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Corpo della Gendarmeria
dello Stato della Città del Vaticano

[Aggiornamento: 03.06.2006]


 

[Fonte: Legge N. CCCLXXIV con la quale l'attuale denominazione "Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano" è sostituita con quella di "Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano" del 2 gennaio 2002;  Mondo Vaticano - Passato e Presente a cura di Niccolò Del Re, 1995, Libreria Editrice Vaticana; Annuario Pontificio, 2006.]

 


Sostituzione della denominazione
Corpo di Vigilanza
dello Stato della Città del Vaticano
in
Corpo della Gendarmeria
dello Stato della Città del Vaticano
 

Funzioni di polizia di sicurezza dello Stato e delle persone e cose che si trovino nel territorio della Città del Vaticano, nonché funzioni di polizia giudiziaria e funzioni di polizia della circolazione stradale, esercitate sino al 1970 dal disciolto Corpo della Gendarmeria Pontificia, sono state svolte in seguito dal Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano, composto da oltre cento uomini (Agenti di vigilanza), alle dirette dipendenze della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, in forza della Legge n. CLXVIII del 25 marzo 1991 emanata dalla stessa predetta Pontificia Commissione (AAS, Suppl. 62 [1991], n. 3).

"Considerata l'opportunità che anche nella denominazione siano immediatemente evidenti la natura e le funzioni statuali del 'Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano'", con la Legge n. CCCLXXIV del 2 gennaio 2002 (entrata in vigore il 1° febbraio 2002) la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha sostuito la denominazione in "Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano", conservando l'attuale struttura e funzioni .

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO


CCCLXXIV

Legge con la quale l'attuale denominazione
"Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano"
è sostituita con quella di
"Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano"

2 gennaio 2002

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;

- vista la legge 15 dicembre 1970, n. LXVII;

- vista la legge 25 marzo 1991, n. CLXVIII;

- considerata l'opportunità che anche nella denominazione siano immediatamente evidenti la natura e le funzioni statuali del "Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano";

ha ordinato ed ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:

Art. 1. - L'attuale denominazione "Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano" stabilita con la legge 25 marzo 1991, n. CLXVIII, è sostituita con quella di "Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano".

Art. 2. - Rimangono in vigore tutte le disposizioni vigenti relative alla natura ed alla competenza del medesimo Corpo.

Art. 3. - Per le conseguenti modifiche all'organico ed all'ordinamento dell'attuale Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano, provvederà successivamente il Cardinale Presidente del Governatorato.

Art. 4. - La presente legge entrerà in vigore il 1° febbraio 2002.

Il testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 28 dicembre 2001.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, due gennaio duemiladue.

Edmund Card. Szoka, Presidente
Angelo Card. Sodano
Andrzej Maria Card. Deskur
Giovanni Battista Card. Re
Carlo Card. Furno
Lorenzo Card. Antonetti
Agostino Card. Cacciavillan

Visto
Il Segretario Generale del Governatorato
+ Gianni Danzi


Corpo di Vigilanza
dello Stato della Città del Vaticano
Note storiche

Al fine di rimpiazzare nei suoi vari compiti d'istituto il Corpo della Gendarmeria Pontificia, disciolto da Paolo VI, insieme con gli altri due Corpi militari pontifici della Guardia d'Onore di Sua Santità e della Guardia Palatina d'Onore, con lettera inviata in data del 14 settembre 1970 al cardinale Jean Villot, Prefetto dell'allora Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa (AAS, LXII [1970], pp. 587-588), venne istituito presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano un apposito "Ufficio Centrale di Vigilanza" con legge n. LXVII, emanata il 15 dicembre 1970 dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (AAS, Suppl. 42 [1970], n. 11, pp. 53- 55), che con decreto legislativo del 12 febbraio 1971, n. LXIX (AAS, Suppl. 43 [1971], n. 1, pp. 1-9) provvide quindi ad emanare il relativo Regolamento, modificato in parte con successivo decreto n. CXIV del 1° luglio 1975 (AAS, Suppl. 47 [1975], n. 7, pp. 41-43), entrambi poi abrogati e sostituiti con il nuovo Ordinamento promulgato il 30 dicembre 1981 (AAS, Suppl. 53 [1981], n. 13, pp. 79-92, erroneamente contrassegnati tanto il Supplemento che il fascicolo rispettivamente con i numeri 52 e 12).

Già dipendente dalla Segreteria Generale del Governatorato, l'Ufficio Centrale di Vigilanza, attesa peraltro la peculiarità del servizio prestato, è stato posto dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano alle proprie immediate dipendenze, in virtù della legge n. CLXVIII del 25 marzo 1991 (AAS, Suppl. 62 [1991], n. 3, pp. 9-10), con la diversa e più appropriata denominazione di "Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano", viene diretto da un Ispettore Generale coadiuvato da un Vice Ispettore Vicario e da un Vice Ispettore. Rimane pur tuttavia in vigore l'Ordinamento succitato, a tenore del cui art. 1, pertanto, il Corpo di Vigilanza svolge nel territorio dello Stato della Città del Vaticano le funzioni di polizia di sicurezza dello Stato e delle persone e cose che in esso si trovino, le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni di polizia della circolazione stradale, e gli altri compiti assegnatigli dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1970, n. LXVII e dalle altre leggi vigenti, curando in pari tempo l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni dell'Autorità da parte di chiunque vi sia tenuto (art. 2). Con provvedimento della competente Autorità giudiziaria possono essere attribuite agli appartenenti al Corpo di Vigilanza funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario per singoli atti o procedimenti giudiziari (art. 3).

L'ammissione in ruolo tra gli Agenti di Vigilanza avviene dopo un periodo biennale di prova ed il superamento di uno speciale esame di idoneità, a cui tutti gli aspiranti forniti dei requisiti previsti dal Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano vengono sottoposti al termine della prova stessa (artt. 5-9). Le promozioni da una qualifica all'altra della carriera esecutiva (Agente, Agente Scelto, Vice Assistente, Assistente) può aver luogo dopo sette anni di effettivo servizio prestato in ciascuna di esse con la qualifica di "ottimo" (art. 12), mentre i posti vacanti di Vice Sovrastante sono messi a concorso per titoli ed esami tra gli assistenti con almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica (art. 13). Per quanto riguarda, invece, le nomine alle qualifiche della carriera direttiva (Ispettore Generale, Vice Ispettore Vicario e Vice Ispettore), nonché la nomina dei Sovrastanti e Sovrastanti Maggiori, provvede la stessa Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che può scegliere anche persone già in servizio in altri uffici del Governatorato o estranei all'Amministrazione, potendo altresì prescindere dai requisiti stabiliti nell'art. 5, comma secondo (art. 14).

Il Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano è organizzato gerarchicamente, di modo che spetta all'Ispettore Generale e, in sua assenza o impedimento, al Vice Ispettore Vicario o Vice Ispettore la responsabilità della disciplina e della migliore funzionalità del Corpo (art. 15); in particolare deve egli curare l'attenta esecuzione di quanto prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle superiori Autorità, dirigere tutti i servizi del Corpo, curare la formazione tecnico-professionale e culturale dei propri dipendenti, firmare i rapporti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ed ogni altro atto d'Ufficio (art. 17). Compito specifico dei Sovrastanti e dei Sovrastanti Maggiori, coadiuvati dai Vice Sovrastanti, è quello di esercitare il controllo ed il coordinamento sui vari turni di servizio, eseguire ispezioni diurne e notturne, curare l'espletamento delle pratiche d'ufficio, la redazione dei rapporti di pubblica sicurezza e di quelli di polizia giudiziaria da sottoporre alla firma dei superiori (art. 18). È dovere, infine, degli Assistenti, Vice Assistenti, Agenti Scelti ed Agenti eseguire con la massima cura e disciplina le consegne e le istruzioni ricevute, senza allontanarsi dal posto di sorveglianza o dalla zona loro affidata, se non per causa di forza maggiore e informandone preventivamente i diretti superiori (art. 20).

 


Sig. Giani Dott. Comm. Domenico, Ispettore Generale
Sig. Bonarelli Dott. Comm. Raoul, Vice Ispettore
Sig. D'Amico Cav. Giuseppe, Sovrastante Maggiore
Sig. Maritan Dott. Cav. Gianfranco, Sovrastante Maggiore
Sig. Biocca Geom. Cav. Egildo, Sovrastante Maggiore
Sig. Perfetti Cav. Antonio, Sovrastante Maggiore
Sig. Scola Cav. Mario, Sovrastante
Sig. Stival Cav. Silvano, Sovrastante
Sig. Della Monaca Cav. Francesco, Sovrastante
Sig. Tirelli Cav. Cesare, Sovrastante
Sig. Ruggiero Cav. Domenico, Sovrastante
Sig. Bracchi Rag. Nunzio, Sovrastante

 


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