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PAOLO VI
LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO
SACRAM LITURGIAM
ENTRANO IN VIGORE ALCUNE PRESCRIZIONI DELLA COSTITUZIONE SULLA SACRA
LITURGIA
I molti documenti pubblicati, e ben noti a tutti, su argomenti liturgici,
dimostrano come sia stata sollecitudine incessante dei Sommi Pontefici, Nostri
Predecessori, di Noi stessi e dei sacri Pastori, conservare diligentemente,
coltivare e rinnovare, a seconda della necessità, la sacra liturgia; e un'altra
prova di tale sollecitudine è data dalla Costituzione liturgica che il Concilio
Ecumenico Vaticano II ha approvato, con generale consenso, e che Noi abbiamo
ordinato di promulgare nella solenne sessione pubblica del 4 dicembre 1963.
Questo vivo interesse deriva dal fatto che nella Liturgia terrena noi
partecipiamo, pregustandola, a quella che viene celebrata nella celeste
Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove Cristo siede alla
destra di Dio quale ministro del santuario e del vero tabernacolo; insieme con
tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al Signore l'inno di gloria;
ricordando con venerazione i santi, speriamo di ottenere un qualche posto con
essi, e aspettiamo, quale Salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo, fino a
quando egli comparirà, nostra vita, e noi appariremo con lui nella gloria (CONC.
VAT. II, Cost. sulla Sacra Liturgia
Sacrosanctum Concilium, n. 8). Per tale motivo gli animi dei fedeli,
che così adorano Dio, principio e modello di ogni santità, vengono allettati e
quasi spinti a conquistare la perfezione, in modo da essere, in questo terreno
pellegrinaggio emuli della Sion celeste (Dall'inno di Lodi della festa
della Dedicazione della Chiesa).
Per queste ragioni, appare a tutti chiaro
come Noi abbiamo sommamente a cuore, in questo argomento, che tutti i cristiani,
ed in particolare tutti i sacerdoti, si consacrino dapprima allo studio della
Costituzione sopra citata, e quindi, già sin d'ora dispongano i propri animi ad
attuarne le singole prescrizioni, con vera fede, non appena andranno in vigore.
E poiché è necessario, per la stessa natura delle cose, che si dia subito inizio
all'attuazione delle prescrizioni riguardanti la conoscenza e la divulgazione
delle leggi liturgiche, vivamente esortiamo i Pastori delle diocesi affinché,
con l'aiuto di sacri ministri, dispensatori dei misteri di Dio (Cf 1
Cor 4,1), si affrettino a far sì che i fedeli affidati alle loro cure
possano comprendere, nella misura consentita dall'età, dalle condizioni di vita
o dalla formazione mentale, la forza e l'intimo valore della liturgia, e possano
nello stesso tempo partecipare ugualmente con il corpo e con lo spirito in modo
piissimo ai riti della Chiesa (Cf CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Sacra
Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 19). Appare evidente, intanto,
che molte prescrizioni della Costituzione non possono essere applicate in breve
tempo, soprattutto perché devono prima essere riveduti alcuni riti e preparati i
nuovi libri liturgici. Affinché quest'opera venga compiuta con la necessaria
sapienza e prudenza, istituiamo una particolare Commissione, il cui compito
principale sarà di attuare nel modo migliore le prescrizioni della stessa
Costituzione sulla sacra liturgia. Tuttavia, poiché fra le norme della
Costituzione ve ne sono alcune che già possono essere attuate, desideriamo che
esse entrino subito in vigore, onde gli animi dei fedeli non vengano
ulteriormente privati dei frutti di grazia da essi sperati. Pertanto, con la
Nostra autorità apostolica e di Nostra iniziativa, ordiniamo e decretiamo che
dalla prossima prima domenica di Quaresima, cioè dal 16 febbraio 1964, al
cessare della vacanza della legge, a suo tempo stabilita, entrino in vigore le
seguenti norme:
I) Vogliamo che le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17,
riguardanti l'insegnamento liturgico nei Seminari, nelle scuole dei Religiosi e
nelle Facoltà teologiche, siano fin d'ora inserite nei programmi, in modo che
gli studenti, a cominciare dal prossimo anno scolastico, si dedichino a tale
studio con ordine e con diligenza. II) Decretiamo parimenti che, a norma
degli artt. 45 e 46, si abbia nelle singole diocesi una Commissione, í1 cui
compito sia quello di curare la conoscenza e l'incremento della liturgia, sotto
la direzione del Vescovo. Sarà opportuno anche che in certi casi diverse diocesi
abbiano una unica Commissione. Inoltre, in tutte le diocesi, per quanto è
possibile, vi siano due altre Commissioni: una per la Musica sacra e l'altra per
l'Arte sacra. Molte volte sarà opportuno che queste tre Commissioni, nelle
singole diocesi, vengano unificate. III) Dalla stessa data sopra stabilita,
vogliamo che vada in vigore la norma dell'art. 52 che prescrive l'omelia durante
le Messe, nelle domeniche e nei giorni festivi. IV) Così pure stabiliamo che
abbia subito effetto la norma contenuta nell'art. 71, in forza della quale,
secondo le opportunità, il sacramento della Cresima può essere amministrato
durante la Messa, dopo la lettura del Vangelo.
V) Per ciò che riguarda
l'art. 78, il Sacramento del Matrimonio venga abitualmente celebrato durante la
Messa, dopo la lettura del Vangelo e l'omelia. Se il Matrimonio dovesse essere
celebrato senza la Messa, fino a quando non sarà stabilito il nuovo Rituale,
siano osservate le seguenti disposizioni: all'inizio di questo sacro rito, dopo
una breve ammonizione (Cf CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Sacra Liturgia
Sacrosanctum Concilium, n. 35, 3), devono essere letti in lingua volgare
l'Epistola e il Vangelo della Messa per gli Sposi; venga in seguito impartita
agli sposi quella benedizione che si legge nel Rituale romano al titolo VIII,
cap. III. VI) Benché t'Ufficio divino non sia ancora riveduto e rinnovato a
norma dell'art. 89, tuttavia sin d'ora concediamo a tutti coloro i quali non
sono tenuti al coro, che, cessando la vacanza della legge, possano omettere
l'Ora di Prima, e scegliere fra le altre Ore minori quella che meglio risponda
al momento della giornata. Nel fare questa concessione, nutriamo profonda
fiducia che i sacri ministri non solo nulla perdano di ciò che fa parte della
loro pietà, ma, esercitando diligentemente per amore di Dio i compiti del loro
ufficio sacerdotale, si sentano per tutto il giorno più intimamente uniti a Dio.
VII) Sempre riguardo all'Ufficio divino, ordiniamo che nei casi singoli e per
giuste ragioni gli Ordinari possano dispensare i propri sudditi in tutto o in
parte dall'obbligo della sua recita o commutarlo con un'altra pia pratica (CONC.
VAT. II, Cost. dogm. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 97).
VIII) Per quanto concerne ancora l'Ufficio divino, dichiariamo che sono da
considerarsi come facenti parte della preghiera pubblica della Chiesa i membri
degli Istituti di perfezione che, in forza delle loro costituzioni, recitano
alcune parti del medesimo, oppure qualche «piccolo Ufficio», purché composto
sullo schema dell'Ufficio divino e regolarmente approvato (CONC. VAT. II, Cost.
dogm. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 98). IX) Poiché
secondo l'art. 101 della Costituzione a coloro che sono obbligati alla recita
dell'Ufficio divino si dà facoltà di usare, in diversa maniera, invece del
latino la lingua volgare, crediamo opportuno precisare che queste diverse
traduzioni devono essere compiute ed approvate dalla competente autorità
ecclesiastica territoriale, a norma dell'art. 36, §§ 3-4; gli atti, poi, di tale
autorità, a norma dello stesso art. 36, § 3 dovranno essere debitamente
approvati cioè confermati dalla Sede Apostolica. E ciò prescriviamo che sia
sempre osservato tutte le volte che un testo liturgico latino viene tradotto in
lingua volgare dalla predetta legittima autorità.
X) Poiché in forza della
Costituzione (art. 22, § 2) l'ordinamento della liturgia, entro determinati
limiti, compete anche alle conferenze Episcopali territoriali, quale ne sia la
natura, legittimamente costituite, stabiliamo per ora che queste conferenze
siano a carattere nazionale. In queste conferenze nazionali, oltre ai Vescovi
residenziali, possono di diritto partecipare e dare il voto tutti coloro di cui
si fa menzione nel can. 292 del CIC; possono essere però convocati anche i
Vescovi Coadiutori e Ausiliari. In queste conferenze per la legittima
approvazione dei decreti si richiedono i due terzi dei voti segreti. XI)
Infine vogliamo ammonire che - oltre a quanto, con questa Nostra Lettera
Apostolica, abbiamo mutato nella liturgia, oppure a quanto abbiamo stabilito di
anticipare nella attuazione -, l'ordinamento della sacra liturgia spetta
unicamente all'autorità della Chiesa e cioè a questa Sede Apostolica e al
Vescovo a norma del diritto. Pertanto a nessun altro assolutamente, nemmeno se
sacerdote, sia lecito aggiungere o togliere o mutare qualcosa in materia
liturgica (CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum
Concilium, art. 22, § 1 e 22, § 3).
Ordiniamo che quanto è stato da Noi stabilito con questo motu proprio resti
fermo e valido nonostante qualsiasi altra disposizione in contrario.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 25 gennaio 1964, nella festa della conversione
di san Paolo apostolo, anno primo del Nostro Pontificato.
PAOLO PP. VI
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