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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA

DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO II
CON LA QUALE VENGONO PROMULGATE
LE NORME CIRCA I DELITTI PIÙ GRAVI RISERVATI ALLA
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

La tutela della santità dei sacramenti, soprattutto della santissima eucaristia e della penitenza, come pure la preservazione dei fedeli chiamati a essere partecipi del regno del Signore nell'osservanza del sesto comandamento del Decalogo, richiedono che, per procurare la salvezza delle anime, "che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema" (Codice di diritto canonico, can. 1752), la Chiesa stessa intervenga con la propria sollecitudine pastorale al fine di prevenire i pericoli di violazione.

Già in passato dai miei predecessori fu provveduto con opportune costituzioni apostoliche alla santità dei sacramenti, in particolare della penitenza, come con la costituzione di Papa Benedetto XIV Sacramentum poenitentiae del 1° giugno 1741 [1]; anche i canoni del Codice di diritto canonico promulgato nel 1917, assieme alle loro fonti, con i quali erano state stabilite sanzioni canoniche contro i delitti di questa specie, erano orientati al medesimo scopo [2].

In tempi più recenti, per premunirsi da questi delitti e altri affini, la Suprema Sacra Congregazione del Sant'Offizio, con l'istruzione Crimen sollicitationis, diretta il 16 marzo 1962 a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e agli altri ordinari dei luoghi "anche di rito orientale", stabilì il procedimento da seguire in queste cause, poiché la competenza giudiziaria in esse, sia per via amministrativa sia per via processuale, era affidata esclusivamente ad essa. Si deve rammentare che tale istruzione aveva forza di legge, dal momento che il Sommo Pontefice, a norma del can. 247 I del Codice di diritto canonico promulgato nel 1917, presiedeva la Congregazione del Sant'Offizio e l'istruzione procedeva dalla sua personale autorità, poiché il cardinale in carica in quel momento fungeva solo da segretario.

Il Sommo Pontefice Paolo VI di felice memoria confermò la competenza giudiziaria e amministrativa nel modo di procedere "secondo le norme proprie emendate e approvate" con la costituzione apostolica sulla curia romana Regimini Ecclesiae universaee del 15 agosto 1967 [3].

Infine, con l'autorità che mi è propria, nella costituzione apostolica Pastor bonus, promulgata il 28 giugno 1988, ho espressamente stabilito: "[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio" [4], ulteriormente confermando e precisando la competenza giudiziaria della medesima Congregazione per la dottrina della fede come Tribunale apostolico.

Dopo l'approvazione da parte mia del Regolamento per l'esame delle dottrine [5], era però necessario definire più dettagliatamente sia "i delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti", per i quali la competenza rimane esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, sia anche le norme processuali speciali "per dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche".

Con questa mia lettera apostolica data in forma di motu proprio ho completato tale lavoro e perciò con essa promulgo le Norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, distinte in due parti: la prima contiene le Norme sostanziali, e la seconda le Norme processuali. Ordino a tutti gli interessati di osservarle fedelmente e con cura. Tali norme assumono valore di legge nel giorno stesso in cui sono promulgate.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione.

Roma, presso San Pietro, 30 aprile, memoria di san Pio V Papa, nell'anno 2001, XXIII del mio pontificato.


 

GIOVANNI PAOLO PP. II
 


[1] Benedictus PP. XIV, Constitutio Sacramentum Poenitentiae, 1 Iunii 1741, in Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Documenta, Documentum V, in AAS 9 (1917) Pars II, 505-508.

[2] Cfr. Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus, cann. 817, 2316, 2320, 2322, 2368 § 1, 2369 § 1.

[3] Cfr. Paulus PP. VI, Constitutio Apostolica Regimini Ecclesiae universae, De Romana Curia, 15 augusti 1967, n. 36, in AAS 59 (1967) 898.

[4] Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Pastor bonus, De Romana Curia, 28 iunii 1988, art. 52, in AAS 80 (1988) 874.

[5] Congregatio pro Doctrina Fidei, Agendi ratio in doctrinarum examine, 29 iunii 1997, in AAS 89 (1997) 830-835.



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