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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AGLI OFFICIALI E AVVOCATI DEL
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
24 gennaio 1981
Signor Decano e Reverendissimi Prelati Uditori, Cari Officiali della
Sacra Romana Rota!
1. Sono felice di potermi oggi incontrare con voi, in
occasione dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario di codesto Tribunale.
Ringrazio vivamente S. E. il Decano per le nobili parole a me rivolte e per i
saggi propositi metodologici formulati. Tutti vi saluto con paterno affetto,
mentre esprimo il mio sentito apprezzamento per il vostro lavoro, tanto delicato
e pur tanto necessario, che è parte integrante e qualificata dell’ufficio
pastorale della Chiesa.
La specifica competenza della Sacra Romana Rota sulle
cause matrimoniali tocca molto da vicino il tema così attuale della famiglia, che
è stato oggetto di studio da parte del recente Sinodo dei Vescovi. Ebbene,
sulla tutela giuridica della famiglia nell’attività giudiziaria dei Tribunali
ecclesiastici intendo ora intrattenervi.
2. Con profondo spirito evangelico il Concilio
Ecumenico Vaticano II ci ha abituati a guardare all’uomo, per conoscerlo in
tutti i suoi problemi e per aiutarlo a risolvere i suoi problemi esistenziali
con la luce della verità rivelataci da Cristo e con la grazia che ci offrono i
divini misteri della salvezza.
Tra quelli che oggi più travagliano il cuore dell’uomo,
e di conseguenza l’ambiente umano, sia familiare sia sociale, nel quale egli
vive ed opera, va annoverato come preminente ed inderogabile quello dell’amore
coniugale, che lega due esseri umani distinti per sesso, facendone una
comunità di vita e di amore, unendoli cioè in matrimonio.
Dal matrimonio si origina la famiglia «nella quale - sottolinea il Vaticano II
- le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a
raggiungere una saggezza umana più completa e a comporre convenientemente i
diritti della persona con le altre esigenze della vita sociale»; ed è così che
la famiglia è veramente il fondamento della società». In verità, aggiunge il
Concilio, «il bene della persona e della società umana e cristiana è
strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e
familiare». Ma con lo stesso Concilio dobbiamo riconoscere che «non
dappertutto la dignità di questa istituzione brilla con identica chiarezza,
poiché è oscurata dalla poligamia, dalla piaga del divorzio, dal cosiddetto
libero amore e da altre deformazioni. Per di più l’amore coniugale è molto
spesso profanato dall’egoismo, dall’edonismo e da usi illeciti contro la
generazione».
Anche a motivo delle gravi difficoltà che, a volte con
violenza, scaturiscono dalle profonde trasformazioni dell’odierna società,
l’istituto matrimoniale palesa il suo valore insostituibile e la famiglia
resta ancora la «scuola di umanità più completa e più ricca».
Di fronte ai gravi mali che oggi travagliano quasi ovunque
questo grande bene, che è la famiglia, è stata anche suggerita l’elaborazione
di una Charta dei diritti della famiglia, universalmente riconosciuta,
al fine di assicurate a questo istituto la giusta tutela, nell’interesse
anche di tutta la società.
3. La Chiesa, dal canto suo e nell’ambito delle sue
competenze, ha cercato sempre di tutelare la famiglia anche con un’appropriata
legislazione, oltre a favorirla e ad aiutarla con varie iniziative pastorali.
Ho già citato il recente Sinodo dei Vescovi. Ma è ben noto come, fin dagli
inizi del suo magistero, la Chiesa, confortata dalla parola del Vangelo, abbia
sempre insegnato e ribadito esplicitamente il precetto di Gesù sull’unità
e indissolubilità del matrimonio, senza del quale non si può mai avere una
famiglia sicura, sana e vera cellula vitale della società. Contro la prassi
greco-romana e giudaica, che facilitava assai il divorzio, già l’apostolo
Paolo dichiarava: «agli sposi poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie
non si separi dal marito (...) e il marito non ripudi la moglie». Seguì la
predicazione dei Padri, i quali, di fronte al dilagare dei divorzi, affermavano
con insistenza che il matrimonio, per volontà divina, è indissolubile.
Il rispetto, dunque, delle leggi volute da Dio per l’incontro
tra l’uomo e la donna e per il perdurare della loro unione, fu l’elemento
nuovo che il Cristianesimo introdusse nell’istituto matrimoniale. Il
matrimonio dirà poi il Vaticano II in quanto «intima comunità di vita e di
amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è
stabilito dal patto coniugale, vale a dire dall’irrevocabile consenso
personale. E così, è dall’atto umano col quale i coniugi mutuamente si
danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l’istituto (del
matrimonio) che ha stabilita per ordinamento divino».
Questa dottrina guidò subito la pastorale, la condotta dei
coniugi cristiani, l’etica matrimoniale e la disciplina giuridica. E l’azione
catechetico-pastorale della Chiesa, suffragata e avvalorata dalla
testimonianza delle famiglie cristiane, introdusse modificazioni persino nella
legislazione romana, che con Giustiniano non ammetteva più il divorzio sine
causa e andava accogliendo gradatamente l’istituto matrimoniale
cristiano. Fu una grande conquista per la società, poiché la Chiesa, avendo
ridato dignità alla donna e alle nozze, mediante la famiglia, contribuì a
salvare il meglio della cultura greco-romana.
4. Nell’attuale contesto sociale si ripropone oggi alla
Chiesa il primitivo sforzo, dottrinale e pastorale, di condotta e prassi,
nonché legislativo e giudiziario.
Il bene della persona umana e della famiglia, nella quale l’individuo
realizza gran parte della sua dignità, nonché il bene della stessa società,
esigono che la Chiesa oggi, ancor più del recente passato, circondi di
particolare tutela l’istituto matrimoniale e familiare.
Quasi vano potrebbe risultare lo sforzo pastorale, sollecitato
anche dall’ultimo Sinodo dei Vescovi, se non fosse accompagnato da una
corrispondente azione legislativa e giudiziaria. A conforto di tutti i Pastori
possiamo dire che la nuova codificazione canonica sta provvedendo con sagge
norme giuridiche a tradurre quanto è emerso dall’ultimo Concilio Ecumenico
in favore del matrimonio e della famiglia. La voce ascoltata nel recente
Sinodo dei Vescovi sull’allarmante aumento delle cause matrimoniali nei
tribunali ecclesiastici sarà certamente valutata in sede di revisione del
Codice di Diritto Canonico. Si è parimente certi che i Pastori, anche come
loro risposta alle istanze del citato Sinodo, sapranno, con accresciuto
impegno pastorale, favorire l’adeguata preparazione dei nubendi alla
celebrazione del matrimonio. La stabilità del vincolo coniugale ed il felice
perdurare della comunità familiare dipendono infatti non poco dalla
preparazione che i fidanzati hanno premessa alle loro nozze. Ma è altresi
vero che la stessa preparazione al matrimonio risulterebbe negativamente
influenzata dalle pronunce o sentenze di nullità matrimoniale, quando queste
fossero ottenute con troppa facilità. Se tra i mali del divorzio vi è anche
quello di rendere meno seria ed impegnativa la celebrazione del matrimonio,
fino al punto che questa oggi ha perduto presso non pochi giovani la dovuta
considerazione, c’è da temere che nella stessa prospettiva esistenziale e
psicologica indirizzerebbero anche le sentenze di dichiarazione di nullità
matrimoniale, se si moltiplicassero come pronunce facili ed affrettate. «Ond’è
che il giudice ecclesiastico - ammoniva già il mio venerato Predecessore Pio
XII - non deve mostrarsi facile a dichiarare la nullità del matrimonio, ma ha
piuttosto da adoperarsi innanzi tutto a far sì che si convalidi ciò che
invalidamente è stato contratto, massime allorché le circostanze del caso
particolarmente lo consigliano». E a spiegazione di quest’ammonimento aveva
premesso: «Quanto alle dichiarazioni di nullità dei matrimoni, nessuno
ignora essere la Chiesa guardinga e aliena dal favorirle. Se infatti la
tranquillità, la stabilità e la sicurezza dell’umano commercio in genere
esigono che i contratti non siano con leggerezza proclamati nulli, ciò vale
ancor più per un contratto di tanto momento, qual è il matrimonio, la cui
fermezza e stabilità sono richieste dal bene comune della società umana e dal
bene privato dei coniugi e della prole, e la cui dignità di Sacramento vieta che
ciò che è sacro e sacramentale vada di leggieri esposto al pericolo di
profanazione». A scongiurare questo pericolo, sta contribuendo lodevolmente
il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con la sua saggià e prudente
opera di vigilanza. Altrettanto valida mi risulta l’azione giudiziaria del
Tribunale della Sacra Romana Rota. Alla vigilanza del primo ed alla sana
giurisprudenza del secondo deve corrispondere l’opera ugualmente saggia e
responsabile dei tribunali inferiori.
5. Alla necessaria tutela della famiglia contribuiscono in
misura non piccola l’attenzione e la pronta disponibilità dei tribunali
diocesani e regionali a seguire le direttive della Santa Sede, la costante
giurisprudenza rotale e l’applicazione fedele delle norme, sia sostanziali
sia processuali già codificate, senza ricorrere a presunte o probabili
innovazioni, ad interpretazioni che non hanno oggettivo riscontro nella norma
canonica e che non sono suffragate da alcuna qualificata giurisprudenza. È
infatti temeraria ogni innovazione di diritto, sia sostantivo sia processuale,
che non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei tribunali e
dicasteri della Santa Sede. Dobbiamo essere persuasi che un esame sereno,
attento, meditato, completo ed esauriente delle cause matrimoniali esige la
piena conformità alla retta dottrina della Chiesa al diritto canonico ed alla
sana giurisprudenza canonica, quale si è andata maturando soprattutto
mediante l’apporto della Sacra Romana Rota; tutto ciò va considerato, come già
diceva a voi Paolo VI di v.m., «mezzo sapiente» e «come un binario di
scorrimento, il cui asse è precisamente la ricerca della verità oggettiva ed
il cui punto terminale è la retta amministrazione della giustizia».
In questa ricerca, tutti i ministri del tribunale
ecclesiastico - ciascuno con il dovuto rispetto al proprio ed altri ruolo -
debbono avere un riguardo particolare, costante e coscienzioso, al formarsi del
libero e valido consenso matrimoniale, sempre congiunto alla sollecitudine,
parimente costante e coscienziosa, della tutela del Sacramento del matrimonio.
Al conseguimento della conoscenza della verità oggettiva, cioè dell’esistenza
del vincolo matrimoniale, validamente contratto, o della sua inesistenza,
contribuiscono e l’attenzione ai problemi della persona e l’attenzione
alle leggi che, per diritto sia naturale sia divino, o positivo della Chiesa,
sottostanno alla valida celebrazione delle nozze e al perdurare del
matrimonio. La giustizia canonica, che, secondo la bella espressione di San
Gregorio Magno, più significativamente chiamiamo sacerdotale, emerge dall’insieme
di tutte le prove processuali, valutate coscienziosamente alla luce della
dottrina e del diritto della Chiesa, e col conforto della giurisprudenza più
qualificata. Lo esige il bene della famiglia, tenendo presente che ogni tutela
della famiglia legittima è sempre in favore della persona; mentre la
preoccupazione unilaterale in favore dell’individuo può risolversi a danno
della stessa persona umana, oltre a nuocere al matrimonio e alla famiglia, che
sono beni e della persona e della società. È in questa prospettiva che vanno
viste le disposizioni del vigente Codice circa il matrimonio.
6. Nel messaggio del Sinodo alle famiglie cristiane è
sottolineato il grande bene che la famiglia, soprattutto cristiana,
costituisce e realizza per la persona umana. La famiglia «aiuta i suoi membri
a diventare protagonisti della storia della salvezza e insieme segni viventi
del progetto che Dio ha sul mondo». Anche l’attività giudiziaria, per
essere attività della Chiesa, deve tener presente questa realtà che non è
soltanto naturale ma anche soprannaturale del matrimonio e della famiglia che dal
matrimonio ha origine. Natura e grazia ci rivelano, sia pure in modi e misure
diversi, un progetto divino sul matrimonio e sulla famiglia, che va sempre
atteso, tutelato e, secondo i compiti propri a ciascuna attività della
Chiesa, favorito, perche il più largamente possibile sia recepito dalla società
umana.
La Chiesa pertanto, anche con il suo
diritto e l’esercizio della potestas iudicialis, può e deve
salvaguardare i valori del matrimonio e della famiglia, per promuovere l’uomo
e valorizzarne la dignità.
L’azione giudiziaria dei tribunali
ecclesiastici matrimoniali, alla stregua di quella legislativa, dovrà aiutare
la persona umana nella ricerca della verità oggettiva e quindi ad affermare
questa verità, affinché la stessa persona possa essere in grado di
conoscere, vivere e realizzare il progetto d’amore che Dio le ha
assegnato.
L’invito che il Vaticano II ha
rivolto a tutti, particolarmente a coloro «che hanno influenza sulla società
e le sue diverse categorie», coinvolge responsabilmente pertanto anche i
ministri dei tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali, perché pur
essi, ben servendo la verità e bene amministrando la giustizia, collaborino
«al bene del matrimonio e della famiglia».
7. Perciò presento a Lei, Signor Decano, ai Prelati Uditori ed agli Officiali
della Sacra Romana Rota, i miei voti cordiali per un lavoro sereno e proficuo,
svolto alla luce di queste odierne considerazioni.
E, mentre sono lieto di rinnovare i sensi del mio apprezzamento per la preziosa
e indefessa attività di codesto Tribunale, imparto di cuore a tutti Voi la
particolare Benedizione Apostolica, propiziatrice della divina assistenza sul
vostro delicato ufficio e segno della mia costante benevolenza.
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