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PAOLO VI  

LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO

PRO COMPERTO SANE

ALCUNI VESCOVI DIOCESANI VENGONO COOPTATI COME MEMBRI NELLE CONGREGAZIONI DELLA CURIA ROMANA

 

È noto quanto il Concilio Ecumenico Vaticano II ha insegnato sulla natura anche visibile della Chiesa di Dio e, inoltre, si conosce bene il pensiero del medesimo Concilio sulla necessità di adeguare ai bisogni del nostro tempo tutti i sussidi e strumenti, di cui la Chiesa si serve per compiere in modo più efficace la sua missione salvifica fra gli uomini.

Infatti la Chiesa, a cui il suo Capo invisibile Gesù Cristo dà sempre la sua costante e salutare assistenza, si è talmente diffusa sulla terra che, sebbene abbia dovuto superare ovunque non poche né lievi difficoltà, ha raggiunto ormai tutte le parti del mondo. Si deve pertanto affermare che oggi più che mai i problemi della Chiesa sono di portata universale e per risolverli in modo conveniente c'è bisogno di una disposizione d'animo, di un'apertura intellettuale e di un'esperienza pratica veramente cattoliche.

Ben a ragione dunque il Concilio Ecumenico, fra le norme opportunamente sancite nel Decreto Christus Dominus, espresse il voto che fossero assunti come Membri dei Dicasteri della Curia Romana anche alcuni Vescovi, specialmente diocesani che potessero in modo più completo far presenti al Sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese (Decr. Christus Dominus, n. 10: AAS 58 (1966), p. 677).

Noi, che per volere della divina Provvidenza ricopriamo, sebbene impari al compito, l'ufficio di Pastore Universale e ben conosciamo quanto sia grave l'incarico affidatoCi, nulla consideriamo più importante che promuovere sempre di più il bene della Chiesa e la salvezza delle anime; e poiché siamo altresì sommamente desiderosi di tradurre in pratica le norme stabilite dal Concilio Ecumenico Vaticano II, ben volentieri cerchiamo di venire incontro ai giusti desideri e voti espressi durante il medesimo Concilio dai Nostri Venerabili Fratelli nell'Episcopato.

Affinché dunque la Nostra Curia Romana possa adempiere efficacemente i nuovi e gravi compiti derivanti dalle decisioni e dai voti del Concilio Ecumenico e di fronte agli accresciuti bisogni si possa valere della scienza e della prudenza dei Nostri Fratelli nell'Episcopato, abbiamo sottoposto ad attento studio la maniera per mettere i Dicasteri preposti al governo della Chiesa Universale in grado di servirsi sempre di più del loro consiglio e della loro opera; siamo infatti profondamente convinti che, se gli argomenti di maggiore importanza vengono esaminati da più persone insieme con ordine e diligenza, tutta la vita cattolica ne trarrà un reale beneficio e ciò potrà rivelarsi utile non solo per trattare le maggiori questioni della Chiesa, ma anche per risolvere i problemi, che preoccupano oggi tutta l'umanità.

Pertanto, dopo matura riflessione, ascoltato il parere di persone competenti ed autorevoli, invocata con preghiere e suppliche la suprema luce di Dio, di Nostra iniziativa stabiliamo e decretiamo quanto segue:
I. Alle Sacre Congregazioni Romane, oltre i Padri Cardinali, sono assegnati anche alcuni Vescovi diocesani che saranno Membri di pieno diritto delle medesime Congregazioni.
II. Tali Vescovi partecipano come Membri alle adunanze plenarie, in cui si debbano trattare argomenti di maggiore importanza e relativi a questioni di principio. Le altre adunanze ordinarie delle sacre Congregazioni continueranno a procedere secondo la prassi e ad esse parteciperanno i Padri Cardinali e quei Vescovi che si trovino a Roma.
III. Al fine poi di ovviare agli inconvenienti, che potrebbero derivare alle Diocesi da una frequente e prolungata assenza dei sacri Pastori (e a questo proposito ricordiamo le norme stabilite dal diritto canonico circa la residenza dei Vescovi), decretiamo che le adunanze plenarie delle sacre Congregazioni si tengano, salvo speciali circostanze, una volta all'anno, in un periodo da fissarsi dalle Congregazioni medesime.
IV. La nomina dei Vescovi Membri, che riserviamo a Noi, si compia in questo modo: i Cardinali Prefetti delle singole Congregazioni facciano opportune ricerche e indagini presso le Conferenze Episcopali e, se è il caso, si procurino un elenco dei Vescovi candidati, che abbiano particolare competenza delle materie da trattare; ciò fatto, propongano i nomi di coloro su cui cadrà la Nostra libera scelta.

V. Ad ogni sacra Congregazione saranno aggregati sette Vescovi Diocesani, scelti preferibilmente secondo il criterio della competenza specifica; sarà tenuto opportuno conto anche del continente in cui abitano, di modo che si venga ad avere, in qualche modo, una rappresentanza della Chiesa Universale. Per le adunanze plenarie della sacra Congregazione dei Religiosi, a motivo del compito particolare di questo Dicastero, saranno nominati dieci Membri, tre dei quali verranno scelti nell'elenco dei Superiori Generali degli Ordini o Congregazioni clericali, che l'Unione Romana dei Superiori Generali compilerà e presenterà al Cardinale Prefetto.
VI. Perché le sacre Congregazioni si possano arricchire dell'esperienza di Membri sempre nuovi e capaci, l'incarico dei medesimi avrà la durata di cinque anni.
VII. Per quanto riguarda sia la direzione della sacra Congregazione per la Propagazione della Fede sia la durata dell'incarico dei suoi Membri e le altre speciali prescrizioni, restano ferme tanto le Norme da Noi impartite col motu proprio Ecclesiae sanctae emanato il 6 agosto 1966 in esecuzione del Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano II Ad Gentes divinitus (Cf Decr. Ad Gentes divinitus, n. 15: AAS 58 (1966), p. 963), come anche le altre Norme, che saranno stabilite nella imminente Costituzione Apostolica sulla Curia Romana.

Ordiniamo che quanto è stato da Noi decretato con questa Lettera data in forma di motu proprio resti fermo e sia osservato nonostante qualunque disposizione in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 6 agosto 1967, festa della Trasfigurazione di N.S.G.C., anno quinto del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI

 



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