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DISCORSO DI PAOLO VI
ALLA SACRA ROTA ROMANA IN OCCASIONE DELL’APERTURA DEL NUOVO ANNO GIUDIZIARIO
Giovedì, 30 gennaio 1975
E’ sempre per noi
motivo di grande compiacenza l’incontro che questa annuale Udienza ci procura
col Tribunale della Sacra Romana Rota. Esso ci offre propizia occasione per
esprimere a così importante ed illustre istituzione della Curia Romana la nostra
stima, la nostra riconoscenza, la nostra esortazione e specialmente il nostro
benevolo e benedicente augurio all’inizio del nuovo anno giudiziario.
Le cortesi parole testé
pronunciate da Monsignor Vice Decano di cotesto insigne Tribunale ci obbligano
inoltre alla riflessione sulla funzione, che il medesimo Tribunale da secoli
viene svolgendo in conformità alla potestà giudiziaria della santa Chiesa, qui,
presso questa Sede Apostolica, dove l’esercizio di tale potestà si svolge nel
suo più ampio raggio e nella sua più grave e cosciente responsabilità. Funzione
necessaria, come quella che integra la potestà di giurisdizione concessa da
Cristo agli Apostoli, e primo fra questi all’Apostolo Pietro, per il governo
effettivo (Cfr. 1 Cor. 4, 20) della Chiesa, e che fin dalla prima
esperienza della vita comunitaria e gerarchica della Chiesa stessa apparve
requisita dal suo carattere sociale e opportunamente fu attuata, come ognuno sa,
e che lungo i secoli si manifestò indispensabile e provvidenziale (Cfr.
WERNZ-VIDAL, Jus can. VI, p, 23 ss.); il recente Concilio implicitamente
la riconobbe e la confermò come facente parte dell’ufficio episcopale e
pontificio, diritto e dovere, di governare la Chiesa di Dio (Cfr.
Lumen gentium, 24, 27;
Christus Dominus; etc.). Funzione poi, com’è noto, libera e autonoma
rispetto alle Autorità preposte all’ordine temporale, rivolta com’è a persone e
a fatti appartenenti alla sfera spirituale, propria della Chiesa visibile e
sociale, e per ciò stesso arbitra d’una sua distinta legislazione (Cfr. 2
Cor. 6, 1 ss.). Funzione inoltre caratterizzata dallo stile e dalla
finalità, per cui si giustifica e si esercita la potestà giurisdizionale nella
Chiesa, ch’è potestà pastorale, potestà cioè di servizio e rivolta a vantaggio,
non già di chi ne è investito, ma a vantaggio di coloro per cui esplica la
propria autorità; principio questo dominante in tutta la concezione
costituzionale della gerarchia ecclesiastica, ed ora, col recente Concilio,
vigorosamente richiamato alla coscienza e alla prassi apostolica: ne godrebbe il
profeta mistico medioevale, San Bernardo, tanto sensibile e tanto esigente a
tale riguardo: «dobbiamo ben comprendere, egli scriveva a Papa Eugenio III, già
suo alunno, che ci è stato conferito un ufficio, non un dominio» (De
consideratione, II, 6: impositum . . . ministerium, non dominium datum;
PL 182, 747).
Noi diciamo questo perché noi
stessi siamo sensibili all’amarezza, di cui la voce serena e grave di Monsignor
Vice Decano ci ha fatto sentire il lamento per certe maligne insinuazioni e per
certi ingiusti apprezzamenti a carico di cotesto intemerato organo giudiziario
della Sede Apostolica, come in genere dell’esercizio della potestà propria dei
Tribunali ecclesiastici, mentre ci è nota l’integrità tradizionale della Sacra
Romana Rota, per il senso austero e obiettivo di cristiana giustizia che ispira
l’opera sua, e, possiamo dire, sulla medesima linea quelli dei Tribunali delle
Chiese locali; senso che merita il nostro plauso e la nostra fiducia, e che noi
auguriamo sempre inaccessibile alle debolezze d’interessi del relativismo etico
e dell’opportunismo giuridico, e nello stesso tempo costantemente vigilante nel
riconoscimento degli aspetti umani, sempre più emergenti nello sviluppo della
convivenza sociale, verso i quali l’astratta applicazione della norma giuridica
si tempera e si nobilita con la saggezza di più complesse e penetranti indagini
e di più equi e talvolta perfino indulgenti procedimenti.
Soccorre a noi, a tale
riguardo, un insistente pensiero circa un duplice dovere inerente
all’amministrazione della giustizia; duplice dovere, quasi caratteristico della
missione regolatrice delle vertenze ricorrenti nei rapporti umani, soggetti alla
competenza della giustizia ecclesiastica. Dovere primo quello della tutela, e
perciò stesso dell’affermazione e dell’apologia, di quei valori, che, per
indiscutibili motivi, biblici, teologici o razionali che siano, rivestano
carattere d’intangibile autorità, e che dal diritto divino noi dobbiamo
riconoscere sanciti, e quindi come tali sacri dichiarati dal magistero
ecclesiastico, non che dalla retta umana coscienza, si può dire, sempre
professati. Non è questo, forse fra i tanti, quel diritto divino, e perciò quel
dovere umano dell’indissolubilità d’un vero e perfetto matrimonio cioè rato e
consumato, che forma l’oggetto più frequente e più grave della vostra attività
giudiziaria? E non è forse codesta chiara e inflessibile difesa dell’istituto
coniugale, e di conseguenza dell’istituto familiare, base fondamentale d’una
società morale, sana e civile, una missione altissima, una benemerenza
incomparabile del vostro sacro Tribunale e di quanti altri Tribunali nella
Chiesa cattolica hanno per propria legge il Diritto canonico? Quale vitale
servizio, quale tipico esempio, quale nobile scuola di sapienza e di fortezza
voi date al Popolo di Dio e, di riflesso, all’umana civiltà! Questa
considerazione si potrebbe estendere ad altri capitoli della vita, oggi esposti
a sue inverosimili contestazioni, come la legalizzazione dell’aborto, come ad
altri attentati ai diritti fondamentali dell’uomo, e come alle insorgenti
minacce contro la pace e in favore ipotetico, ma non impossibile, dei più
micidiali strumenti di stragi e di guerre. Conflitti questi che esulano dalla
vostra competenza, ben si sa; ma non sottratti dall’irradiazione ideale, che
emana dalla vostra rocca di saggezza giuridica, e che ammonisce e conforta
l’umanità a fare della ragione, della giustizia, del diritto il grande ed il
solo metodo valido per l’ordine migliore e pacifico dei rapporti umani. Anzi voi
aggiungete, senza deflettere dall’ossequio alle esigenze della legge divina ed
umana, un formidabile fattore di giustizia e di pace, la carità, quell’amore che
da Dio scaturisce e a Dio stesso ritorna, e che infonde anche nel vostro austero
servizio un nuovo, peculiare carattere, quello pastorale.
Ed ecco il dovere secondo,
quello appunto della sollecitudine pastorale della vostra attività giudiziaria.
Oh! noi ben conosciamo come il complesso di virtù professionali, proprie di
Giudici nella Chiesa cattolica, è da voi conosciuto, da voi meditato, da voi
osservato. Questo sia detto quanto alle vostre degne Persone, alle quali noi
vogliamo pensare ch’e tutti i componenti del vostro Tribunale siano
esemplarmente associate; anzi noi auspichiamo che lo sia tutto l’eletto corpo
degli Avvocati e degli Esperti, partecipe anch’esso non solo del lavoro della
Sacra Rota, ma altresì del suo encomiabile spirito, del suo alto livello morale.
Noi vogliamo che cotesto venerando Tribunale apparisca a tutti, alla Chiesa, al
mondo, un laboratorio tipico di doti forensi, non meno di altri nel foro civile.
Ma le virtù morali spesso non
bastano per soddisfare i bisogni tecnici dell’amministrazione della giustizia;
occorrono le leggi, occorrono le procedure, che la rendano esatta e spedita. E
quanto a quest’altro aspetto della vostra attività, dove appunto l’aspetto
pastorale possa essere meglio documentato, voi sapete ch’è allo studio, per non
dire in atto, la revisione del Diritto processuale canonico, mediante l’impegno
e la competenza della Pontificia Commissione di ciò incaricata.
Nel frattempo, si è creduto
opportuno di snellire la procedura del Codice, in materia matrimoniale, con
particolari deroghe contenute nel Motu Proprio
Causas matrimoniales, nato dalla necessità «di estendere ad
experimentum a tutta la Chiesa un certo numero di facilitazioni sul
processo matrimoniale», come si era espressa la Pontificia Commissione per la
revisione del Codice di diritto canonico, in seguito a richieste, presentate da
alcuni Episcopati, di alcune facoltà in materia processuale matrimoniale, in
deroga al diritto vigente. Il documento fu promulgato il 28 marzo 1971,
come ben sapete, ed entrò in vigore il 1° ottobre dello stesso anno,
seguito da un analogo documento per le Chiese orientali, contenente le stesse
norme.
Il Motu Proprio Causas
matrimoniales segue le linee fondamentali del processo canonico
tradizionale, introducendo però modificazioni procedurali circa i seguenti
punti:
a) allargamento della
competenza dei tribunali ecclesiastici locali e possibilità di un trasferimento
della causa, prima della sua conclusione, dall’uno all’altro tribunale
ugualmente competente;
b) possibilità di giudice
unico in singoli casi e solo per il 1 grado. Possibilità inoltre che il collegio
sia composto di due giudici chierici e un laico;
c) modifica in materia di
appello dando la possibilità che la sentenza affermativa di primo grado venga
ratificata con decreto dal tribunale di appello, quando ricorrono determinate
condizioni e salvo il diritto di appello al tribunale superiore contro tale
decreto quando si disponga di nuovi e gravi argomenti; allargamento dei casi
speciali che possono essere trattati con rito sommario.
Quali sono stati gli effetti
del Motu Proprio? Si è rivelato utile? Quali inconvenienti sono stati lamentati?
Per quanto per ora non si
disponga di dati ufficiali sui frutti provocati dal Motu Proprio stesso, si ha
l’impressione di unanime soddisfazione delle Conferenze Episcopali e dei
tribunali per le facilitazioni processuali concesse. Tale impressione è stata
convalidata da consensi espressi dai vari Consultori convenuti spesso da tutto
il mondo presso la Pontificia Commissione per i lavori del Codice
Nella redazione del nuovo
diritto processuale matrimoniale si avrà cura di togliere le oscurità affiorate
qua e là nell’interpretazione del Motu Proprio Causas matrimoniales.
È vivamente auspicabile che
con la promulgazione del nuovo Codice di procedura si tolgano le inutili
diversità tra le varie regioni ecclesiastiche; e che per la soluzione delle
cause matrimoniali venga sempre seguita una procedura secondo le varie forme
prospettate nella legge.
Tutto questo dice come
l’esercizio della potestà giudiziaria ecclesiastica sia oggetto da parte della
Sede Apostolica di cure speciali, e come nelle semplificazioni ora introdotte
nella trattazione delle cause matrimoniali si voglia rendere tale esercizio più
agevole, e perciò più pastorale, senza che ciò abbia da recare pregiudizio ai
criteri di verità e di giustizia, ai quali un processo deve onestamente
attenersi, nella fiducia che la responsabilità e la sapienza dei Pastori vi
siano religiosamente e più direttamente impegnate.
E questo dice altresì a voi,
Membri elettissimi del celebre e secolare Tribunale della Sacra Romana Rota, con
quale interesse, con quale stima, con quale fiducia noi seguiamo la vostra
opera, tanto delicata, faticosa e preziosa, e con quale riconoscenza, con quali
voti noi ricambiamo i vostri auguri, invocando sopra di voi la divina assistenza
mediante la nostra Benedizione Apostolica.
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