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Euro

[Aggiornamento: 18.01.2002]


 

Come ogni altro Stato, anche quello Vaticano batte moneta propria soltanto metallica, coniata nella Zecca italiana, in tutto e per tutto identica a quella europea e che ha corso legale nei Paesi membri che adottano l'euro.  Prima dell'euro lo Stato della Città del Vaticano batteva moneta in lire, in tutto e per tutto identica a quella italiana, a partire della Convenzione monetaria del 2 agosto 1930 con l'Italia e l'Accordo del 30 dicembre 1931, ratificato il 25 maggio 1932 con Repubblica di San Marino, le cui monete avevano pari libera circolazione nella Città del Vaticano.


Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 31 dicembre 1998
sulla posizione della Comunità
in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Città del Vaticano
(1999/98/CE)

GU L 030 del 04.02.1999, pag. 35-36.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109, paragrafo 3,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea,
(1) considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (1), a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;
(2) considerando che a decorrere dalla suddetta data la Comunità diverrà competente per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro;
(3) considerando che spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario;
(4) considerando che l'Italia ha concluso con la Città del Vaticano un accordo che comprende disposizioni in materia monetaria (2);
(5) considerando che l'euro sostituirà la lira italiana il 1° gennaio 1999;
(6) considerando che con la dichiarazione (n. 6) allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli attuali accordi con la Città del Vaticano che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica;
(7) considerando che gli accordi attualmente vigenti tra l'Italia e la Città del Vaticano devono essere modificati o, se del caso, sostituiti al più presto, tenuto conto dell'attribuzione alla Comunità, a norma del trattato, della competenza in materia di regime monetario e valutario;
(8) considerando che, date le strette relazioni economiche esistenti tra la Città del Vaticano e la Comunità, è opportuno che venga concluso tra le due parti un accordo sulle banconote e sulle monete, sull'accesso ai sistemi di pagamento e sul corso legale dell'euro nella Città del Vaticano; che, visti i legami storici esistenti tra l'Italia e la Città del Vaticano, è opportuno che l'Italia negozi e possa concludere un nuovo accordo per conto della Comunità;
(9) considerando che, per consentire alla Città del Vaticano di avere la stessa moneta dell'Italia, è opportuno convenire che la Città del Vaticano utilizzi l'euro come sua moneta ufficiale e dia corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che adottano l'euro;
(10) considerando che è importante che la Città del Vaticano assicuri che le norme comunitarie sulle banconote e sulle monete denominate in euro si applichino sul suo territorio; che le banconote e le monete in euro devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni; che è indispensabile che la Città del Vaticano adotti tutti i provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e cooperi con la Comunità a tal fine;
(11) considerando che la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali possono svolgere tutti i tipi di operazioni bancarie con enti finanziari aventi sede in paesi terzi; che la BCE e le banche centrali nazionali possono, a condizioni adeguate, consentire ad enti finanziari di paesi terzi di accedere ai loro sistemi di pagamento; che l'accordo tra la Comunità e la Città del Vaticano non deve imporre alcun obbligo alla BCE o a qualsiasi banca centrale nazionale;
(12) considerando che la Commissione e la BCE, per quanto competente, devono essere associate a pieno titolo ai negoziati; che è opportuno che l'Italia richieda il parere del comitato economico e finanziario sul progetto di accordo; che il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Consiglio se la Commissione o la BCE o il comitato economico e finanziario lo riterranno necessario;
(13) considerando che gli accordi vigenti tra l'Italia e la Città del Vaticano dovranno essere modificati o, se del caso, sostituiti per evitare qualsiasi incompatibilità tra detti accordi e l'accordo sulle relazioni monetarie concluso tra la Comunità e la Città del Vaticano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'Italia informa ufficialmente la Città del Vaticano della necessità di modificare al più presto l'accordo vigente tra i due paesi in materia monetaria e si offre di negoziare un nuovo accordo.

Articolo 2
La posizione della Comunità nei negoziati con la Città del Vaticano per un accordo sulle questioni specificate in prosieguo è basata sui principi enunciati negli articoli da 3 a 6.

Articolo 3
1. La Città del Vaticano ha il diritto di utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale.
2. La Città del Vaticano ha il diritto di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro.

Articolo 4
La Città del Vaticano si impegna a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni. Ciò non pregiudica il diritto della Città del Vaticano di continuare ad emettere monete da collezione.

Articolo 5
1. La Città del Vaticano si impegna a rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro.
2. La Città del Vaticano si impegna a collaborare strettamente con la Comunità nella lotta contro la contraffazione delle banconote e le monete in euro.

Articolo 6
Agli enti finanziari aventi sede nella Città del Vaticano può essere concesso ai sistemi di pagamento dell'area euro alle condizioni opportunamente determinate con il consenso della BCE.

Articolo 7
L'Italia negozia con la Città del Vaticano sulle questioni di cui agli articoli da 3 a 6 per conto della Comunità. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze. L'Italia richiede il parere del comitato economico e finanziario sul progetto di accordo.

Articolo 8
L'Italia è autorizzata a concludere l'accordo per conto della Comunità, a meno che la Commissione o la BCE o il comitato economico e finanziario non ritengano necessario sottoporre l'accordo al Consiglio.

Articolo 9
L'Italia adotta i provvedimenti necessari per assicurare la compatibilità degli accordi vigenti con la Città del Vaticano con l'accordo sulle relazioni monetarie tra la Comunità e la Città del Vaticano.

Articolo 10
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
R. EDLINGER

(1) GU L 139 dell'11.05.1998, pag.1.
(2) Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano stipulata il 3 dicembre 1991.

 


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