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[ IT  - LA ]

REGIMINI ECCLESIAE UNIVERSAE

COSTITUZIONE APOSTOLICA
DI SUA SANTIT
À
PAOLO VI

LA CURIA ROMANA

PAOLO PP. VI
SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA

 

I Romani Pontefici, Successori del Beato Pietro (1), si sono preoccupati di provvedere al governo della Chiesa Universale, a seconda delle circostanze e delle necessità dei tempi, chiamando uomini esperti a collaborare col consiglio e con il loro aiuto. A tale proposito, debbono essere ricordati, in primo luogo, il Presbiterio di Roma e il Collegio dei Cardinali della santa Chiesa romana, che da quello, col volger dei secoli, trasse origine. Grado a grado, come è noto, dall'Officio sorto per primo nel IV secolo, che aveva il compito di preparare le Lettere Pontificie, altri Offici ebbero origine; ai quali si aggiunse l'auditorio che, essendo già nel secolo XIII un vero e proprio Tribunale (2), venne più perfettamente organizzato da Giovanni XXII (1316-1334) (3). Ma continuando ad aumentare la mole degli affari, le Assemblee o Commissioni di Cardinali, che erano deputate a trattare particolari questioni, nel secolo XVI incominciarono ad assistere il Sommo Pontefice con un ordinamento più efficace; e da esse poi sono sorte le Congregazioni della Curia Romana. Sisto V, Nostro Predecessore, va lodato perché nella Costituzione Immensa Aeterni Dei del 22 gennaio 1558 (4), stabilì con ordine adatto i Sacri Consigli e provvidamente tracciò la struttura della Curia Romana. Col tempo, alcuni di tali Consigli vennero meno, altri se ne aggiunsero, altri infine vennero ristrutturati. A quest'opera si dedicò il Nostro Predecessore san Pio X, pubblicando la Costituzione Sapienti consilio il 29 giugno 1908 (5). Tali ordinamenti, documento perenne della saggezza e solerzia di quel Pastore deva Chiesa, vennero recepiti, con pochi mutamenti, nel CIC.

Non si può negare che gli Uffici della Curia Romana, il cui numero fu spesso abbastanza ristretto, abbiano compiuto opera egregia per i Pontefici Romani e per la Chiesa universale, soprattutto dopo che il Concilio Tridentino diede nuovo vigore alla famiglia dei cristiani.
Certamente va a loro merito, e in non piccola parte, se l'autorità della Sede Apostolica e della Chiesa Cattolica è aumentata nel tempo, e se il nome cristiano in questi ultimi sessant'anni si è felicemente diffuso in tutto il mondo, particolarmente nei paesi di missione.
Tuttavia, a causa della rapidità della vita d'oggi e per le mutate condizioni dei nostri tempi e della Chiesa stessa, è parso doversi opportunamente riformare la Curia Romana, degna di chiara lode per la sua scrupolosa puntualità, premura, attività e probità, affinché, in modo pienamente conveniente, pervenga ad essere efficacissimo strumento di colui al quale è affidato il compito supremo del magistero e del governo. E invero non v'è chi ignori come, in tanto rapido progresso delle cose umane, le notizie giungano qua come ad un centro con incredibile celerità, gli strumenti di comunicazione sociale siano pervenuti a mirabili progressi, la grande facilità dei viaggi sia di non lieve vantaggio per i Vescovi.

Deve tenersi anche conto, come è giusto, del voto dei Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II, che è espresso con queste parole: «A questi Dicasteri, che senza dubbio hanno finora reso un prezioso aiuto al Romano Pontefice e ai Pastori della Chiesa, sia dato un nuovo ordinamento, maggiormente conforme alle necessità dei tempi, delle regioni e dei Riti, specialmente per quanto riguarda il numero, la denominazione, le competenze, la prassi, e il coordinamento del loro lavoro» (6).
Ma la via, attraverso la quale deve procedere il desiderato rinnovamento della Nostra Curia Romana, riteniamo non debba essere diversa da quella che è riconosciuta come propria del rinnovamento medesimo delle Istituzioni ecclesiastiche. Infatti, come dichiarammo all'apertura della seconda sessione del Concilio Ecumenico Vaticano Π il 29 settembre 1963: «Non è dunque la riforma, a cui mira il Concilio, un sovvertimento della vita presente della Chiesa, ovvero una rottura con la sua tradizione, in ciò che essa ha di essenziale e di venerabile, ma piuttosto un omaggio a tale tradizione, nell'atto stesso che la vuole spogliare d'ogni caduca e difettosa manifestazione per renderla genuina e feconda» (7).

Sulla necessità della Curia Romana non si possono avanzare dubbi. Come infatti potrebbe il Sommo Pontefice, preso da tante cure, condurre a termine da solo, senza l'aiuto di altri, senza consiglieri, le cose connesse alla sollecitudine di tutte le Chiese? Con pari necessità, essa è da conservarsi per il suo primario vincolo e stretto rapporto col Romano Pontefice, quale strumento organico di cui egli si serve nell'esercizio della suprema potestà, che «secondo l'istituzione dello stesso Cristo... gli compete nella Chiesa universale» (8). Perciò riteniamo siano da mantenere, anche se da rinnovarsi in molti aspetti, i tre principali ordini di Dicasteri, e cioè le Sacre Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, con l'aggiunta dei Segretariati, istituiti con valida e solida motivazione.
Il numero dei sacri Dicasteri, nonostante alcune soppressioni, si accresce con l'istituzione del Consiglio dei laici, dei Segretariati, e dell'Ufficio di Statistica. Di grande importanza è l'innovazione apportata dal Motu Proprio Pro comperto sane del 6 agosto 1967, secondo il quale alcuni Vescovi diocesani vengono assegnati alle singole Sacre Congregazioni in qualità di Membri; da tale innovazione attendiamo ottimi frutti. Inoltre, per regolare e favorire i mutui rapporti tra le Sacre Congregazioni, abbiamo voluto stabilire che i cosiddetti affari di competenza mista siano trattati di comune accordo e che, in seguito alla convocazione da parte del Cardinale Segretario di Stato, tutti i Cardinali preposti ai Dicasteri svolgano insieme con ordine e concordia i loro compiti e lavori.

Oltre a ciò, al fine di provvedere in modo più adatto alla cura degli affari della Chiesa diffusa in tutto il mondo, desideriamo che loro che sono presenti nella Sede Apostolica per governarla, siano chiamati da tutte le parti del mondo, e ciò secondo il costume e le istituzioni dei Romani Pontefici. È necessario che le particolari doti d'animo che rifulsero negli uomini di egregie virtù preposti nel tempo trascorso alla stessa Curia, anche oggi e nel futuro in essi ancor più risplendano: rifulga in essi la pietà fraterna e l'integrità della vita; dimentichi dell'utile proprio, si dedichino con ardente amore soltanto al bene della Chiesa e dei fedeli; non li pieghi il favore altrui; non li corrompa l'accettazione di doni o di persone; consci della serietà delle cose loro affidate, considerino che la loro opera può riuscire di vantaggio o di detrimento alla comunità cristiana; dotati di forza d'ingegno e di saggezza, siano diligenti nel loro compito e segnalati per premura; versati copiosamente nella dottrina e nella pratica pastorale, producano i frutti raccolti con lo studio e l'esperienza.
E qui si aggiunge che i Presidenti e i Membri delle Congregazioni, sia Cardinali che Vescovi, come pure i Consultori saranno per il futuro nominati soltanto per un quinquennio; il loro ufficio tuttavia potrà essere prorogato a giudizio del Sommo Pontefice.

Per gli stessi motivi è parso bene stabilire che i Cardinali che presiedono i Dicasteri della Curia Romana, cessino dal loro ufficio alla morte del Sommo Pontefice; da questa legge sono esenti il Cardinale Vicario Generale dell'Urbe, il Camerario, il Penitenziere Maggiore, i quali continuano a sbrigare gli affari ordinari che non riguardano il Sommo Pontefice; le cose che riguardano lo stesso Pontefice, verranno sottoposte al Sacro Collegio dei Cardinali.
Volgendo il nostro pensiero ai laici, Ci è sembrato molto utile servirci del loro parere, ogni qualvolta la materia in esame lo richieda e lo consigli.
Per ciò che si riferisce invece all'amministrazione della giustizia, abbiamo stabilito di provvedere con opportune leggi, sia per quanto riguarda la Sacra Romana Rota, di cui estendiamo poteri e competenze in tutte le cause abitualmente demandate o di competenza della Santa Sede circa la nullità del matrimonio, sia per ciò che riguarda la Segnatura Apostolica, alla quale non solo confermiamo interamente il compito di vigilare e ugualmente di costituire, ove sia necessario, nuovi Tribunali Regionali o Interregionali, come già in molte regioni assai opportunamente è stato fatto, ma le aggiungiamo anche una nuova competenza circa le contese derivate dallo stesso esercizio della potestà amministrativa ecclesiastica, fermi restando i limiti a suo luogo stabiliti.

Per quanto riguarda gli Uffici, ci è piaciuto riordinare la Cancelleria Apostolica, in modo che si abbia un unico Ufficio per la redazione delle Lettere Apostoliche.
Inoltre, date le necessità recentemente cresciute, abbiamo pensato di costituire un nuovo Ufficio, che abbia l'incarico di vigilare sulla buona amministrazione dei beni mobili e immobili della Sede Apostolica, e assuma anche i compiti dell'ufficio di censimento dei redditi e delle spese della stessa Sede Apostolica. Vogliamo inoltre che al medesimo ufficio sia affidato il compito di vigilare su tutte le Amministrazioni della Sede Apostolica, compresa quella della Prefettura della Città del Vaticano, unendole opportunamente e, se il caso lo richiede, riformandole.
E perciò, sentiti i pareri di numerosi Cardinali e di altri esperti, stabiliamo e decretiamo in particolare, per ciò che riguarda la Curia Romana, quanto segue.

I

NORME GENERALI

Capo I
Norme costitutive

1. § 1. La Curia Romana, per mezzo della quale il Sommo Pontefice sbriga gli affari della Chiesa universale (9), consta di Congregazioni, Tribunali, Uffici e Segretariati.
§ 2. Le Congregazioni sono fra loro giuridicamente pari.
§ 3. I conflitti di competenza, che eventualmente sorgessero, sono sottoposti alla Segnatura Apostolica.

2. § 1. Le Congregazioni sono formate da Cardinali scelti dal Sommo Pontefice.
§ 2. Ferme restando le adunanze ordinarie dei Padri Cardinali, per trattare questioni di maggiore importanza e di carattere generale, intervengono alle Adunanze Plenarie, come Membri delle stesse Congregazioni, i Vescovi diocesani nominati dal Sommo Pontefice. La convocazione dei Vescovi deve avvenire a norma del Motu Proprio Pro comperto sane del 6 agosto 1967.
Per ciò che riguarda la S. Congregazione dei Religiosi, vale la particolare prescrizione contenuta al n. V dello stesso Motu Proprio. Quanto alla S. Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli valgono le norme sancite al n. 83 §§ 2-3 della presente Costituzione.
§ 3. Le Congregazioni sono presiedute e dirette dal Cardinale Prefetto.
§ 4. Aiutano il Cardinale Prefetto, il Segretario, scelto dal Sommo Pontefice, il Sottosegretario, anch'esso nominato dal Sommo Pontefice, e gli altri Ufficiali.
§ 5. I Cardinali, in quanto Membri di una Congregazione, e anche i Segretari delle Congregazioni sono nominati per un quinquennio e possono essere confermati. Occorre la conferma anche all'avvento di un nuovo Sommo Pontefice, trascorsi tre mesi dalla elezione. Tutti coloro di cui si tratta al § 2 sono nominati per un quinquennio secondo quanto prescritto al n. VI del ricordato Motu Proprio del 6 agosto 1967.

3. Gli Ufficiali sono scelti internazionalmente fra quanti siano veramente preparati e dotati di esperienza pastorale.

4. Coloro che sono scelti per un ufficio non possono rivendicare per sé il diritto di accedere ad uffici superiori.

5. § 1. In tutti i Dicasteri ci sono dei Consultori, scelti dal Sommo Pontefice per un quinquennio da tutto il mondo, sia tra i Vescovi residenziali o titolari, sia tra i sacerdoti diocesani o religiosi veramente esperti e di comprovata prudenza e capacità, ed anche, se lo consiglia la materia di competenza di un determinato Dicastero, fra i laici di chiara virtù, scienza ed esperienza e soprattutto tra i docenti delle Università.
§ 2. I Consultori possono essere confermati per un altro quinquennio.
§ 3. La consultazione può essere fatta sia mettendo per iscritto i propri pareri da inviarsi a Roma sia in adunanze da tenersi a seconda dell'opportunità.
§ 4. Inoltre, secondo la varietà degli affari, si chiederà la parola dei Consultori, il cui parere sia sembrato necessario o opportuno.
§ 5. In singoli casi possono essere chiamate per consulenza altre persone che, benché non comprese nel novero dei Consultori, si segnalino per la particolare competenza nella materia in questione.

6. In ogni Dicastero siano raccolte notizie sistematiche, da mandare all'Ufficio di Statistica.

7. Le questioni da trattarsi in via giudiziaria devono essere inoltrate ai competenti tribunali.

8. Si tenga conto dei voti espressi dalle Conferenze Episcopali e opportunamente si promuovano le iniziative ed i rapporti con simili istituzioni interdiocesane o regionali. Ai Vescovi sia inviata senza indugio una ricevuta degli atti che essi hanno trasmesso, e siano loro notificati, per quanto è possibile, i Decreti dei Dicasteri, che interessino la loro diocesi in particolare, prima della promulgazione.

9. § 1. Le relazioni, nei tempi stabiliti redatte dai Vescovi e da altri che non hanno un Superiore all'infuori del Sommo Pontefice, sullo stato e il progresso della diocesi e degli altri istituti, i Dicasteri della Curia Romana, ognuno entro i limiti della propria competenza, le esaminino con cura e al più presto, affinché tempestivamente si provveda ciò che sia sembrato necessario o utile al bene della Chiesa.
§ 2. A questo fine siano compilati dall'Ufficio di Statistica dei questionari brevi e chiari, siano emanate norme per comporre in modo adeguato la relazione, ed essa sola, ordinata per parti, sia mandata ogni cinque anni alla Sacra Congregazione per i Vescovi.

10. La Curia Romana, oltre alla lingua ufficiale latina, può far uso anche delle lingue oggi largamente conosciute.

11. § 1. Dai Dicasteri competenti vengano sbrigati mediante Bolle soltanto gli affari più importanti, esclusi quelli che riguardano il conferimento di benefici o di uffici non concistoriali.
§ 2. Nel disbrigo degli affari minori, i documenti o atti siano redatti in forma più semplice, cioè in forma di Breve o epistola, o rescritto, secondo la loro diversa natura, purché regolarmente firmati e muniti dei segni di autenticità.
§ 3. Alla preparazione sia delle Bolle e sia dei Brevi di maggiore importanza provvede la Cancelleria Apostolica secondo le norme specifiche da emanarsi.

12. Ferme restando le prescrizioni del CIC (10), oltre le norme sopra stabilite, sono da osservare tanto le norme comuni, cioè il Regolamento Generale, di prossima pubblicazione, quanto le norme speciali che dovranno essere al più presto stabilite dai singoli Dicasteri, dopo un reciproco scambio di pareri, qualora ciò sembrasse opportuno, e sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice.

Capo II
Norme riguardanti gli affari di competenza mista

13. Gli affari misti, che entrano nelle competenze di più Dicasteri e simili, debbono essere esaminati di comune accordo con i Dicasteri interessati. E se la materia in questione lo richiede, la cosa sia deferita all'assemblea plenaria; se poi gli affari sono di minore importanza, si tenga conto di quanto prescritto al prossimo n. 16.

14. Per prendere una deliberazione, sia convocata l'assemblea dal Cardinale Prefetto, cui per primo è stata deferita la questione, o d'ufficio, o su richiesta di altro Dicastero, o di sua iniziativa, o per istanza della parte interessata.

15. § 1. L'assemblea è presieduta dal Cardinale che l'ha convocata.
§ 2. In queste assemblee, ha per primo la parola il Cardinale Relatore, se è presente; in sua assenza, il Cardinale Prefetto che ha convocato la riunione.
§ 3. Funge da segretario il Prelato Segretario del Dicastero che ha indetto la riunione, e sarà suo compito redigere il verbale e sottoporre all'approvazione dei Padri, al termine della seduta, la risoluzione finale, oppure almeno la parte dispositiva.

16. Per problemi di minore importanza, possono analogamente adunarsi o i Cardinali Prefetti o i Segretari. In questo secondo caso, presiede la riunione il Segretario del Dicastero convocante, fungendo da Segretario il più giovane, a norma dei canoni (11).

17. A tempi stabiliti si riuniscano i Cardinali Prefetti delle Congregazioni per i Vescovi, per il Clero, per i Religiosi e per l'insegnamento cattolico, se è il caso, per coordinare i lavori e per risolvere le questioni relative a tutto il clero.

18. I Cardinali Prefetti dei Dicasteri possono essere convocati, a seconda dell'opportunità, dal Cardinale Segretario di Stato, per coordinare i lavori di tutti, per dare informazioni e ricevere suggerimenti.

II

SEGRETERIA DI STATO O PAPALE
E SACRO CONSIGLIO PER
GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA

Capo I
La Segreteria di Stato o Papale

19. § 1. La Segreteria di Stato o Papale, presieduta dal Cardinale Segretario coadiuvato dal Sostituto e dall'Assessore, ha il compito di aiutare da vicino il Sommo Pontefice sia nella cura della Chiesa universale sia nei rapporti con i Dicasteri della Curia Romana.
§ 2. Quando la Sede Apostolica è vacante, il Sostituto mantiene la direzione dell'Ufficio e di essa risponde al Collegio dei Cardinali.

20. È compito dello stesso Cardinale Segretario convocare a tempi stabiliti, secondo quanto prescritto al n. 18, i Cardinali Prefetti dei Dicasteri della Curia Romana, per coordinare i lavori, dare informazioni, e ricevere suggerimenti.

21. È compito della Segreteria di Stato o Papale sbrigare tutti gli affari che le vengono affidati dal Sommo Pontefice, occuparsi di tutto ciò che rientra negli affari ordinari al di fuori della competenza propria dei Dicasteri della Curia Romana; favorire i rapporti con questi ultimi e inoltre con i Vescovi, con i Legati della Santa Sede, con i Governi civili e i loro Legati, con persone private, rimanendo sempre salva la competenza del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e, per quanto è necessario, procedendo di comune accordo con esso.

22. La Segreteria di Stato o Papale comprende anche:
1) l'Ufficio per redigere le Lettere Apostoliche in lingua latina, le epistole, gli altri documenti ad essa affidati dal Sommo Pontefice;
2) l'Ufficio di spedizione dei Brevi di minore importanza, cui compete di preparare e spedire le Lettere Apostoliche che devono essere mandate in esecuzione dal Cardinale Vicario e che riguardano il conferimento delle dignità, dei canonicati e dei benefici inferiori nei Capitoli sia patriarcali che collegiali di Roma;
3) l'ufficio per la raccolta di periodici e di riviste, di giornali e altri scritti dello stesso genere, come pure per ricevere e ordinare opportunamente le informazioni.

23. La Segreteria di Stato o Papale, assieme al Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, vigila in modo particolare sulla Commissione per le comunicazioni sociali (12).

24. La Segreteria di Stato vigila anche sull'Ufficio di statistica.

25. Al Cardinale Segretario di Stato deve rispondere il Governatorato della Città del Vaticano.

Capo II
Sacro Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa

26. Benché debba avere frequenti rapporti con la Segreteria di Stato o Papale, tuttavia d'ora in poi sarà distinta e separata da essa la Congregazione finora detta per gli Affari Ecclesiastici Straordinari e in avvenire sarà chiamata Sacro Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa.

27. § 1. Il S. Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa è presieduto dal Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario.
§ 2. Gli uffici di Prefetto del S. Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa e di Segretario di Stato sono affidati a una medesima persona.

28. È compito di tale Sacro Consiglio sbrigare tutti gli affari che si devono trattare con i Governi civili; inoltre deve interessarsi degli affari che vengono sottoposti alla sua considerazione dal Sommo Pontefice, in particolare di quelli che hanno qualche nesso con le leggi civili; parimenti incrementare i rapporti diplomatici con le Nazioni; trattare i problemi riguardanti le Nunziature, le Internunziature, le Delegazioni Apostoliche, di comune accordo con la Segreteria di Stato, con la quale inoltre è unito da vincoli più profondi, ogni volta che la materia da trattarsi riscontri anche nella competenza di questa.

III

LE SACRE CONGREGAZIONI

Capo I
La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede

29. La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha il compito di tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi in tutto il mondo cattolico (13).

30. La presiede il Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario, dal Sottosegretario e dal Promotore di Giustizia.

31. Sono di sua competenza tutte le questioni che riguardano la dottrina della fede e dei costumi o che hanno rapporto con la stessa fede.

32. Essa prende in esame le nuove dottrine e le nuove opinioni, in qualsiasi modo divulgate; promuove studi su questa materia, e favorisce Congressi di dotti; condanna quelle dottrine che risultano essere contrarie ai principi della fede, dopo aver tuttavia sentito il parere dei Vescovi di quelle regioni, se ne sono interessati.

33. Esamina con diligenza i libri che le vengono segnalati, e, se necessario, li condannerà, dopo aver tuttavia sentito l'autore e avergli data la facoltà di difendersi, e non senza avere sentito l'Ordinario, anche come è già stato stabilito nella Costituzione Sollicita ac provida di Benedetto XIV.

34. Parimenti è suo compito trattare giuridicamente o di fatto le questioni riguardanti il privilegio della fede.

35. Ad essa spetta pure giudicare circa gli errori riguardanti la fede, secondo le norme del processo ordinario.

36. Provvederà alla tutela della dignità del sacramento della Penitenza, procedendo secondo le sue norme rivedute ed approvate, che saranno comunicate agli Ordinari dei luoghi, dando al reo la facoltà di difendersi, o di scegliersi un difensore tra quelli che sono autorizzati dalla Congregazione.

37. Tiene opportune relazioni con la Pontificia Commissione Biblica.

38. La Congregazione si avvale di un gruppo di Consultori che il Sommo Pontefice sceglie in tutto il mondo tra persone che si distinguono per dottrina, prudenza, esperienza. Se la materia da trattarsi lo richiedesse, ai Consultori possono venire aggiunti degli esperti, scelti particolarmente tra professori di Università.

39. La Congregazione procede in due modi: o amministrativo o giudiziario, secondo la diversa natura degli argomenti da trattare.

40. Il regolamento interno della Congregazione sarà reso di pubblica ragione con una particolare Istruzione.

Capo II
La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali

41. Quella che finora veniva chiamata Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, per l'avvenire sarà denominata Sacra Congregazione per le Chiese Orientali.

42. Questa Congregazione, presieduta dal Cardinale Prefetto, aiutato dal Segretario e dal Sottosegretario, annovera tra i suoi Membri, oltre i Cardinali scelti dal Sommo Pontefice, anche i Patriarchi delle Chiese d'Oriente e gli Arcivescovi Maggiori ad essi equiparati come pure il Cardinale Presidente del Segretariato per l'unità dei Cristiani, fermo restando quanto prescritto dalle Norme generali, n. 2 § 2; inoltre sceglie dei Consultori sia tra gli Orientali dei diversi riti, sia tra i Latini, che per autentica esperienza e specializzazione siano preparati a trattare i problemi ad essa sottoposti. Nel numero dei Consultori viene sempre incluso il Segretario del Segretariato per l'Unità dei Cristiani.

43. Questa Congregazione si compone di tanti uffici quanti sono i riti delle Chiese Orientali aventi comunione con la Sede Apostolica.

44. La Congregazione per le Chiese Orientali prende in considerazione tutti gli affari, di qualsiasi genere, che riguardano sia le persone, sia la disciplina, sia i riti delle Chiese Orientali, anche se sono misti, cioè quegli affari che, si tratti di cose o di persone, riguardano anche i Latini; da essa sola dipendono i territori nei quali i cristiani sono in maggioranza di rito orientale; anzi nei territori latini stessi vigila con premurosa attenzione, anche per mezzo di Visitatori, sui nuclei non ancora organizzati di fedeli dei Riti Orientali e, per quanto è possibile, provvede alle loro necessità spirituali, anche costituendo una gerarchia propria, se il numero dei fedeli e le circostanze lo esigono.

45. § 1. La Congregazione gode di tutte le facoltà, proprie delle altre Congregazioni per le Chiese di rito latino, lasciando tuttavia agli altri Dicasteri gli affari di loro competenza e intatto sempre restando il diritto della Penitenzieria Apostolica.
§ 2. Per quanto riguarda i Religiosi di rito latino, missionari nelle regioni di cui al n. 44, questa Congregazione ha competenza su ciò che li tocca in quanto missionari, sia come singoli sia come gruppo; ma ciò che si riferisce ad essi in quanto religiosi, sia come Singolo sia come gruppo, essa lo demanda o lo lascia alla Congregazione per i Religiosi.
§ 3. Inoltre si consulta con il Segretariato per l'Unità dei Cristiani, sui vari problemi che riguardano le Chiese Orientali separate, come pure con il Segretariato per i non Cristiani, soprattutto circa i rapporti con i seguaci della religione islamica.

Capo III
La Sacra Congregazione per i Vescovi

46. Quella che finora è stata chiamata Sacra Congregazione Concistoriale, per l'avvenire sarà denominata Sacra Congregazione per i Vescovi.

47. La Congregazione per i Vescovi è presieduta dal Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario.

48. Oltre a coloro che il Sommo Pontefice avrà stabilito di annoverare fra i membri di questa Congregazione, di essa fanno parte per ufficio i Cardinali preposti al Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa, alle Congregazioni per la Dottrina della Fede, per il Clero, per l'Insegnamento cattolico. Fra i Consultori della medesima vengono annoverati il Sostituto della Segreteria di Stato o Papale, i Segretari dei Dicasteri per gli affari Pubblici della Chiesa, per la Dottrina della Fede, per il Clero, per l'Insegnamento cattolico.

49. § 1. Alla Congregazione per i Vescovi spetta, nei luoghi e per le persone non soggette alla Congregazione per le Chiese Orientali o alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, costituire nuove diocesi, province, regioni; dividere, unire, sottoporre a revisione quelle già costituite, sia su proposta delle Conferenze Episcopali interessate (14), sia dopo aver semplicemente sentito il loro parere, se il caso lo richiede; erigere Vicariati Castrensi e, dopo aver chiesto il parere delle Conferenze Episcopali del territorio, Prelature per favorire particolari iniziative pastorali a vantaggio di certe regioni o di gruppi sociali bisognosi di speciale aiuto (15); inoltre tratta le questioni che riguardano la nomina dei Vescovi, degli Amministratori Apostolici, dei Coadiutori e degli Ausiliari dei Vescovi, dei Vicari Castrensi e degli altri Vicari e Prelati che godono di giurisdizione personale.
§ 2. Ogni volta che si deve trattare con i Governi Civili per la erezione, divisione, provvisione di diocesi, gli atti vengono presi in considerazione dal S. Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa (16), salvo una particolare condizione per qualche Stato (17); ma in ambedue i casi i Dicasteri per i Vescovi e per gli affari Pubblici della Chiesa procedono di comune accordo, presentando regolarmente l'affare all'Assemblea mista dei Cardinali, dopo la reciproca comunicazione degli atti; resta sempre immutata la norma di definire concordemente le modalità secondo cui debbano essere trattati i problemi di tal genere, che nell'ambito della loro competenza vengono presi in considerazione da più Dicasteri della Curia Romana.
§ 3. In tutti i casi, poi, spetta alla Congregazione per i Vescovi, emanare il decreto di erezione, di divisione, di provvisione delle diocesi.
§ 4. È compito della medesima Congregazione informarsi su tutto ciò che riguarda i Vescovi, in riferimento sia alle persone che agli uffici e all'azione pastorale; parimenti provvedere ai medesimi quando lasciano l'ufficio loro affidato (18). Perciò essa si interessa di ciò che ha attinenza con lo stato delle diocesi e con le mense episcopali; riceve ed esamina quanto i Vescovi hanno riferito per iscritto circa la situazione ed il progresso delle diocesi; di comune accordo con i Dicasteri interessati, indice visite apostoliche e prende in esame quelle già terminate, trasmettendo in ambedue i casi ai singoli Dicasteri quelle informazioni che li riguardano in modo specifico.
§ 5. Considera inoltre quanto riguarda i Primati e i Metropoliti, cura quanto riguarda la concessione dei sacri pallii, prepara i temi da trattarsi nei Concistori.

50. Spetta alla Congregazione per i Vescovi, udito il parere della Congregazione per il Clero e, se necessario, degli altri Dicasteri interessati, fuori dai luoghi soggetti alle Congregazioni per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli, prendere in esame tutto ciò che ha attinenza con la celebrazione e il riconoscimento dei Concili particolari e con le Assemblee o Conferenze Episcopali (19).

51. Ad essa compete emanare le norme per le quali, mediante le Conferenze Episcopali, soprattutto nazionali, concordemente si provveda alle necessità più urgenti dei fedeli; parimenti, d'accordo con gli altri Dicasteri, provvedere alla redazione di direttori generali, ad uso dei Vescovi, circa la cura delle anime, per offrire loro indicazioni sicure in ordine ad un più facile adempimento dell'ufficio pastorale (20).

52. Alla Congregazione per i Vescovi sono annessi i Consigli e i Segretariati: per l'Emigrazione, per le Opere dell'Apostolato del mare, dell'aria, dei nomadi. In questi casi procede concordemente con i Dicasteri per il Clero e dei Laici.

53. Al Cardinale Prefetto di questa Congregazione spetta convocare, in forza del suo ufficio o su richiesta degli interessati, i Cardinali Preposti alle Congregazioni per il Clero e per i Religiosi, e, se necessario, per l'Insegnamento cattolico, allo scopo di prendere in esame i problemi riguardanti tutto il clero e coordinare i lavori.

Capo IV
La Sacra Congregazione per la disciplina dei Sacramenti

54. La Congregazione per la disciplina dei Sacramenti, presieduta dal Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario, s'interessa di tutto ciò che riguarda la disciplina dei sette Sacramenti, pur restando intatta la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, per quanto riguarda i riti e le cerimonie nel celebrare, nell'amministrare e nel ricevere i Sacramenti; della Segnatura Apostolica sia riguardo le proroghe di competenza nelle medesime cause, sia riguardo all'ufficio di vigilare secondo il diritto sull'amministrazione della giustizia e di erigere Tribunali Regionali e Interregionali; della Sacra Romana Rota circa le cause di nullità di matrimonio.

55. Alla medesima Congregazione spetta tutto ciò che di solito viene decretato e concesso nella disciplina dei Sacramenti e nella celebrazione del Sacrificio Eucaristico. Inoltre, la medesima Congregazione ha la potestà di dare dispense che superano la competenza dei Vescovi, anche dal digiuno Eucaristico sia dei fedeli sia, sentita se necessario la Congregazione per la Dottrina della Fede, dei sacerdoti che celebrano la Messa.

56. § 1. Essa, ed essa sola, inoltre prende in considerazione i casi di matrimonio non consumato, anche fra una parte cattolica ed una acattolica battezzata, come pure tra parti battezzate acattoliche, sia che appartengano al rito latino, sia che appartengano al rito orientale così pure esamina l'esistenza delle cause per la concessione della dispensa e tutto ciò che è connesso con tali cause.
§ 2. Nelle cause di matrimonio non consumato tra coniugi di rito orientale, prepara, tramite uno speciale gruppo di Commissari esperti di problemi orientali, gli atti da prendere in esame.

57. Allo stesso modo ad essa spetta prendere in considerazione gli obblighi annessi agli ordini maggiori, ed esaminare le questioni relative alla validità della sacra Ordinazione, o trasmetterle al Tribunale competente, dopo aver sentito, per quanto è necessario, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

Capo V
La Sacra Congregazione dei Riti

58. La Sacra Congregazione dei Riti ha competenza su tutto ciò che direttamente e prossimamente riguarda il culto divino nel Rito romano e negli altri Riti latini, ferma restando la competenza degli altri Dicasteri per quanto ha attinenza o con la dottrina o con la disciplina, oppure richiede una procedura giudiziale.

59. Similmente tratta tutte le questioni che in qualunque modo si riferiscono alla beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio e alle sacre reliquie.

60. La Congregazione, che è presieduta dal Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario, si divide in due sezioni: liturgica ossia per il culto, e giudiziale ossia per le cause dei Servi di Dio.

SEZIONE I

61. § 1. La Sezione del Culto, che ha Membri e Consultori propri, comprende tutto ciò che riguarda il culto, sia liturgico che non liturgico, e la presiede immediatamente il Sottosegretario.
§ 2. Questa sezione è suddivisa in tre uffici:
1) Con il Primo Ufficio provvede all'ordinamento del culto divino liturgico sotto l'aspetto pastorale e rituale.
2) Con il Secondo Ufficio favorisce i rapporti con le Conferenze Episcopali e gli Istituti di liturgia; raccoglie ed esamina le informazioni sulla vita liturgica nella Chiesa e le pubblicazioni di argomento liturgico; restano tuttavia intatti i compiti del «Consilium» per l'esecuzione della Costituzione sulla sacra Liturgia del Concilio Vaticano II, finché la riforma liturgica non sarà completata.
3) Con il Terzo Ufficio, ossia del culto non liturgico, si prende cura dei pii e sacri esercizi del popolo cristiano, salva restando la competenza della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.
§ 3. Questa Sezione è assistita sia dal suo Consiglio di Consultori, i quali vengono scelti dal Sommo Pontefice fra uomini di tutto il mondo esperti in materia liturgica, sia dalle Commissioni per lo studio delle questioni più difficili.
§ 4. La revisione dei libri liturgici e l'attuazione della riforma liturgica spetta al «Consilium» per l'esecuzione della Costituzione sulla sacra Liturgia, del Concilio Vaticano II; tuttavia le conclusioni definitive del «Consilium» devono essere sottoposte all'Assemblea Plenaria di questa Sezione (21).
Inoltre i Consultori di questo «Consilium» sono per il fatto stesso Periti della Sacra Congregazione dei Riti.

SEZIONE II

62. § 1. La Sezione Giudiziale ossia per le cause dei Servi di Dio, sotto la guida del Segretario e la direzione immediata dell'Uditore Generale, presiede tutto ciò che riguarda sia lo svolgimento dei processi di beatificazione e di canonizzazione dei Servi di Dio, anche quelli appartenenti ai riti orientali, sia le sacre reliquie.
§ 2. Questa Sezione giudiziale è suddivisa in tre sottosezioni; ad ognuna di esse viene assegnato dal Sommo Pontefice un conveniente numero di Padri Cardinali e di Consultori.
1) Prima Sottosezione: sotto la guida dell'Uditore Generale prende in esame le domande per l'introduzione delle cause; dà le norme per l'istruttoria dei processi canonici; esamina gli atti dell'istruttoria compiuta; ordina i supplementi di istruttoria, se il caso lo richiede; soprattutto, considera l'opportunità di introdurre la causa, dopo aver sentito almeno tre Consultori ed esaminato il parere del Promotore Generale della fede. La decisione poi deve essere data dall'Assemblea dei Padri Cardinali preposti a tale compito. La medesima sottosezione considera anche i dubbi di minore importanza, la validità degli atti e gli incidenti.
2) Seconda Sottosezione: consta di un determinato numero di Consultori, che svolgono un compito come di giudici, sotto la guida dell'Uditore Generale e presenti ed esprimenti il proprio parere, oltre ai predetti Consultori, anche i Prelati Ufficiali, il Promotore Generale della fede ed il Sottopromotore, come pure il Relatore Generale; esamina gli scritti dei Servi di Dio, le loro virtù in grado eroico, o il martirio, o l'antichità del culto.
La decisione dell'Assemblea, debitamente convalidata da motivazioni e firmata da tutti, assieme ai pareri scritti di ciascuno, alle discussioni del Promotore Generale della fede ed alle risposte del difensore, deve sempre essere mandata dall'Uditore Generale all'assemblea dei Padri Cardinali, assegnati a questa Sottosezione, e tale Assemblea, sotto la presidenza del Cardinale Prefetto e l'assistenza del Segretario della Congregazione, stabilisce se si possa procedere ulteriormente oppure sia necessario provvedere una nuova istruttoria oppure se la causa sia da archiviare.

3) Terza Sottosezione: consta di un determinato numero di Consultori, distinti dai consultori di cui si parla al § 2, 2° sotto la guida del Prelato Segretario della Congregazione e presenti e votanti l'Uditore Generale, i Prelati Ufficiali, il Promotore e il Sottopromotore Generale della fede od il Relatore Generale, avuta in precedenza la relazione dei medici, considerate le obiezioni del Promotore Generale della fede e le risposte dei protettori, esamina i miracoli ottenuti per intercessione del Servo di Dio.
La decisione, con le stesse modalità stabilite al § 2, 2°, deve essere sottoposta all'Assemblea dei Padri Cardinali di questa sottosezione.
§ 3. Delle decisioni date dai Padri Cardinali nelle tre sottosezioni, si faccia sempre una relazione al Sommo Pontefice, a norma dei sacri canoni (22).
§ 4. Restano immutate, per la seconda e terza Sottosezione, le Congregazioni generali alla presenza del Sommo Pontefice, delle quali si parla nel CIC (23); parimenti i riti e le formalità, accolte nella Curia Romana, della canonizzazione dei Beati, dopo che siano stati decretati in Concistoro (24).
§ 5. Nella sezione giudiziale c'è l'Ufficio distinto del Promotore Generale della fede che, aiutato dal Sottopromotore Generale, da alcuni sottopromotori deputati e da un conveniente numero di ufficiali, presenta le obiezioni circa la validità degli atti e circa i dubbi sulla eroicità delle virtù, del martirio, sul non culto, sull'antichità di culto, sui miracoli.
§ 6. La sezione giudiziale ha una Cancelleria propria, che è direttamente soggetta all'Uditore Generale, tuttavia sotto l'autorità del Cardinale Prefetto e del Prelato Segretario.
§ 7. La Sezione giudiziale, infine, possiede una lista di Avvocati e di Procuratori, che devono avere le doti e i titoli richiesti dal diritto (25), come pure un collegio di Medici legittimamente scelti fra i più preparati per scienza e probità.

63. Ad ambedue le Sezioni, cioè a quella del culto ed a quella giudiziale per le cause dei Servi di Dio, è di aiuto l'Ufficio storico agiografico, retto da uno speciale statuto di cui si parla nel Motu Proprio di Pio XI Già da qualche tempo del 6 febbraio 1930.

64. Nelle questioni riguardanti le Sacre Reliquie e la conservazione del culto dei Santi secondo le norme della dottrina cattolica, due Sezioni, ciascuna nell'esercizio delle proprie competenze, procedano di comune accordo.
Similmente le due Sezioni hanno in comune l'archivio, la biblioteca, i registri, l'amministrazione o cassa, e le altre cose che possono essere utili alla Congregazione.

Capo VI
La Sacra Congregazione per il Clero

65. Affinché il nome corrisponda più adeguatamente all'attività, la Sacra Congregazione del Concilio in avvenire sarà chiamata Sacra Congregazione per il Clero.

66. La Congregazione per il Clero, presieduta dal Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario, ha competenza su tutte le questioni che riguardano il clero, che esercita l'apostolato in diocesi, per quanto si riferisce sia alle persone sia agli uffici e al ministero pastorale.
La Congregazione si suddivide in tre uffici.

67. § 1. Tramite il Primo Ufficio: la Congregazione ricerca, presenta e raccomanda quei mezzi e sussidi, che possono servire ai sacerdoti per tendere alla santità (26); raccomanda di non trascurare gli studi (27), proprio perché, sempre più preparati soprattutto nella rivelazione divina, nella scienza teologica, nelle arti liturgiche e nelle discipline umane, esercitino più fruttuosamente il ministero sacerdotale; promuove gli istituti pastorali; cura l'erezione di biblioteche per il clero (28) e l'istituzione, dappertutto in tempi ben determinati, dei cosiddetti corsi che sono in particolar modo rivolti ai sacerdoti novelli, affinché questi perfezionino ed estendano il metodo e le cognizioni pastorali, possano avere un mutuo scambio delle esperienze apostoliche, coordinino le attività pastorali (29).
§ 2. Raccomanderà tutte queste cose anche per i Diaconi, adattate però alle loro speciali mansioni.

68. Inoltre spetta alla Congregazione, tramite il medesimo Ufficio:
§ 1. Occuparsi di tutto ciò che riguarda le funzioni e la disciplina del clero diocesano, i Capitoli sia cattedrali sia collegiali, i consigli pastorali, i parroci e i vicari parrocchiali e gli altri sacerdoti che esercitano il ministero pastorale, i religiosi stessi, in tutto ciò che non si riferisce alla vita religiosa (30), la celebrazione della Messa e il relativo onorario; il conferimento di uffici e di benefici non concistoriali; le elezioni popolari eventualmente ancora vigenti nel conferimento di tali benefici e uffici (31); l'obbligo della recita del Divino Ufficio e degli esercizi di pietà.
§ 2. Stabilire tramite uno speciale Consiglio, i principi generali con i quali sia regolata una più adeguata distribuzione del clero (32).
§ 3. Esaminare gli obblighi del clero e dei laici, tenendo, se sarà opportuno, un adeguato rapporto con il Consiglio dei Laici.
§ 4. Vigilare affinché non manchi in ciascuna diocesi il Consiglio presbiterale e, ascoltato il parere della Congregazione per i Vescovi, prendere in considerazione i mezzi che consigliassero, nel periodo di sede Episcopale vacante, la conferma di esso da parte del Vicario Capitolare o dell'Amministratore Apostolico (33).
§ 5. Esaminare le controversie riguardanti la precedenza fra il clero, fermo restando il diritto della Prefettura del Palazzo Apostolico come pure della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, per quanto riguarda la precedenza fra i religiosi; parimenti esaminare le altre controversie, in via amministrativa, fra il clero o fra clero e laici oppure fra clero diocesano e religiosi, restando tuttavia validi il n. 13 e ss.

69. Tramite il Secondo Ufficio:
1) Si occupa in modo tutto particolare di favorire tutto ciò che riguarda la predicazione della Parola di Dio; promuove le opere di apostolato adattate alle necessità dei tempi e alle esigenze degli uomini (34); stabilisce opportune norme, da seguire nella formazione religiosa dei fanciulli, degli adolescenti, dei giovani, degli adulti; redige le regole da osservare nelle lezioni scolastiche di catechismo, sentiti tuttavia i pareri della Congregazione per l'Insegnamento cattolico e, se il caso lo richiede, della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari; esercita un'azione di vigilanza su ogni genere di corsi catechistici, sia parrocchiali che scolastici; provvede affinché in nessun luogo manchino corsi di formazione da tenersi sia prima che dopo il matrimonio, sia adatti ai diversi gruppi di fedeli; si prodiga per lo sviluppo e la direzione degli Uffici diocesani addetti alla catechesi; inoltre promuove l'interessamento pastorale nei riguardi di coloro che viaggiano e le questioni connesse col turismo, con il tempo libero dei fedeli, la villeggiatura, gli sports (35). In tutto questo esso chiede la collaborazione delle Conferenze Episcopali.
2) Rivede e approva i direttori sulla catechesi come pure i programmi e gli schemi di predicazione della Parola di Dio, redatti nelle Conferenze Episcopali secondo le diverse età e le diverse esigenze dei fedeli; favorisce i congressi catechistici nazionali e approva o indice quelli internazionali.
3) Cura la redazione dei direttori pastorali per speciali gruppi di fedeli, sentito il parere dei Dicasteri interessati, e fermo restando il diritto dei Dicasteri che abbiano già il dovere di preparare speciali direttori in materia di loro competenza.

70. Tramite il Terzo Ufficio:
1) La Congregazione prende in considerazione tutto ciò che riguarda la conservazione e l'amministrazione dei beni temporali della Chiesa, restando intatta la competenza delle altre Congregazioni per quanto si riferisce ai beni temporali sotto il loro controllo.
2) Spetta ad essa, perciò, regolare l'amministrazione attinente le pie fondazioni, i pii legati, le pie opere, i benefici, gli oratori, le chiese, i santuari, il patrimonio artistico ecclesiastico, i beni immobili, a meno che non si tratti di beni di religiosi, i depositi monetari, le tasse, i tributi, le pensioni dei benefici, tutte le alienazioni ed altre questioni di tal genere; provvedere tutto ciò che riguarda il fondo comune diocesano o regionale (36), il conveniente mantenimento del clero e le loro pensioni anche reversibili; promuovere le società assicurative e le istituzioni per provvedere alle necessità del clero dovute a vecchiaia, a malattia o ad altro impedimento (37); vigilare sia sulle istituzioni diocesane che raccolgono le offerte dei fedeli (38) sia sugli uffici amministrativi diocesani, e dare agli amministratori opportuni suggerimenti; tentare un accordo con coloro che si sono impadroniti di beni ecclesiastici, anche appartenenti a religiosi; permettere che i fedeli acquistino beni ecclesiastici, in qualsiasi modo essi siano stati tolti alla Chiesa.

Capo VII
La Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari

71. La Sacra Congregazione preposta agli affari dei religiosi, muterà il nome e si chiamerà Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari.

72. La Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari, presieduta dal Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario, si divide in due Sezioni, una per i religiosi, l'altra per gli Istituti secolari, sotto l'immediata direzione del proprio Sottosegretario.

73. § 1. Tramite la Prima Sezione: la Congregazione deve interessarsi degli affari che riguardano gli Istituti religiosi di rito latino ed i loro membri, salva la competenza sia della Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, sia dei Tribunali, quando si richiede una procedura giudiziale.
§ 2. Perciò, ad essa spetta tutto ciò che riguarda l'erezione, il controllo e la soppressione degli Istituti; la tutela e lo sviluppo del fine proprio, il governo e la disciplina, i beni, i privilegi, la formazione dei membri e la loro vita secondo l'indole specifica e le costituzioni, e le dispense dal diritto comune, restando intatta la competenza della Congregazione per la disciplina dei Sacramenti per quanto riguarda il digiuno eucaristico e tenuto conto della competenza della Congregazione per l'Insegnamento cattolico per quanto riguarda l'ordinamento scientifico e accademico degli studi nella Chiesa.
§ 3. Per lo stesso motivo, essa è competente anche in quelle cose che hanno attinenza sia con le società di vita comune, i cui membri vivono come religiosi, sia con i Terzi Ordini in quanto tali, restando tuttavia sempre intatta la competenza della Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.
§ 4. Nell'applicazione e nella dispensa delle leggi generali la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari terrà sempre conto del pensiero e della prassi degli altri Dicasteri in quegli affari che, per loro natura, spettano ad essi, secondo la norma stabilita al n. 13.
§ 5. Spetta alla medesima Congregazione promuovere un adeguato rinnovamento e un incremento della vita religiosa, come pure erigere consigli o conferenze di Superiori Maggiori, della cui attività essa procurerà nel modo migliore di far uso (39).

74. Tramite la Seconda Sezione, alla Congregazione competono medesime facoltà, con i dovuti adattamenti, in rapporto agli istituti secolari, e ciò perché essi, sebbene non religiosi, vivono nel secolo una vera e completa professione che conferisce una consacrazione (40).

Capo VIII
La Sacra Congregazione per l'Educazione cattolica

75. Quella che fino ad oggi è stata chiamata Sacra Congregatone per i Seminari e Università degli Studi, ora prende il nome di Sacra Congregazione per l'Educazione cattolica.

76. § 1. La Congregazione, presieduta dal Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario, ha competenza su ciò che riguarda lo sviluppo della formazione del Clero e l'insegnamento scientifico cattolico sia al Clero sia ai laici, intatta restando la competenza sia della Congregazione per i Religiosi e gli istituti secolari, in ciò che riguarda la formazione dei religiosi in quanto tali, sia della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.
§ 2. La Congregazione si suddivide in tre uffici.
Tramite il Primo Ufficio prende in considerazione:
1) tutto ciò che si riferisce al governo, alla disciplina, all'amministrazione temporale dei seminari, salva restando la competenza della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, con la quale si deve agire in concordanza di vedute e coordinando opportunamente le cose;
2) ciò che riguarda lo sviluppo dell'educazione del Clero diocesano e la formazione scientifica dei religiosi e degli istituti secolari; ma in particolare esamina ed approva gli statuti dei seminari regionali o interregionali, redatti dai Vescovi interessati (41).

78. Tramite il Secondo Ufficio controlla le Università o Facoltà, gli Atenei, e qualsiasi genere di Istituti o gruppi di studi superiori, che giustamente si glorino del nome cattolico, per quanto in qualunque modo essi dipendano dall'autorità della Chiesa, non esclusi quelli retti da religiosi o dai laici; promuove ed approva le istituzioni e le associazioni che hanno come scopo il progresso degli studi; si prodiga affinché nelle Università cattoliche si abbiano sia degli Istituti che di per sé tendono a promuovere l'indagine scientifica o artistica, sia almeno una cattedra di sacra teologia, nella quale si impartiscano lezioni adatte anche per gli studenti laici (42); dà le norme riguardanti le accademie e le biblioteche, eccettuata quella Vaticana; favorisce la cooperazione ed il reciproco aiuto delle Università cattoliche e le loro associazioni sia nazionali sia internazionali; s'interessa affinché presso le Università non cattoliche vengano fondati dei convitti e dei centri universitari cattolici (43).

79. Tramite il Terzo Ufficio provvede all'erezione di scuole parrocchiali e diocesane, esercita un'azione di vigilanza su tutte le scuole cattoliche, di qualunque genere e grado, al di sotto tuttavia delle Università e Facoltà, e così pure sugli istituti di istruzione o di educazione dipendenti dall'autorità della Chiesa, a meno che non si tratti di scuole che hanno come unico scopo di preparare alla vita religiosa, restando tuttavia immutato quanto prescritto al 77, 2°; la sua competenza nell'ambito delle scuole si estende a tutto il mondo cattolico, a meno che non si tratti dei luoghi dipendenti dalla Congregazione per le Chiese Orientali o dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

80. Inoltre la Congregazione esamina le questioni generali riguardanti l'educazione e gli studi; promuove la cooperazione con le Conferenze Episcopali, ed anche con le autorità civili ed i gruppi nazionali e internazionali, rispettando tuttavia il debito coordinamento con il Sacro Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa; coordina le forze ed i mezzi per rivendicare i diritti e la libertà della scuola; dà la sua approvazione ai congressi nazionali e internazionali, nei quali vengono trattati tali problemi.

Capo IX
La Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli
o per la Propagazione della Fede

81. Quella che finora veniva denominata Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede, in avvenire sarà chiamata Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o per la Propagazione della Fede.

82. La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o per la Propagazione della Fede, presieduta dal Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario, ha competenza sulle cose che riguardano tutte le Missioni istituite per diffondere dappertutto il regno di Cristo, e perciò sulla costituzione e sul cambiamento dei ministri necessari e delle circoscrizioni ecclesiastiche; nel proporre le persone che le reggano; nel promuovere in modo più efficiente il clero autoctono, al quale gradualmente vengano fidati più alti incarichi e il governo; nel dirigere e coordinare tutta l'attività missionaria su ogni parte della terra, riguardo sia agli araldi stessi del Vangelo, sia alla cooperazione missionaria dei fedeli.

83. § 1. Sono Membri di questa Congregazione, oltre ai Padri Cardinali, assegnati ad essa dal Sommo Pontefice, anche i Presidenti dei Segretariati: per l'Unione dei Cristiani, per i non Cristiani, per i non credenti.
§ 2. Per trattare poi problemi di maggiore importanza e aventi carattere generale, alle Congregazioni plenarie partecipano, in qualità di Membri, anche con voto deliberativo se ciò piacerà al Sommo Pontefice, sia Vescovi delle Missioni nominati dallo stesso Sommo Pontefice, sia rappresentanti dei Superiori degli Istituti e delle Opere Pontificie (44); si provveda che non manchino delle persone che espongano le necessità delle Chiese cosiddette «giovani» o «autoctone».
§ 3. Quanto al numero di coloro di cui si è parlato al § 2, e le altre aggiunte, si tenga presente il Motu Proprio Ecclesiae Sanctae del 6 agosto 1966, come pure la speciale istruzione che sarà pubblicata dalla Sacra Congregazione.

84. Questa Congregazione dà impulsi missionari nei luoghi ad essa soggetti, promuove la vocazione e la spiritualità missionaria; offre interessamento e preghiere per le Missioni, e fornisce informazioni autentiche e opportune su di esse (45); parimenti adempie con cura il dovere di educare la gioventù e di formare i chierici; s'interessa di ciò che riguarda la celebrazione dei sinodi e dei concili e delle assemblee o Conferenze Episcopali, rivede, secondo le prescrizioni del diritto, quanto viene da esse stabilito e decretato; indice visite in tempi prestabiliti, mediante le quali si abbia una conoscenza più approfondita circa le necessità delle regioni e circa le questioni più gravi.

85. È compito di questa medesima Congregazione suscitare e distribuire, secondo le necessità più urgenti delle regioni, i missionari; promuovere e coordinare gli aiuti, soprattutto mediante le Pontificie Opere Missionarie, e assegnarli secondo il bisogno dei luoghi (46).

86. In ragione del fine definito e prevalente, dipendono da questa Congregazione gli Istituti religiosi fondati nelle Missioni e che ivi soprattutto lavorano; le società di ecclesiastici e di donne senza voti e i Seminari che, secondo gli statuti, sono stati fondati all'unico scopo di formare in essi missionari per le missioni estere, per quanto riguarda le loro regole, l'amministrazione e le opportune concessioni richieste per la sacra ordinazione degli alunni, salve tuttavia le norme stabilite dalla Congregazione per i Religiosi come pure, circa gli studi e la formazione scientifica, dalla Congregazione per l'Insegnamento cattolico.

87. È però tenuta a deferire alle competenti Congregazioni gli affari che riguardano la Fede o i riti sacri o gli studi ecclesiastici e le Università cattoliche, o le dispense dal matrimonio rato e non consumato; inoltre trasmette alla Sacra Romana Rota le cause matrimoniali e gli altri affari che richiedono un procedimento giudiziale.

88. Ma per quanto si riferisce agli altri religiosi, sia di rito latino sia dei riti orientali, questa Congregazione ha competenza solo su ciò che li riguarda in qualità di missionari, sia come singoli sia come gruppo, intatto restando il diritto della Congregazione per le Chiese Orientali e deferite alla Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari quelle cose che riguardano i religiosi in quanto tali, come singoli o come gruppo, salvo speciale prescrizione del Sommo Pontefice.

89. Per promuovere la cooperazione missionaria si giova del Consiglio Supremo per la direzione delle Pontificie Opere Missionarie, dal quale dipendono i Consigli generali dell'Unione Missionaria del Clero, dell'Opera per la Propagazione della Fede, dell'Opera di San Pietro Apostolo, dell'Opera della Santa Infanzia.

90. Il consiglio dei Consultori, di cui fanno parte, oltre gli altri esperti, anche i Segretari dei tre Segretariati, i Direttori degli Istituti e delle Opere Pontificie come pure i rappresentanti sia delle Opere Regionali per le Missioni, come delle Associazioni internazionali dei laici, raccoglie utili informazioni circa la situazione locale delle varie regioni e la mentalità dei diversi gruppi di uomini, sia circa i metodi di evangelizzazione da adottare, e propone poi delle conclusioni scientificamente valide per l'opera e la cooperazione missionaria (47).

91. L'Ufficio amministrativo controlla l'erario della Congregazione e l'amministrazione dei beni sotto la direzione del Cardinale Prefetto, fermo restando l'obbligo di rendere il dovuto conto alla Prefettura dell'economia della Santa Sede.

IV

I SEGRETARIATI

Capo I
Il Segretariato per l'unità dei Cristiani

92. § 1. Il Segretariato per l'unità dei Cristiani, del quale sono membri i Cardinali e i Vescovi nominati dal Sommo Pontefice, viene diretto dal Cardinale Presidente, coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario. Ad esso poi danno consiglio, secondo il n. 5 delle Norme generali, i Consultori chierici e laici, scelti da tutto il Mondo, che siano veramente esperti nelle questioni ecumeniche.
§ 2. Fra i Membri del Segretariato vengono annoverati, in ragione del loro Ufficio, i Cardinali Prefetti delle Sacre Congregazioni per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli, mentre fra i Consultori ci sono sempre i Segretari delle medesime Congregazioni.
§ 3. Il Segretariato è diviso in due Uffici, sotto la guida immediata del suo Delegato: uno per la parte occidentale, l'altro per la parte orientale.

93. Il Segretariato ha la competenza e il compito di favorire l'unità dei Cristiani. Perciò, dopo averne fatta parola al Sommo Pontefice, promuove le relazioni con i fratelli delle altre comunità; s'interessa della esatta interpretazione ed esecuzione dei principi dell'ecumenismo; raduna o incrementa e coordina i gruppi cattolici, sia nazionali sia internazionali, che promuovono l'unità dei Cristiani; avvia dialoghi su questioni e attività ecumeniche con le Chiese e comunità ecclesiali separate dalla Sede Apostolica; deputa gli osservatori cattolici per le conferenze cristiane; invita gli osservatori dei fratelli separati alle conferenze cattoliche, ogni volta che ciò sembrerà opportuno; attua le decisioni consiliari che hanno attinenza con il problema ecumenico.

94. Inoltre ha competenza nelle questioni che riguardano i Giudei sotto l'aspetto religioso.

95. Gli affari misti vengono concordemente trattati con i Dicasteri interessati.

Capo II
Il Segretariato per i non cristiani

96. Il Segretariato per i non cristiani, sotto la guida del Cardinale Presidente aiutato dal Segretario e dal Sottosegretario, raggiunge in modo salutare, con l'approvazione del Sommo Pontefice, coloro che, pur essendo privi della religione cristiana, professano tuttavia una religione o possiedono il sentimento religioso.

97. I Membri del Segretariato, oltre al Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, sono quelli che vengono scelti dal Sommo Pontefice, sia dal Sacro Collegio dei Cardinali, sia su proposta delle Conferenze Episcopali dei territori di Missione e così pure di altre nelle cui circoscrizioni per qualsiasi causa dimorino, anche temporaneamente, un certo numero di non cristiani. Il consiglio dei periti, approvati dal Sommo Pontefice, dà poi i suggerimenti opportuni.

98. Intatta restando la competenza della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, il Segretariato, per raggiungere il suo fine, non solo promuove gli studi, ma con viva carità favorisce anche nei confronti dei non cristiani rapporti, che accrescano la stima vicendevole.

99. È compito del medesimo Segretariato cercare il metodo e le vie per promuovere un opportuno dialogo con i non cristiani. Si preoccupa dunque affinché i non cristiani vengano conosciuti in modo esatto e vengano giustamente stimati dai cristiani, e altrettanto affinché gli stessi possano conoscere ed apprezzare equamente la dottrina e la vita cristiana; chiede e prende in esame i desideri degli Ordinari; provvede alla formazione di coloro che lavorano per il dialogo; propone, esamina, approva iniziative suggerite dall'esperienza.

100. Ad esso è annesso l'Ufficio per promuovere le relazioni con i Musulmani.

Capo III
Il Segretariato per i non credenti

101. Il Segretariato per i non credenti ha come Presidente un Cardinale coadiuvato da un Segretario e da un Sottosegretario e consta di alcuni Cardinali e Vescovi nominati dal Sommo Pontefice, ai quali si affiancano Consultori scelti da tutto il Mondo.

102. Il Segretariato, con l'approvazione del Sommo Pontefice, attende allo studio dell'ateismo, per conoscerne più profondamente i diversi aspetti e, per quanto è possibile, per instaurare un colloquio con i non credenti stessi, che accettassero sinceramente una collaborazione.

V

IL CONSIGLIO DEI LAICI
E LA PONTIFICIA COMMISSIONE DI STUDIO
«IUSTITIA ET PAX»

103. Valgono le norme pubblicate nel Motu Proprio Catholicam Christi Ecclesiam del 6 gennaio 1967 (48).

VI

I TRIBUNALI

Capo I
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

104. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica consta di alcuni Cardinali nominati dal Sommo Pontefice, dei quali uno, pure scelto dal Sommo Pontefice, adempie l'ufficio di Prefetto, con l'aiuto di un Segretario e di un Sottosegretario. Ha due sezioni.

105. Tramite la Prima Sezione il Tribunale s'interessa delle questioni che, o per potestà ordinaria o per potestà delegata, sono ad esso attribuite nel Codice di diritto canonico (49); proroga la competenza dei tribunali, costituiti anche per le cause matrimoniali; finché non si provvederà diversamente, estende il foro dei pellegrini nell'Urbe fino a processo di nullità di matrimonio, solo in circostanze straordinarie e per gravissime cause; a norma dei sacri canoni vigila, secondo il suo compito, sulla retta amministrazione della giustizia; provvede ad erigere tribunali regionali e interregionali; gode dei diritti che gli sono riconosciuti nei Concordati fra la Santa Sede e le diverse Nazioni.

106. Tramite la Seconda Sezione la Segnatura Apostolica dirime i contrasti sorti da un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, e ad essa presentati per interposto appello o ricorso contro la decisione del Dicastero competente, ogni volta che si discute se l'atto stesso abbia violato o no una legge. In tali casi prende in considerazione sia l'ammissione del ricorso sia la illegittimità dell'atto impugnato.

107. Inoltre, tramite la medesima Sezione giudica i conflitti di competenza fra i Dicasteri della Sede Apostolica; esamina le questioni amministrative ad essa presentate dalle Congregazioni della Curia Romana, considera le questioni ad essa affidate dal sommo pontefice.

108. La Segnatura Apostolica è regolata da legge propria.

Capo II
La Sacra Romana Rota

109. Ferme restando le prescrizioni del CIC (50), la competenza della Sacra Romana Rota, nelle cause di nullità di matrimonio regolarmente presentate alla Sede Apostolica, viene estesa anche alle cause tra parte cattolica e acattolica, e fra parti acattoliche, sia che una delle due parti, o ambedue le parti battezzate appartengano o al rito latino o ai riti orientali; le questioni dottrinali, che toccano la Fede, vengono tuttavia passate alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dei nn. 29 e 31 della presente Costituzione.

110. La Sacra Romana Rota è regolata da norme proprie.

 Capo III
La Sacra Penitenzieria Apostolica

111. La Sacra Penitenzieria Apostolica è diretta dal Cardinale Penitenziere Maggiore, che viene aiutato dal Reggente e dagli altri Prelati, che costituiscono il Consiglio del Penitenziere Maggiore stesso (51).

112. La giurisdizione di questo tribunale comprende tutto ciò che riguarda il foro interno anche non sacramentale; perciò questo tribunale per il foro interno elargisce le grazie, le assoluzioni, le dispense, le commutazioni, le sanzioni, le condonazioni.

113. Alla Penitenzieria soltanto inoltre viene demandato quanto si riferisce alla concessione e all'uso delle indulgenze, salvo tuttavia il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di esaminare le questioni che toccano la dottrina dogmatica in rapporto alle indulgenze stesse.

VII

GLI UFFICI

Capo I
La Cancelleria Apostolica

114. La Cancelleria Apostolica, presieduta dal Cardinale Cancelliere, aiutato dal Reggente, adempie il compito di preparare sia le Lettere Decretali e le Costituzioni apostoliche, sia le Lettere apostoliche in forma di Bolla o di Breve di maggiore importanza, secondo che è stato stabilito con legge, e ciò su commissione del Sommo Pontefice o dei rispettivi Dicasteri della Curia Romana.

115. Le Lettere, sia in forma di Bolla sia in forma di Breve, non vengono spedite se non per mandato del Sommo Pontefice o di qualche Dicastero, osservando punto per punto i termini del mandato stesso (52).

116. È compito della Cancelleria Apostolica custodire con la massima cura il sigillo di piombo e l'anello del pescatore.

Capo II
La Prefettura degli affari economici della Santa Sede

117. La Prefettura degli affari economici della Santa Sede, diretta da una Commissione di tre Cardinali, uno dei quali adempie l'ufficio di Presidente con l'aiuto di un Segretario, coordina tutte le amministrazioni dei beni della Santa Sede ed esercita su di esse un'azione di vigilanza.

118. Della Prefettura fanno parte il Ragioniere Generale e gli altri Contabili, secondo le necessità, e ad essa dà suggerimenti il Consiglio di consultori che vengono scelti dal Sommo Pontefice fra il clero e i laici veramente esperti.

119. La Commissione dei Padri Cardinali, il Segretario e i Consultori, trascorso un quinquennio dalla nomina, necessitano della conferma.

120. La Prefettura ha i seguenti compiti:
1) riceve sia la relazione circa lo stato patrimoniale ed economico, sia il resoconto delle entrate e delle uscite come pure il bilancio sia preventivo che consuntivo delle spese presentato dagli Amministratori dei beni che dipendono dalla Santa Sede, benché abbiano una certa o anche una piena autonomia, non escluse le Commissioni e le Amministrazioni Pontificie sia nell'Urbe sia fuori di essa, salvo tuttavia lo speciale ordinamento dell'Istituto per la protezione delle opere religiose;
2) esamina con cura il resoconto e la valutazione di cui sopra, affinché nel tempo stabilito tramite il Cardinale Presidente sia possibile presentare al Sommo Pontefice per l'approvazione il bilancio consuntivo e preventivo;
3) coordina tutti gli investimenti e le operazioni economiche importanti della Santa Sede e li controlla, così che ogni affare si sviluppi ordinatamente verso il suo scopo;
4) esamina i progetti dei lavori, sia preventivi che esecutivi e, se sarà necessario, vigila sui lavori stessi;
5) tassa le percentuali, che devono essere versate all'Amministrazione Generale del Patrimonio della Sede Apostolica, a titolo di contributo per sostenere gli oneri;
6) controlla i libri di contabilità e i documenti giustificativi, ed esamina quanto eccede l'ordinaria gestione; di tutto questo manda, tramite il Cardinale Presidente, una relazione scritta al Sommo Pontefice.

121. La Prefettura si informa inoltre di coloro che, nello svolgimento dell'ufficio loro affidato, abbiano in qualunque modo causato un danno al patrimonio della Santa Sede. Le azioni penali o civili però saranno demandate al Tribunale competente, oppure, se questo non c'è, a una Commissione speciale da deputarsi a tale scopo o, su mandato del Sommo Pontefice, al Tribunale della Sacra Romana Rota.

Capo III
La Camera Apostolica

122. La Camera Apostolica, della quale è a capo il Cardinale Camerario o, se ne è impedito, il Vice Camerario, mantiene l'Ufficio di conservare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, per tutto il tempo in cui questa è vacante (53).
Nell'adempiere tali compiti siano osservate minuziosamente le leggi speciali, già stabilite o che saranno pubblicate.

Capo IV
L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica

123. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, presieduta dal Cardinale Presidente, assistito da un Consiglio di Padri Cardinali e coadiuvato da un Segretario, ha due sezioni: ordinaria e straordinaria.

124. § 1. La Sezione Ordinaria adempie i compiti ad essa affidati riguardanti l'amministrazione, sotto la guida diretta di un Delegato.
§ 2. La Sezione Straordinaria, sotto la guida di un altro Delegato, s'interessa dei compiti ad essa affidati dal Sommo Pontefice, ed è regolata da proprie leggi speciali.

Capo V
La Prefettura del Palazzo Apostolico

125. La Prefettura del Palazzo Apostolico, sotto la guida di un Prefetto, coadiuvato dal Reggente, governa il Palazzo Apostolico e presso il Sommo Pontefice, sia nel Palazzo stesso, sia nei luoghi in cui si reca.

126. § 1. È compito della medesima Prefettura ordinare le ammissioni alla presenza del Sommo Pontefice, e preparare quanto riguarda le sacre cerimonie pontificie fuori dall'ambito strettamente liturgico, restando però riservato al Vicario Generale della Città del Vaticano tutto ciò che si riferisce alla cura spirituale di coloro che dimorano o lavorano nella stessa Città del Vaticano, d'accordo con gli interessati.
§ 2. Parimenti spetta alla Prefettura disporre i preparativi necessari o opportuni, ogni volta che il Sommo Pontefice si porta dal Palazzo Apostolico all'Urbe, e inoltre dare la propria collaborazione e il proprio aiuto alla Segreteria di Stato, quando il Sommo Pontefice si accinge a compiere viaggi apostolici.

127. La Prefettura inoltre esamina l'ordine di precedenza spettante sia ai Cardinali sia ai Legati che le Nazioni mandano alla Santa Sede (54); parimenti, in unità d'azione con la Segreteria di Stato, osserva quanto si deve fare, quando coloro che governano i popoli, o sono rivestiti da alta dignità, vengono solennemente ricevuti dal Sommo Pontefice.

128. Per il Prelato Prefetto del Palazzo Apostolico occorre la conferma del nuovo eletto Sommo Pontefice.

Capo VI
L'Ufficio di Statistica

129. L'Ufficio di Statistica ha il compito di accogliere e ordinare sistematicamente le notizie che sembrassero necessarie o utili per conoscere meglio lo stato della Chiesa e per aiutare i sacri Pastori.

130. Affinché le informazioni si possano ottenere regolarmente, con opportune norme ben determinate l'Ufficio fa in modo che nelle parrocchie, nelle diocesi, nelle regioni, negli Istituti dei religiosi come pure nei Dicasteri della Curia Romana, dopo aver indicato loro le modalità, vengano regolarmente compilati gli schedari o indici, e siano ad esso inviati in tempi stabiliti per fare una sintesi coordinata di tutte le cose concernenti la vita della Chiesa.

131. L'Ufficio, con la comparazione dei dati, pubblica gli indici generali e li presenta agli interessati, affinché con la massima cura sia precisata l'importanza delle indicazioni che vengono osservate, notificando le cause e le conseguenze che ne derivano.

APPENDICE

132. La rispettabile Fabbrica di San Pietro continua a interessarsi di quanto riguarda la Basilica del Principe degli Apostoli, secondo le prescrizioni della Costituzione Sapienti consilio del 29 giugno 1908, e agendo concordemente col capitolo della basilica stessa.

133. Non subiscono mutamenti la Biblioteca Apostolica Vaticana, l'Archivio Segreto Vaticano, la Tipografia e la Libreria Vaticana, l'Ufficio del Maestro delle donazioni o Elemosineria Apostolica, la Commissione per le comunicazioni sociali e gli altri Consigli Pontifici permanenti, come pure il Consiglio per l'esecuzione della Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II, finché non abbia assolto il suo compito.

134. Quanto poi riguarda la Casa Pontificia viene regolato da norme proprie. Il Segretario dei Brevi ai Principi e il Segretario delle Lettere latine continuano ad adempiere ciascuno i propri compiti, fino a che non si provvederà diversamente.

II

135. Alla presente Costituzione Apostolica va unito il Regolamento Generale della Curia Romana, cioè le norme comuni dalle quali vengono stabiliti la disciplina e le modalità nel trattare gli affari nei Dicasteri della Santa Sede, restando immutata la norma di cui al tit. 1, cap. 1, n. 12.

III

136. Infine, in tutte e singole le Congregazioni elencate, come pure negli altri Dicasteri, anzitutto sia ben chiaro che nessun affare grave o straordinario deve essere trattato, se prima non é stato segnalato al Sommo Pontefice dai rispettivi Moderatori.
Inoltre per qualsiasi decisione occorre l'approvazione pontificia, eccettuate quelle per le quali siano state concesse speciali facoltà ai Direttori dei Dicasteri, ed escluse le sentenze del tribunale della Sacra Romana Rota e della Segnatura Apostolica date nei limiti della loro competenza.

Decretiamo che la presente Costituzione Apostolica sia sempre stabile, valida ed efficace, ed entri in vigore a tutti gli effetti a partire dal 10 gennaio 1968, e da quelli che essa riguarda o in qualunque modo riguarderà in tutto e per tutto sia pienamente osservata, nonostante qualsiasi cosa contraria anche degna di specialissima menzione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 15 agosto, festa della Assunzione di Maria Vergine, nell'anno 1967, quinto del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI


(1) Cf CONC. VATIC. I, Sess. IV, Cost. Pastor aeternus, cap. 2: Denz. n. 3057; C.I.C., can. 218, § l; CONC. VATIC. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 18: AAS 57 (1965), p. 21; Decr. Christus Dominus, n. 2: AAS 58 (1966), p. 673

(2) N. DEL RE, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, Roma 1952, pp. 217-218

(3) Cf Bullarium Romanum, Ed. Romana, T. III, P. II, p. 195/B. La Costituzione Ratio Iuris, che ora viene riportata senza data, nelle edizioni romana e torinese del Bullario Romano è posta sotto il 1326; tuttavia gli autori più recenti, come MICHAËL TANGL (Die Päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Oeniponte 1894, p. 83) ed EMMANUELE CERCHIARI (Capellani Papae et Apostolicae Sedis auditores Causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870, III, Roma 1919, pp. 69), che la esclusero di nuovo dai codici, la pongono sotto l'anno 1331

(4) Cf Bullarium Romanum, Ed. torinese, T. VIII, pp. 985-999

(5) Cf AAS 1 (1909), pp. 9-135

(6) CONC. VATIC. II, Decr. Christus Dominus, n. 9: AAS 58 (1966), p. 576

(7) PAOLO VI, Discorso per l'apertura del secondo periodo del Concilio, 29 settembre 1963: AAS 55 (1963), p. 851

(8) CONC. VATIC. I, Sess. IV, Cost. Pastor aeternus, cap. 2: Denz. n. 3057

(9) C.I.C., can. 7

(10) Can. 243, § 2 e can. 244, §§ 1-2

(11) C.I.C., can. 106

(12) Cf Lett. Ap. In fructibus multis, data sotto forma di Motu Proprio l'11 aprile 1964: AAS 56 (1964), pp. 289-292

(13) Cf Lett. Ap. Integrae servandae, data sotto forma di Motu Proprio il 7 dicembre 1965: AAS 57 (1965), p. 952

(14) CONC. VATIC. II, Decr. Christus Dominus, nn. 22-24; 39-40: AAS 58 (1966), pp.683 ss; 694

(15) Ibid., n. 42; CONC. VATIC. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10: AAS 58 (1966), p. 1007; Motu Proprio Ecclesiae Sanctae del 6 agosto 1966, I, 4: AAS 58 (1966), p. 760

(16) C.I.C, can. 255

(17) Cf Pio XI, Lettera del 5 luglio 1925; cf anche Rescritto ex Audientia SS.mi, 7 marzo 1930, per l'Italia

(18) CONC. VATIC. II, Decr. Christus Dominus, n. 21: AAS 58 (1966), p. 683

(19) Ibid., nn. 36-38: AAS 58 (1966), p. 892; cf anche Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966, 1, 41, §§ 1-5: AAS 58 (1966), p. 773s.

(20) Ibid., n. 44: AAS 58 (1966), p. 695

(21) C.I.C., can. 244

(22) C.I.C., can. 2111

(23) C.I.C., cann. 2112; 2113; 2123; 2124

(24) CIC, can. 2141

(25) CIC, can. 2018

(26) CONC. VATIC. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 15: AAS 58 (1966), p. 1014

(27) Cf ibid., n. 19: AAS 58 (1966), p. 1019

(28) Cf ibid.

(29) Cf ibid.

(30) CONC. VATIC. II, Decr. Christus Dominus, n. 35: AAS 58 (1966), p. 690

(31) Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966, 1, n. 18, § 1: AAS 58 (1966), p. 767

(32) Ibid., 1, n. 1: AAS 58 (1966), p. 759

(33) Cf ibid., 1, 15, §§ 1 e 4: AAS 58 (1966), p. 766

(34) I CONC. VATIC. II, Decr. Christus Dominus, n. 17: AAS 58 (1966), p. 681

(35) Cf ibid., n. 18, p. 682

(36) Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966, I, n. 8: AAS 58 (1966), p. 762

(37) CONC. VATIC. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 21: AAS 58 (1966), p. 1021

(38) Ibid., nn. 20-21; cf Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966, 1, n. 8: AAS 58 (1966), p. 762

(39) CONC. VATIC. II, Decr. Perfectae caritatis, n. 23: AAS 58 (1966), p. 711

(40) Ibid., n. 11, p. 707

(41) CONC. VATIC. II, Decr. Optatam totius, n. 7: AAS 58 (1966), p. 719

(42) CONC. VATIC. II, Dich. Gravissimum educationis, n. 10: AAS 58 (1966), p. 736

(43) Ibid.

(44) CONC. VATIC. II, Decr. Ad gentes divinitus, cap. V, n. 29: AAS 58 (1966), p. 979

(45) Ibid., cap. V, n. 29

(46) Ibid., cap. V, n. 29

(47) Ibid., cap. V, n. 29

(48) AAS 59 (1967), pp. 25-28

(49) C.I.C., cann. 1603, 1604, 1605

(50) C.I.C., cann. 1598; 1599; cf anche C.I.C., can. 1557, § 2

(51) Pio XI, Cost. Quae divinitus Nobis, 25 marzo 1935, nn. 2-3; cf AAS 27 (1935), p. 97ss.

(52) C.I.C., can. 260

(53) C.I.C., can. 262

(54) C.I.C., can. 254

                        



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