nelle medesime.
Dopo le più recenti esperienze, infine, ci è parso opportuno di rivedere la
via di istruzione delle cause e dare un ordinamento alla stessa Congregazione
per le cause dei Santi, per venire incontro alle esigenze degli studiosi e ai
desideri dei nostri fratelli nell'Episcopato, che hanno più volte sollecitato
l'agilità del modo di procedere, mantenendo tuttavia ferma la sicurezza delle
investigazioni in una questione di tanta gravità. Crediamo inoltre,
privilegiando la dottrina della collegialità proposta dal Concilio Vaticano II,
che sia assolutamente opportuno che gli stessi Vescovi si sentano maggiormente
uniti alla Sede Apostolica nella trattazione delle cause dei santi.
Per il futuro dunque, abrogate tutte le leggi di qualsiasi genere in materia,
abbiamo stabilito che si debbano osservare le norme che seguono.
- Ai Vescovi diocesani o alle autorità ecclesiastiche e agli altri equiparati
nel diritto, entro i confini della loro giurisdizione, sia d'ufficio, sia su
istanza dei singoli fedeli o di legittime aggregazioni e dei loro procuratori,
compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù o il martirio e fama
di santità o martirio, i miracoli asseriti, e, se è il caso, l'antico culto del
Servo di Dio, del quale viene chiesta la canonizzazione.
- In ricerche di tal genere il Vescovo proceda secondo le Norme particolari
da stabilirsi dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, in questo
ordine:
1) Richieda al postulatore della causa, nominato legittimamente dal
promotore, una accurata informazione sulla vita del Servo ci Dio, e si faccia
contemporaneamente da quello accuratamente illustrare i motivi che sembrano
richiedere una causa di canonizzazione.
2) Se il Servo di Dio ha pubblicato suoi scritti, il Vescovo li faccia
esaminare dai censori teologici.
3) Se non si è trovato nulla in tali scritti contro la fede e la morale,
allora il Vescovo faccia esaminare gli altri scritti inediti (lettere, diari,
ecc.) e tutti i documenti, che in qualunque modo riguardino la causa, da persone
adatte allo scopo, che, dopo aver compiuto il loro compito con scrupolosità,
devono stendere una relazione sugli accertamenti fatti.
4) Se da quanto fatto finora il Vescovo riterrà nella sua prudenza che si
possa procedere oltre, faccia interrogare i testimoni addotti dal postulatore e
gli altri che d'ufficio devono essere chiamati secondo il rito. Se poi fosse
urgente l'esame dei testimoni per non perdere la possibilità di avere le prove,
devono essere interrogati anche se non è ancora stata terminata l'indagine sui
documenti.
5) La ricerca sui miracoli asseriti si faccia separatamente dall'indagine
sulle virtù o sul martirio.
6) Terminate le indagini, si trasmettano tutti gli atti in duplice copia alla
Sacra Congregazione, insieme a un esemplare dei libri del Servo di Dio esaminati
dai censori teologici con il relativo giudizio. Il Vescovo inoltre deve
aggiungere una dichiarazione sull'osservanza dei decreti di Urbano VIII sul non
culto.
3. E' compito della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, presieduta
dal Cardinale Prefetto, con l'aiuto del Segretario, di fare ciò che concerne la
canonizzazione dei Servi di Dio, sia assistendo i Vescovi nell'istruire le cause
con il consiglio e le istruzioni, sia studiando a fondo le cause, sia infine
pronunziandosi con il voto. Alla Congregazione spetta ancora di decidere su
tutte quelle cose che si riferiscono all'autenticità e alla conservazione delle
reliquie.
4. E' compito del Segretario: 1) curare le relazioni con gli esterni, in
particolare con i Vescovi che istruiscono le cause; 2) partecipare alle
discussioni in merito alla causa, portando il voto nella Congregazione dei Padri
Cardinali e dei Vescovi; 3) stendere la relazione sui voti dei Cardinali e dei
Vescovi, da consegnare al Sommo Pontefice.
5. Nell'adempiere al suo compito il Segretario è aiutato dal Sottosegretario,
a cui spetta in particolare di vedere se sono state osservate le prescrizioni di
legge nell'istruzione delle cause, ed è aiutato anche da un congruo numero di
Ufficiali minori.
6. Per lo studio delle cause presso la Sacra Congregazione c'è il Collegio
dei Relatori, presieduto dal Relatore generale.
7. E' compito dei singoli Relatori: 1) studiare le cause loro affidate con i
cooperatori esterni e preparare le «Positiones super virtutibus et martyrio»; 2)
illustrare per scritto tutti i chiarimenti storici, se sono stati richiesti dai
Consultori; 3) partecipare come esperti, senza diritto di voto, alla riunione
dei teologi.
8. Ci sarà in particolare uno dei Relatori che avrà l'incarico di occuparsi a
fondo della «Positio super miraculis», che parteciperà alla riunione dei medici
e al Congresso dei teologi.
9. Il Relatore generale, che presiede la riunione dei Consultori storici, è
aiutato da alcuni Collaboratori nei suoi studi.
10. Presso la Sacra Congregazione c'è un «Promotor fidei» o Prelato teologo,
che ha il seguente compito: 1) presiedere il Congresso dei teologi, in cui ha
diritto di voto; 2) preparare la relazione sullo stesso Congresso; 3)
partecipare alla Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi come esperto,
senza tuttavia diritto di voto. Per una o un'altra causa, se sarà necessario,
dal Cardinale Prefetto potra essere nominato un «Promotor »fidei che faccia al
caso.
11. Per trattare le cause dei Santi sono a disposizione Consultori, chiamati
da diverse parti, con specifica esperienza, chi in campo storico, chi in campo
teologico.
12. Per l'esame delle guarigioni, che vengono presentate come miracoli, si
tiene presso la Sacra Congregazione una commissione di medici.
13. Dopo che il Vescovo ha inviato a Roma tutti gli atti e i documenti
riguardanti la causa nella Sacra Congregazione per le Cause Santi si proceda in
tal modo:
1) Innanzitutto il Sottosegretario esamina attentamente se nelle inchieste
fatte dal Vescovo sono state osservate tutte le norme di legge e riferisce nel
Congresso ordinario sull'esito dell'esame.
2) Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme
di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta,
aiutato da un Cooperatore esterno, farà la «Positio super virtutibus vel super
martyrio», secondo le regole della critica agiografica.
3) Nelle cause antiche e in quelle recenti, la cui indole particolare
richiederà il giudizio del Relatore generale, la «Positio», una volta stesa,
dovrà essere sottoposta all'esame dei Consultori esperti specifici della
materia, perché esprimano il voto sul suo valore scientifico sulla sufficienza
all'effetto. In singoli casi la Sacra Congregazione può affidare la «Positio»
anche ad altri studiosi, non compresi nel numero dei Consultori.
4) La «Positio» (con i voti scritti dei Consultori storici e con gli
ulteriori chiarimenti del Relatore, se saranno necessari) sarà consegnata ai
Consultori teologi, che esprimeranno il voto sul merito della causa; è loro
compito, insieme al «Promotor fidei», studiare tanto a fondo la causa fino a che
sia stato completato l'esame delle questioni teologiche controverse, qualora ve
ne siano, prima che si arrivi alla discussione nel Congresso specifico.
5) I voti definitivi dei Consultori teologi, insieme alle conclusioni stese
dal «Promotor fidei», saranno affidate al giudizio dei Cardinali e dei Vescovi.
14. Sui miracoli la Congregazione giudica con il seguente criterio:
1) I miracoli asseriti, sui quali il Relatore incaricato di ciò prepara la
«Positio», sono esaminati nella riunione degli esperti (se si tratta di
guarigioni, nella riunione dei medici); i voti e le conclusioni degli esperti
sono esposti in una accurata relazione.
2) In secondo luogo si devono discutere i miracoli nello specifico Congresso
dei teologi; e infine nella Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi.
15. Il parere dei Padri Cardinali e dei Vescovi viene riferito al Sommo
Pontefice, al quale solo compete il diritto di decretare il culto pubblico
ecclesiastico del Servo Di Dio.
16. Nelle singole cause di canonizzazione, il cui giudizio per il momento
dipenda dalla Sacra Congregazione, la stessa Sacra Congregazione stabilirà, con
un decreto particolare, il modo di procedere oltre, nell'osservanza tuttavia di
questa nuova legge.
17. Le norme stabilite con questa Nostra costituzione cominciano ad entrare
in vigore da oggi. Vogliamo che queste norme e prescrizioni siano valide ed
efficaci ora e per il futuro, non essendo in opposizione, fin dove è necessario,
con le Costituzioni e gli ordinamenti apostolici fatti dai nostri predecessori,
e le altre prescrizioni degne anche di particolare menzione e deroga.
Roma, San Pietro, 25 gennaio 1983, V anno del nostro Pontificato.
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