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LETTERA APOSTOLICA
CAUSAS MATRIMONIALES
DEL SANTO PADRE
PAOLO VI
Le
cause matrimoniali sono state sempre oggetto di speciale sollecitudine da parte
della santa madre chiesa, la quale con esse si sforza di tutelare la santità e
la genuina natura del sacro vincolo del matrimonio. Difatti il ministero dei
giudici ecclesiastici dimostra chiaramente, pur nelle modalità che gli sono
proprie, la carità pastorale della chiesa, che ben conosce quale e quanta
importanza abbiano i processi matrimoniali per la salvezza delle anime.
Dato
però che nel nostro tempo il numero di queste cause tende a crescere sempre più,
la chiesa non può fare a meno di guardare con grande preoccupazione al
fenomeno. Un tale aumento, infatti, come dicemmo già ai prelati uditori del
tribunale della sacra romana rota, "è un segno caratteristico
dell’indebolito senso della sacralità della legge, su cui è fondata la
famiglia cristiana, dell’inquietudine della vita moderna, della precarietà di
condizioni sociali ed economiche, in cui essa si svolge, e del pericolo perciò
che può minacciare la saldezza, la vitalità, la felicità dell’istituto
familiare".
La
santa chiesa confida che l’impegno, dimostrato dall’ultimo concilio
ecumenico nell’illustrare e promuovere il valore spirituale del matrimonio e
la conseguente azione pastorale, darà certo i suoi frutti, anche per quel che
riguarda la stabilità del vincolo matrimoniale; ma intanto essa, stabilendo
alcune norme opportune, intende evitare che l’eccessiva lunghezza dei processi
matrimoniali contribuisca ad aggravare la condizione spirituale di tanti suoi
figli.
Nell’attesa,
pertanto, della riforma organica della procedura matrimoniale, alla quale sta
lavorando la nostra commissione per la revisione del codice di diritto canonico,
ci è sembrato conveniente emanare alcune norme relative alla costituzione dei
tribunali ecclesiastici ed al processo giudiziario, per rendere così più
spedito lo stesso processo matrimoniale. Ferme restando dunque le altre norme
canoniche relative ai processi, in virtù di questo motu proprio e con la nostra
autorità apostolica, decretiamo e stabiliamo le norme seguenti, che dovranno
esser fedelmente osservate dal 10 ottobre 1971 in tutti i tribunali, anche
apostolici, finché non sarà promulgato il nuovo codice di diritto canonico.
Il
foro competente
I. Le cause matrimoniali dei battezzati spettano, per
diritto proprio, al giudice ecclesiastico.
II. Le cause, concernenti gli effetti puramente civili del
matrimonio, spettano al magistrato civile, a meno che per diritto particolare
non sia stabilito che esse, quando siano trattate in forma incidentale ed
accessoria, possono essere esaminate e definite dal giudice ecclesiastico.
III. Tutte le cause matrimoniali, che riguardano coloro di
cui parla il can. 1157.1, n. 1, del CIC, sono esclusivamente trattate da quella
congregazione o tribunale o speciale commissione, a cui, nei singoli casi, le ha
affidate il sommo pontefice.
IV. 1. Nelle altre cause di nullità del matrimonio è
competente: a) il tribunale del luogo, in cui è stato celebrato il matrimonio;
ovvero b) il tribunale del luogo, in cui la parte convenuta abbia una
sufficientemente stabile residenza, tale da poter essere dimostrata mediante un
documento ecclesiastico o in altro modo legittimo; ovvero c) il tribunale del
luogo, in cui di fatto dovrà esser raccolta la maggior parte delle deposizioni
o delle prove, sempre che ci sia il consenso tanto dell’ordinario del luogo in
cui abitualmente risiede la parte convenuta, quanto dell’ordinario del luogo e
del presidente del tribunale a cui ci si è rivolti.
2. Verificandosi il caso previsto nel precedente par. 1,
c), il tribunale, prima di accettare la causa, dovrà chiedere alla parte
convenuta se ha qualcosa da eccepire contro il foro, al quale si è rivolta la
parte attrice.
3. Qualora siano sostanzialmente cambiate le circostanze
di luogo o di persona, di cui si è detto al par. 1, l’istanza prima della
conclusione della causa può esser trasferita, in casi particolari, dall’uno
all’altro tribunale avente eguale competenza, purché ci sia il consenso delle
parti e di entrambi i tribunali.
La
costituzione dei tribunali
V. 1. Qualora non sia possibile la formazione di un
collegio di tre giudici chierici né del tribunale diocesano né del tribunale
regionale, dove esso esista, la conferenza episcopale ha la facoltà di
permettere, per il primo e secondo grado, la costituzione di un collegio di due
chierici e un laico.
2. Per il primo grado, quando neppure con l’aggregazione
di un laico sia possibile la formazione del collegio, di cui al p.1, la medesima
conferenza episcopale, nei singoli casi, può demandare ad un chierico, come a
giudice unico, le cause di nullità matrimoniale. Questo giudice, dove sia
possibile, deve scegliersi per il giudizio un assessore e un uditore.
3.
La conferenza episcopale può concedere le facoltà, di cui sopra, secondo i
suoi propri statuti, o per mezzo di un gruppo di suoi membri o, almeno, per
mezzo di un suo membro delegato, eletti a questo scopo.
VI.
A svolgere le funzioni di assessore e di uditore, nei tribunali di qualunque
grado, possono essere chiamati anche i laici; la funzione di notaio può essere
assunta sia da uomini sia da donne.
VII.
I laici da assumere per lo svolgimento di tali funzioni devono distinguersi per
la loro fede cattolica, per la loro moralità ed insieme per la conoscenza del
diritto canonico. Quando poi si tratta di affidare ad un laico la funzione di
giudice, secondo ciò che si è detto al n. V.1, siano preferiti coloro che
hanno anche pratica forense.
Gli appelli
VIII.
1. Contro la prima sentenza, che dichiara la nullità del matrimonio, il
difensore del vincolo è tenuto ad appellare al tribunale superiore entro il
tempo legittimo; se trascura di farlo, deve esservi obbligato dall’autorità
del presidente o del giudice unico.
2.
Il difensore del vincolo deve esporre le sue osservazioni dinanzi al tribunale
di seconda istanza, per dichiarare se ha qualcosa o no da opporre contro la
decisione, pronunciata in primo grado. Di fronte a tali osservazioni il
collegio, se lo riterrà opportuno, richiederà le contro-osservazioni delle
parti o dei loro rispettivi patroni.
3.
Esaminata la sentenza e ponderate le osservazioni del difensore del vincolo,
nonché quelle - se sono state richieste e presentate - delle parti o dei loro
rispettivi patroni, il collegio con suo decreto o ratificherà la decisione di
primo grado o sottoporrà la causa all’esame ordinario di secondo grado. Nel
primo caso, se nessuno ricorre, i coniugi che non siano per altro motivo
impediti, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, hanno diritto
di contrarre nuove nozze.
IX.
1. Contro il decreto del collegio, con cui si ratifica la sentenza di primo
grado, il difensore del vincolo, o la parte che si ritiene danneggiata, ha il
diritto di ricorrere al tribunale superiore, entro dieci giorni da quello della
pubblicazione del decreto, ma soltanto adducendo nuovi e gravi argomenti, che
siano già pronti. Tali argomenti devono essere presentati al tribunale di terzo
grado entro un mese dall’interposizione del ricorso.
2.
Il difensore del vincolo di terzo grado, dopo aver sentito il presidente del
tribunale, può recedere dal ricorso: nel qual caso il tribunale dichiara
conclusa la lite. Se però la parte ricorre, il tribunale, esaminati gli
argomenti addotti, entro un mese dall’interposizione del ricorso stesso o
rifiuta con suo decreto il ricorso stesso, oppure sottopone la causa all’esame
ordinario di terzo grado.
Disposizioni per casi
speciali
X.
Quando da un documento certo e autentico, che non sia passibile di nessuna
opposizione o eccezione, apparirà manifesta l’esistenza di un impedimento
dirimente, ed insieme con pari certezza risulterà che non è stata concessa la
dispensa da questi impedimenti, in tali casi, omesse le formalità previste dal
diritto, l’ordinario dopo aver citate le parti e con l’intervento del
difensore del vincolo, potrà dichiarare la nullità del matrimonio.
XI.
Parimenti, con le medesime clausole e nel medesimo modo di cui al n. X,
l’ordinario potrà dichiarare la nullità del matrimonio anche quando la causa
fu intrapresa per difetto della forma canonica o per difetto del valido mandato
del procuratore.
XII.
Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se nella sua prudenza
giudicherà che gli impedimenti o i difetti, di cui ai numeri X e XI, non sono
certi, o che probabilmente c’è stata per essi la dispensa, è tenuto ad
appellare al giudice di seconda istanza, al quale devono essere trasmessi gli
atti, e che dev’essere avvertito per iscritto che si tratta di un caso
speciale.
XIII.
Il giudice di seconda istanza, con l’intervento soltanto del difensore del
vincolo, deciderà secondo lo stesso modo di cui al n. X, se la sentenza debba
esser confermata, o se si debba procedere nella causa secondo la via giuridica
ordinaria: nel qual caso rimette la causa al tribunale di prima istanza.
Norme transitorie
1.
Dal giorno in cui questa lettera apostolica entrerà in vigore, una causa
matrimoniale la quale, dopo la prima sentenza che dichiara la nullità del
matrimonio, in seguito a legittimo appello continua presso il tribunale
superiore, deve essere nel frattempo sospesa.
2.
Il difensore del vincolo del tribunale di seconda istanza deve presentare le sue
osservazioni intorno a tutto ciò che riguarda la decisione emanata in primo
grado, o che è contenuto negli atti fino allora svolti nel secondo grado, per
dichiarare se ha qualcosa o no da opporre contro la decisione pronunciata in
primo grado. Di fronte a queste osservazioni il collegio, se lo riterrà
opportuno, richiederà le contro-osservazioni delle parti o dei loro patroni.
3. Ponderate le
osservazioni del difensore del vincolo, nonché quelle - se sono state richieste
e presentate - delle parti o dei loro patroni, ed esaminata la sentenza di primo
grado, il collegio con suo decreto o ratifica la decisione di primo grado,
oppure stabilisce che la causa deve essere continuata nell’esame ordinario di
secondo grado. Nel primo caso, se nessuno ricorre, i coniugi che non ne siamo
altrimenti impediti, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione
del decreto, hanno diritto di contrarre nuove nozze. Nel secondo caso,
l’istanza deve essere continuata fino alla sentenza definitiva. Tutto quanto
da noi è stato stabilito con questo motu proprio, ordiniamo che abbia pieno e
stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche se degna di
specialissima menzione.
Roma, San Pietro, 28
marzo 1971, anno ottavo del nostro pontificato.
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