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CHIROGRAFO DI GIOVANNI
PAOLO II CON IL QUALE VIENE DATA NUOVA CONFIGURAZIONE ALL'«ISTITUTO PER
LE OPERE DI RELIGIONE»
Con Chirografo del 27 giugno 1942 il Nostro Predecessore di v. m. Pio XII
erigeva nella Città del Vaticano l'Istituto per le Opere di Religione, con
personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente «Amministrazione per
le Opere di Religione», il cui Statuto era stato approvato dallo stesso Sommo
Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla «Commissione
ad pias causas» costituita dal Sommo Pontefice Leone XIII net 1887.
Con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944 il Sommo Pontefice Pio XII
stabilì nuove norme per il regime dell'Istituto stesso, demandando alla
Commissione Cardinalizia di Vigilanza dell'Istituto di proporre le modifiche
allo Statuto del 17 marzo 1941 che, per l'esecuzione del Chirografo in parola,
fossero apparse necessarie.
Allo scopo di meglio adeguare le strutture e l'attività dell'Istituto alle
esigenze dei tempi facendo, in particolare, ricorso alla collaborazione ed alla
responsabilità di laici cattolici competenti, siamo ora venuti nella
determinazione di dare, come diamo, una nuova configurazione all'Istituto per le
Opere di Religione, conservandone il nome e le finalità.
1. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione
dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all'Istituto medesimo da
persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.
2. L'Istituto ha personalità giuridica e sede nello Stato della Città del
Vaticano.
Per eventuali controversie il foro competente è quello dello Stato della
Città del Vaticano.
3. Sono organi dell'Istituto:
- La Commissione Cardinalizia - Il Prelato - Il Consiglio di
Sovrintendenza - La Direzione - I Revisori.
4. La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati ad
quinquennium dal Sommo Pontefice e confermabili.
Essa vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie secondo le
modalità previste dallo Statuto.
5. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, segue l'attività
dell'Istituto, partecipa in qualità, di Segretario alle adunanze della
Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza.
6. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell'amministrazione e
gestione dell'Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività
sul piano finanziario, economico ed operativo.
È nominato dalla Commissione Cardinalizia
ed è composto di cinque membri, che durano in carica cinque anni e possono
essere confermati.
7. La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente del Consiglio
di Sovrintendenza.
8. La Direzione è formata dal Direttore Generale e dal Vice-Direttore,
nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione
Cardinalizia.
Il Direttore può essere assunto a tempo indeterminato o determinato.
La Direzione è responsabile di tutta l'attività operativa dell'Istituto e ne
risponde al Consiglio di Sovrintendenza.
9. Il Consiglio di Sovrintendenza nomina, per una durata non superiore a tre
anni, tre Revisori di particolare competenza amministrativa e contabile. Essi
possono essere rinnovati.
I Revisori rispondono direttamente del loro operato al Consiglio di
Sovrintendenza.
Questo Nostro Chirografo sarà pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis
contemporaneamente al nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione,
che, dopo aver ricevuto la Nostra approvazione, sarà pubblicato in annesso sugli
stessi Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, i1 1° Marzo dell'anno 1990, dodicesimo del
nostro Pontificato.
IOANNES PAULUS PP. II
ADNEXUM
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
STATUTO
CAPO I
NOME, SCOPO E RESPONSABILITÀ
DELL'ISTITUTO
Art. 1
L'Istituto per le Opere di Religione, ha personalità giuridica canonica e
sede nella Città del Vaticano.
Art. 2
Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei
beni mobili ed immobili trasferiti od affidati all'Istituto medesimo da persone
fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione e di carità.
L'Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e
futura, di cui al precedente comma. L'Istituto può accettare depositi di beni da
parte di Enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del
Vaticano.
Art. 3
L'Istituto è responsabile della custodia e amministrazione dei beni ricevuti.
Tale responsabilità è disciplinata dalle norme vigenti nello Stato della
Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento
nonché dalle condizioni particolari stabilite per le singole operazioni.
Per eventuali controversie il Foro competente è quello dello Stato della
Città del Vaticano.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO
Art. 4
Sono Organi dell'Istituto:
- La Commissione Cardinalizia - Il Prelato - Il Consiglio di
Sovrintendenza - La Direzione - I Revisori.
CAPO III
LA COMMISSIONE CARDINALIZIA
Art. 5
La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati dal Santo
Padre e presieduta dal Cardinale designato dai Membri della Commissione stessa.
I componenti la Commissione durano in carica cinque anni e possono essere
confermati.
Se un componente della Commissione viene a mancare, il Santo Padre provvederà
alla sua sostituzione e il nuovo componente resterà in carica fino alla scadenza
della Commissione.
Art. 6
La Commissione Cardinalizia è convocata dal Cardinale Presidente almeno due
volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire di
regola ai singoli Cardinali almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi
di particolare urgenza.
Art. 7
Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di
almeno tre Cardinali. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza
assoluta di voti dei Cardinali presenti e all'unanimità, qualora siano presenti
tre Cardinali.
Il verbale di ogni adunanza è redatto dal Prelato nella sua qualità di
Segretario della Commissione e deve essere letto e confermato nell'adunanza
successiva.
Art. 8
La Commissione Cardinalizia vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme
statutarie.
Nomina e revoca i membri del Consiglio di Sovrintendenza e, su proposta di
quest'ultimo, il Presidente e il Vice-Presidente.
Inoltre:
a) delibera, presa conoscenza del Bilancio di Esercizio e fatte salve
le esigenze di patrimonializzazione dell'Istituto, sulla devoluzione degli
utili;
b) propone alla Superiore Autorità modifiche statutarie;
c) delibera sull'emolumento spettante ai Membri del Consiglio di
Sovrintendenza;
d) approva la nomina e la revoca del Direttore e del Vice-Direttore
fatta dal Consiglio di Sovrintendenza;
e) delibera su eventuali questioni riguardanti i Membri del Consiglio
di Sovrintendenza e la Direzione.
CAPO IV
IL PRELATO
Art. 9
Il Prelato è nominato dalla Commissione Cardinalizia. Egli
a) segue l'attività dell'Istituto, con la possibilità di accedere agli
atti e ai documenti dell'Istituto stesso;
b) partecipa, in qualità di Segretario, alle adunanze della
Commissione Cardinalizia, provvedendo alla verbalizzazione delle medesime;
c) assiste alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza;
d) sottopone le sue osservazioni alla Commissione Cardinalizia,
dandone comunicazione al Consiglio di Sovrintendenza.
Il Prelato dispone di un proprio Ufficio nell'Istituto.
CAPO V
IL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA
Art. 10
Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile della amministrazione e
gestione dell'Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività
sul piano finanziario, economico ed operativo.
Art. 11
Il Consiglio di Sovrintendenza è nominato dalla Commissione Cardinalizia ed è
composto da cinque Membri di riconosciuta esperienza economico-finanziaria e di
provata affidabilità.
I Membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere
confermati.
Se un Membro del Consiglio viene a mancare, la Commissione Cardinalizia
provvede alla sostituzione.
Il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Art. 12
Il Consiglio di Sovrintendenza è convocato dal Presidente almeno ogni tre
mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di due dei
suoi Membri, comunicata per iscritto al Presidente con l'indicazione delle
motivazioni.
La convocazione è fatta dal Presidente per lettera, telex o telefax, con
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e con l'ordine del
giorno.
L'avviso deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima
della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni
prima.
La convocazione è validamente effettuata per i Consiglieri presenti alla
precedente riunione del Consiglio, se fatta dal Presidente in quella seduta.
Art 13
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sovrintendenza è
necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Membri del Consiglio.
Se sono presenti solo tre Consiglieri, occorre l'unanimità.
Per l'approvazione del Bilancio e la nomina del Direttore e del
Vice-Direttore si richiede la maggioranza di quattro Consiglieri, manifestata
eventualmente per iscritto in caso di impedimento a partecipare all'adunanza.
La procedura della votazione è stabilita dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte
dal Vice-Presidente.
Art. 14
Il Consiglio di Sovrintendenza designa, per ogni singola adunanza, un
Dirigente dell'Istituto con funzione di Segretario. Questi deve redigere il
Verbale e sottoscriverlo insieme al Presidente. Può autenticare copie ed
estratti.
Il verbale di ogni seduta del Consiglio di Sovrintendenza è letto durante la
seduta successiva per l'approvazione e la sottoscrizione dei Consiglieri
presenti.
Art. 15
Il Consiglio di Sovrintendenza esamina e valuta, sulla base delle situazioni
contabili mensili di cui all'art. 22, l'attività della Direzione e la sua
rispondenza alle norme, istruzioni e direttive.
Art. 16
Il Consiglio di Sovrintendenza approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il
bilancio di esercizio predisposto dalla Direzione, dopo di che lo trasmette alla
Commissione Cardinalizia corredato da una relazione sulla situazione
economico-finanziaria e sulla rispondenza dell'attività dell'Istituto agli scopi
statutari.
Art. 17
Il Consiglio di Sovrintendenza ha il compito di :
1) formulare le linee di politica generale e le strategie fondamentali per
l'attività dell'Istituto in armonia con i suoi fini istituzionali;
2) definire i criteri per l'elaborazione dei programmi e degli obiettivi
annuali della direzione ed approvarne le proposte;
3) controllare l'attività economico-finanziaria dell'Istituto;
4) vigilare sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti,
per quanto riguarda gli investimenti e le altre attività;
5) definire la struttura finanziaria più opportuna per l'Istituto proponendo
il modo di migliorarla e, in generale, i mezzi più convenienti per incrementarne
il patrimonio e le attività nell'ambito della corretta osservanza delle norme
economico-finanziarie e nel pieno rispetto dei fini dell'Istituto stesso;
6) proporre alla Commissione Cardinalizia le modifiche dello Statuto purché
approvate all'unanimità dal Consiglio stesso;
7) predisporre l'emanazione del Regolamento, cui è demandata la descrizione
particolareggiata dei poteri e competenze del Consiglio e della Direzione
Generale;
8) conferire al Direttore e, su proposta di questi, al Vice-Direttore,
Dirigenti e Funzionari, la firma in nome dell'Istituto secondo le modalità
previste dal Regolamento;
9) approvare la relazione annuale della Direzione.
CAPO VI
RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUTO
Art. 18
La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente del Consiglio di
Sovrintendenza.
CAPO VII
LA DIREZIONE
Art. 19
La Direzione è formata dal Direttore Generale e dal Vice-Direttore. Essi sono
nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione
Cardinalizia.
Il Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione
Cardinalizia può revocare il Direttore Generale e il Vice-Direttore.
Art.20
Il Direttore Generale può essere assunto a tempo indeterminato o determinato.
Può essere riconfermato.
Il Direttore Generale ed il Vice-Direttore cessano dalla loro carica al
compimento del settantesimo anno di età.
In casi eccezionali, e con motivata decisione, gli organi competenti per la
nomina possono disporre la permanenza in servizio del Direttore e del
Vice-Direttore anche dopo il compimento del settantesimo anno di età.
Art. 21
Dirigenti e Funzionari sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza su
proposta del Direttore Generale.
Art. 22
La Direzione redige ogni mese la situazione contabile economicofinanziaria
risultante alla fine del mese precedente. Essa viene comunicata ai Membri del
Consiglio di Sovrintendenza e al Prelato accompagnata da una relazione.
Art. 23
Nel primo trimestre di ogni anno la Direzione redige il bilancio relativo
all'esercizio dell'anno precedente: Conto Profitti e Perdite e Situazione
Patrimoniale, secondo principi contabili di generale accettazione.
Esso deve essere corredato da una relazione sull'andamento della gestione
dell'Istituto.
Il Bilancio e i documenti giustificativi devono essere trasmessi al Consiglio
di Sovrintendenza almeno trenta giorni prima della seduta fissata per
l'approvazione del Bilancio.
Sono pure trasmessi al Collegio dei Revisori.
Art. 24
La Direzione è responsabile di tutta l'attività operativa dell'Istituto e ne
risponde al Consiglio di Sovrintendenza secondo le direttive ricevute.
Le competenze ed i poteri specifici della Direzione sono elencate nel
Regolamento dell'Istituto.
Art. 25
La Direzione sottopone al Consiglio di Sovrintendenza ogni atto che non
rientri nelle sue competenze.
In caso di urgenza il Direttore potrà essere autorizzato ad agire dal
Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, il quale sentirà almeno uno
dei Consiglieri. La determinazione a firma del Direttore Generale e con
immediata efficacia verso i terzi, dovrà però essere sottoposta per la ratifica
al Consiglio di Sovrintendenza nella sua prima adunanza.
Il Direttore e in sua assenza il Vice-Direttore sono normalmente invitati a
partecipare alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.
CAPO VIII
I REVISORI
Art. 26
Il Consiglio di Sovrintendenza nomina per una durata non superiore a tre
anni, tre Revisori di particolare competenza amministrativa e contabile. Essi
possono essere rinnovati.
I Revisori rispondono direttamente del loro operato al Consiglio di
Sovrintendenza, che li può invitare a riferire durante le sue sedute.
Art. 27
I Revisori devono eseguire almeno trimestralmente la verifica delle
consistenze di tesoreria e l'esame amministrativo e contabile dei libri e delle
scritture.
Se richiesti dal Consiglio di Sovrintendenza, possono procedere a revisioni
interne o ad altre operazioni di controllo.
Il Consiglio di Sovrintendenza può affidare al Collegio dei Revisori o a
singoli Membri incarichi particolari.
Le relative verbalizzazioni sono messe a disposizione del Consiglio di
Sovrintendenza e del Prelato.
Art. 28
I Revisori esaminano il bilancio annuale con la relazione della Direzione e i
documenti giustificativi, devono fare le proprie osservazioni per iscritto al
Consiglio di Sovrintendenza e portarli a conoscenza della Direzione e del
Prelato.
CAPO IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 29
Sono abrogati lo Statuto 17 marzo 1941, relativo alla «Amministrazione delle
Opere di Religione» e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto.
Art. 30
Per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti
disposizioni canoniche.
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