Motu Proprio
Per pascere il popolo di Dio e procurarne l’incremento, Cristo Signore istituì
nella chiesa diversi ministeri, ordinati al bene di tutto il suo corpo.
Nell’ambito di tali ministeri, fin dalla prima età apostolica, si distingue
ed appare in particolare rilievo il diaconato, il quale è stato sempre tenuto
in grande onore nella chiesa. Ciò è attestato esplicitamente dall’apostolo
san Paolo sia nell’epistola ai Filippesi, dove rivolge il suo saluto non solo
ai vescovi, ma anche ai diaconi, sia in una lettera indirizzata a Timoteo, in
cui illustra le qualità e le virtù che sono indispensabili ai diaconi perché
possano mantenersi all’altezza del ministero loro affidato.
Più tardi, gli antichi scrittori della chiesa, nell’elogiare la dignità dei
diaconi, non tralasciano di esaltare le doti spirituali e le virtù che si
richiedono per assolvere lo stesso ministero, e cioè la fedeltà a Cristo,
l’integrità morale e la sottomissione al vescovo. Sant’Ignazio di Antiochia
afferma chiaramente che l’ufficio del diacono non è altro che " il
ministero di Gesù Cristo, il quale prima dei secoli era presso il Padre ed è
apparso alla fine dei tempi ", ed osserva: " È necessario che anche i
diaconi, i quali sono i ministri dei misteri di Gesù Cristo, riescano in ogni
modo di gradimento a tutti. Essi, infatti, non sono diaconi che distribuiscono
cibi e bevande, ma ministri della chiesa di Dio ". San Policarpo di Smirne
esorta i diaconi ad essere " in tutto continenti, misericordiosi, zelanti,
ispirati nella loro condotta alla verità del Signore, il quale si è fatto
servo di tutti ". E l’autore dell’opera, che ha per titolo. Didascalia
apostolorum, ricordando le parole di Cristo: " Chiunque vorrà essere più
grande tra voi, sia vostro servo ", rivolge ai diaconi questa fraterna
esortazione: "Bisogna dunque che anche voi diaconi facciate così, per cui,
trovandovi nella necessità di dover dare anche la vita per il fratello
nell’esercizio del vostro ministero, abbiate a darla... Se dunque il Signore
del cielo e della terra si è fatto nostro servitore ed ha sofferto
pazientemente ogni sorta di dolori per noi, quanto più non dovremo far questo
per i nostri fratelli noi, poiché siamo i suoi imitatori ed abbiamo ricevuto la
missione stessa del Cristo?".
Ed ancora gli autori dei primi secoli della chiesa, mentre ribadiscono
l’importanza del ministero dei diaconi, spiegano in maniera diffusa le
molteplici e gravi funzioni loro affidate, e dichiarano apertamente quale
prestigio hanno essi ottenuto presso le comunità cristiane e quale efficace
contributo han dato all’apostolato. Il diacono è definito come "
l’orecchio, la bocca, il cuore e l’anima del vescovo ". Il diacono sta
a disposizione del vescovo, per servire a tutto il popolo di Dio ed aver cura
dei malati e dei poveri; egli, perciò, esattamente e giustamente è chiamato
"l’amico degli orfani, delle persone devote, delle vedove, fervente nello
spirito, amante del bene". A lui, inoltre, è affidato l’ufficio di
portare la santa eucaristia agli ammalati costretti a casa, di amministrare il
battesimo, di attendere alla predicazione della parola di Dio secondo
l’espressa volontà del vescovo.
Per queste ragioni, il diaconato conobbe nella chiesa una meravigliosa fioritura
ed offrì, insieme, una magnifica testimonianza di amore verso Cristo e i
fratelli nell’esecuzione delle opere di carità, nella celebrazione dei riti
sacri e nell’adempimento dei doveri pastorali. Coloro che sarebbero divenuti
presbiteri, proprio con l’esercizio dell’ufficio diaconale, davano la dovuta
prova si se, dimostravano il merito del loro lavoro ed acquistavano, altresì,
la preparazione, richiesta per raggiungere la dignità sacerdotale e l’ufficio
pastorale.
Tuttavia, col passare dei tempi, si verificarono dei mutamenti nella disciplina
relativa a questo ordine sacro. Divenne, certo, più rigida la proibizione di
conferire le ordinazioni saltando i gradi intermedi, ma diminuì a poco a poco
il numero di coloro che, anziché ascendere a un grado più alto, preferivano
rimanere diaconi per tutta la vita. Fu così che, nella chiesa latina, scomparve
quasi del tutto il diaconato permanente. È appena il caso di ricordare quanto
fu stabilito dal concilio di Trento, il quale si era proposto di ripristinare
gli ordini sacri secondo la loro propria natura, quali originarie funzioni della
chiesa; sta di fatto che molto più tardi maturò l’intenzione di restaurare
questo importante ordine sacro, come un grado realmente permanente. Alla
questione ebbe occasione di accennare fugacemente anche il nostro predecessore
di v. m. Pio XII. Finalmente, il concilio Vaticano II venne incontro ai voti ed
alle preghiere di veder restaurato - qualora ciò favorisse il bene delle anime
- il diaconato permanente come ordine intermedio tra i gradi superiori della
gerarchia ecclesiastica ed il resto del popolo di Dio, perché fosse in qualche
modo interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane,
animatore del servizio, ossia della diaconia della chiesa presso le comunità
cristiane locali, segno o sacramento dello stesso Cristo Signore, "il quale
non venne per esser servito, ma per servire".
Pertanto, durante la terza sessione del concilio, nell’ottobre del 1964, i
padri confermarono il principio del rinnovamento del diaconato e, nel successivo
mese di novembre, fu promulgata la costituzione dogmatica Lumen gentium, la
quale all’art. 29 presenta le linee principali che son proprie di quello
stato: “In un grado inferiore della gerarchia sono i diaconi, ai quali sono
imposte le mani "non per il sacerdozio ma per il ministero". Essi
infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nel servizio della liturgia, della
predicazione e della carità, servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo
ed il suo presbiterio”. A proposito di stabilità nel grado diaconale, la
stessa costituzione dichiara quanto segue: "E poiché questi uffici [dei
diaconi], sommamente necessari alla vita della chiesa, nella disciplina oggi
vigente della chiesa latina in molte regioni difficilmente possono essere
esercitati, il diaconato potrà in futuro essere restaurato come un proprio e
permanente grado della gerarchia".
Ora, questa restaurazione del diaconato permanente esigeva, da una parte, un
accurato approfondimento delle direttive del concilio e, dall’altra, un maturo
esame intorno alla condizione giuridica del diacono, sia celibe che coniugato.
Nel medesimo tempo era necessario che gli elementi relativi al diaconato di
coloro che saranno sacerdoti fossero adattati alle odierne condizioni, perché
davvero l’esercizio del diaconato fornisse quella esperienza di vita, prova di
maturità e di attitudine al ministero sacerdotale, quale l’antica disciplina
richiedeva dai candidati al sacerdozio.
Per queste ragioni, in data 18 giugno 1967, abbiamo pubblicato, con nostro motu
proprio, la lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem, con la quale sono
state fissate le convenienti norme canoniche circa il diaconato permanente. In
data 17 giugno dell’anno successivo, con la costituzione apostolica
Pontificalis romani recognitio, abbiamo stabilito il nuovo rito per il
conferimento degli ordini sacri del diaconato, del presbiterato e
dell’episcopato, definendo altresì la materia e la forma della medesima
ordinazione.
E ora, mentre in data odierna, per dare ulteriore sviluppo a questa materia
promulghiamo la lettera apostolica "Ministeria quaedam", riteniamo
conveniente emanare precise norme intorno al diaconato; vogliamo, parimenti, che
i candidati al diaconato conoscano quali ministeri debbono esercitare prima
della sacra ordinazione, e in qual tempo e modo dovranno assumere gli obblighi
del celibato e della preghiera liturgica.
Poiché l’ingresso nello stato clericale è differito fino al diaconato, non
ha più luogo il rito della prima tonsura, per il quale in precedenza il laico
diventa chierico. Viene, tuttavia, introdotto un nuovo rito, grazie al quale
colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua
volontà di offrirsi a Dio ed alla chiesa per esercitare l’ordine sacro; la
chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché
si prepari a ricevere l’ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso
tra i candidati al diaconato e al presbiterato.
In particolare conviene che i ministeri di lettore e di accolito siano affidati
a coloro che, come candidati all’ordine del diaconato o del presbiterato,
desiderano consacrarsi in modo speciale a Dio ed alla chiesa. Questa infatti,
proprio perché " mai non cessa di nutrirsi del pane della vita dalla mensa
sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli ",
ritiene molto opportuno che i candidati agli ordini sacri, tanto con lo studio
quanto con l’esercizio graduale del ministero della parola e dell’altare,
conoscano e meditino per un intimo contatto questo duplice aspetto della
funzione sacerdotale. E così l’autenticità del loro ministero risalterà con
la più grande efficacia. I candidati allora si accosteranno agli ordini sacri,
pienamente consapevoli della loro vocazione, " ferventi nello spirito,
pronti nel servire il Signore, perseveranti nella preghiera, solleciti per le
necessità dei santi ".
Pertanto, avendo ponderato ogni aspetto della questione e richiesto il voto
degli esperti, dopo aver consultato le conferenze episcopali e tenuto conto dei
giudizi da loro espressi, sentito il parere dei nostri venerati fratelli che
sono membri delle sacre congregazioni competenti, in forza della nostra autorità
apostolica stabiliamo le norme seguenti, derogando - se e per quanto sia
necessario - alle prescrizioni del CIC finora vigente e le promulghiamo con
questa lettera.
I. a) Viene introdotto un rito per l’ammissione tra i candidati al diaconato e al
presbiterato. Perché tale ammissione sia regolare, si richiede la libera
domanda dell’aspirante, di propria mano compilata e sottoscritta, nonché
l’accettazione per iscritto da parte del competente superiore ecclesiastico,
in virtù della quale si compie la scelta della chiesa. Non sono tenuti a questo
rito i professi delle religioni clericali, i quali si preparano al sacerdozio.
b) Superiore competente per questa accettazione è l’ordinario (il vescovo e,
negli istituti clericali di perfezione, il superiore maggiore). Possono essere
accettati coloro che dimostrano i segni di vera vocazione ed, essendo di buoni
costumi ed immuni da difetti psichici e fisici, intendono dedicare la propria
vita al servizio della chiesa per la gloria di Dio e per il bene delle anime. È
necessario che quelli che aspirano al diaconato transitorio abbiano compiuto
almeno il ventesimo anno di età ed iniziato il corso degli studi teologici. c)
In forza dell’accettazione, il candidato è tenuto ad aver cura speciale della
sua vocazione ed a svilupparla, acquista il diritto di avere i necessari sussidi
spirituali, per poter coltivare la sua vocazione ed uniformarsi alla volontà di
Dio, senza frapporre alcuna condizione.
II. I candidati al diaconato, sia permanente che transitorio, ed i candidati al
sacerdozio debbono ricevere, se non l’hanno già fatto, i ministeri di lettore
e di accolito, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, al fine di
disporsi meglio ai futuri servizi della parola e dell’altare. Per i medesimi
candidati la dispensa dal ricevere i ministeri è riservata alla santa sede.
III. I riti liturgici, mediante i quali avviene l’ammissione tra i candidati al
diaconato e al presbiterato, e si conferiscono i ministeri sopra ricordati,
debbono essere compiuti dall’ordinario dell’aspirante (il vescovo e, negli
istituti clericali di perfezione, il superiore maggiore).
IV. Siano rispettati gli interstizi, stabiliti dalla santa sede o dalle conferenze
episcopali, tra il conferimento - che avrà luogo durante il corso teologico -
dei ministeri del lettorato e dell’accolitato, nonché tra l’accolitato e il
diaconato.
V. I candidati al diaconato, prima dell’ordinazione, debbono consegnare
all’ordinario (il vescovo e, negli istituti clericali di perfezione, il
superiore maggiore) una dichiarazione di propria mano compilata e sottoscritta,
nella quale attestano di voler ricevere spontaneamente e liberamente l’ordine
sacro.
VI. La consacrazione propria del celibato, da osservare per il regno dei cieli, e
l’obbligo di esso per i candidati al sacerdozio e per i candidati non
coniugati al diaconato sono realmente connessi con il diaconato. La pubblica
assunzione dell’impegno del sacro celibato dinanzi a Dio e alla chiesa deve
essere celebrata, anche dai religiosi, con rito speciale, che dovrà precedere
l’ordinazione diaconale. Il celibato, assunto in tal modo, costituisce
impedimento dirimente a contrarre le nozze. Anche i diaconi coniugati, quando
abbiano perduta la moglie, secondo la disciplina tradizionale della chiesa sono
inabili a contrarre un nuovo matrimonio.
VII. a) I diaconi chiamati al sacerdozio non siano ordinati se non abbiano prima
completato il corso degli studi, quale è definito dalle prescrizioni della
santa sede. b) Per quanto riguarda il corso degli studi teologici, che deve
precedere l’ordinazione dei diaconi permanenti, è compito delle conferenze
episcopali emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune, e
sottoporle per l’approvazione alla sacra congregazione per l’educazione
cattolica.
VIII. A norma dei nn. 29-30 di “Principi e norme per la liturgia delle ore”: a) i
diaconi, chiamati al sacerdozio, in virtù della stessa sacra ordinazione sono
tenuti all’obbligo di celebrare la liturgia delle ore; b) è sommamente
conveniente che i diaconi permanenti recitino ogni giorno almeno una parte della
liturgia delle ore, definita dalla conferenza episcopale.
IX. L’ingresso nello stato clericale e l’incardinazione ad una diocesi avvengono
con l’ordinazione diaconale stessa.
X. Il rito dell’ammissione dei candidati al diaconato e al presbiterato, nonché
quello della consacrazione propria del sacro celibato saranno pubblicati entro
breve tempo dal competente dicastero della curia romana.
Norma transitoria. - I candidati al sacramento dell’ordine, i quali han già
ricevuto la prima tonsura prima della promulgazione di questa lettera,
conservano tutti i doveri, i diritti e i privilegi propri dei chierici; quelli
che sono stati promossi al suddiaconato, sono tenuti agli obblighi assunti
quanto al celibato e alla liturgia delle ore; devono, però, celebrare di nuovo
la pubblica assunzione del celibato dinanzi a Dio e alla chiesa secondo il nuovo
rito speciale, che precede l’ordinazione diaconale. Tutto quanto è stato da
noi decretato con questa lettera, in forma di motu proprio, ordiniamo che abbia
stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria. Stabiliamo anche
che dette norme entrino in vigore dal 1 gennaio 1973.
Roma, S. Pietro, 15 agosto 1972, solennità dell’assunzione della beata
vergine Maria, anno decimo del nostro pontificato.