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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

  

Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali
circa l'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto
come materia eucaristica

 

24 luglio 2003

89/78 – 17498

Agli Em.mi ed Ecc.mi Presidenti delle Conferenze Episcopali

Eminenza / Eccellenza,

da molti anni la Congregazione per la Dottrina della Fede sta studiando come risolvere le difficoltà che alcuni soggetti incontrano nella comunione eucaristica quando, per diverse e gravi motivazioni, si verifichi l'impossibilità di assumere pane normalmente confezionato o vino normalmente fermentato.

Per offrire ai Pastori orientamenti comuni e sicuri, sono stati emanati in passato diversi documenti (Congregazione per la Dottrina della Fede, Rescriptum, 15 dicembre 1980, in Leges Ecclesiae, 6/4819, 8095‑8096; De celebrantis communione, 29 ottobre 1982, in AAS 74, 1982, 1298‑1299; Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, 19 giugno 1995, in Notitiae 31, 1995, 608‑610).

Si ritiene ora opportuno tornare sul tema, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, riprenden­do e chiarendo, ove necessario, i summenzionati documenti.

A.  Uso del pane privo di glutine e del mosto

1. Le ostie completamente prive di glutine sono materia invalida per l'eucaristia.

2. Sono materia valida le ostie parzialmente prive di glutine e tali che sia in esse presente una quantità di glutine sufficiente per ottenere la panificazione senza aggiunta di sostanze estranee e sen­za ricorrere a procedimenti tali da snaturare il pane.

3. Il mosto cioè il succo d'uva, sia fresco sia conservato sospendendone la fermentazione tramite procedure che non ne alterino la natura (ad es. congelamento), è materia valida per l'eucaristia.

B. Comunione sotto una sola specie o con minime quantità di vino

1. Il fedele affetto da celiachia che sia impossibilitato a comunicarsi sotto la specie del pane, in­cluso il pane parzialmente privato di glutine, può comunicarsi sotto la sola specie del vino.

2. Il sacerdote impossibilitato a comunicarsi sotto la specie del pane, incluso il pane parzial­mente privato di glutine, con la licenza dell'Ordinario può comunicarsi sotto la sola specie del vino quando partecipa ad una concelebrazione.

3. Il sacerdote che non potesse assumere neppure minime quantità di vino, nel caso che fosse difficile procurarsi o conservare il mosto, con la licenza dell'Ordinario può comunicarsi sotto la sola specie del pane quando prende parte ad una concelebrazione.

4. Se il sacerdote può assumere il vino, ma solo in quantità molto piccole, nella celebrazione in­dividuale la specie del vino eventualmente rimasta sarà consumata da un fedele che partecipa a quella eucaristia.

C. Norme comuni

1. Gli Ordinari sono competenti a concedere la licenza di usare pane a basso tenore di glutine o mosto come materia dell'eucaristia a favore di un singolo fedele o di un sacerdote. La licenza può essere concessa abitualmente, finché duri la situazione che ne ha motivato la concessione.

2. Nel caso che il presidente di una concelebrazione sia autorizzato a usare mosto, per i concelebranti si predisporrà un calice di vino normale e analogamente, nel caso che il presidente sia autorizzato a usare ostie a basso tenore di glutine, i concelebranti si comunicheranno con ostie normali.

3. Il sacerdote impossibilitato a comunicarsi sotto la specie del pane, incluso il pane parzialmente privo di glutine, non può celebrare l’Eucaristia individualmente né presiedere la concelebrazione.

4. Data la centralità della celebrazione eucaristica nella vita sacerdotale, si deve essere molto cauti prima di ammettere al presbiterato candidati che non possono assumere senza grave danno il glutine o l'alcool etilico.

5. Si segua lo sviluppo della medicina nel campo della celiachia e dell'alcoolismo e si favorisca la produzione di ostie con minima quantità di glutine e di mosto non snaturato.

6. Ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede per gli aspetti dottrinali della questione, la competenza disciplinare è rimessa alla Congregazione per il Culto Divi­no e la Disciplina dei Sacramenti.

7. Le Conferenze episcopali interessate riferiscano durante le loro visite ad Limina alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti circa l'applicazione delle norme contenute nella presente lette­ra ed eventuali fatti nuovi in questo campo.

Nel pregarLa cortesemente di comunicare quanto sopra a tutti i membri di codesta Conferenza Episcopale, profitto della circostanza per porgerLe distinti ossequi e confermarmi,

dev.mo

 

Joseph Card. RATZINGER
Prefetto

  

 

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