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COSTITUZIONE APOSTOLICA
INDULGENTIARUM DOCTRINA DI SUA
SANTITÀ
PAOLO PP.VI
1. La dottrina e l’uso delle indulgenze, da molti secoli in vigore nella
chiesa cattolica, hanno un solido fondamento nella divina rivelazione, la quale,
tramandataci dagli apostoli, "progredisce nella chiesa con l’assistenza
dello Spirito santo", mentre "la chiesa, nel corso dei secoli, tende
incessantemente alla pienezza della divina verità, fino a quando in essa siano
portate a compimento le parole di Dio". Per una esatta intelligenza di
questa dottrina e del suo benefico uso è necessario, però, che siano ricordate
alcune verità, che tutta la chiesa, illuminata dalla parola di Dio, ha sempre
creduto come tali e che i vescovi, successori degli apostoli, e in primo luogo i
romani pontefici, successori di Pietro, sia mediante la prassi pastorale sia con
documenti dottrinali, hanno insegnato nel corso dei secoli e tuttora insegnano.
2. È dottrina divinamente rivelata che i peccati comportino pene infinite
dalla santità e giustizia di Dio, da scontarsi sia in questa terra, con i
dolori, le miserie e le calamità di questa vita e soprattutto con la morte, sia
nell’aldilà anche con il fuoco e i tormenti o con le pene purificatrici.
Perciò i fedeli furono sempre persuasi che la via del male offre a chi la
intraprende molti ostacoli, amarezze e danni. Le quali pene sono imposte secondo
giustizia e misericordia da Dio per la purificazione delle anime, per la difesa
della santità dell’ordine morale e per ristabilire la gloria di Dio nella sua
piena maestà. Ogni peccato, infatti, causa una perturbazione nell’ordine
universale, che Dio ha disposto nella sua ineffabile sapienza ed infinita
carità, e la distruzione di beni immensi sia nei confronti dello stesso
peccatore che nei confronti della comunità umana. Il peccato, poi, è apparso
sempre alla coscienza di ogni cristiano non soltanto come trasgressione della
legge divina, ma anche, sebbene non sempre in maniera diretta ed aperta, come
disprezzo e misconoscenza dell’amicizia personale tra Dio e l’uomo. Così
come è pure apparso vera ed inestimabile offesa di Dio, anzi ingrata ripulsa
dell’amore di Dio offerto agli uomini in Cristo, che ha chiamato amici e non
servi i suoi discepoli.
3. È necessario, allora, per la piena remissione e riparazione dei peccati
non solo che l’amicizia di Dio venga ristabilita con una sincera conversione
della mente e che sia riparata l’offesa arrecata alla sua sapienza e bontà,
ma anche che tutti i beni sia personali che sociali o dello stesso ordine
universale, diminuiti o distrutti dal peccato, siano pienamente reintegrati o
con la volontaria riparazione che non sarà senza pena o con l’accettazione
delle pene stabilite dalla giusta e santissima sapienza di Dio, attraverso le
quali risplendano in tutto il mondo la santità e lo splendore della sua gloria.
Inoltre l’esistenza e la gravità delle pene fanno comprendere l’insipienza
e la malizia del peccato e le sue cattive conseguenze. Che possano restare e che
di fatto frequentemente rimangano pene da scontare o resti di peccati da
purificare anche dopo la remissione della colpa, lo dimostra molto chiaramente
la dottrina sul purgatorio: in esso, infatti, le anime dei defunti che
"siano passate all’altra vita nella carità di Dio veramente pentite,
prima che avessero soddisfatto con degni frutti di penitenza per le colpe
commesse e per le omissioni", vengono purificate dopo morte con pene
purificatrici. La stessa cosa è messa in buona evidenza dalle preghiere
liturgiche, con le quali la comunità cristiana ammessa alla santa comunione si
rivolge a Dio fin da tempi antichissimi: "perché noi, che giustamente
siamo sottoposti ad afflizioni a causa dei nostri peccati misericordiosamente
possiamo esserne liberati per la gloria del tuo nome". Inoltre tutti gli
uomini peregrinanti sulla terra commettono ogni giorno almeno qualche leggero
peccato; per cui tutti hanno bisogno della misericordia di Dio per essere
liberati dalle pene conseguenti il peccato.
4. Regna tra gli uomini, per arcano e benigno mistero della divina volontà,
una solidarietà soprannaturale, per cui il peccato di uno nuoce anche agli
altri, così come la santità di uno apporta beneficio agli altri. In tal modo i
fedeli si prestano vicendevolmente l’aiuto per conseguire il loro fine
soprannaturale. Una testimonianza di questa solidarietà si manifesta nello
stesso Adamo, il peccato del quale passa per "propagazione" in tutti
gli uomini. Ma Cristo stesso nella cui comunione Dio ci ha chiamato, è maggiore
e più perfetto principio, fondamento ed esemplare di questa soprannaturale
solidarietà.
5. Cristo, infatti, "il quale non commise peccato", "patì per
noi", "fu ferito per le nostre iniquità, schiacciato per i nostri
delitti... per le sue piaghe siamo stati guariti". Seguendo le orme di
Cristo, i fedeli cristiani sempre si sono sforzati di aiutarsi vicendevolmente
nella via che va al Padre celeste, mediante la preghiera, lo scambio di beni
spirituali e la espiazione penitenziale; più erano animati dal fervore della
carità tanto maggiormente imitavano Cristo sofferente, portando la propria
croce in espiazione dei propri e degli altrui peccati, persuasi di poter aiutare
i loro fratelli presso Dio, Padre delle misericordie, a conseguire la propria
salvezza., è questo l’antichissimo dogma della comunione dei santi, mediante
il quale la vita dei singoli figli di Dio in Cristo e per mezzo di Cristo viene
congiunta con legame meraviglioso alla vita di tutti gli altri fratelli
cristiani nella soprannaturale unità del corpo mistico di Cristo, fin quasi a
formare una sola mistica persona.
In tal modo si manifesta il "tesoro della chiesa". Infatti, non lo
si deve considerare come la somma di beni materiali, accumulati nel corso dei
secoli, ma come l’infinito ed inesauribile valore che le espiazioni e i meriti
di Cristo hanno presso il Padre ed offerti perché tutta l’umanità fosse
liberata dal peccato e pervenisse alla comunione con il Padre; è lo stesso
Cristo redentore, in cui sono e vivono le soddisfazioni ed i meriti della sua
redenzione. Appartiene inoltre a questo tesoro il valore veramente immenso,
incommensurabile e sempre nuovo che presso Dio hanno le preghiere e le buone
opere della beata vergine Maria e di tutti i santi, i quali, seguendo le orme di
Cristo signore per grazia sua, hanno santificato la loro vita e condotto a
compimento la missione affidata loro dal Padre; in tal modo, realizzando la loro
salvezza, hanno anche cooperato alla salvezza dei propri fratelli nell’unità
del Corpo mistico.
"Tutti quelli, infatti, che sono di Cristo, vivificati dal suo Spirito,
convengono in una sola chiesa e vicendevolmente ricevono compattezza in lui (cf.
Ef 4,16). L’unità dunque di coloro che ancora sono peregrinanti sulla terra
con i fratelli che dormono nella pace di Cristo, non viene assolutamente
interrotta, anzi secondo la dottrina perenne della chiesa, viene rafforzata
attraverso la comunione dei beni spirituali. Per il fatto che i beati sono uniti
più profondamente a Cristo, rendono la chiesa più santa e contribuiscono al
suo accrescimento ed alla sua edificazione (cf.1Cor 12,12-27). Raggiunta la
patria e alla presenza del Signore (cf. 2Cor 5,8), essi per mezzo di lui, con
lui ed in lui non cessano di intercedere per noi presso il Padre, offrendo i
meriti che per mezzo dell’unico mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù
(cf. 1Tm 2,5), hanno conseguito sulla terra, servendo in tutto al Signore e
completando nella loro carne ciò che manca alle tribolazioni di Cristo in
vantaggio del corpo di lui, che è la chiesa (cf. Col 1,24). La nostra
debolezza, allora, riceve non poco aiuto dalla loro fraterna
sollecitudine". Per questo motivo tra i fedeli, che già hanno raggiunto la
patria celeste o che stanno espiando le loro colpe nel purgatorio, o che ancora
sono pellegrini sulla terra, esiste certamente un vincolo perenne di carità ed
un abbondante scambio di tutti i beni, per mezzo dei quali, con la espiazione di
tutti i peccati dell’intero corpo mistico, viene placata la giustizia; la
misericordia di Dio viene così indotta al perdono, affinché al più presto i
peccatori, sinceramente pentiti, possano essere introdotti a pieno godimento dei
beni della famiglia di Dio.
6. La chiesa, consapevole di queste verità fin dai primi tempi, conobbe e
intraprese varie vie, affinché i frutti della divina redenzione fossero
applicati ai singoli fedeli e i fedeli cooperassero alla salute dei fratelli; e
così tutto il corpo della chiesa fosse preparato nella giustizia e nella
santità all’avvento perfetto del regno di Dio, quando Dio sarà tutto in
tutte le cose. Gli stessi apostoli, infatti, esortavano i loro discepoli,
perché pregassero per la salvezza dei peccatori; ed una antichissima
consuetudine della chiesa ha conservato santamente questo uso soprattutto
allorché i penitenti invocavano l’intercessione di tutta la comunità e
quando i defunti venivano aiutati con suffragi e in particolar modo con l’offerta
del sacrificio eucaristico. Anche le opere buone, e in particolare quelle penose
alla fragilità umana, fin dai primi tempi venivano offerte a Dio per la salute
dei peccatori. E poiché le sofferenze, che i martiri sostenevano per la fede e
per la legge di Dio, venivano stimate di grande valore, i penitenti erano soliti
ricorrere agli stessi martiri per essere aiutati dai loro meriti, al fine di
ottenere dai vescovi una più rapida riconciliazione. Le preghiere, infatti, e
le buone opere dei giusti erano stimate di così grande valore che si affermava
che il penitente venisse lavato, mondato e redento con l’aiuto di tutto il
popolo cristiano. In questo aiuto, tuttavia, si pensava che non fossero i fedeli
singolarmente presi, e soltanto con le loro forze, ad adoperarsi per la
remissione dei peccati degli altri fratelli; ma che fosse la stessa chiesa, in
quanto unico corpo, unita al suo capo Cristo, a soddisfare nei singoli membri.
La chiesa dei padri, poi, fu del tutto persuasa di perseguire l’opera della
salvezza in comunione e sotto l’autorità dei pastori, che lo Spirito santo
pose come vescovi a reggere la chiesa di Dio. I vescovi pertanto, valutando
prudentemente ogni cosa, stabilivano il modo e la misura della soddisfazione da
prestarsi, anzi permettevano che le penitenze canoniche fossero riscattate con
altre opere, forse più facili, convenienti al bene comune e adatte ad
alimentare la pietà, da essere compiute dagli stessi penitenti e talvolta dagli
altri fedeli.
7. La convinzione esistente nella chiesa che i pastori del gregge del Signore
potessero liberare i singoli fedeli da ciò che restava dei peccati con l’applicazione
dei meriti di Cristo e dei santi, lentamente nel corso dei secoli, sotto l’ispirazione
dello Spirito santo, che continuamente anima il popolo di Dio, portò all’uso
delle indulgenze, con il quale si realizzò un progresso nella stessa dottrina e
nella disciplina della chiesa, non un mutamento, e dal fondamento della
rivelazione è stato tratto un nuovo bene ad utilità dei fedeli e di tutta la
chiesa. L’uso delle indulgenze, propagatosi un po’ alla volta divenne nella
storia della chiesa un fenomeno di notevoli proporzioni soprattutto allorché i
romani pontefici stabilirono che alcune opere più convenienti al bene comune
della chiesa "potessero sostituire tutta la penitenza" e ai fedeli
"veramente pentiti e confessati dei loro peccati" e che avessero
compiute tali opere concedevano "per la misericordia di Dio onnipotente..,
confidando nei meriti e nell’autorità degli apostoli", "usando la
pienezza della potestà apostolica", "il perdono non soltanto pieno ed
abbondante, ma anche pienissimo dei loro peccati". "L’unigenito
Figlio di Dio, infatti... ha procurato un tesoro alla chiesa militante e lo ha
affidato al beato Pietro, clavigero del cielo, e ai successori di lui, suoi
vicari in terra, perché lo dispensassero salutarmente ai fedeli e, per
ragionevoli cause, lo applicassero misericordiosamente a quanti si erano pentiti
e avevano confessato i loro peccati, talvolta rimettendo in maniera parziale la
pena temporale dovuta per i peccati, sia in modo generale che particolare (come
giudicavano opportuno nel Signore). Si sa che di questo tesoro costituiscono un
accrescimento ulteriore anche i meriti della beata Madre di Dio e di tutti gli
eletti".
8. Detta remissione di pena temporale dovuta per i peccati, già rimessi per
quanto riguarda la colpa, con termine proprio è stata chiamata
"indulgenza". Essa conviene in parte con gli altri mezzi o vie
destinate ad eliminare ciò che rimane del peccato, ma nello stesso tempo si
distingue chiaramente da essi. Nell’indulgenza, infatti, la chiesa facendo uso
del suo potere di ministra della redenzione di Cristo signore, non soltanto
prega, ma con intervento autoritativo dispensa al fedele ben disposto il tesoro
delle soddisfazioni di Cristo e dei santi in ordine alla remissione della pena
temporale. Il fine che l’autorità ecclesiastica si propone nella elargizione
delle indulgenze, è non solo di aiutare i fedeli a scontare le pene del
peccato, ma anche di spingere gli stessi a compiere opere di pietà, di
penitenza e di carità, specialmente quelle che giovano all’incremento della
fede e al bene comune. Se poi i fedeli offrono le indulgenze in suffragio dei
defunti coltivano in modo eccellente la carità e, mentre elevano la mente al
cielo, ordinano più saggiamente le cose terrene. Il magistero della chiesa ha
difeso ed esposto questa dottrina in vari documenti. Purtroppo nell’uso delle
indulgenze si infiltrarono talvolta degli abusi, sia perché a causa di
concessioni non opportune e superflue veniva avvilito il potere delle chiavi e
la soddisfazione penitenziale veniva abolita, sia perché a causa di
"illeciti profitti" veniva infamato il nome di indulgenza. Ma la
chiesa, biasimando e correggendo tali abusi, "insegna e stabilisce che l’uso
delle indulgenze deve essere conservato perché sommamente salutare al popolo
cristiano e autorevolmente approvato da sacri concili, mentre condanna con
anatema quanti asseriscono l’inutilità delle indulgenze e negano il potere
esistente nella chiesa di concederle".
9. La chiesa pertanto invita anche ai nostri giorni tutti i suoi figli a
valutare in pieno e a riflettere quanto l’uso delle indulgenze sia di aiuto
per la vita dei singoli e di tutta la società cristiana. L’uso salutare delle
indulgenze, tanto per ricordare le cose più importanti, insegna in primo luogo
quanto sia "triste e amaro l’aver abbandonato il Signore Dio". I
fedeli, infatti, quando acquistano le indulgenze, comprendono che con le proprie
forze non sarebbero capaci di riparare al male, che con il peccato hanno
arrecato a se stessi e a tutta la comunità e perciò sono stimolati ad atti
salutari di umiltà. Inoltre l’uso delle indulgenze ci dice quanto intimamente
siamo uniti in Cristo gli uni con gli altri e quanto la vita soprannaturale di
ciascuno possa giovare agli altri, affinché anche questi più facilmente e più
intimamente possano essere uniti al Padre. Pertanto l’uso delle indulgenze
eccita efficacemente alla carità e la fa esercitare in modo eminente, allorché
viene offerto un aiuto ai fratelli che dormono in Cristo.
10. Parimenti, il culto delle indulgenze ridesta la fiducia e la speranza di
una piena riconciliazione con Dio Padre, in modo però da non giustificare
alcuna negligenza e da non diminuire in alcun modo lo sforzo per l’acquisto
delle disposizioni richieste per la piena comunione con Dio. Le indulgenze,
infatti, sebbene siano delle elargizioni gratuite, sono tuttavia concesse sia
per i vivi che per i defunti solo a determinate condizioni. Per l’acquisto di
esse invero si richiede, da una parte, che le opere prescritte siano state
compiute e, dall’altra, che il fedele abbia le necessarie disposizioni; che,
cioè, ami Dio, detesti il peccato, riponga la sua fiducia nei meriti di Cristo
e creda fermamente nel grande aiuto che gli viene dalla comunione dei santi. Non
è da dimenticare, inoltre, che acquistando le indulgenze i fedeli si
sottomettono docilmente ai legittimi pastori della chiesa, e soprattutto al
successore di Pietro, clavigero del cielo, ai quali lo stesso Salvatore ha
affidato il compito di pascere e di governare la sua chiesa. La salutare
istituzione delle indulgenze, pertanto, contribuisce a suo modo perché la
chiesa si presenti a Cristo senza alcun difetto, ma santa ed immacolata,
mirabilmente unita in Cristo nel vincolo soprannaturale della carità. Poiché,
infatti, mediante le indulgenze i membri della chiesa purgante si uniscono più
presto alla chiesa celeste per mezzo delle stesse indulgenze il regno di Cristo
maggiormente e più celermente si instaura, "fino a quando tutti saremo
uniti nella stessa fede e con la conoscenza del Figlio di Dio avremo costruito l’uomo
perfetto, secondo la misura che ci è stata data dalla pienezza di Cristo".
11. La santa madre chiesa, perciò, avendo per fondamento tali verità,
mentre di nuovo raccomanda ai suoi fedeli l’uso delle indulgenze, come cosa
carissima al popolo cristiano per molti secoli e anche ai nostri giorni, a
quanto attesta l’esperienza, non intende assolutamente diminuire il valore
degli altri mezzi di santificazione e di purificazione e in primo luogo del
sacrificio della messa e dei sacramenti, specialmente del sacramento della
penitenza. Né vuole diminuire l’importanza di quegli aiuti abbondanti che
sono i sacramentali e delle opere di pietà, di penitenza e di carità. Tutti
questi mezzi hanno in comune il fatto che tanto più efficacemente causano la
santificazione e la purificazione quanto più strettamente il fedele si unisce a
Cristo capo e al corpo della chiesa con la carità. La preminenza della carità
nella vita cristiana è confermata anche dalle indulgenze. Le indulgenze,
infatti, non possono essere acquistate senza una sincera conversione e senza l’unione
con Dio, a cui si aggiunge il compimento delle opere prescritte. Viene
conservato dunque l’ordine della carità, nel quale si inserisce la remissione
delle pene grazie alla distribuzione del tesoro della chiesa. La chiesa, infine,
raccomandando ai suoi fedeli di non abbandonare né di trascurare le sante
tradizioni dei padri, ma di accoglierle come un prezioso tesoro della famiglia
cattolica e di tenerle nella dovuta stima, lascia tuttavia che ciascuno usi di
questi mezzi di purificazione e di santificazione nella santa e giusta libertà
dei figli di Dio; mentre incessantemente ricorda loro quelle cose che in ordine
al conseguimento della salvezza sono da preferirsi perché necessarie o migliori
e più efficaci. Per conferire poi maggiore dignità e stima all’uso delle
indulgenze, la santa madre chiesa ha ritenuto opportuno apportare alcune
innovazioni nella disciplina delle indulgenze, ed ha stabilito pertanto di
fissare delle nuove norme.
12. Le norme che seguono apportano alcune opportune variazioni nella
disciplina delle indulgenze, in conformità anche alle proposte fatte dalle
conferenze episcopali. Le disposizioni del codice di diritto canonico e dei
decreti della santa sede riguardanti le indulgenze, in quanto sono conformi alle
nuove norme, restano invariate. Nel redigere le nuove norme si è cercato in
particolar modo di stabilire una nuova misura con l’indulgenza parziale, di
apportare una congrua riduzione al numero delle indulgenze plenarie e di dare
alle indulgenze cosiddette reali e locali una forma più semplice e più
dignitosa. Per quanto riguarda l’indulgenza parziale, abolendo, l’antica
determinazione di giorni e di anni, si è stabilita una nuova norma o misura
tenendo in considerazione la stessa azione del fedele, che compie un’opera
indulgenziata. E poiché l’azione del fedele, oltre al merito che ne è il
frutto principale, può anche ottenere una remissione di pena temporale tanto
maggiore quanto più grande è il fervore del fedele e l’importanza dell’opera
compiuta, si è ritenuto opportuno stabilire che questa stessa remissione della
pena temporale che il fedele acquista con la sua azione, serva di misura per la
remissione di pena che l’autorità ecclesiastica liberamente aggiunge con l’indulgenza
parziale. È parso poi opportuno ridurre convenientemente il numero delle
indulgenze plenarie, affinché il fedele le stimi maggiormente e possa
acquistarle con le dovute disposizioni. Infatti si bada poco a ciò che si
verifica frequentemente e poco si apprezza quello che si offre in abbondanza. D’altra
parte molti fedeli hanno bisogno di un congruo spazio di tempo per prepararsi
convenientemente all’acquisto dell’indulgenza plenaria. Per quanto riguarda
le indulgenze reali o locali non solo è stato di molto ridotto il loro numero,
ma ne è stato abolito anche il nome, perché più chiaramente appaia che sono
indulgenziate le azioni compiute dai fedeli e non le cose o i luoghi che sono
solo l’occasione per l’acquisto delle indulgenze. Anzi, gli iscritti alle
pie associazioni possono acquistare le indulgenze loro proprie, compiendo le
opere prescritte, senza che sia richiesto l’uso dei distintivi.
NORME
N. 1. L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per
i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e
a determinate condizioni, acquista per intervento della chiesa, la quale, come
ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle
soddisfazioni di Cristo e dei santi.
N. 2. L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in
tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
N. 3. Le indulgenze sia parziali che plenarie possono essere sempre applicate
ai defunti a modo di suffragio.
N. 4. L’indulgenza parziale d’ora in poi sarà indicata con le sole
parole "indulgenza parziale", senza alcuna determinazione di giorni o
di anni.
N. 5. Il fedele, che almeno col cuore contrito compie una azione, alla quale
è annessa l’indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della
pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena
per intervento della chiesa.
N. 6. L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al
giorno, salvo quanto è disposto al n. 18 per coloro che sono in punto di morte.
L’indulgenza parziale invece può essere acquistata più volte al giorno,
salvo esplicita indicazione in contrario.
N. 7. Per acquistare l’indulgenza plenaria è necessario eseguire l’opera
indulgenziata e adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione
eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice. Si richiede
inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale. Se manca la
piena disposizione o non sono poste le predette tre condizioni, l’indulgenza
è solamente parziale, salvo quanto è prescritto al n. 11 per gli impediti.
N. 8. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o dopo
di aver compiuto l’opera prescritta; tuttavia conviene che la comunione e la
preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice siano fatte nello stesso
giorno, in cui si compie l’opera.
N. 9. Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più
indulgenze plenarie; ma con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera
secondo le intenzioni del sommo pontefice si lucra una sola indulgenza plenaria.
N. 10. Si adempie pienamente la condizione di pregare secondo le intenzioni
del sommo pontefice, recitando secondo le sue intenzioni un Pater e un’Ave; è
data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra
preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso il romano
pontefice.
N. 11. Ferma restando la facoltà concessa dal can. 935 del CIC ai confessori
di commutare per gli impediti sia l’opera prescritta sia le condizioni
richieste per l’acquisto delle indulgenze, gli ordinari locali possono
concedere ai fedeli, sui quali esercitano la loro autorità a norma del diritto,
se risiedono in luoghi dove in nessun modo o almeno molto difficilmente possono
accostarsi ai sacramenti della comunione, di poter acquistare l’indulgenza
plenaria senza l’attuale confessione e comunione, purché siano contriti e
propongano di accostarsi ai predetti sacramenti appena è loro possibile.
N. 12. È abolita la divisione delle indulgenze in personali, reali e locali,
perché più chiaramente appaia che le indulgenze sono concesse alle azioni dei
fedeli, sebbene esse siano talvolta collegate ad un oggetto o ad un luogo.
N. 13. Il manuale delle indulgenze sarà riveduto in modo che solamente le
più importanti preghiere e opere di pietà, di carità e di penitenza siano
indulgenziate.
N. 14. Gli elenchi e i sommari delle indulgenze per gli ordini e
congregazioni religiose, per le società che vivono in comune senza voti, per
gli istituti secolari e per le pie associazioni di fedeli, saranno quanto prima
riveduti, in modo che l’indulgenza plenaria possa lucrarsi soltanto in giorni
particolari stabiliti dalla santa sede, su proposta del superiore generale o, se
si tratta di pie associazioni, dell’ordinario del luogo.
N. 15. In tutte le chiese oratori pubblici o, per quelli che ne usano
legittimamente, semipubblici, si può acquistare il 2 novembre una indulgenza
plenaria da applicarsi soltanto ai defunti. Nelle chiese parrocchiali si può
lucrare inoltre l’indulgenza plenaria due volte all’anno, cioè nella festa
del santo titolare e il 2 agosto, in cui ricorre l’indulgenza della
Porziuncola, oppure in altro giorno opportunamente stabilito dall’ordinario.
Le predette indulgenze si possono acquistare o nei giorni sopra stabiliti,
oppure, col consenso dell’ordinario, la domenica antecedente o successiva.
Tutte le altre indulgenze concesse alle chiese od oratori dovranno quanto prima
essere rivedute.
N. 16. L’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria annessa a una
chiesa o a un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri,
recitando in essi un Pater e un Credo.
N. 17. Il fedele che devotamente usa un oggetto di pietà (crocifisso, croce,
corona, scapolare, medaglia), debitamente benedetto da un sacerdote, può
lucrare una indulgenza parziale. Se poi tale oggetto religioso è benedetto dal
sommo pontefice o da un vescovo, i fedeli, che devotamente lo usano, possono
acquistare anche l’indulgenza plenaria nella festa dei ss. apostoli Pietro e
Paolo, aggiungendo però la professione di fede con qualsiasi legittima formula.
N. 18. Al fedele in pericolo di morte, che non possa essere assistito da un
sacerdote che gli amministri i sacramenti e gli impartisca la benedizione
apostolica con l’annessa indulgenza plenaria a norma del can. 468,2 del CIC,
la santa madre chiesa concede ugualmente l’indulgenza plenaria in punto di
morte, purché sia bene disposto e abbia recitato durante la vita qualche
preghiera. Per l’acquisto di tale indulgenza è raccomandabile l’uso del
crocifisso o della croce. Questa stessa indulgenza plenaria in punto di morte
può essere lucrata dal fedele, che nello stesso giorno abbia già acquistato un’altra
indulgenza plenaria.
N. 19. Le norme stabilite circa l’indulgenza plenaria, specialmente quella
recensita nel n. 6, si applicano anche alle indulgenze plenarie cosiddette
"ogni volta che".
N. 20. La santa madre chiesa, massimamente sollecita per i fedeli defunti, ha
stabilito di suffragarli nella più larga misura in tutte le messe, abolendo
ogni particolare privilegio.
Le nuove norme, che regolano l’acquisto delle indulgenze, entreranno in
vigore dopo tre mesi dalla data di pubblicazione di questa costituzione su
"Acta Apostolicae Sedis". Le indulgenze, annesse all’uso degli
oggetti di pietà, che non sono sopra riferite, cessano dopo tre mesi dalla data
di pubblicazione della presente costituzione su "Acta Apostolicae
Sedis". Le revisioni, di cui si tratta nei nn. 14 e 15, debbono essere
proposte alla sacra penitenzieria apostolica entro un anno; trascorso un biennio
dalla data di questa costituzione, le indulgenze, che non siano state
confermate, decadranno. Queste nostre norme e prescrizioni al presente e per l’avvenire
vogliamo che siano stabili ed efficaci, nonostante, in quanto è necessario, le
costituzioni e gli ordinamenti apostolici emanati dai nostri predecessori, e
tutte le altre prescrizioni, anche se degne di particolare menzione e deroga.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 1 gennaio 1967, ottava della natività di
nostro signore Gesù Cristo, anno quarto del nostro pontificato.
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