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PAOLO VI
LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO
EPISCOPALIS POTESTATIS
Vengono date ai Vescovi delle Chiese Orientali norme
riguardanti la facoltà di dispensare
La pienezza della Potestà Episcopale viene chiaramente definita dal Concilio
Ecumenico Vaticano II, che a Noi è felicemente toccato di proseguire e chiudere,
soprattutto nel Decreto
Christus Dominus (AAS 58 (1966), pp. 673-701). In questo Decreto
infatti, al n. 8, leggiamo quanto segue: a) Ai Vescovi, come a successori
degli Apostoli, nelle diocesi loro affidate, per sé spetta la potestà ordinaria,
propria ed immediata, che é necessaria per l'esercizio del loro ufficio
pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potestà del Romano Pontefice,
in forza del suo ufficio, di riservare alcune cause a se stesso o ad altra
Autorità. b) Ai singoli Vescovi diocesani, in un caso particolare, è
data facoltà di dispensare da una legge generale della Chiesa i fedeli sui
quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni qual volta
ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; purché dalla Suprema Autorità
della Chiesa non sia stata fatta qualche speciale riserva (Ibid., p.
676).
Per attuare tale prescrizione, il 15 giugno dello scorso anno abbiamo promulgato
la Lettera Apostolica riguardante gli uffici dei vescovi (Cf AAS 58 (1966), pp.
467-472), nella quale abbiamo fissato un elenco di leggi generali per tutta la
Chiesa Latina, delle quali Ci siamo riservati l'onere della dispensa, cioè delle
leggi dalla cui dispensa la Sede Apostolica si è sempre astenuta, o dalle quali
fu solita dispensare solo assai raramente, per questioni che nella società umana
incidono con particolare influsso.
Quasi nel medesimo tempo, su istanza del Cardinale Pro-Prefetto della Sacra
Congregazione per la Chiesa Orientale, abbiamo voluto che per le chiese
orientali fosse prorogata la vacatio legis (Cf AAS 58 (1966), p. 523), per
quanto riguarda il n. 8 b, e ciò principalmente perché si potesse preparare con
maggior cura un indice simile adattato all'indole delle Chiese Orientali,
esigendo esso uno studio più approfondito data la maggiore varietà di
disciplina.
Ora, dopo aver consultato la medesima Sacra Congregazione per la Chiesa
Orientale e gli Uffici della Curia Romana, le Commissioni Postconciliari e i
Segretariati, e dopo aver ponderato i loro pareri, con ferma cognizione, di
Nostra Suprema e Apostolica autorità, per le Chiese Orientali dichiariamo e
stabiliamo quanto segue. I. Quelle leggi che la Chiesa, Madre previdente, ha
sancito per le Chiese Orientali con le Lettere Apostoliche Crebrae allatae
(22 febbraio 1949) (Motu proprio De disciplina sacramenti matrimonii pro
Ecclesia Orientali: Cf. AAS 41 (1949), pp. 89-117), Sollicitudinem
Nostram (6 gennaio 1950) (Motu proprio De Iudiciis pro Ecclesia Orientali:
Cf AAS 42 (1950), pp. 5-120), Postquam Apostolicis Litteris (9 febbraio
1952) (Motu proprio De Religiosis, de bonis Ecclesiae temporalibus, de
verborum signiftcatione: Cf AAS 44 (1952), pp. 65-150), Cleri sanctitati
(2 giugno 1957) (Motu proprio De Ritibus Orientalibus, de personis pro
Ecclesiis Orientalibus: Cf AAS 49 (1957), pp. 433-600), e in seguito con
altri documenti ha stabilito e non revocato, le dichiariamo integre e sante, a
meno che il Concilio Ecumenico Vaticano II le abbia apertamente abrogate oppure
in quelle parti che siano state abrogate o derogate. II. Col nome di Vescovi
diocesani o eparchiali si intendono non solo i Vescovi residenziali, ma anche
gli altri ad essi nel diritto equiparati (CONC. VAT. II, Decr. sulla missione
pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, n. 21: cf AAS 58
(1966), p. 683). Ciò è richiesto sia dalla parità di diritti che godono i
Vescovi eparchiali e gli altri, sia dalla uguale motivazione di quei diritti,
sia dalla necessità di provvedere al bene spirituale dei fedeli. Per questo
godono della facoltà di dispensare anche gli Esarchi con territorio proprio (Lett.
Ap. motu proprio Cleri sanctitati, can. 364, § 2: Cf AAS 49 (1957), pp.
541), gli Esarchi Apostolici (Ibid., can. 367, § 1), gli Esarchi
patriarcali e arcivescovili (secondo i cann. 385 e 391 del m. p. Cleri
sanctitati) (Cf AAS 49 (1957), pp. 547), gli Amministratori Apostolici
permanenti (Ibid., can. 355, § 1, 1).
III. Per dispensa si intende lo scioglimento della legge in un caso speciale.
Ma la facoltà di dispensare si esercita nei confronti delle leggi precipienti
o proibenti, non però circa le leggi costitutive. Nella nozione di
dispensa non è affatto inclusa la concessione di licenza, di facoltà, di indulto
e di assoluzione. Le leggi riguardanti i giudizi, essendo stabilite per la
difesa dei diritti, e la dispensa da esse non riguardando direttamente il bene
spirituale dei fedeli, non sono oggetto della facoltà di cui si parla nel
Decreto Christus Dominus, n. 8 b (Cf AAS 58 (1966), pp. 677). IV. Col
nome di leggi generali della Chiesa si intendono le leggi meramente
disciplinari, stabilite dalla Suprema Autorità ecclesiastica, alle quali sono
tenuti ovunque tutti coloro per i quali sono state emanate; non però quelle
leggi divine, sia naturali che positive, dalle quali solamente il Sommo
Pontefice - quando usa della potestà vicaria - può dispensare; come accade nella
dispensa dal matrimonio rato e non consumato, da ciò che riguarda il privilegio
di fede, ecc. V. Il caso particolare riguarda non solo i singoli fedeli, ma
anche più persone fisiche, che costituiscono in senso stretto una certa
comunità. VI. I fedeli sui quali, a norma del diritto, si esercita
l'autorità di dispensare, sono quelli sia del proprio che di un altro rito che,
per ragione di domicilio o di altro titolo, sono soggetti al Vescovo (Lett. Ap.
motu proprio Cleri sanctitati, can. 22: Cf AAS 49 (1957), pp. 441-442).
VII. Per concedere la dispensa si richiede un motivo giusto e ragionevole, fatta
debita attenzione anche alla gravità della legge da cui si dispensa. Motivo
legittimo della dispensa è il bene spirituale dei fedeli (CONC. VAT. II, Decr.
sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, n.
8,b: cf AAS 58 (1966), p. 676).
VIII. Salve le facoltà speciali che legittimamente competono ai Patriarchi, agli
Arcivescovi Maggiori, ai Legati del Romano Pontefice e ai Gerarchi,
espressamente Ci riserviamo le seguenti dispense: 1. Dall'obbligo del
celibato ossia dalla proibizione di contrarre matrimonio, cui sono vincolati i
diaconi e i sacerdoti, anche se siano stati ridotti legalmente allo stato
laicale oppure vi siano ritornati, in quei riti nei quali non vengono ammessi
chierici coniugati (Lett. Ap. motu proprio Cleri sanctitati, can. 157, §
2: Cf AAS 49 (1957), pp. 477); negli altri riti invece solo se i medesimi hanno
liberamente scelto il celibato. 2. In quei riti nei quali non vengono
ammessi chierici coniugati, dalla proibizione di esercitare l'ordine del
presbiterato fatto ai coniugati, che abbiano ricevuto il medesimo ordine senza
la dispensa della Sede Apostolica (Ibid., can. 72, § 2: Cf AAS 49 (1957),
pp. 457). 3. Dalla proibizione, che riguarda i chierici costituiti
nell'Ordine maggiore, di esercitare direttamente o per mezzo di altri il
commercio, sia per propria che per altrui utilità (Ibid., can. 83). 4.
Dalle leggi generali che riguardano i monaci e gli altri religiosi come tali,
non però in quanto sono soggetti ai Patriarchi ed ai Gerarchi del luogo a norma
del diritto e in particolare del Decreto Conciliare Christus Dominus (nn.
33-35) (Cf AAS 58 (1966), pp. 690), ferma sempre restando la disciplina
religiosa e salvo il diritto del proprio Superiore. Dalle altre leggi generali
solo se si tratta di monaci di un Monastero esente, oppure di religiosi di una
Religione clericale esente di esenzione pontificia. 5. Dall'obbligo di
denunziare il sacerdote reo del delitto di sollecitazione in confessione, a
norma della Costituzione Sacramentum Paenitentiae di Benedetto XIV (1°
giugno 1741; cf Codex Iuris Canonici, Documenta, Docum. V, in AAS 9 (1917), pp.
505-508).
6. Dall'impedimento di età per contrarre un valido matrimonio, quando il difetto
di età supera i due anni (Motu proprio Crebrae allatae, can. 32: Cf AAS
41 (1949), pp. 95). 7. Dall'impedimento al matrimonio, sorto dal diaconato o
dal sacro Ordine del presbiterato, oppure dalla professione religiosa solenne o
maggiore (Ibid., can. 62, § 1 e can. 63). 8. Dall'impedimento di
crimine, di cui al can. 65, 2 e 3 (Ibid.). 9. Dall'impedimento di
consanguineità in linea retta ed in linea obliqua fino al terzo grado (Ibid.
can. 66). 10. Dall'impedimento sorto per affinità da digenia in linea retta (Ibid.,
can. 67 e 68). 11. Da tutti gli impedimenti matrimoniali, se si tratta di
matrimoni misti, ogni qualvolta non si possono osservare le condizioni richieste
dal diritto (Ibid., can. 51). 12. Dalla forma canonica prescritta per
contrarre validamente il matrimonio. 13. Dalla legge di rinnovare il
consenso matrimoniale per la sanazione in radice, ogni volta che: a) si
richieda la dispensa da un impedimento riservato alla Sede Apostolica; b)
sia in causa un impedimento di diritto naturale o divino, già però estinto;
c) si tratti di matrimoni misti, allorché non siano state adempite le condizioni
prescritte dal diritto (Ibid., can. 51 ). 14. Dalla pena vendicativa
sancita dal diritto comune, che sia stata dichiarata o inflitta direttamente
dalla Sede Apostolica. 15. Dal tempo stabilito per il digiuno eucaristico.
Le norme per le facoltà di dispensare, attribuite ai Vescovi ai Sensi del
Decreto Conciliare Christus Dominus, entreranno in vigore il 6 agosto di
quest'anno, festa della Trasfigurazione del Signore Nostro Gesù Cristo.
Quanto viene da Noi sancito con questa Lettera data in forma di Motu proprio
vogliamo che sia stabile ed efficace, nonostante qualsiasi altra disposizione
contraria.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 2 maggio, festa di sant'Atananasio
Vescovo e Dottore, nell'anno 1967, quarto del Nostro Pontificato.
PAOLO PP. VI
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