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DISCORSO DI PAOLO VI AL TRIBUNALE DELLA
SACRA ROMANA ROTA
Venerdì, 28 gennaio 1972
È per noi
sempre motivo di alti pensieri l’incontro personale con il nostro Tribunale
della Sacra Romana Rota, in occasione dell’inaugurazione ufficiale del nuovo
anno giudiziario; incontro distribuito nel suo triplice momento; dapprima con il
venerato Decano in privato colloquio, poi con il Collegio dei Giudici, e quindi
con tutti i membri del Tribunale stesso compresi gli Officiali e gli Avvocati
nella piena sua assemblea, quale noi ora abbiamo davanti. Questo stesso modo di
presentazione dimostra l’importanza attribuita nella Curia Romana a questo
organo per il quale la Sede Apostolica esercita la sua potestà giudiziaria; e
noi ricevendo la visita ch’esso ci rende, mentre ringraziamo dell’omaggio a noi
espresso da così cospicua presenza e dalle nobili parole di Monsignor Decano,
intendiamo onorare il Tribunale della Sacra Romana Rota, dimostrare la nostra
stima alle persone che lo compongono, confermare la nostra fiducia nella
funzione che gli è propria, rivendicare la competenza, che la costituzione della
Chiesa nei termini della legge canonica, gli riconosce, e testimoniare con
l’importanza da noi attribuitagli il culto alla giustizia, quale, in seno alla
società ecclesiastica, è dovere, è amore, specialmente da parte nostra,
professare.
Sì, noi onoriamo la vostra magistratura. La S. Scrittura, per le parole
costitutive di S. Paolo, ce ne fa obbligo (1 Cor. 6, 1-11; e cfr.
Matth. 18, 15-17); la tradizione, che rimonta a quella anteriore al nuovo
Testamento, ci rende gelosi custodi ed esecutori del servizio, che nella Chiesa
organizzata e visibile, qual è la nostra Chiesa cattolica, l’autorità
responsabile, la gerarchia, deve prestare per la tutela del diritto d’ogni
membro della comunità dell’amore quale appunto è la Chiesa come pure per
l’osservanza d’ogni rispettivo dovere. E noi intendiamo oggi dare a questa
Udienza precisamente questo riconoscimento del giusto rapporto fra Chiesa e
Diritto canonico se pure qui ne restringiamo la considerazione alla vostra
particolare provincia, quella giudiziaria, riaffermando la legittimità, la
dignità, l’importanza della vostra funzione, non tanto per la stretta e
parallela analogia, che l’amministrazione della giustizia ecclesiastica ha con
quella civile, quanto per la sua originale derivazione dal disegno
costituzionale divino della Chiesa Corpo Mistico di Cristo, animato dallo
Spirito di libertà, di amore, di servizio e di unità, al quale disegno il
recente Concilio ci ha richiamati con la sua dottrina ecclesiologica.
Si è tanto discusso circa l’esistenza d’un Diritto canonico, cioè d’un sistema
legislativo, in seno alla Chiesa, fino a qualificare, non senza qualche biasimo
e qualche ironia, di «giuridismo» ogni sua sollecitudine normativa, a
squalificare perciò questo aspetto della vita ecclesiastica, quasi che le
espressioni difettose dell’attività legislativa nella Chiesa giustificassero la
riprovazione e l’abolizione di tale attività, in virtù di inesatte
interpretazioni di certi passi scritturali (Cfr. Gal. 2, 16, 18; Rom.
4, 15). Non si riflette che «una comunità senza legge, lungi dall’essere o dal
potere essere, in questo modo, la comunità della carità, non è mai stata e non
mai sarà altro che la comunità dell’arbitrio» (L. BOUYER, L’Eglise de Dieu,
p. 596). E non si osserva poi il fatto che non mai forse come al nostro tempo,
tanto mal disposto verso il Diritto canonico per una certa abusiva
interpretazione del recente Concilio come se avesse allentato i vincoli
giuridici e gerarchici essenziali nella Chiesa, si è pronunciata una tendenza
proliferatrice legislativa ad ogni livello ecclesiale per un impellente bisogno
di sigillare in canoni di nuova fattura le innovazioni più varie, e talvolta
perfino illogiche. Questo fatto, contenente senza dubbio anche propositi di sane
riforme e di auspicabili aggiornamenti, che oggi la Chiesa non solo consente e
guida, ma anche promuove, non ci lascia senza apprensione per le possibili
incoerenze di queste novità giuridiche con la dottrina e con la norma vigenti
nell’insegnamento della Chiesa; ed ancor più perché questa tendenza a mutare,
secondo nuovi e discutibili principi, la prassi ecclesiale, passa facilmente dal
campo giuridico al campo morale, e lo invade e lo sovverte con fermenti
pericolosi; intaccando dapprima il concetto ovvio di diritto naturale, poi
l’autorità della legge positiva, religiosa o civile che sia, perché esteriore
all’autonomia personale o collettiva; e, affrancando in tal modo la coscienza da
una chiara cognizione e da onesta ammissione dell’obbligazione morale oggettiva,
la rende, diciamo, libera e sola, sì, ma cieco criterio, ahimé!, dell’operare
umano, abbandonata così alla deriva, ed esposta all’opportunismo delle singole
situazioni o agli impulsi istintivi, psico-somatici, senza più ordine autentico,
né freno veramente personale, coonestati invece da un falso ideale di
liberazione e da un sofistico attestato della così detta e dilagante moralità
permissiva. Che cosa rimane del senso del bene e del male? che cosa rimane della
nobiltà e della grandezza dell’uomo? Com’è vero che l’uomo senza legge non è più
uomo! E com’è vero, praticamente, che la legge, senza un’autorità che la
insegni, la interpreti e la imponga, facilmente si oscura, infastidisce e
svanisce! E come la nostra libertà cristiana deve distinguersi da quella
stigmatizzata dall’apostolo Pietro: «Liberi, sì, ma senza farvi della libertà un
velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio»! (1 Petr. 2, 16) Né
valga a noi appellarci contro la necessità d’una legge alla libertà dello
Spirito, o a «quella libertà (dalla legge giudaica) dalla quale Cristo ci ha
liberati» (Gal. 5, 1). Perché proprio Lui, Cristo, ci ha pur detto: «Non
crediate ch’Io sia venuto a abolire la legge, o i profeti; non sono venuto per
abolire, ma per compiere» (Matth. 5, 17); e il compimento ne sarà
l’assorbimento e l’esaltazione nel precetto che tutti li riassume, l’amore di
Dio e l’amore del prossimo (Matth. 22, 37-40), e sarà il precetto nuovo,
testamentario di Cristo: «Amatevi gli uni gli altri come Io vi ho amati» (Io.
13, 34). Facciamo eco, come vedete, alle sapienti affermazioni, testé
pronunciate dal venerato Decano della Sacra Romana Rota.
Siamo arrivati alle sorgenti del Diritto canonico, che dovrà giustificarsi dal
riferimento a questo principio evangelico, del quale tutta la legislazione
ecclesiastica dovrà essere permeata, anche se l’ordine della comunità cristiana
e la supremazia della persona umana, a cui tutto il Diritto canonico è rivolto,
esigeranno l’espressione razionale e tecnica propria del linguaggio giuridico.
Voi ne siete maestri.
E non vi sarebbe bisogno di aggiungere, dopo la difesa di prammatica, che
abbiamo appena accennata per il Diritto canonico, al quale è dedicata la vostra
austera funzione, se il Concilio non ci ricordasse una nota che deve pur
inserirsi, se non nella lettera, nello spirito del suo esercizio, la nota
pastorale, la quale ha caratterizzato quell’avvenimento e ne ha penetrato il
grande tomo dei suoi documenti.
Anche il Diritto canonico, nella sua formulazione, nella sua interpretazione,
nella sua applicazione, dovrà, dopo il Concilio, portare l’impronta di quella
nota pastorale, che ci sembra debba imprimere alla legge della Chiesa un
carattere più umano, ove ce ne fosse bisogno, più manifestamente sensibile alla
carità, che tale legge deve promuovere e tutelare nella comunità ecclesiale e
nei confronti della società profana; più chiaramente memore della natura
dell’autorità ecclesiastica, essere cioè essa servizio, ministero, amore; e più
esplicitamente rivolta alla difesa della persona umana ed alla formazione del
cristiano alla partecipazione comunitaria della vita cattolica.
Tanto si è già scritto e discusso a questo riguardo; e voi certamente avrete già
individuato i punti che, in virtù del Concilio, possono riguardare la prassi del
vostro Tribunale e dell’esercizio della funzione giudiziaria in genere nella
Chiesa; come pure i perfezionamenti legislativi circa il diritto matrimoniale,
di cui principalmente si occupa la Sacra Rota, perfezionamenti a cui si è già
posto mano, come, ad esempio, con le nuove norme relative ai matrimoni misti,
senza per questo che menomamente le leggi inviolabili della famiglia siano
alterate, ché anzi dalla sapiente tutela ed applicazione del vostro autorevole
Tribunale, come da ogni altro nella Chiesa cattolica, devono avere, a bene di
tutti, inalterato e provvido suffragio.
Che, se con la intemerata probità della vostra vita personale, con la consumata
conoscenza delle scienze canoniche, con l’umano e cristiano interesse per la
sollecita e rigorosa trattazione delle cause a voi affidate, e con la religiosa
pietà con cui circondate questa Sede Apostolica, voi continuerete a compiere la
vostra difficile e delicata funzione, una missione voi adempirete, una
testimonianza darete alla giustizia e alla carità di questa Chiesa Romana, e
sarà per voi, oltre che l’adesione ed il plauso del mondo cattolico, e quello,
noi crediamo, del mondo forense, la nostra fiducia, la nostra riconoscenza, la
nostra Apostolica Benedizione.
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