![]() |
![]() |
|
|
DISCORSO DEL SANTO PADRE
PAOLO VI Lunedì, 19 gennaio 1970
Chiarissimo Signor Professore La ringraziamo delle alte, franche e amiche parole, che Ella ha testé
pronunciate, nelle quali già risuonano alcune di quelle che per questa
straordinaria occasione vorremmo rivolgere agli illustri visitatori qua da Lei
ora guidati. AMPIO PROGRAMMA DI STUDIO E tanto più siamo lieti dell’avvenimento, di cui voi siete protagonisti, per
il tema, che lo definisce, e per il momento storico, in cui esso è collocato:
«La Chiesa dopo il Concilio». Chiesa e Concilio assorbono, come tutti possono
comprendere, la Nostra attenzione, il Nostro interesse, la Nostra passione.
Possiamo Noi pensare ad altro, per l’impegno del Nostro ufficio apostolico e per
l’ora critica che stiamo passando, che alla Chiesa ed al Concilio or ora
celebrato? Vedere che studiosi di chiarissima fama, quali voi siete, si
riuniscono a Congresso, per studiare con la competenza loro propria e con
l’intensità d’una riflessione tesa dalla vostra vicendevole conversazione, e
sempre - non possiamo1 dubitare - con libera e onestà probità scientifica, ci
edifica e ci consola, e suscita in Noi l’obbligo di renderci edotti dei
risultati dei vostri studi: corrisponderemo volentieri a questo obbligo,
riputandoci fortunati se le tante e troppe cure del Nostro ministero ce ne
concederanno il tempo dovuto ed ambìto. Noi ci limitiamo ora a raccogliere la testimonianza, che risulta in tal modo dal vostro Congresso sopra un duplice ordine di principi, quello che riguarda le verità fondamentali relative alla natura e alla costituzione della Chiesa, e quello che riguarda il rinnovamento del Diritto Canonico secondo gli insegnamenti e i voti del Concilio. Dalle autorevoli parole stesse del Prof. Pietro Agostino D’Avack Noi abbiamo ora ascoltata la testimonianza che voi date, innanzi tutto, alla legittimità e alla necessità dell’esistenza d’un Diritto Canonico nella Chiesa. Voi avete riconosciuto che la Chiesa, fondata da Cristo, è una società visibile: l’idea che la Chiesa possa essere invisibile, com’è stato affermato da studiosi e da correnti d’un’interpretazione puramente spiritualista e liberale del cristianesimo in altri tempi, si dimostra utopistica, per non dire addirittura contraddittoria nei termini; così la tendenza, oggi alquanto diffusa nelle persone e nelle file cristiane, ad attestare una loro propria voce carismatica, libera o autorevole che dir si voglia, per affrancare la propria e l’altrui coscienza, la propria e l’altrui condotta dalla potestà normativa della Chiesa, si dimostra aliena dalla genuina concezione comunitaria e gerarchica della Chiesa stessa, e ci ricorda l’energico ragionamento di San Paolo, dispensatore, sì, dei misteri di Dio (1 Cor. 4, 1), ma nello stesso tempo organizzatore delle prime comunità cristiane, come nuclei ben distinti, governati dall’autorità apostolica e appartenenti ad un unico medesimo corpo sociale, il corpo mistico di Cristo; ad un certo punto, quasi polemizzando, egli scrive: «La parola di Dio è forse uscita da voi, o a voi soli è pervenuta? Se qualcuno si ritiene per profeta, o per uomo ispirato, sappia che le cose che io scrivo a voi, sono precetti del Signore» (1 Cor. 14, 36-37). La Chiesa è un Popolo costituito corpo sociale organico, in virtù d’un disegno e di un’azione divina, mediante un ministero di servizio pastorale, che promuove, dirige, ammaestra, educa e santifica in Cristo l’umanità, che a Lui aderisce nella fede e nella carità (Cfr. DE LUBAC, Méditations sur l’Eglise, p. 203). È ciò che risulta dal Concilio. Esso ha approfondito la dottrina della Chiesa, ha messo in rilievo l’aspetto mistico che le è proprio, ed ha perciò obbligato il Canonista a ricercare più profondamente nella Sacra Scrittura e nella teologia le ragioni della propria dottrina. Questo fatto lo ha scosso nella sua abitudine, solita per lo più a fondare in una secolare e indiscussa tradizione il suo insegnamento, e a confortarlo con il confronto e con l’apporto, dapprima del Diritto Romano («quod ratio scripta est merito nuncupatum», come dicevano i Canonisti), poi con quello dei Popoli verso i quali la Chiesa ha rivolto la sua missione evangelizzatrice; ciò che per troppo ovvi motivi ella continuerà a fare nel suo pensiero e nella sua storia; ma, fedele, in quest’ora Post-conciliare, all’impulso dottrinale e disciplinare del grande Sinodo, ella cercherà in se stessa, nella sua intima e misteriosa costituzione, il perché ed il come della sua antica e rinnovata disciplina canonica (Optatam totius, 16). NECESSITÀ DI UNA «LEX FUNDAMENTALIS» Questa sembra a Noi la novità, che entra oggi nello studio e nella formulazione del Diritto Canonico; novità dalla quale germina la revisione del Codice vigente; e non già, come quasi sempre sono nate nella storia del Diritto le grandi compilazioni giuridiche, per uno scopo principalmente pratico, ad communem et maxime studentium utilitatem (Cfr. Decret. Gregorii IX), o, come fa dire Dante a Giustiniano: d’entro le leggi trassi il troppo e il vano (Paradiso, 6, 12), ma per derivare la legge canonica dall’essenza stessa della Chiesa di Dio, per la quale la legge nuova e originale, quella evangelica, è l’amore, è la gratia Spiritus Sancti, quae datur per fidem Christi (S. TH., I-II, 106, 1; e 108, 1); così che, se questo è il principio interiore che guida la Chiesa nel suo operare, esso dovrà manifestarsi sempre più nella sua disciplina visibile, esteriore e sociale, con quali conseguenze è più facile ora intravedere che dire. Vedremo sorgere innanzi tutto da questa introspezione mistico-etica della Chiesa un bisogno, quello della Chiesa stessa di definirsi in una «Lex fundamentalis», che la Teologia ancor più che il Diritto va approfondendo, e che, qualora fosse formulata in canoni espliciti, risolverebbe, fors’anche susciterebbe, molte e gravi questioni circa la vita cattolica nel nostro tempo. AUTORITÀ DELLA TRADIZIONE Questa più stretta parentela fra la Teologia e il Diritto Canonico infonderà
in quest’ultimo caratteristiche nuove, alle quali certamente il vostro Congresso
ha già rivolto lo sguardo, riconoscendo nel Diritto Canonico non tanto una legge
dominante, un’espressione di potere autocentrico, un «iussum» dispotico e
arbitrario, ma piuttosto una norma che tende massimamente a interpretare una
duplice legge, quella superiore, divina, e quella interiore, morale, della
coscienza, e perciò norma promovente e proteggente, equilibratrice, quanto
meglio è possibile alla nostra condizione umana, dei diritti e dei correlativi
doveri, della libertà e della responsabilità, della dignità della persona e nel
contempo della sovrana esigenza del bene comune, e - ciò ch’è proprio della
Chiesa - dell’immutabile sua costituzione unitaria e comunitaria e della sua
versatile adattabilità nelle attività contingenti di lingua e di costume alle
peculiari esigenze delle varie civiltà e delle peculiari condizioni storiche
dell’umano consorzio. La Tradizione avrà, come sempre, ma ora con rinnovato
prestigio, nel Diritto Canonico, una voce sommamente autorevole e gradita, un
titolo di sapienza e di autenticità, ed il suo alimento altresì che sollecita la
comunità ecclesiale a inverarsi nella perenne e non mai del tutto raggiunta
perfezione della vocazione cristiana. CHIESA E SOCIETÀ CIVILE Lasciate che Noi, messi dalla Provvidenza, con Nostra confusione, ma con
immenso (vorremmo poter dire: incomparabile! - Cfr. Io. 21, 15) amore a
capo visibile della Chiesa, della quale Cristo è il solo e sommo Capo generatore
ed eterno, lasciate che vi invitiamo a guardare la Chiesa, anche nel suo aspetto
esterno, temporale e giuridico, per ciò ch’ella realmente è, e per ciò a cui è
realmente destinata. Il Concilio vi aiuta, quasi vi obbliga, a questa nuova
visione, più profonda e più realistica. Se di giuridismo e di formalismo non
dovrebbero più essere colpevoli gli uomini di Chiesa, anche quando devono
legiferare e governare, vedete che queste accuse ricadono su quegli studi
canonici che si attengono alle vecchie posizioni del positivismo giuridico, o
dello storicismo giuridico. Sappiate anche voi vedere nella Chiesa, oltre lo
schermo della sua profanità, la «societas spiritus» (Phil. 2, 1; S. AUG.,
Serm. 71, PL 38, 462); non crediate che, venendo ella a confronto con la
società civile, da questa si separi o a questa si opponga (Cfr.
Gaudium et spes), o in questa infonda la sua animazione per dominarla (Cfr.
Ep. ad Diognetum, V-VI), o accordandosi con essa, la Chiesa voglia ancor
oggi concedere, o chiedere privilegi, e non piuttosto, priva ormai di temporale
potenza, né ambiziosa di ricuperarne il peso e il vantaggio, che ella altro
desideri se non che effettivamente le sia assicurato il libero esercizio della
sua spirituale e morale missione, mediante eque, leali e stabili delimitazioni
delle rispettive competenze. Non temetela; anche voi, amatela piuttosto. Vi
diremo con S. Agostino: Amate hanc Ecclesiam, estote in tali Ecclesia, estote
talis Ecclesia! (Serm. 138, PL 38, 769) E abbiate anche voi la
percezione del riferimento unico, personale e vitale, che questa misteriosa
istituzione, la quale possiamo, sì, chiamare il sacramento della salvezza (Lumen
gentium, 48), ha con ciascuno di noi come tramite obbligato e risolutivo
della questione centrale e inevitabile del nostro destino, la questione
religiosa; perché è sempre vera e urgente la parola di Cipriano: «Affinché uno
possa avere Dio come Padre, deve prima avere la Chiesa come madre» (De cath.
unitate, c. 6, PL 4, 503).
|
|