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Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante
istituito per l’esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria
della Congregazione per la Dottrina della Fede

 

Con Rescriptum ex Audientia SS.mi del 3 novembre 2014 è stato istituito «all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero sia esterni ad esso» (art. 1) per giudicare i ricorsi contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione nei casi di delicta graviora, assumendo in parte il compito che il Motu proprio SST all’Art. 27 affida alla Sessione Ordinaria (Feria IV).

I membri di questo Collegio, contrassegnati da preparazione ed esperienza canonistica e dogmatica, sono nominati dal Sommo Pontefice, al quale spetta anche la nomina del Presidente di detto Collegio.

Il presente Regolamento è approvato de mandato Summi Pontificis, ad triennium, a norma dell’Art. 1 § 2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

Art. 1 Il Collegio è un’istanza di cui viene dotata la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione per la Dottrina della Fede nell’esame dei ricorsi ex Art. 27 del Motu proprio SST, senza che vengano modificate le proprie competenze in materia, e fermo restando che, qualora il ricorrente sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria.

Art. 2 Moderatore del Collegio è il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 3 Se il Presidente del Collegio è impedito, funge in sua vece il membro successivo nell’elenco dei membri.

Art. 4 Nel trattamento dei ricorsi di pertinenza del Collegio, il Promotore di giustizia e la Sezione Disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede svolgono i compiti stabiliti dagli articoli seguenti. Secondo la necessità e l’opportunità, il Moderatore può nominare altri come Promotore di giustizia ad casum.

Art. 5 I ricorsi devono essere presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede entro il termine perentorio di 60 giorni utili dalla notifica dell’atto impugnato. Il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, deve determinare con chiarezza il petitum e contenere le motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa.

Art. 6 Il ricorrente deve sempre avvalersi di un avvocato, munito di apposito mandato. Qualora non lo indicasse, l’avvocato verrà designato dal Moderatore ex officio.

Art. 7 È cura della Sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede preparare il fascicolo con tutti i documenti ed atti relativi al ricorso. Il fascicolo verrà presentato al Promotore di giustizia il quale preparerà un votum pro rei veritate.

Art. 8 Il Collegio tratta i ricorsi ex analogia a norma del Can. 1609 del CIC e Can. 1292 del CCEO.

Art. 9 Il Collegio decide il ricorso a norma del Can. 1739 del CIC e del Can. 1004 del CCEO.

Art. 10 Se il caso presenta particolare difficoltà, il Collegio può decidere di deferirlo alla Sessione Ordinaria (Feria IV). Per la decisione del Collegio devono essere presenti almeno cinque membri che si esprimono a maggioranza assoluta.

Art. 11 Deliberata la decisione, il Ponens la scrive in modo sommario e i Membri presenti la sottoscrivono. Il decreto viene firmato dai membri del Collegio presenti per la decisione entro trenta giorni utili della medesima decisione. Il Presidente del Collegio ne informa tempestivamente il Moderatore che procederà alla notifica del decreto agli aventi diritto. Nel caso di impedimento di uno dei Membri, lo stesso Moderatore determinerà come procedere.

Dal Vaticano, 1° ottobre 2018

 

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato