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SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA
DELLA FEDE
Norme pastorali
circa l’assoluzione sacramentale generale
Cristo Signore istituì il Sacramento della Penitenza, perché i fedeli, che
avessero peccato, ottenessero dalla misericordia di Dio il perdono dell'offesa a
Lui recata, e potessero, nel medesimo tempo, riconciliarsi con la Chiesa.(1)
Questo Egli fece, quando conferì agli apostoli ed ai loro legittimi successori
la potestà di rimettere e di ritenere i peccati.(2)
Il Concilio di Trento dichiarò con magistero solenne che, per avere la piena
e perfetta remissione dei peccati, si richiedono nel penitente tre atti come
altrettante parti del sacramento, cioè la contrizione, la confessione e la
soddisfazione: dichiarò, altresì, che l'assoluzione data dal sacerdote è un atto
di natura giudiziaria e che, per diritto divino, è necessario confessare al
sacerdote tutti e singoli i peccati mortali, nonché le circostanze che
modificano la specie dei peccati, dei quali uno si ricordi dopo un accurato
esame di coscienza.(3)
Ora, numerosi Ordinari di luogo, preoccupati, da una parte, della difficoltà
dei propri fedeli nell'accostarsi individualmente alla confessione per la
penuria di sacerdoti, che si riscontra in alcune regioni e, dall'altra, di
alcune teorie erronee intorno alla dottrina del sacramento della penitenza e
della crescente tendenza pratica, certo abusiva, di impartire l'assoluzione
sacramentale a più fedeli insieme che si siano solo genericamente confessati, si
sono rivolti alla Santa Sede pregandola di richiamare al popolo cristiano,
secondo la vera natura del sacramento della penitenza, le condizioni necessarie
per il retto uso di questo sacramento, e di emanare nelle presenti circostanze
alcune norme in proposito.
Questa Sacra Congregazione, dopo aver attentamente considerato tali questioni
e tenuto conto dell'Istruzione della Sacra Penitenzieria Apostolica, in data 25
marzo 1944, dichiara quanto segue:
I. Confessione individuale, unico mezzo ordinario
Dev'essere fermamente ritenuta e fedelmente applicata nella prassi la
dottrina del Concilio di Trento. È da riprovare, pertanto, la consuetudine che
di recente è apparsa qua e là, per la quale si pretende di poter soddisfare al
precetto di confessare sacramentalmente i peccati mortali, al fine di ottenere
l'assoluzione, con la sola confessione generica o – come dicono – celebrata in
forma comunitaria. Questo urgente dovere è richiesto non solo dal precetto
divino, come è stato dichiarato dal Concilio di Trento, ma anche dal grandissimo
bene delle anime, che, per secolare esperienza, deriva dalla confessione
individuale, quando è ben fatta e bene amministrata. La confessione individuale
e completa con l'assoluzione resta l'unico mezzo ordinario, grazie al quale i
fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa, a meno che un'impossibilità
fisica o morale non li scusi da una tale confessione.
II. In pericolo di morte
Può avvenire infatti che, verificandosi talora particolari circostanze, sia
lecito, o addirittura necessario, impartire l'assoluzione in forma collettiva a
più penitenti, senza che preceda la confessione individuale.
Questo può accadere, innanzitutto, quando è imminente il pericolo di morte,
ed al sacerdote o ai sacerdoti, anche se son presenti, viene a mancare il tempo
per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti. In questo caso, qualsiasi
sacerdote ha la facoltà di impartire l'assoluzione a più persone insieme,
premettendo, se ne ha il tempo, una brevissima esortazione perché ognuno voglia
fare l'atto di contrizione.
III. Il caso di grave necessità
Oltre ai casi nei quali si tratta del pericolo di morte, è lecito assolvere
sacramentalmente più fedeli insieme, che si sono solo genericamente confessati,
ma sono stati opportunamente esortati al pentimento, se ricorre una grave
necessità, ossia quando, in considerazione del numero dei penitenti, non si
hanno a disposizione dei confessori per ascoltare, come si conviene, le
confessioni dei singoli entro un conveniente periodo di tempo, sicché i
penitenti – senza loro colpa – sarebbero costretti a rimanere a lungo privi
della grazia sacramentale o della santa comunione. Questo può avvenire
soprattutto nelle terre di missione, ma anche in altri luoghi e presso dei
gruppi di persone, ove risulti una simile necessità.
Ciò, però, non è lecito, qualora si possano avere dei confessori a
disposizione, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale
può verificarsi, ad esempio, in occasione di una grande festa o di un
pellegrinaggio.(4)
IV. Disponibilità dei sacerdoti
Gli Ordinari di luogo e, per quanto li riguarda, anche i sacerdoti, sono
obbligati in coscienza ad adoperarsi perché non diventi insufficiente il numero
dei confessori per il fatto che alcuni sacerdoti trascurano questo nobile
ministero,(5) mentre attendono ad occupazioni secolari o ad altri
ministeri non egualmente necessari, soprattutto se tali compiti possono essere
svolti dai diaconi o da laici idonei.
V. Competenza dell'Ordinario
È riservato all'Ordinario del luogo, dopo averne discusso con altri
componenti della Conferenza Episcopale, giudicare se ricorrano le condizioni, di
cui si è detto sopra,(6) e stabilire, quindi, quando sia lecito
impartire l'assoluzione sacramentale in forma collettiva.
Qualora, oltre ai casi stabiliti dall'Ordinario del luogo, si presenti
un'altra grave necessità di impartire l'assoluzione sacramentale generale a più
persone, il sacerdote è tenuto a ricorrere in precedenza, ogni volta che gli è
possibile, all'Ordinario per poter impartire lecitamente l'assoluzione; in caso
contrario, abbia cura di informare quanto prima il medesimo Ordinario di questo
stato di necessità e dell'assoluzione che ha dato.
VI. Disposizioni nei penitenti
Per quel che riguarda i fedeli, perché essi possano usufruire
dell'assoluzione sacramentale impartita a più persone insieme, si richiede
assolutamente che siano ben disposti, cioè che ciascuno sia pentito dei peccati
commessi, proponga di astener sene, intenda riparare gli scandali ed i danni
eventualmente provocati, e proponga, altresì, di confessare a tempo debito i
singoli peccati gravi, che al momento non può confessare. Circa tali
disposizioni e condizioni, richieste per la validità del sacramento, i fedeli
debbono essere accuratamente avvertiti dai sacerdoti.
VII. Confessione auricolare entro un anno
Coloro, ai quali sono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione in forma
collettiva, devono accostarsi alla confessione auricolare prima di ricevere di
nuovo una tale assoluzione, a meno che non siano impediti da una giusta causa.
Sono però strettamente obbligati a presentarsi entro un anno al confessore,
eccetto il caso di impossibilità morale. Rimane, infatti, in vigore anche per
essi il precetto, in forza del quale ogni fedele è tenuto a confessare
privatamente a un sacerdote, per lo meno una volta l'anno, i propri peccati,
s'intende quelli gravi, che non ha ancora singolarmente confessati.(7)
VIII. Istruzione dei fedeli
I sacerdoti istruiscano i fedeli che è proibito per coloro i quali hanno
coscienza di essere in peccato mortale, avendo a disposizione qualche
confessore, di evitare, di proposito o per negligenza, l'assolvimento
dell'obbligo della confessione individuale, aspettando l'occasione, in cui si
imparte l'assoluzione a più persone insieme.(8)
IX. Giorni e ore stabilite per le confessioni dei fedeli
Affinché, poi, i fedeli possano facilmente soddisfare all'obbligo di compiere
la confessione individuale, si abbia cura che nelle chiese ci siano a
disposizione dei confessori, nei giorni e nelle ore stabilite per la comodità
dei fedeli.
Nei luoghi impervi e lontani, dove raramente il sacerdote può recarsi
entro l'anno, si organizzino le cose in modo che il sacerdote, per quanto è
possibile, ascolti, in ciascuna sua visita, le confessioni sacramentali di una
parte dei penitenti, mentre agli altri penitenti – sempre che ricorrano le
condizioni sopraindicate(9) – impartirà l'assoluzione generale, in
maniera tale che tutti i fedeli, almeno una volta l'anno, possano accostarsi
alla confessione individuale.
X. Celebrazione penitenziale distinta dalla Santa Messa
Si inculchi con ogni cura ai fedeli che le celebrazioni liturgiche ed i riti
penitenziali comunitari sono quanto mai utili per la preparazione di una più
fruttuosa confessione dei peccati e per l'emendazione della vita. Si eviti,
però, che tali celebrazioni o riti siano confusi con la confessione sacramentale
e con l'assoluzione.
Se, nel corso di tali celebrazioni, i penitenti hanno fatto la confessione
individuale, ciascuno di essi riceva singolarmente l'assoluzione dal confessore,
al quale si rivolge. Nel caso, tuttavia, dell'assoluzione sacramentale data a
più persone insieme, questa sia sempre impartita secondo lo speciale rito
stabilito dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino. La celebrazione di tale
rito deve essere completamente distinta dalla celebrazione della Santa Messa.
XI. Il caso di chi è in situazione di scandalo
Colui che si trova in una situazione tale che è di scandalo ai fedeli, può
senz'altro ricevere, se è sinceramente pentito e propone seriamente di rimuovere
lo scandalo, l'assoluzione sacramentale insieme con gli altri; tuttavia, non si
accosti alla S. Comunione se non dopo aver rimosso lo scandalo, secondo il
giudizio del confessore, al quale prima deve personalmente ricorrere.
Circa l'assoluzione dalle censure riservate, si osservino le norme del
diritto vigente, calcolando il tempo del ricorso dalla prossima confessione
individuale.
XII. Non dissuadere la confessione frequente
Per quanto riguarda la pratica della confessione frequente o «di devozione»,
i sacerdoti non si permettano di dissuaderne i fedeli. Al contrario, facciano
rilevare i frutti abbondanti che essa apporta alla vita cristiana,(10)
e si dimostrino sempre pronti ad ascoltarla, ogni qualvolta i fedeli
ragionevolmente ne fanno richiesta. Bisogna assolutamente evitare che la
confessione individuale sia riservata ai soli peccati gravi; ciò, infatti,
priverebbe i fedeli dell'ottimo frutto della confessione e nuocerebbe al buon
nome di coloro che si accostano singolarmente al sacramento.
XIII. Evitare ogni abuso
Le assoluzioni sacramentali impartite in forma collettiva, senza che siano
osservate le norme sopracitate, sono da considerare come gravi abusi. Tutti i
pastori debbono evitare con cura tali abusi, consapevoli della propria
responsabilità nei riguardi del bene delle anime e della dignità del sacramento
della penitenza.
Il Sommo Pontefice Paolo VI, nell'Udienza concessa al sottoscritto
Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 16
giugno 1972, ha approvato in modo speciale queste norme e ne ha ordinato la
promulgazione.
Roma, dal palazzo della Congregazione per la Dottrina della Fede, 16 giugno
1972.
Franjo Card. Šeper
Prefetto
Mons. Paul Philippe
Segretario
(1) Cf. Lumen gentium, n. 11.
(2) Cf. Gv 20, 22 s.
(3) Cf. Sess. XIV, Canones de sacramento paenitentiae 4, 6-9:
DS 1704, 1706-1709.
(4) Cf. Prop. 59, ex damnatis ab Innocentio XI die 2 Martii 1679:
DS 2159.
(5) Cf. Presbiterorum Ordinis, nn. 5, 13; Christus Dominus,
n. 30.
(6) N. III.
(7) Cf. Concilium Lateranense IV, c. 21, cum Concilium Trid.,
Doctrina de Sacramento Paenitentiae, c. 5 De confessione et can. 7-8:
DS 812; 1679-1683 et 1707-1708; cf. etiam Prop. 11 damnata a S. C. S.
Officii in Decr. 24 Sept. 1665: DS 2031.
(8) Cf. Instructio S. Paenit. Apost. diei 25 Martii 1944.
(9) Cf. n. III.
(10) Cf. Mystici Corporis, AAS 35 (1943) 235.
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