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DISCORSO DEL SANTO PADRE
PAOLO VI Giovedì, 29 gennaio 1970
Siamo lieti di corrispondere con tutto il cuore alle parole del venerato
Decano della Sacra Romana Rota, Monsignor Boleslao Filipiak, che bene ha
interpretato i vostri sentimenti e il vostro animo in questa particolare
circostanza, diletti e venerati Uditori e Ufficiali di quel Tribunale. Dalle sue
parole è balzata viva alla Nostra mente l’immagine del Giudice nella Chiesa di
oggi, la sua coscienza, le doti che debbono sorreggerlo nel compimento delle sue
funzioni, con umiltà, col senso del dovere e della responsabilità che gli
incombe, con discrezione, con clemenza unita al rigore pur doveroso, per essere
sempre l’interprete sereno e imparziale della legge nell’applicazione ai casi
concreti, che gli offre la mobilità della vita. SENSIBILITÀ MORALE ED EQUITÀ 1. Lodiamo la vostra sensibilità morale, che è altissima e indispensabile prerogativa del Giudice. Ci pare di poter qui cogliere il tratto essenziale, che deve distinguervi, e ci rallegra intimamente constatare come ne siate profondamente compresi. Di fatto, il Giudice, come tutti sanno, è l’interprete dello ius obiettivo, cioè della legge, mediante l’uso del proprio ius soggettivo - cioè di quella potestas et libertas di cui egli deve poter disporre nel massimo grado -; ne consegue che egli deve possedere una grande obiettività nel giudizio, e insieme una grande equità, per poter valutare tutti gli elementi di cui è venuto pazientemente e tenacemente in possesso, e per giudicare di conseguenza con imperturbabile, imparziale equidistanza. Sarebbe assai utile, a questo fine, approfondire il concetto già accennato di aequitas, sia nel progresso del diritto romano, sia nel complesso del diritto canonico: tale concetto implica una rigorosa valutazione del soggetto sottoposto al giudizio; di qui il processo moderno, canonico o civile, che tiene conto della psicologia delle parti in causa e degli elementi soggettivi, valutando altresì le circostanze ambientali, familiari, sociologiche, ecc. Evidentemente, nell’applicazione di questa obiettività, di questa aequitas, il Giudice non verrà mai meno ai criteri fondamentali del diritto naturale, cioè umano, giusto, né all’osservanza della legge vigente, dello ius scriptum, che si suppone espressione della ragione e delle necessità del bene comune. Ma per tener conto di tutti questi elementi, si richiede nel Giudice una integra dirittura morale, che invano si cercherebbe di instaurare se egli per primo ne fosse privo; e ci conforta sapere che da codesta nobile corona di servitori della Chiesa tale istanza è avvertita in tutta la sua urgenza e serietà. 2. Vi esortiamo quindi, diletti figli, al retto e fervoroso esercizio della
vostra funzione pratica di Giudici. Quali virtù si richiedono, e quante! Voi ben
lo sapete, che vivete a quotidiano contatto con le realtà e le difficoltà della
vostra funzione. È necessaria l’imparzialità, dicevamo, che suppone profonda e
irremovibile onestà; è necessario il disinteresse, per il pericolo che intorno
ai Tribunali premano interessi estranei al giudizio, venalità, politica,
favoritismo, ecc.; è necessaria la sollecitudine, che si prende a cuore la causa
della giustizia, nella consapevolezza che essa è alto servizio a Colui che è
giusto e misericordioso, misericors et miserator et iustus (Ps.
111, 4), iustus iudex (2 Tim. 4, 8), fidelis et iustus (1
Io. 1, 9). 3. Ma qui siamo obbligati a fermarci, per esaminare una questione di fondo. Queste considerazioni che abbiamo fatto, questa, diciamo così, apologia del Giudice, sembrano implicare un bisogno di difesa della sua funzione, cioè dell’esercizio della potestà giudiziaria, oggi criticata, specialmente nella Chiesa, quasi che essa fosse una «struttura» sovrapposta alla spiritualità e alla libertà del messaggio evangelico. Nessuno ignora oggi l’accentuata tendenza a svalutare l’autorità in nome della libertà: lo ha sottolineato il Concilio in un documento molto significativo, quello appunto sulla libertà religiosa, quando ha osservato che «non sembrano pochi coloro che, sotto pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza e apprezzano poco la dovuta obbedienza» (Dignitatis humanae, 8). È la diffusa tendenza cosiddetta carismatica, che diventa antigerarchica: si sottolinea esclusivamente la difficilmente definibile funzione dello spirito a scapito della autorità. In tal modo, si diffonde una mentalità, che vorrebbe presentare come legittima e giustificata la disobbedienza, a tutela della libertà di cui debbono godere i figli di Dio. NATURA DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO Le ragioni di tale atteggiamento offrirebbero l’occasione ad una lunga
disamina, perché si tratta di tema amplissimo. Ma, sia pure per semplici
accenni, come purtroppo ci è imposto dalla limitatezza del tempo a disposizione,
possiamo ridurre a tre le obiezioni che ne stanno alla base. Tutto questo è verissimo. Ma è anche vero che l’insegnamento evangelico e
apostolico non si ferma a questo punto. Lo stesso Gesù che predicò l’amore e
proclamò l’interiorità e la libertà, ha dato prescrizioni morali e pratiche
obbligando i suoi discepoli a fedele osservanza, e voluto, come ancora diremo,
una autorità fornita di determinati poteri, al servizio dell’uomo. Con il richiamo del principio di autorità e della necessità dell’ordinamento
giuridico, nulla si sottrae al valore della libertà ed alla stima in cui essa
deve essere tenuta; si sottolineano bensì le esigenze di una sicura ed efficace
tutela dei beni comuni, tra i quali quello fondamentale dell’esercizio della
stessa libertà, che solo una convivenza bene ordinata può adeguatamente
garantire. La libertà, infatti, che cosa varrebbe all’individuo, se non fosse
protetta da norme sapienti e opportune? Con ragione affermava il grande Arpinate:
«Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco
omnes servi sumus ut liberi esse possimus» (CICERONE, Pro Cluentio, 146). IL VANGELO ISTITUISCE E STABILISCE L'AUTORITÀ b) Una seconda obiezione, che vorrebbe giustificare l’odierno atteggiamento antigerarchico, fa appello alla libertà contro l’autorità. Anche qui ci si richiama al Vangelo. Ma il Vangelo non solo non abolisce l’autorità, ma la istituisce, la stabilisce. La pone al servizio, sì, del bene altrui, ma non perché e in quanto sia derivata dalla comunità, quasi come sua serva, ma perché derivata dall’alto per governare e giudicare, originata da un positivo intervento della volontà del Signore. Infatti, Gesù ha voluto che il suo insegnamento non fosse soggetto alla libera interpretazione del singolo, ma affidato ad un potere qualificato (Cfr. Matth. 28, 16-20; Marc. 16, 15; Luc. 24, 45-48; Io. 20, 21-23); ha voluto che la sua comunità fosse strutturata e compaginata in unità, costituita di organi gerarchici; che fosse organismo sociale, spirituale e visibile, una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino (Cfr. Lumen gentium, 8). E perché fatto anche sociale, la Chiesa esige e postula delle strutture e delle norme esterne, con i caratteri propri del diritto: ubi societas, ibi ius. Se, quindi, il primato è dello spirito e dell’interiorità, l’inserimento organico nel corpo ecclesiale e la sottomissione all’autorità resta pur sempre un elemento insopprimibile, voluto dallo stesso Fondatore della Chiesa. Ce lo ha ricordato il Concilio: «la Chiesa, . . . che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede da pascere a Pietro, affidandone a lui e agli altri Apostoli la diffusione e la guida, e costituì per sempre colonna e sostegno della verità . . .(1 Tim. 3, 15) In questo modo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui . . .» (Lumen gentium, 8). Il Diritto Canonico consacra sì il primato dello spirito quale sua propria suprema lex, ma parimente risponde alla necessità inerente alla Chiesa come comunità organizzata. Esso gravita attorno ai valori spirituali; protegge e tutela scrupolosamente l’amministrazione dei Sacramenti, che sono al centro delle sue norme; vieta di amministrare il battesimo all’adulto che non sia «sciens et volens» (Can. 752); non vuole che entri e che neppure resti tra i ministri sacri chi non abbia liberamente scelto lo stato sacerdotale (Cann. 214 § 1, 1994 § 2); non considera valido il sacramento del matrimonio contratto senza il libero consenso (Can. 1087 § 1). Ma insieme non tollera che sia alterato il deposito della Rivelazione (Cann. 1322-1323); che i poteri nella Chiesa cadano nella confusione, senza distinzione di ordini e di funzioni ministeriali (Cann. 108 §§ l-3; 948); che la libera iniziativa del singolo sconvolga l’ordine costituito dal Cristo e che le regole della communio fidei, sacramentorum et disciplinae siano retaggio ed oggetto di contrattazioni umane, promosse da sole iniziative di gruppi non rivestiti di responsabilità qualificate (Cann. 109, 218, 329). Il Diritto Canonico ubbidisce ad un precetto di fondo, che, come si esprime San Clemente nella sua prima lettera ai Corinti, parte da Dio e, tramite Gesù Cristo, è affidato agli Apostoli, i quali «poi fissarono la norma di successione, cosicché alla loro morte altri uomini provati ne raccogliessero il ministero» (1 Cor. 42-44, 2). La struttura organica e gerarchica contraddistingue quindi l’ordinamento canonico come legge costituzionale della Chiesa, così voluta da Cristo per il bene e la salvezza degli uomini, che, liberati a peccato, servi autem fatti Deo (Rom. 6, 22), sono chiamati a vivere in pienezza la vita dello spirito. UN’ESPERIENZA SALDA E GLORIOSA c) Una terza obiezione si appella alla libertà contro certe forme antiquate o troppo discrezionali, o troppo severe dell’esercizio della potestà giudiziaria. La discussione, in sede di revisione del Codice di Diritto Canonico, è aperta. Tutto quanto, ad esempio, si riferisce a messe in guardia, a condanne, a scomuniche porta la gelosa sensibilità odierna a pensare in termini di rifiuto, come di fronte a vestigia di un potere assolutistico ormai tramontato. Eppure non bisogna dimenticare che la potestà coercitiva è anch’essa fondata nell’esperienza della Chiesa primitiva, e già San Paolo ne fece uso nella comunità cristiana di Corinto (1 Cor. 5): basta la prospettiva di questa citazione, per far comprendere il significato pastorale di un provvedimento tanto severo, preso unicamente in vista della integrità spirituale e morale dell’intera Chiesa, e per il bene dello stesso colpevole: ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Iesu Christi (Ibid. 5, 5). Tale esercizio, nella forma e nella misura convenienti, è perciò al servizio del diritto della persona, come dell’ordine della comunità; esso rientra quindi nell’ambito della carità, e in questa luce va considerato e presentato, qualora circostanze gravi e proporzionate lo esigano per il bene comune, sia pure con la massima delicatezza e comprensione verso gli erranti. La sua applicazione pratica è allo studio, allo scopo di perfezionarla sempre di più, per adattarla alle esigenze del rispetto della persona umana, divenute oggi più severe e attente, e per inserirla così più armonicamente nel contesto della moderna realtà sociologica. Nessuno però vorrà contestare la necessità, l’opportunità e l’efficacia di tale esercizio, inerente all’essenza stessa della potestà giudiziaria, perché, come abbiamo detto, è anche esso espressione di quella carità, che è suprema legge nella Chiesa, e come dalla carità è mosso per la salvaguardia della comunità ecclesiale, così la carità ne fa comprendere la necessità a chi ne fosse oggetto, facendone a lui accettare con fruttuosa umiltà le penose conseguenze medicinali. Vorremmo perciò non solo a voi, insigni estimatori della Legge e saggi
interpreti delle sue regole, ma anche a tutti i Nostri figli ripetere l’invito
del Concilio, nel citato Decreto sulla libertà religiosa, «ad adoperarsi per
formare esseri umani i quali, nel pieno riconoscimento dell’ordine morale,
sappiano obbedire alla legittima autorità e siano amanti della genuina libertà»
(Dignitatis humanae, 8). E siamo assai lieti che l’odierno incontro ci
abbia permesso di intrattenervi, sia pure frammentariamente, su di un problema
tanto importante e sentito. A voi ripetiamo, col Nostro vivo compiacimento,
l’esortazione paterna che ci sgorga dal cuore, in questa circostanza solenne e a
Noi sempre tanto gradita: esercitate con alta coscienza cristiana il vostro
ufficio; fate onore alla Chiesa, rispondendo con assoluta dedizione alla fiducia
che essa ripone in voi; servite le anime, con umiltà, con amore e con
disinteresse. La grazia del Signore vi accompagni sempre, e vi sia di luce
quotidiana, vi infonda la forza necessaria, vi dia pace profonda.
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