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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II Venerdì, 21 gennaio 2000
Monsignor
Decano,
1. Ogni anno la solenne inaugurazione dell'attività giudiziaria del
Tribunale della Rota Romana mi offre la gradita occasione di incontrare
personalmente tutti voi, che
costituite il Collegio dei Prelati Uditori, degli Officiali e degli Avvocati
patrocinanti presso questo Tribunale. Mi dà, altresì, l'opportunità di
rinnovarvi l'espressione della mia
stima e
di manifestarvi viva
riconoscenza per
il prezioso
lavoro che
generosamente e
con qualificata competenza svolgete a nome e per mandato della Sede
Apostolica. Tutti
vi saluto
con affetto, riservando
un particolare
saluto al nuovo Decano, che ringrazio per il devoto omaggio testé
indirizzatomi a nome suo personale e di tutto il Tribunale della Rota Romana.
Desidero, in pari tempo, rivolgere un pensiero di gratitudine e di
ringraziamento all'Arcivescovo Mons. Mario Francesco Pompedda, recentemente
nominato Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per il
lungo servizio da lui reso con generosa dedizione e singolare preparazione e
competenza presso il vostro Tribunale. 2. Questa mattina, quasi sollecitato dalle parole di Mons. Decano,
desidero soffermarmi a riflettere con voi sull'ipotesi di valenza giuridica
della corrente mentalità divorzista ai fini di una eventuale dichiarazione di
nullità di matrimonio, e sulla dottrina dell'indissolubilità
assoluta del
matrimonio rato
e consumato, nonché sul
limite della potestà del Sommo Pontefice nei confronti di tale matrimonio.
Nell'Esortazione
apostolica
Familiaris consortio, pubblicata il 22 novembre 1981,
mettevo in luce sia gli aspetti positivi della nuova realtà familiare, quali
la coscienza più viva della libertà personale, la maggiore attenzione alle
relazioni personali nel matrimonio e alla promozione della dignità della
donna, sia quelli negativi legati alla degradazione di alcuni valori
fondamentali, e all'"errata concezione teorica e pratica
dell'indipendenza dei coniugi fra di loro", rilevando la loro incidenza
sul "numero crescente dei divorzi" (n. 6). Alla
radice dei denunziati fenomeni negativi, scrivevo, "sta spesso una
corruzione dell'idea e dell'esperienza della libertà, concepita non come la
capacità di realizzare la verità del progetto di Dio sul matrimonio e la
famiglia, ma come autonoma forza di affermazione, non di rado contro gli
altri, per il proprio egoistico benessere" (n. 6). Per questo
sottolineavo il "dovere fondamentale" della Chiesa di
"riaffermare con forza, come hanno fatto i Padri del Sinodo, la
dottrina dell'indissolubilità del matrimonio" (n. 20), anche al fine di
dissipare l'ombra che, sul valore dell'indissolubilità del vincolo coniugale,
sembrano gettare alcune opinioni scaturite nell'ambito della ricerca teologico
- canonistica. Si tratta di tesi favorevoli al superamento dell'incompatibilità
assoluta tra un matrimonio rato e consumato (cfr
CIC, can. 1061 ' 1) e
un nuovo matrimonio di uno dei coniugi, durante la vita dell'altro.
3. La Chiesa, nella sua fedeltà a Cristo, non può non ribadire con
fermezza "il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale,
che ha in Gesù il suo fondamento e la sua forza (cfr Ef 5,25)" (FC,
20), a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura impossibile
legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti si ritrovano, purtroppo,
travolti da una cultura
che rifiuta l'indissolubilità
matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà. Infatti,
"radicata nella
personale e
totale donazione
dei coniugi e richiesta dal bene dei figli, l'indissolubilità del
matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha manifestato
nella sua Rivelazione: Egli vuole e dona l'indissolubilità matrimoniale come
frutto, segno ed esigenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per
l'uomo e che il Signore Gesù vive verso la sua Chiesa" (FC, n.
20). Il
"lieto annuncio
della definitività dell'amore coniugale"
non è una vaga astrazione o una bella frase che riflette il comune desiderio
di coloro che si determinano al matrimonio. Questo annuncio si radica
piuttosto nella novità cristiana, che fa del matrimonio un sacramento. Gli
sposi cristiani, che hanno ricevuto "il dono del sacramento", sono
chiamati con la grazia di Dio a dare testimonianza "alla santa volontà
del Signore: "Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi" (Mt
19,6), ossia all'inestimabile valore dell'indissolubilità ...
matrimoniale" (FC, n. 20). Per questi motivi -
afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica - "la Chiesa
sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (Mc 10, 11-12...),
che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo
matrimonio" (n. 1650). 4.Certo, "la Chiesa
può, dopo esame
della situazione
da parte del tribunale
ecclesiastico competente, dichiarare "la nullità del matrimonio",
vale a dire che il matrimonio non è mai esistito", e, in tal
caso, le parti "sono libere
di sposarsi, salvo rispettare gli obblighi naturali derivati da una precedente
unione" (CCC, n. 1629). Le dichiarazioni
di nullità
per i motivi stabiliti
dalle norme canoniche,
specialmente per il difetto e i vizi del consenso matrimoniale (cfr
CIC
cann. 1095 - 1107), non possono però contrastare con il principio
dell'indissolubilità. E'
innegabile che la corrente mentalità della società in cui viviamo ha
difficoltà ad accettare l'indissolubilità del vincolo matrimoniale
ed il
concetto stesso di matrimonio come "foedus, quo vir et mulier
inter se totius vitae consortium constituunt" (CIC, can.
1055 ' 1), le cui essenziali
proprietà sono
"unitas et
indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem
obtinent firmitatem" (CIC, can. 1056). Ma tale reale difficoltà
non equivale "sic
et simpliciter"
ad un concreto rifiuto del
matrimonio cristiano o delle sue proprietà essenziali. Tanto meno essa
giustifica la presunzione, talvolta purtroppo formulata da alcuni Tribunali,
che la prevalente intenzione dei contraenti, in una società secolarizzata e
attraversata da forti correnti divorziste, sia di volere un matrimonio
solubile tanto da esigere piuttosto la prova dell'esistenza del vero consenso. La
tradizione canonistica e
la giurisprudenza rotale, per affermare l'esclusione di una proprietà
essenziale o la negazione di un'essenziale finalità del matrimonio, hanno
sempre richiesto che queste avvengano con un positivo atto di volontà, che
superi una volontà abituale e generica, una velleità interpretativa,
un'errata opinione sulla bontà, in alcuni casi, del divorzio, o un semplice
proposito di non rispettare gli impegni realmente presi.
5. In coerenza
con la dottrina
costantemente professata dalla Chiesa, si impone, perciò, la conclusione che le
opinioni contrastanti con il
principio dell'indissolubilità
o gli
atteggiamenti contrari
ad esso, senza il formale rifiuto della celebrazione del matrimonio
sacramentale, non superano i limiti del semplice errore circa l'indissolubilità
del matrimonio che, secondo la tradizione canonica e la normativa vigente, non
vizia il consenso matrimoniale (cfr
CIC, can. 1099). Tuttavia,
in virtù del principio dell'insostituibilità del consenso matrimoniale
(cfr CIC, can. 1057), l'errore
circa l'indissolubilità,
in via eccezionale, può avere efficacia invalidante il consenso, qualora
positivamente determini la volontà del contraente verso la scelta contraria
all'indissolubilità del matrimonio (cfr
CIC, can. 1099)). Ciò
si può verificare soltanto quando il giudizio erroneo sulla indissolubilità
del vincolo influisce in modo determinante sulla decisione della volontà,
perché orientato da un intimo convincimento profondamente radicato nell'animo
del contraente e dal medesimo con determinazione e ostinazione professato.
6. L'odierno incontro con voi, membri del Tribunale della Rota Romana, è
un contesto adeguato per
parlare anche a tutta la Chiesa sul limite della potestà del Sommo Pontefice
nei confronti del matrimonio rato e consumato, che "non può essere sciolto
da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte" (CIC,
can. 1141; CCEO, can. 853). Questa formulazione del diritto canonico
non è di natura soltanto
disciplinare o
prudenziale, ma corrisponde ad una verità dottrinale da sempre mantenuta
nella Chiesa. Tuttavia,
va diffondendosi l'idea secondo cui la potestà del Romano Pontefice, essendo
vicaria della potestà divina di Cristo, non sarebbe una di quelle potestà
umane alle quali si riferiscono i citati canoni, e quindi potrebbe forse
estendersi in alcuni casi anche allo scioglimento dei matrimoni rati e
consumati. Di fronte ai dubbi e turbamenti d'animo che ne potrebbero emergere,
è necessario riaffermare che il matrimonio sacramentale rato e consumato non
può mai essere sciolto, neppure dalla potestà del Romano Pontefice.
L'affermazione opposta implicherebbe la tesi che non esiste alcun matrimonio
assolutamente indissolubile, il che sarebbe contrario al senso in cui la
Chiesa ha insegnato ed insegna l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. 7. Questa dottrina, della non estensione
della potestà
del Romano Pontefice ai matrimoni rati e consumati, è stata proposta
molte volte dai miei Predecessori (cfr, ad esempio, Pio IX, Lett. Verbis
exprimere, 15 agosto 1859: Insegnamenti Pontifici, Ed. Paoline, Roma 1957,
vol. I, n. 103; Leone XIII, Lett. Enc.
Arcanum, 10 febbraio 1880: ASS
12 (1879-1880), 400; Pio XI, Lett. Enc.
Casti connubii, 31 dicembre
1930: AAS 22 (1930), 552; Pio XII, Allocuzione agli sposi novelli, 22
aprile 1942: Discorsi e Radiomessaggi di S.S. Pio XII, Ed. Vaticana,
vol. IV, 47). Vorrei citare, in
particolare, un'affermazione di Pio XII: "Il matrimonio rato e consumato
è per diritto divino indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da
nessuna autorità umana (can. 1118); mentre gli altri matrimoni, sebbene
intrinsecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità
estrinseca assoluta, ma, dati certi
necessari presupposti,
possono (si tratta, come è noto,
di casi relativamente ben
rari) essere
sciolti, oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano
Pontefice in virtù della sua potestà ministeriale" (Allocuzione alla
Rota Romana, 3 ottobre 1941: AAS 33 (1941), pp. 424-425). Con queste
parole Pio XII interpretava esplicitamente il canone 1118, corrispondente
all'attuale canone 1141 del Codice di Diritto Canonico, e al canone 853
del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, nel senso che
l'espressione "potestà umana" include anche la potestà
ministeriale o vicaria del Papa, e presentava questa dottrina come
pacificamente tenuta da tutti gli esperti in materia. In questo contesto conviene
citare anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, con la grande
autorità dottrinale conferitagli dall'intervento dell'intero Episcopato
nella sua redazione e dalla
mia speciale
approvazione. Vi si
legge infatti: "Il
vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il
matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto.
Questo vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla
consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine
ad un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa
pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina" (n. 1640).
8. Il Romano Pontefice,
infatti, ha la
"sacra potestas" di
insegnare la verità
del Vangelo, amministrare i
sacramenti e governare pastoralmente la
Chiesa in
nome e
con l'autorità di
Cristo, ma tale potestà non include in sé alcun potere sulla Legge divina
naturale o positiva. Né la Scrittura né la Tradizione conoscono una facoltà
del Romano Pontefice per lo scioglimento del matrimonio rato e consumato; anzi,
la prassi costante della Chiesa dimostra la consapevolezza sicura della
Tradizione che una tale potestà non esiste. Le forti espressioni dei Romani
Pontefici sono soltanto l'eco fedele e l'interpretazione autentica della
convinzione permanente della Chiesa. Emerge
quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice
ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della
Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche
se essa
non è
stata dichiarata
in forma solenne mediante
un atto
definitorio. Tale dottrina infatti è stata esplicitamente proposta dai
Romani Pontefici in termini categorici, in modo costante e in un arco di tempo
sufficientemente lungo. Essa è stata fatta propria e insegnata da tutti i
Vescovi in comunione con la Sede di Pietro nella consapevolezza che deve
essere sempre mantenuta e accettata dai fedeli. In questo senso è stata riproposta dal Catechismo
della Chiesa Cattolica. Si tratta
d'altronde di
una dottrina confermata
dalla prassi
plurisecolare della
Chiesa, mantenuta con piena fedeltà e con eroismo, a volte anche di
fronte a gravi pressioni dei potenti di questo mondo. E' altamente significativo
l'atteggiamento dei Papi, i quali, anche nel tempo di una più chiara
affermazione del primato Petrino, mostrano di essere sempre consapevoli del
fatto che il loro Magistero è a totale servizio della Parola di Dio (cfr
Cost. dogm.
Dei Verbum, 10) e, in questo spirito, non si pongono al di
sopra del dono del Signore, ma si impegnano soltanto a conservare e ad
amministrare il bene affidato alla Chiesa.
9. Queste sono, illustri Prelati Uditori ed Officiali, le riflessioni, che,
in materia di tanta importanza e gravità, mi premeva parteciparvi. Le affido
alle vostre menti e ai vostri cuori, sicuro della vostra piena fedeltà e
adesione alla Parola di Dio, interpretata dal Magistero della Chiesa, e alla
legge canonica nella più genuina e completa interpretazione. Invoco sul vostro non facile servizio ecclesiale la costante protezione di Maria, Regina familiae. Nell'assicurarvi che vi sono vicino con la mia stima ed il mio apprezzamento, di cuore imparto a tutti voi, quale pegno di costante affetto, una speciale Apostolica Benedizione.
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