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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
LA SOLLECITUDINE
DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PAOLO II
CON LA QUALE VIENE
PROMULGATO LO STATUTO DEFINITIVO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
La sollecitudine per coloro che coadiuvano il Vescovo di Roma nel ministero
di Pastore della Chiesa Universale mi ha indotto ad esporre, con Lettera del 20
novembre 1982 indirizzata al Cardinale Segretario di Stato, il significato del
lavoro prestato alla Sede Apostolica e ad istituire, con Motu Proprio « Nel
Primo Anniversario» del 1° gennaio 1989, l'Ufficio del Lavoro della
Sede Apostolica (ULSA), approvandone lo Statuto, «ad experimentum »,
per un quinquennio.
Come ho sottolineato nella ricordata Lettera, i membri della comunità
che presta servizio alla Santa Sede devono avere la profonda convinzione che il
loro lavoro comporta una responsabilità ecclesiale da vivere in spirito
di servizio e di autentica fede e che gli aspetti giuridico-amministrativi del
loro rapporto con la Sede Apostolica assumono una conseguente configurazione del
tutto peculiare.
Desidero ora riaffermare la funzione, attribuita all'Ufficio del Lavoro
della Sede Apostolica, di Organo della medesima che ha specifica identità
istituzionale ed è preposto alla tutela dei legittimi interessi degli
appartenenti alla comunità di lavoro della Santa Sede, per assicurare
armonia e perequazione, nella pluralità, diversità e specificità
delle mansioni, favorendo una corretta applicazione dei principi della giustizia
sociale, a garanzia dell'unità di tale comunità e della crescita
dei rapporti interpersonali in seno alla medesima.
L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica dovrà quindi proseguire
nel consolidamento di detta comunità di lavoro, esplicando opportuni
interventi volti al pieno adempimento delle norme poste a salvaguardia della
medesima e componendo eventuali questioni di carattere amministrativo o
sociale-economico che si verifichino nel vari Organismi della Santa Sede. A
tale scopo, l'ULSA promuoverà le vie del dialogo per la ricerca di
soluzioni che escludano il ricorso a metodi rivendicativi di forza e, per la
definizione del contenzioso, ricorrerà alle procedure previste di
conciliazione e di arbitrato.
Durante gli scorsi anni, l'ULSA ha svolto una lodevole azione per far sì
che, nella particolare comunità dei lavoratori operanti al servizio della
Santa Sede «sia fattivamente onorata la dignità di ciascun
collaboratore; siano riconosciuti, tutelati e promossi i diritti sociali ed
economici di ogni membro; siano sempre più fedelmente adempiuti i
rispettivi doveri; sia stimolato un vivo senso di responsabilità; sia
reso sempre migliore il servizio» (cf. Motu Proprio citato). L'esperienza
maturata consiglia ora di adeguare il suo Statuto alle esigenze rilevate nel
corso del quinquennio e di renderlo definitivo.
Pertanto, dopo approfonditi studi e consultazioni, in attuazione della mia
Lettera del 20 novembre 1982, che costituisce la regola fondamentale del lavoro
prestato alla Sede Apostolica, insieme al Codice di Diritto Canonico, alle Leggi
dello Stato della Città del Vaticano, agli altri Documenti Pontifici ed
ai Regolamenti del Personale, approvo il nuovo Statuto dell'Ufficio del Lavoro
della Sede Apostolica (ULSA), unito al presente Motu Proprio, e nel quale, alla
luce dell'esperienza degli anni recenti, sono state inserite alcune modifiche
rispetto al precedente testo del 1989.
Quanto è stabilito nella presente Lettera, in forma di Motu Proprio,
ordino che abbia pieno e stabile valore a partire dal 1° ottobre 1994,
nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale
menzione.
Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 30 settembre dell'anno 1994,
sedicesimo del Pontificato.
STATUTO
DELL'UFFICIO DEL LAVORO
DELLA SEDE APOSTOLICA
Art. 1
Normativa
L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica è regolato dagli articoli del
presente Statuto.
Art. 2
Competenza
1. L'attività dell'Ufficio si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed
applicazioni, prestato dal personale dipendente della Curia Romana, dello Stato
della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti,
esistenti e futuri, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano,
gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica.
La competenza è estesa ad altri Organismi o Enti unicamente con provvedimenti
della Superiore Autorità.
2. La specifica qualifica di personale dipendente è determinata dai
Regolamenti e dalle tabelle organiche rispettivamente dei singoli Organismi o
Enti, di cui al comma precedente.
Dalla competenza del medesimo Ufficio sono esclusi rapporti di lavoro, pur
esistenti con gli stessi Organismi o Enti ma derivanti da altri singolari
contratti di lavoro o di prestazione d'opera.
3. In caso di controversia la certificazione della natura di Organismo o Ente
gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica è rimessa alla
Segreteria di Stato.
4. Gli Organismi ed Enti di cui ai commi precedenti saranno di seguito
indicati, complessivamente e senza pregiudizio della natura di ciascuno, come
Amministrazione.
Art. 3
Funzioni
L'Ufficio promuove lo sviluppo della comunità di lavoro; a tal fine in
particolare, attraverso i suoi organi ed in collaborazione con le
Amministrazioni:
a) esclusivamente per quanto concerne in materia il rapporto e la
prestazione di lavoro, elabora e propone modifiche, integrazioni,
interpretazioni autentiche degli atti normativi ed esprime parere su ogni
modifica, integrazione, abrogazione proposta dalle singole Amministrazioni ai
rispettivi Regolamenti; b) promuove, in tale materia, l'applicazione
dei Regolamenti generali e particolari e l'unità di indirizzo nella gestione del
personale delle singole Amministrazioni anche per favorire la mobilità del
personale tra Amministrazioni e ruoli diversi; c) promuove
l'uniformità e il miglioramento, nel quadro delle compatibilità, delle
condizioni economiche, assistenziali e previdenziali del personale; d)
raccoglie, elabora e diffonde le informazioni necessarie e utili al
perseguimento dei suoi fini istituzionali; e) predispone ed attua
programmi di studio e di ricerca sul lavoro, in collaborazione con le
Amministrazioni; f) tenuto conto della natura specifica della Sede
Apostolica promuove, in collaborazione con le Amministrazioni e attraverso la
partecipazione a qualificate iniziative, l'elevazione culturale in materia e
l'aggiornamento di metodi, strumenti, professionalità, nonché l'attuazione di
piani di formazione e corsi; g) promuove la conciliazione, ed in
mancanza procede alla decisione delle controversie individuali, plurime o
collettive, in materia di lavoro, tra le Amministrazioni ed i loro dipendenti o
ex-dipendenti, entro i limiti di competenza di cui all'Art. 2 del presente
Statuto.
Art. 4
Struttura
L'Ufficio si articola in:
Presidenza Consiglio Direzione Generale e rispettivi Servizi
Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.
Art. 5
Presidenza
1. La Presidenza è composta dal Presidente, eventualmente dal
Vice-Presidente, nominati entrambi dal Santo Padre, e da due Assessori, nominati
dal Cardinale Segretario di Stato, esperti nei problemi del lavoro e nella
organizzazione e gestione del personale, non appartenenti al personale direttivo
delle Amministrazioni di cui all'Art. 2 del presente Statuto.
2. La Presidenza esercita in materia di lavoro i poteri di proposta
legislativa e regolamentare e le funzioni promozionali dell'unità di indirizzo
nelle attività delle Amministrazioni.
3. Nelle materie di cui al comma precedente il Presidente agisce dopo aver
sentito il parere degli Assessori.
Art. 6
Presidente
Il Presidente:
a) rappresenta l'Ufficio in ogni sede; b) convoca e presiede
le riunioni della Presidenza e del Consiglio; c) indirizza, attraverso
il Direttore Generale, l'attività dei servizi; d) promuove, con
l'ausilio del Direttore Generale, l'uniforme osservanza delle normative e
l'unità di indirizzo nella gestione del personale delle singole Amministrazioni;
e) presenta alle Autorità competenti le proposte dell'Ufficio in materia
di normativa del lavoro; f) dispone la notifica alle parti interessate
delle deliberazioni degli organismi collegiali e rende noti, ove ne sia
richiesto, i provvedimenti delle superiori Autorità in materia di lavoro.
Art. 7
Consiglio
1. Il Consiglio, presieduto dal Presidente, è composto dai due Assessori, da
un altro esperto nominato dal Cardinale Segretario di Stato, da un
rappresentante della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, uno
dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, uno della Tipografia
Vaticana-Editrice «L'Osservatore Romano», uno della Radio Vaticana, uno della
Fabbrica di S. Pietro, uno del Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano, e da sette membri del personale di cui uno ecclesiastico, un
religioso, una religiosa, e quattro laici, nominati dal Cardinale Segretario di
Stato, previa consultazione del personale.
2. In caso di cessazione o decadenza, anche per assenza ingiustificata a tre
sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si
procede negli stessi modi alla sostituzione dei componenti il Consiglio, per il
periodo di tempo rimanente del mandato.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Le procedure di designazione
devono essere avviate tre mesi prima della scadenza.
4. Il Consiglio deve essere convocato almeno quattro volte l'anno ed ogni
volta che la Presidenza lo giudica necessario o che nove componenti del
Consiglio lo richiedono.
5. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine
del giorno, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
6. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli
argomenti eventualmente proposti da almeno sei componenti.
7. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti spetta al
Presidente la decisione finale.
8. I verbali di tutte le sedute devono essere trasmessi al Cardinale
Segretario di Stato.
9. Il Consiglio è organo di consulenza e di elaborazione delle proposte
normative in materia di lavoro e può essere investito delle funzioni di
conciliazione delle controversie a norma dell'Art. 10, 6° comma.
10. La Presidenza tiene informato il Consiglio, e ne promuove il parere,
sullo stato dei problemi e delle iniziative nelle materie di cui all'Art. 3.
Art. 8
Commissioni speciali
1. Il Consiglio può affidare la disamina di determinati problemi a speciali
Commissioni referenti, delle quali possono essere chiamati a far parte
rappresentanti delle Amministrazioni e del personale, nonché esperti esterni.
2. Le Commissioni devono riferire nel termine fissato dal Consiglio,
formulando, ove ne siano in grado, proposte su cui il Consiglio delibera.
3. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente che ne
stabilisce le modalità di lavoro.
Art. 9
Direzione Generale e rispettivi Servizi
1. Il Direttore Generale è nominato dal Santo Padre.
2. Il Direttore Generale dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.
3. Il Direttore Generale:
a) coadiuva il Presidente nel dirigere il personale dell'Ufficio ed
esprime il suo parere sulle assunzioni e sulle nomine del medesimo; b)
partecipa con voto consultivo e funzioni di segretario alle adunanze del
Consiglio e della Presidenza; c) collabora strettamente con il
Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio e della Presidenza
e nella preparazione dei provvedimenti, di cui cura l'esecuzione; d)
assicura il collegamento tra l'Ufficio e le Amministrazioni; e) tiene
i rapporti con le rappresentanze del personale; f) in materia di
lavoro cura lo studio e l'istruttoria delle proposte di evoluzione delle
normative e dei programmi di formazione del personale; g) promuove la
attuazione, secondo le direttive della Presidenza ed in collaborazione con le
singole Amministrazioni, delle politiche di formazione e mobilità del personale.
Art. 10
Controversie
1. Le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione
della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, entro l'ambito
della competenza definita dall'Art. 2 del presente Statuto, troveranno soluzione
attraverso le forme di conciliazione di cui appresso e, in caso di fallita
conciliazione, attraverso l'esame e la decisione del Collegio di conciliazione e
arbitrato.
2. Qualora i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni lo prevedano con
specifiche norme, il dipendente, prima di avvalersi dei mezzi di cui al
precedente comma, dovrà, sotto pena di inammissibilità della propria istanza,
esperire in tutti i suoi gradi il ricorso interno.
3. Chiunque ritenga che un suo diritto soggettivo in materia di lavoro sia
leso da un provvedimento amministrativo, salvo che lo stesso emani dal Santo
Padre o da Lui sia stato specificamente approvato, può proporre istanza entro
trenta giorni dalla notifica o comunicazione, ovvero, in sua mancanza,
dall'effettiva conoscenza del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui
al comma successivo.
Il medesimo termine di trenta giorni è stabilito per la presentazione
dell'istanza conseguente all'esito del ricorso di cui al comma precedente.
4. Si considera provvedimento amministrativo anche il silenzio-rigetto
dell'Amministrazione, quando la stessa non adotti alcuna decisione entro 90
giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato.
5. L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, del provvedimento
impugnato e gli ulteriori elementi che il ricorrente ritenga di addurre a
sostegno delle sue ragioni.
6. L'istanza è presentata al Direttore Generale, il quale ove non ne rilevi
la inammissibilità per difetto dei presupposti su indicati, convoca le parti
dinanzi a sé per il tentativo di conciliazione, avendo cura di rimettere
all'Amministrazione copia della istanza e degli eventuali documenti ad essa
allegati.
Il Direttore Generale può, con l'autorizzazione del Presidente, rimettere il
tentativo di conciliazione al Consiglio.
Avverso la dichiarazione di inammissibilità può essere proposto reclamo,
entro dieci giorni dalla comunicazione, allo stesso Direttore Generale.
In caso di conferma del provvedimento può essere proposto ricorso, a norma
dell'Art.11, 3° comma, al Collegio di conciliazione e arbitrato il quale entro
trenta giorni dalla data di presentazione si pronuncia in camera di Consiglio a
norma dell'Art. 11, sentite le parti, sulla ammissibilità dell'istanza,
rinviando, se del caso, al Direttore Generale per il tentativo di conciliazione.
7. Colui che ha proposto l'istanza deve comparire di persona e può farsi
assistere da persona scelta nell'ambito dei dipendenti o pensionati della
propria Amministrazione o di altra Amministrazione.
L'Amministrazione deve essere rappresentata da un proprio Addetto autorizzato
a conciliare.
8. Il procedimento di conciliazione deve essere definito entro 90 giorni
dalla data di presentazione della istanza se esperito di fronte al Direttore
Generale; entro 180 giorni invece se rimesso al Consiglio.
Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più della metà della
sua durata, per accordo scritto tra le parti o con provvedimento motivato,
rispettivamente, del Direttore Generale o del Presidente.
9. Del tentativo di conciliazione il Direttore Generale dovrà redigere
verbale.
In caso di esito positivo tale verbale costituisce titolo esecutivo.
In difetto di conciliazione il Direttore Generale ricorda nel verbale alle
parti che hanno facoltà di proporre ricorso ai sensi del successivo Art. 11; la
mancata comparizione dell'Amministrazione equivarrà ad esito negativo del
tentativo di conciliazione e se ne darà atto nel relativo verbale.
10. Ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro si prescrive nel termine di
cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui può essere fatto valere.
11. Sono escluse dalla istanza e dal ricorso le materie di competenza della
Autorità giudiziaria e delle Commissioni Disciplinari previste nei Regolamenti
Generali.
Art. 11
Collegio di conciliazione e arbitrato
1. Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da persone qualificate
per preparazione giuridica, prudenza ed equanimità, nominate dal Cardinale
Segretario di Stato cui spetta la scelta del Presidente.
2. I Membri del Collegio durano in carica cinque anni e possono essere
confermati.
3. Il Collegio è investito della controversia a seguito di ricorso, da
presentarsi al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data del verbale di non
riuscita del tentativo di conciliazione o dalla scadenza dei termini di cui
all'Art. 10, 8° comma.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle
parti e del provvedimento impugnato, l'esposizione dei fatti e la specificazione
dei motivi di impugnativa, la determinazione dell'oggetto della domanda,
l'indicazione delle prove su cui questa si fonda.
Il ricorso è trasmesso immediatamente al Collegio a cura del Direttore
Generale insieme ai documenti ad esso allegati ed agli atti del procedimento del
tentativo di conciliazione.
4. Il Collegio decide con un numero invariabile di tre Membri.
Il Presidente semestralmente fissa il calendario delle udienze e la
composizione dei collegi delle medesime. Se all'udienza partecipano più di tre
Membri ciascuna decisione è deliberata dal Presidente, dal componente designato
dallo stesso Presidente come relatore e dal più anziano in ordine di nomina
degli altri componenti presenti.
In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal più anziano, in
ordine di nomina, dei Membri presenti.
A parità di data di nomina l'anzianità dei Membri del Collegio è determinata
dall'età.
5. Nella trattazione dei ricorsi ad esso sottoposti, il Collegio procede
secondo le norme seguenti:
a) Il Presidente del Collegio fissa l'udienza per la comparizione
delle parti e dispone la trasmissione del ricorso almeno 30 giorni prima
all'Amministrazione, che può presentare le sue deduzioni ed eventuali prove fino
a 10 giorni prima della stessa udienza; b) per quanto lo consente la
specifica natura non giudiziaria del Collegio, sono ad esso applicabili, per
analogia, le disposizioni del Codice di Procedura Civile Vaticano relative alla
incompatibilità ed alla ricusazione del giudice, alle ferie giudiziarie, ai
mezzi di prova, alla rappresentanza e difesa delle parti, alla forma della
decisione, alla revocazione e alla querela di nullità, nonché alle spese di
giudizio; la difesa delle parti può essere assunta esclusivamente dagli iscritti
all'Albo costituito a norma dell'annesso Regolamento (All. 1); c)
all'udienza il ricorrente deve comparire di persona e l'Amministrazione deve
essere rappresentata nei modi di cui all'Art. 10, 7° comma; in caso di
controversie collettive o plurime i ricorrenti devono comparire attraverso una
rappresentanza composta da non più di tre di loro; d) in udienza il
Collegio tenta nuovamente la conciliazione, per la quale si osserva l'Art. 10,
9° comma, e in caso di esito negativo procede all'interrogatorio libero delle
parti; il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in ogni momento fino
alla pubblicazione della decisione; e) nella stessa o, se necessario, in successiva udienza, il Collegio ammette o
dispone d'Ufficio gli eventuali mezzi di prova che possono essere assunti anche
da uno dei suoi Membri a ciò delegato; f) una volta matura la causa, il Presidente invita le parti alla discussione
finale, riservando al Collegio la decisione che, salvo gravi motivi, deve essere
pronunciata entro 120 giorni dal ricorso; g) il Collegio, con ordinanza motivata, risolve tutte le questioni
pregiudiziali o incidentali necessarie per decidere sulle domande avanzate nel
ricorso; h) in caso di accoglimento del ricorso il Collegio annulla, in tutto o in parte,
il provvedimento impugnato e decide sui diritti soggettivi dedotti in giudizio.
Art. 12
Ricorso per legittimità
1. Ferma restando la competenza del Collegio per quanto attiene alla
Procedura di revocazione e di querela di nullità (cf. Art. 11, comma 5°, lett.
b), contro le decisioni del Collegio medesimo può essere proposto ricorso per legittimità:
a) sia per mancata osservanza o violazione delle norme essenziali previste nel
procedimento dinanzi all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica; b) sia per violazione o falsa applicazione di leggi, disposizioni e regolamenti
vigenti circa la materia in oggetto.
2. Il ricorso deve essere proposto davanti alla Corte di Appello dello Stato
della Città del Vaticano.
3. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte decide con unica sentenza
anche sul merito: tale decisione non è soggetta ad impugnativa.
4. Il ricorso per legittimità è regolato dalle annesse Norme (All. 2).
ALLEGATO I
ALBO DEGLI AVVOCATI
PRESSO IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
E ARBITRATO
DELL'UFFICIO DEL LAVORO
DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)
Art. 1
La difesa della controversia dinanzi al Collegio di conciliazione e
arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica può essere assunta,
oltre che dagli avvocati della Rota Romana che abbiano la laurea in diritto
civile, anche dagli iscritti allo speciale Albo istituito con la presente
normativa.
L'Albo degli avvocati è tenuto dal Segretario del Collegio di conciliazione
e arbitrato sotto la vigilanza del Presidente dell'ULSA.
Art. 2
Possono essere iscritti a tale Albo, i laureati in giurisprudenza aventi
esperienza forense e speciale competenza in materia di lavoro e che eccellano
per preparazione giuridica e probità di vita.
Art. 3
L'iscrizione all'Albo va richiesta con domanda diretta at Presidente dell'ULSA
corredata dei documenti che accertino le sopra descritte qualità, con espressa
dichiarazione che il richiedente è domiciliato a Roma.
Art. 4
L'iscrizione all'Albo è disposta dal Presidente dell'ULSA assunte eventuali
informazioni ed udito il parere del Presidente del Collegio di conciliazione e
arbitrato. L'iscrizione ha durata triennale e può essere confermata di
triennio in triennio fino al compimento del 75° anno di età.
Art. 5
Il Presidente dell'ULSA non è tenuto a motivare il diniego dell'iscrizione e
non è ammesso alcun ricorso contro tale provvedimento.
Art. 6
L'esercizio dell'attività di difesa da parte degli iscritti all'Albo è
subordinato al giuramento prestato nelle mani del Presidente dell'ULSA o di un
suo Delegato secondo la formula di cui all'allegato A.
Art. 7
Nell'esercizio della professione, gli iscritti all'Albo dovranno sempre
prestare ossequio ai precetti della legge naturale e cristiana, serbare il
segreto sulle questioni sottoposte al loro patrocinio, e rispettare i principi
della deontologia professionale.
Art. 8
I consulenti legali ed i responsabili degli uffici delle Amministrazioni
interessate ad una controversia possono difendere le rispettive Amministrazioni
dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA.
Art. 9
Ove qualcuno degli iscritti venisse meno ai sopra cennati doveri, il
Presidente dell'ULSA, anche a mezzo di un suo Delegato, espletata
l'istruttoria del caso, sentito l'interessato ed il Collegio di conciliazione e
arbitrato, dispone con proprio decreto, non soggetto a reclamo, la eventuale
cancellazione dall'Albo del predetto iscritto.
Allegato A
Io ................................. iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro
della Sede Apostolica (ULSA)
prometto e giuro
di essere fedele al regnante Sommo Pontefice e ai suoi legittimi successori;
di accettare e rispettare fermamente il Magistero della Chiesa circa la
dottrina e la morale cattolica; di adempiere con diligenza e abnegazione i miei
doveri professionali e di osservare rigorosamente il segreto di ufficio.
Così mi aiutino Dio e questi Santi Vangeli che tocco con le mie mani.
Firma
Io sottoscritto testifico che il prefato Signore, iscritto nell'Albo degli
Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), ha prestato
oggi giuramento, come sopra, nelle mie mani.
Nella sede dell'ULSA
Firma
ALLEGATO II
NORME
CIRCA LA PROCEDURA DI RICORSO
PER LEGITTIMITÀ
CONTRO LE DECISIONI DELL'UFFICIO DEL LAVORO
DELLA SEDE APOSTOLICA
Art. 1
Il ricorso per legittimità può essere presentato alla Corte di Appello dello
Stato della Città, del Vaticano entro trenta giorni dalla notifica alle parti
della decisione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salva
diversa disposizione del Presidente della Corte, data su istanza di parte.
Art. 2
Il ricorso deve essere presentato simultaneamente alla Presidenza dell'Ufficio
del Lavoro e alla Cancelleria della Corte di Appello, con allegata la decisione
impugnata.
Il Presidente dell'Ufficio del Lavoro provvederà a trasmettere
immediatamente copia integrale degli atti del procedimento alla Corte di
Appello.
Art. 3
Il Presidente della Corte di Appello provvederà sollecitamente a far
notificare il ricorso alla parte avversa, con invito a costituirsi presentando
scrittura di risposta entro trenta giorni.
Con lo stesso decreto, il Presidente stabilirà la composizione del Collegio
giudicante, indicando anche il relatore e assegnando i ricorsi, secondo l'ordine
del ruolo di causa, ai Giudici della Corte.
I ricorsi dovranno sempre essere definiti da collegi di tre giudici, fra i
quali possibilmente vi sarà un laico.
Art. 4
Nel procedimento del ricorso per legittimità, le parti dovranno sempre essere
rappresentate e difese da avvocati scelti fra coloro che sono iscritti nell'albo
degli abilitati a patrocinare dinanzi ai Tribunali dello Stato della Città del
Vaticano, oppure che sono iscritti nell'Albo degli Avvocati presso l'Ufficio del
Lavoro della Sede Apostolica (cf. Art. 11, 5° comma, lett. b dello Statuto).
Il gratuito patrocinio potrà essere richiesto e concesso a norma degli Art.
43 ss. del Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano.
Art. 5
Trascorso il termine di cui all'Art. 3, con suo decreto il Presidente
provvederà a:
a) chiamare in causa il Promotore di Giustizia della Corte, chiedendone il
parere, da notificare immediatamente alle parti; b) fissare l'udienza dibattimentale per la decisione sul ricorso;
c) invitare i difensori delle parti e il Promotore di Giustizia a depositare le
rispettive scritture di preparazione al dibattimento entro quindici giorni
avanti l'udienza stessa.
Art. 6
L'udienza dibattimentale dovrà tenersi possibilmente entro novanta giorni dal
deposito del ricorso in Cancelleria.
Essa si svolgerà dinanzi all'intero Collegio, con la partecipazione del
Promotore di Giustizia e l'intervento dei difensori delle parti.
Art. 7
L'udienza dibattimentale è ordinata:
1° alla lettura della relazione di causa fatta dal Giudice a ciò designato;
2° alla esposizione e discussione delle ragioni di fatto e di diritto dei
difensori delle parti; 3° alla richiesta conclusiva del Promotore di Giustizia circa il merito del
ricorso.
In corso di udienza i Giudici potranno sollecitare chiarimenti sull'oggetto
della causa dal Promotore e dai difensori: è comunque facoltà di questi
l'intervento di replica.
Art. 8
Dichiarata chiusa l'udienza, il Presidente tratterrà la causa per la
decisione della Corte, ed immediatamente riunirà i congiudici in camera di
Consiglio per deliberare sulla sentenza.
La sentenza, motivata in diritto e in fatto, dovrà essere depositata dal
Giudice designato all'estensione entro venti giorni dalla Udienza
dibattimentale.
A cura della Cancelleria si provvederà alla tempestiva notifica alle parti in
causa e al Promotore di Giustizia, con contestuale comunicazione alla Presidenza
dell'ULSA, della decisione con copia della sentenza.
GIOVANNI PAOLO II
Copyright © Libreria Editrice
Vaticana
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