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CHIROGRAFO DI GIOVANNI PAOLO II
CON IL QUALE VIENE DATA NUOVA CONFIGURAZIONE
ALL'«ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE»

 

Con Chirografo del 27 giugno 1942 il Nostro Predecessore di v. m. Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l'Istituto per le Opere di Religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente «Amministrazione per le Opere di Religione», il cui Statuto era stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla «Commissione ad pias causas» costituita dal Sommo Pontefice Leone XIII net 1887.

Con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944 il Sommo Pontefice Pio XII stabilì nuove norme per il regime dell'Istituto stesso, demandando alla Commissione Cardinalizia di Vigilanza dell'Istituto di proporre le modifiche allo Statuto del 17 marzo 1941 che, per l'esecuzione del Chirografo in parola, fossero apparse necessarie.

Allo scopo di meglio adeguare le strutture e l'attività dell'Istituto alle esigenze dei tempi facendo, in particolare, ricorso alla collaborazione ed alla responsabilità di laici cattolici competenti, siamo ora venuti nella determinazione di dare, come diamo, una nuova configurazione all'Istituto per le Opere di Religione, conservandone il nome e le finalità.

1. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.

2. L'Istituto ha personalità giuridica e sede nello Stato della Città del Vaticano.

Per eventuali controversie il foro competente è quello dello Stato della Città del Vaticano.

3. Sono organi dell'Istituto:

- La Commissione Cardinalizia
- Il Prelato
- Il Consiglio di Sovrintendenza
- La Direzione
- I Revisori.

4. La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice e confermabili.

Essa vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto.

5. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, segue l'attività dell'Istituto, partecipa in qualità, di Segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza.

6. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell'amministrazione e gestione dell'Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo.

È nominato dalla Commissione Cardinalizia ed è composto di cinque membri, che durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

7. La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente del Consiglio di Sovrintendenza.

8. La Direzione è formata dal Direttore Generale e dal Vice-Direttore, nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.

Il Direttore può essere assunto a tempo indeterminato o determinato.

La Direzione è responsabile di tutta l'attività operativa dell'Istituto e ne risponde al Consiglio di Sovrintendenza.

9. Il Consiglio di Sovrintendenza nomina, per una durata non superiore a tre anni, tre Revisori di particolare competenza amministrativa e contabile. Essi possono essere rinnovati.

I Revisori rispondono direttamente del loro operato al Consiglio di Sovrintendenza.

Questo Nostro Chirografo sarà pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis contemporaneamente al nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione, che, dopo aver ricevuto la Nostra approvazione, sarà pubblicato in annesso sugli stessi Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, i1 1° Marzo dell'anno 1990, dodicesimo del nostro Pontificato.

IOANNES PAULUS PP. II

 

ADNEXUM 

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

STATUTO

CAPO I

NOME, SCOPO E RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 1

L'Istituto per le Opere di Religione, ha personalità giuridica canonica e sede nella Città del Vaticano. 

Art. 2

Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti od affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione e di carità.

L'Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura, di cui al precedente comma. L'Istituto può accettare depositi di beni da parte di Enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. 

Art. 3

L'Istituto è responsabile della custodia e amministrazione dei beni ricevuti.

Tale responsabilità è disciplinata dalle norme vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento nonché dalle condizioni particolari stabilite per le singole operazioni.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello dello Stato della Città del Vaticano.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 4

Sono Organi dell'Istituto:

- La Commissione Cardinalizia
- Il Prelato
- Il Consiglio di Sovrintendenza
- La Direzione
- I Revisori. 

CAPO III

LA COMMISSIONE CARDINALIZIA

Art. 5

La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati dal Santo Padre e presieduta dal Cardinale designato dai Membri della Commissione stessa.

I componenti la Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Se un componente della Commissione viene a mancare, il Santo Padre provvederà alla sua sostituzione e il nuovo componente resterà in carica fino alla scadenza della Commissione. 

Art. 6

La Commissione Cardinalizia è convocata dal Cardinale Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire di regola ai singoli Cardinali almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di particolare urgenza. 

Art. 7

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre Cardinali. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei Cardinali presenti e all'unanimità, qualora siano presenti tre Cardinali.

Il verbale di ogni adunanza è redatto dal Prelato nella sua qualità di Segretario della Commissione e deve essere letto e confermato nell'adunanza successiva.

Art. 8

La Commissione Cardinalizia vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie.

Nomina e revoca i membri del Consiglio di Sovrintendenza e, su proposta di quest'ultimo, il Presidente e il Vice-Presidente.

Inoltre:

a) delibera, presa conoscenza del Bilancio di Esercizio e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione dell'Istituto, sulla devoluzione degli utili;

b) propone alla Superiore Autorità modifiche statutarie;

c) delibera sull'emolumento spettante ai Membri del Consiglio di Sovrintendenza;

d) approva la nomina e la revoca del Direttore e del Vice-Direttore fatta dal Consiglio di Sovrintendenza;

e) delibera su eventuali questioni riguardanti i Membri del Consiglio di Sovrintendenza e la Direzione.

CAPO IV

IL PRELATO

Art. 9

Il Prelato è nominato dalla Commissione Cardinalizia. Egli

a) segue l'attività dell'Istituto, con la possibilità di accedere agli atti e ai documenti dell'Istituto stesso;

b) partecipa, in qualità di Segretario, alle adunanze della Commissione Cardinalizia, provvedendo alla verbalizzazione delle medesime;

c) assiste alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza;

d) sottopone le sue osservazioni alla Commissione Cardinalizia, dandone comunicazione al Consiglio di Sovrintendenza.

Il Prelato dispone di un proprio Ufficio nell'Istituto.

CAPO V

IL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA

Art. 10

Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile della amministrazione e gestione dell'Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo. 

Art. 11

Il Consiglio di Sovrintendenza è nominato dalla Commissione Cardinalizia ed è composto da cinque Membri di riconosciuta esperienza economico-finanziaria e di provata affidabilità.

I Membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Se un Membro del Consiglio viene a mancare, la Commissione Cardinalizia provvede alla sostituzione.

Il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. 

Art. 12

Il Consiglio di Sovrintendenza è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di due dei suoi Membri, comunicata per iscritto al Presidente con l'indicazione delle motivazioni.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera, telex o telefax, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e con l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.

La convocazione è validamente effettuata per i Consiglieri presenti alla precedente riunione del Consiglio, se fatta dal Presidente in quella seduta.

Art 13

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sovrintendenza è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Membri del Consiglio.

Se sono presenti solo tre Consiglieri, occorre l'unanimità.

Per l'approvazione del Bilancio e la nomina del Direttore e del Vice-Direttore si richiede la maggioranza di quattro Consiglieri, manifestata eventualmente per iscritto in caso di impedimento a partecipare all'adunanza.

La procedura della votazione è stabilita dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. 

Art. 14

Il Consiglio di Sovrintendenza designa, per ogni singola adunanza, un Dirigente dell'Istituto con funzione di Segretario. Questi deve redigere il Verbale e sottoscriverlo insieme al Presidente. Può autenticare copie ed estratti.

Il verbale di ogni seduta del Consiglio di Sovrintendenza è letto durante la seduta successiva per l'approvazione e la sottoscrizione dei Consiglieri presenti.

Art. 15

Il Consiglio di Sovrintendenza esamina e valuta, sulla base delle situazioni contabili mensili di cui all'art. 22, l'attività della Direzione e la sua rispondenza alle norme, istruzioni e direttive. 

Art. 16

Il Consiglio di Sovrintendenza approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio predisposto dalla Direzione, dopo di che lo trasmette alla Commissione Cardinalizia corredato da una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sulla rispondenza dell'attività dell'Istituto agli scopi statutari. 

Art. 17

Il Consiglio di Sovrintendenza ha il compito di :

1) formulare le linee di politica generale e le strategie fondamentali per l'attività dell'Istituto in armonia con i suoi fini istituzionali;

2) definire i criteri per l'elaborazione dei programmi e degli obiettivi annuali della direzione ed approvarne le proposte;

3) controllare l'attività economico-finanziaria dell'Istituto;

4) vigilare sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti, per quanto riguarda gli investimenti e le altre attività;

5) definire la struttura finanziaria più opportuna per l'Istituto proponendo il modo di migliorarla e, in generale, i mezzi più convenienti per incrementarne il patrimonio e le attività nell'ambito della corretta osservanza delle norme economico-finanziarie e nel pieno rispetto dei fini dell'Istituto stesso;

6) proporre alla Commissione Cardinalizia le modifiche dello Statuto purché approvate all'unanimità dal Consiglio stesso;

7) predisporre l'emanazione del Regolamento, cui è demandata la descrizione particolareggiata dei poteri e competenze del Consiglio e della Direzione Generale;

8) conferire al Direttore e, su proposta di questi, al Vice-Direttore, Dirigenti e Funzionari, la firma in nome dell'Istituto secondo le modalità previste dal Regolamento;

9) approvare la relazione annuale della Direzione.

CAPO VI

RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUTO

Art. 18

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente del Consiglio di Sovrintendenza.

CAPO VII

LA DIREZIONE

Art. 19

La Direzione è formata dal Direttore Generale e dal Vice-Direttore. Essi sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.

Il Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia può revocare il Direttore Generale e il Vice-Direttore.

Art.20

Il Direttore Generale può essere assunto a tempo indeterminato o determinato. Può essere riconfermato.

Il Direttore Generale ed il Vice-Direttore cessano dalla loro carica al compimento del settantesimo anno di età.

In casi eccezionali, e con motivata decisione, gli organi competenti per la nomina possono disporre la permanenza in servizio del Direttore e del Vice-Direttore anche dopo il compimento del settantesimo anno di età.

Art. 21

Dirigenti e Funzionari sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza su proposta del Direttore Generale. 

Art. 22

La Direzione redige ogni mese la situazione contabile economico­finanziaria risultante alla fine del mese precedente. Essa viene comunicata ai Membri del Consiglio di Sovrintendenza e al Prelato accompagnata da una relazione.

Art. 23

Nel primo trimestre di ogni anno la Direzione redige il bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente: Conto Profitti e Perdite e Situazione Patrimoniale, secondo principi contabili di generale accettazione.

Esso deve essere corredato da una relazione sull'andamento della gestione dell'Istituto.

Il Bilancio e i documenti giustificativi devono essere trasmessi al Consiglio di Sovrintendenza almeno trenta giorni prima della seduta fissata per l'approvazione del Bilancio.

Sono pure trasmessi al Collegio dei Revisori. 

Art. 24

La Direzione è responsabile di tutta l'attività operativa dell'Istituto e ne risponde al Consiglio di Sovrintendenza secondo le direttive ricevute.

Le competenze ed i poteri specifici della Direzione sono elencate nel Regolamento dell'Istituto.

Art. 25

La Direzione sottopone al Consiglio di Sovrintendenza ogni atto che non rientri nelle sue competenze.

In caso di urgenza il Direttore potrà essere autorizzato ad agire dal Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, il quale sentirà  almeno uno dei Consiglieri. La determinazione a firma del Direttore Generale e con immediata efficacia verso i terzi, dovrà però essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Sovrintendenza nella sua prima adunanza.

Il Direttore e in sua assenza il Vice-Direttore sono normalmente invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.

CAPO VIII

I REVISORI

Art. 26

Il Consiglio di Sovrintendenza nomina per una durata non superiore a tre anni, tre Revisori di particolare competenza amministrativa e contabile. Essi possono essere rinnovati.

I Revisori rispondono direttamente del loro operato al Consiglio di Sovrintendenza, che li può invitare a riferire durante le sue sedute.

Art. 27

I Revisori devono eseguire almeno trimestralmente la verifica delle consistenze di tesoreria e l'esame amministrativo e contabile dei libri e delle scritture.

Se richiesti dal Consiglio di Sovrintendenza, possono procedere a revisioni interne o ad altre operazioni di controllo.

Il Consiglio di Sovrintendenza può affidare al Collegio dei Revisori o a singoli Membri incarichi particolari.

Le relative verbalizzazioni sono messe a disposizione del Consiglio di Sovrintendenza e del Prelato.

Art. 28

I Revisori esaminano il bilancio annuale con la relazione della Direzione e i documenti giustificativi, devono fare le proprie osservazioni per iscritto al Consiglio di Sovrintendenza e portarli a conoscenza della Direzione e del Prelato.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

Sono abrogati lo Statuto 17 marzo 1941, relativo alla «Amministrazione delle Opere di Religione» e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto.

Art. 30

Per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti disposizioni canoniche.

 

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