|
Come ogni altro Stato, anche quello
Vaticano batte moneta propria soltanto
metallica, coniata nella Zecca italiana, in
tutto e per tutto identica a quella europea e
che ha corso legale nei Paesi membri che
adottano l'euro. Prima dell'euro lo Stato
della Città del Vaticano batteva moneta in
lire, in tutto e per tutto identica a quella
italiana, a partire della Convenzione monetaria
del 2 agosto 1930 con l'Italia e l'Accordo del
30 dicembre 1931, ratificato il 25 maggio 1932
con Repubblica di San Marino, le cui monete
avevano pari libera circolazione nella Città
del Vaticano.
Decisione del Consiglio
dell'Unione europea del 31 dicembre 1998 sulla
posizione della Comunità in vista di un
accordo sulle relazioni monetarie con la Città
del Vaticano (1999/98/CE)
GU L 030 del 04.02.1999, pag. 35-36.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 109,
paragrafo 3, vista la raccomandazione della
Commissione, visto il parere della Banca
centrale europea, (1) considerando che, a
norma del regolamento (CE) n. 974/98 del
Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo
all'introduzione dell'euro (1), a decorrere dal
1° gennaio 1999 l'euro sostituirà, al tasso di
conversione, la moneta di ciascuno Stato membro
partecipante; (2) considerando che a
decorrere dalla suddetta data la Comunità
diverrà competente per le questioni monetarie e
di cambio negli Stati membri che adottano
l'euro; (3) considerando che spetta al
Consiglio decidere le modalità per la
negoziazione e la conclusione degli accordi in
materia di regime monetario o valutario; (4)
considerando che l'Italia ha concluso con la
Città del Vaticano un accordo che comprende
disposizioni in materia monetaria (2); (5)
considerando che l'euro sostituirà la lira
italiana il 1° gennaio 1999; (6)
considerando che con la dichiarazione (n. 6)
allegata all'atto finale del trattato
sull'Unione europea la Comunità si è impegnata
a facilitare la rinegoziazione degli attuali
accordi con la Città del Vaticano che
risultasse necessaria a seguito
dell'introduzione della moneta unica; (7)
considerando che gli accordi attualmente vigenti
tra l'Italia e la Città del Vaticano devono
essere modificati o, se del caso, sostituiti al
più presto, tenuto conto dell'attribuzione alla
Comunità, a norma del trattato, della
competenza in materia di regime monetario e
valutario; (8) considerando che, date le
strette relazioni economiche esistenti tra la
Città del Vaticano e la Comunità, è opportuno
che venga concluso tra le due parti un accordo
sulle banconote e sulle monete, sull'accesso ai
sistemi di pagamento e sul corso legale
dell'euro nella Città del Vaticano; che, visti
i legami storici esistenti tra l'Italia e la
Città del Vaticano, è opportuno che l'Italia
negozi e possa concludere un nuovo accordo per
conto della Comunità; (9) considerando che,
per consentire alla Città del Vaticano di avere
la stessa moneta dell'Italia, è opportuno
convenire che la Città del Vaticano utilizzi
l'euro come sua moneta ufficiale e dia corso
legale alle banconote e alle monete in euro
emesse dal Sistema europeo di banche centrali e
dagli Stati membri che adottano l'euro; (10)
considerando che è importante che la Città del
Vaticano assicuri che le norme comunitarie sulle
banconote e sulle monete denominate in euro si
applichino sul suo territorio; che le banconote
e le monete in euro devono essere adeguatamente
protette dalle contraffazioni; che è
indispensabile che la Città del Vaticano adotti
tutti i provvedimenti necessari per lottare
contro le contraffazioni e cooperi con la
Comunità a tal fine; (11) considerando che
la Banca centrale europea (BCE) e le banche
centrali nazionali possono svolgere tutti i tipi
di operazioni bancarie con enti finanziari
aventi sede in paesi terzi; che la BCE e le
banche centrali nazionali possono, a condizioni
adeguate, consentire ad enti finanziari di paesi
terzi di accedere ai loro sistemi di pagamento;
che l'accordo tra la Comunità e la Città del
Vaticano non deve imporre alcun obbligo alla BCE
o a qualsiasi banca centrale nazionale; (12)
considerando che la Commissione e la BCE, per
quanto competente, devono essere associate a
pieno titolo ai negoziati; che è opportuno che
l'Italia richieda il parere del comitato
economico e finanziario sul progetto di accordo;
che il progetto di accordo dovrà essere
sottoposto al Consiglio se la Commissione o la
BCE o il comitato economico e finanziario lo
riterranno necessario; (13) considerando che
gli accordi vigenti tra l'Italia e la Città del
Vaticano dovranno essere modificati o, se del
caso, sostituiti per evitare qualsiasi
incompatibilità tra detti accordi e l'accordo
sulle relazioni monetarie concluso tra la
Comunità e la Città del Vaticano,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 L'Italia informa ufficialmente
la Città del Vaticano della necessità di
modificare al più presto l'accordo vigente tra
i due paesi in materia monetaria e si offre di
negoziare un nuovo accordo.
Articolo 2 La posizione della Comunità
nei negoziati con la Città del Vaticano per un
accordo sulle questioni specificate in prosieguo
è basata sui principi enunciati negli articoli
da 3 a 6.
Articolo 3 1. La Città del Vaticano ha il
diritto di utilizzare l'euro come sua moneta
ufficiale. 2. La Città del Vaticano ha il
diritto di dare corso legale alle banconote e
alle monete in euro.
Articolo 4 La Città del Vaticano si
impegna a non emettere banconote, monete o
sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo
aver concordato con la Comunità le condizioni
di dette emissioni. Ciò non pregiudica il
diritto della Città del Vaticano di continuare
ad emettere monete da collezione.
Articolo 5 1. La Città del Vaticano si
impegna a rendere applicabili sul suo territorio
le norme comunitarie riguardanti le banconote e
le monete in euro. 2. La Città del Vaticano
si impegna a collaborare strettamente con la
Comunità nella lotta contro la contraffazione
delle banconote e le monete in euro.
Articolo 6 Agli enti finanziari aventi
sede nella Città del Vaticano può essere
concesso ai sistemi di pagamento dell'area euro
alle condizioni opportunamente determinate con
il consenso della BCE.
Articolo 7 L'Italia negozia con la Città
del Vaticano sulle questioni di cui agli
articoli da 3 a 6 per conto della Comunità. La
Commissione è associata a pieno titolo ai
negoziati. La BCE è associata a pieno titolo ai
negoziati nell'ambito delle sue competenze.
L'Italia richiede il parere del comitato
economico e finanziario sul progetto di accordo.
Articolo 8 L'Italia è autorizzata a
concludere l'accordo per conto della Comunità,
a meno che la Commissione o la BCE o il comitato
economico e finanziario non ritengano necessario
sottoporre l'accordo al Consiglio.
Articolo 9 L'Italia adotta i provvedimenti
necessari per assicurare la compatibilità degli
accordi vigenti con la Città del Vaticano con
l'accordo sulle relazioni monetarie tra la
Comunità e la Città del Vaticano.
Articolo 10 La Repubblica italiana è
destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1998.
Per il Consiglio Il presidente R.
EDLINGER
(1) GU L 139 dell'11.05.1998, pag.1. (2)
Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana
e lo Stato della Città del Vaticano stipulata
il 3 dicembre 1991.
|