The Holy See Search
back
riga

HOME STATUTO E REGOLAMENTO CARTA DEI SERVIZI

CITTÀ DEL VATICANO

2017

STATUTO
DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

(FAS)

Approvato dal Santo Padre il giorno 18 ottobre 2016
In vigore dal 1° febbraio 2017


STATUTO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

CAPO I

Ambito di applicazione, natura giuridica, finalità e funzioni 

Art. 1
Ambito di applicazione
 

§ 1. Il «Fondo Assistenza Sanitaria» (FAS) provvede a finanziare l’assistenza sanitaria per il personale ecclesiastico, religioso e laico, in servizio e in quiescenza, della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli organismi o enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica anche non aventi sede legale nello Stato della Città del Vaticano. 

Art. 2
Natura giuridica
 

§ 1. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha personalità giuridica canonica e civile vaticana ed ha sede nella Città del Vaticano. 

§ 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ha la rappresentanza legale. 

Art. 3
Finalità e funzioni
 

§ 1. Il Fondo, in conformità al presente Statuto, al Regolamento attuativo e nell’ambito delle convenzioni stipulate, provvede a finanziare le seguenti prestazioni, sia in forma diretta che indiretta:

a) assistenza medico-chirurgica in caso di malattia, comprese le forme croniche o in fase terminale;
b) assistenza medica e ostetrica in caso di gravidanza;
c) trattamenti odontoiatrici conservativi;
d) somministrazione di farmaci in conformità al prontuario approvato dal Consiglio di Amministrazione;
e) contributi economici per eventuali prestazioni integrative.

§ 2. Il Fondo non provvede a finanziare prestazioni inerenti:

a) malattie dolosamente contratte o aggravate;
b) interventi medici o chirurgici con finalità puramente estetica. 

§ 3. L’assistenza sanitaria è affidata alla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

§ 4. Il Fondo Assistenza Sanitaria è l’Istituzione competente per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza sanitaria tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e del relativo accordo amministrativo per quanto riguarda le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi degli artt. 2, 3 e 13 del citato Accordo Amministrativo e secondo la disciplina stabilita nel proprio regolamento. 

CAPO II

Finanziamento del Fondo 

Art. 4
Contribuzioni

 § 1. Il Fondo Assistenza Sanitaria è alimentato a totale copertura della spesa dalle quote di partecipazione delle Amministrazioni e dai contributi a carico degli iscritti, secondo le misure approvate tempo per tempo dal Cardinale Segretario di Stato. 

§ 2. La quota contributiva complessiva è versata al Fondo secondo le modalità definite dal Regolamento attuativo. 

CAPO III

Struttura e gestione del Fondo 

Art. 5
Organi del Fondo
 

§ 1.  La gestione del Fondo è affidata ai seguenti organi:

-  Presidente

-  Consiglio di Amministrazione

-  Collegio dei Sindaci 

Sezione I

Presidente 

Art. 6
Nomina e compiti del Presidente
 

§ 1.  Il Presidente del Fondo è nominato dal Sommo Pontefice su proposta del Segretario di Stato. Esso è scelto tra i dipendenti di grado dirigenziale delle Amministrazioni rappresentate nel Consiglio di Amministrazione di cui al successivo Art. 7, comma 1. 

§ 2. L’incarico è ad quinquennium ed è rinnovabile una sola volta. 

§ 3. Il Presidente del Fondo è il rappresentante legale del Fondo Assistenza Sanitaria. 

§ 4. Compete al Presidente:

a) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione;
b)  sovrintendere al funzionamento del Fondo;
c) in caso di necessità e urgenza, adottare ogni provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella successiva riunione del Consiglio stesso;
d)  assumere, con il nulla osta della Segreteria di Stato, il personale del Fondo nei limiti della tabella organica approvata.

§ 5. In assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per età. 

Sezione II

Consiglio di Amministrazione 

Art. 7
Composizione e nomina del Consiglio
 

§ 1.  Il Consiglio di Amministrazione è composto complessivamente da sette Membri, compreso il Presidente:

-  un Membro designato da Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

-  un Membro designato dal Prefetto della Congregazione dell’Evangelizzazione dei Popoli;

-  un Membro designato dal Presidente della Fabbrica di San Pietro;

-  un Membro designato dal Prefetto della SpE;

-  un Membro designato dal Prefetto della Segreteria per la Comunicazione;

-  un Membro designato dal Presidente del Fondo Pensioni;

-  un Membro designato dal Cardinale Segretario di Stato tra gli iscritti al F.A.S. 

§ 2. L’Amministrazione che di volta in volta è rappresentata dal Presidente del Consiglio non può designare un suo Membro. 

§ 3. La stessa Amministrazione può detenere la Presidenza del Consiglio per un massimo di due quinquenni consecutivi. 

§ 4. Il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente, è nominato con decreto del Cardinale Segretario di Stato. I Membri durano in carica per un quinquennio e il loro mandato è rinnovabile per un solo altro quinquennio.

Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della scadenza. 

§ 5. In caso di cessazione dall’incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione o di decadenza dal medesimo, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo rimanente del mandato.

Art. 8
Convocazione e deliberazioni del Consiglio
 

§ 1.  Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno sei volte l’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano non meno di quattro dei suoi Membri. 

§ 2.  La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve pervenire per iscritto ai Membri del Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza. 

§ 3.  L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti. 

§ 4.  Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei Membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle adunanze stesse; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 

§ 5.  Alle adunanze del Consiglio assiste il Collegio dei Sindaci. 

§ 6.  Partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo:

- il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria;

- il Direttore di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

- il Direttore della Farmacia Vaticana qualora venga posta all’ordine del giorno proposta di modifica del prontuario farmaceutico. 

§ 7.  Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di attuario il Capo Ufficio del Fondo o, in sua assenza, altro componente dell’Ufficio incaricato dal Presidente. 

Art. 9
Compiti del Consiglio
 

§ 1.  Compete al Consiglio di Amministrazione:

a)  determinare all’inizio di ogni triennio gli indirizzi generali da attuare poi anno per anno e vigilare sull’andamento della gestione del Fondo;

b) stabilire i criteri generali relativi alla tipologia e alle modalità di erogazione delle prestazioni, comprese quelle integrative;

c) stabilire i criteri generali per la stipula e la revoca di apposite convenzioni con enti e professionisti, anche esterni all’ordinamento vaticano, per esigenze assistenziali e assicurative;

d)  deliberare in merito alla stipula e alla revoca delle convenzioni di cui alla lettera c);

e)  esaminare e approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, con le rispettive relazioni, da presentare alla Segreteria di Stato;

f)  istituire eventuali commissioni di studio, incaricate di approfondire tematiche specifiche;

g)   proporre   alla   Segreteria   di   Stato   modifiche   al   sistema   di contribuzione vigente di cui all’art. 4 che si rendessero necessarie;

h)  presentare alla Segreteria di Stato proposte riguardanti modifiche allo Statuto o al Regolamento che si rendessero necessarie;

i)  elaborare la tabella organica del personale del Fondo ai sensi dell’art. 14 comma 1;

l)  interpretare, ai fini interni, ogni normativa e disposizione relativa al Fondo;

m) determinare le modalità di controllo della qualità delle prestazioni fornite dagli enti e professionisti convenzionati;

n) determinare le eventuali modalità e i relativi importi di partecipazione degli assistiti alla spesa per l’erogazione delle prestazioni, proponendo, altresì, alla Segreteria di Stato eventuali categorie di assistiti ai quali riconoscere agevolazioni o esenzioni;

o)  stabilire i massimali di rimborso per l’erogazione di prestazioni in forma indiretta. 

Sezione III

Collegio dei Sindaci 

Art. 10
Composizione e nomina del Collegio dei Sindaci
 

§ 1. Il Collegio dei Sindaci, composto da tre Membri, di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato dalla Segretaria di Stato per un quinquennio e può essere revocato per giusta causa.

All’atto della nomina i Sindaci devono dichiarare l’assenza di cause di conflitti di interesse e di rapporti che possano compromettere la loro indipendenza e obiettività.

I Sindaci possono essere confermati per non più di un mandato. 

§ 2. I Sindaci decadono per:

a) il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente;

b) assenza non giustificata a due riunioni del Collegio nel corso dello stesso esercizio;

c) assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione. 

§ 3. In caso di cessazione, revoca o di decadenza dall’incarico, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo rimanente del mandato. 

Art. 11
Funzioni del Collegio dei Sindaci
 

§ 1. Compete al Collegio dei Sindaci:

a) vigilare sull’osservanza delle norme generali, dello Statuto e Regolamento e delle procedure che regolano il Fondo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo, contabile e del sistema di controllo interno adottato dall’Ufficio del Fondo e sul suo concreto funzionamento;

b) accertare la consistenza di tesoreria, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa ai principi contabili comunemente accettati, secondo il regolamento predisposto dalle competenti Autorità della Santa Sede;

c) esaminare i bilanci preventivo e consuntivo corredati dai documenti giustificativi; in particolare accertare la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) verificare le contribuzioni dovute al Fondo dalle Amministrazioni di competenza o di provenienza degli iscritti;

e) controllare con periodicità almeno trimestrale l’amministrazione del Fondo;

f) assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

g) vigilare sulla  esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Ufficio del Fondo; 

§ 2. Il Collegio dei Sindaci risponde del suo operato direttamente alla Segreteria di Stato.

Le verbalizzazioni delle osservazioni del Collegio dei Sindaci relative all’attività di cui al comma 1, lettere b),c),d),e) sono trasmesse alla Segreteria di Stato e messe a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Capo IV

Amministrazione del Fondo 

Art. 12
Gestione amministrativa
 

§ 1. Ogni attività inerente alla gestione amministrativa del FAS deve essere disciplinata da idonea procedura scritta approvata secondo l’iter previsto ed è affidata all’Ufficio del Fondo, al quale spetta:

a)  la tenuta dei rapporti con le Amministrazioni, in particolare con l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, alla quale è affidato il servizio di tesoreria;

b)  la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione deliberate ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera e);

c)  la registrazione e la gestione delle iscrizioni degli assistiti;

d)  la gestione della erogazione delle prestazioni in conformità all’art. 3;

e)  la predisposizione della modulistica necessaria per l’iscrizione degli assistiti e per l’erogazione delle prestazioni. 

Art. 13
Il Direttore del Fondo
 

§ 1.  Il Direttore del Fondo, esperto in gestione tecnico-amministrativa, è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio e può essere rinnovato nell’incarico. 

§ 2.  Compete al Direttore:

a) curare la gestione ordinaria del Fondo nell’ambito delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e delle deleghe eventualmente concesse dallo stesso Consiglio;

b) proporre al Consiglio di Amministrazione la composizione dei servizi dell’Ufficio ed esprimere il suo parere sulle assunzioni del personale;

c) svolgere funzioni di sovrintendenza e di coordinamento;

d) collaborare con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e nella preparazione dei relativi provvedimenti;

e) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

f) esercitare ogni altro compito attribuitogli, in via continuativa o volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 14
Organico dell’Ufficio del Fondo
 

§ 1.  L’Ufficio del Fondo è dotato di Personale proprio, secondo la Tabella organica elaborata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dalla Segreteria di Stato. 

§ 2.  Al Personale si applica il Regolamento Generale della Curia Romana e le altre normative del lavoro valevoli per i dipendenti vaticani. 

Capo V

Convenzioni 

Art. 15
Convenzioni
 

§ 1. Il Fondo stipula apposite convenzioni con enti e professionisti interni ed esterni all'ordinamento vaticano per consentire l’erogazione delle prestazioni previste nell’art. 3 come disciplinate nel regolamento. 

§ 2. Il Direttore del Fondo e il Direttore della Direzione Sanità ed Igiene del Governatorato SCV, valutata l’opportunità di proporre nuove convenzioni o riconsiderare quelle esistenti, presentano al Consiglio di Amministrazione dettagliate relazioni scritte nell’ambito della propria competenza. 

§ 3. Le proposte e le relazioni di cui al comma precedente sono presentate dal Direttore del Fondo e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. 

§ 4. Le convenzioni devono contenere l’oggetto delle prestazioni, il corrispettivo, la durata dell’accordo e la procedura dell’eventuale rescissione o revisione e il Foro competente. 

§ 5. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di relazioni scritte del Direttore del Fondo e del Direttore della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, effettua periodiche verifiche sulla qualità e sull’adeguatezza economica delle prestazioni fornite dagli enti e dai professionisti convenzionati. 

Capo VI

Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e prestazioni 

Art. 16
Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e prestazioni
 

§ 1. Le iscrizioni al Fondo, le estinzioni di posizioni assistenziali, le contribuzioni al Fondo a carico delle Amministrazioni e a carico degli iscritti, le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo di cui all’art.3, sono disciplinate dal regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria. 

§ 2. In presenza dei requisiti necessari possono essere iscritti al Fondo i familiari dei dipendenti attivi e pensionati, le persone residenti nello Stato della Città del Vaticano e altre persone richiedenti, nell’osservanza delle disposizioni del regolamento. 

Capo VII

Ricorsi amministrativi  

Art. 17
Ricorsi amministrativi
 

§ 1. Gli iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria che si ritengono lesi da un provvedimento in materia di contribuzioni e prestazioni, nonché coloro che si ritengono lesi da un provvedimento di diniego di iscrizione al Fondo, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione, che decide in un’unica istanza, la revoca o la modifica del provvedimento esponendone i motivi. 

§ 2. Il termine per ricorrere in via amministrativa al Consiglio di Amministrazione è di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento.


REGOLAMENTO
DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

(FAS)

Approvato dal Santo Padre il giorno 18 ottobre 2016
In vigore dal 1° febbraio 2017

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Ambito della normativa

Art. 1
Ambito della normativa

§ 1. Il presente regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria (FAS), in base agli artt.3, 4, 16,17 dello statuto del medesimo, disciplina:

a) le iscrizioni al Fondo degli aventi diritto;
b) l’estensione dell’assistenza ai familiari dell’iscritto e ad altre persone autorizzate;
c) le modalità per l’iscrizione;
d) l’estinzione di posizioni assistenziali;
e) le contribuzioni a carico delle Amministrazioni comprensive della quota a carico degli iscritti;
f) le erogazioni delle prestazioni.
g) la presentazione dei ricorsi.

CAPO II
Iscrizione al Fondo

Art. 2
Attivi e pensionati iscritti al Fondo

Sono iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria:

a) i dipendenti in attività, di ruolo e a contratto a tempo pieno e a tempo parziale, degli Enti compresi nell’ambito di applicazione di cui all’art.1 dello statuto ove ne ricorrano le condizioni previste;

b) gli ex dipendenti i quali percepiscano la pensione senza soluzione di continuità dalla cessazione del rapporto di lavoro con l’organismo o ente di provenienza.

Art. 3
Familiari iscritti al Fondo

§ 1. L’assistenza del Fondo può a domanda essere estesa ai seguenti familiari conviventi dei dipendenti attivi e pensionati di cui all’art. 2:

a) i figli dell’iscritto che non abbiano compiuto diciotto anni e gli affidati a norma di legge, durante il periodo di affidamento e pre- affidamento;

b) i figli dell’iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:

- se studenti, nel periodo di studi secondari fino all’età massima di venti anni compiuti; per tutta la durata statutaria di un singolo corso universitario di I e II livello o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all’età massima di ventisei anni compiuti, purché gli studi siano effettuati in successione e senza soluzione di continuità;

- senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

c) il coniuge dell’iscritto, i genitori ovvero un fratello o una sorella, celibe o nubile o in condizione di vedovanza, conviventi con l’iscritto, che non dispongano di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite economico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 1° livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle per il personale della Sede Apostolica tempo per tempo vigenti.

§ 2. Per l’estensione dell’assistenza ai propri familiari di cui al comma 1 il dipendente in attività di servizio ed il pensionato devono presentare domanda alle Amministrazioni di competenza.

Art. 4
Altri iscritti al Fondo

§ 1. Possono essere iscritti al Fondo, con delibera del Consiglio di Amministrazione:

a) le persone residenti nello Stato della Città del Vaticano, che non abbiano diritto all’iscrizione ad altro titolo;

b) altre persone sulla base di adeguate motivazioni, previa autorizzazione della Segreteria di Stato.

§ 2. Le modalità contributive per i soggetti di cui al comma 1 sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5
Rinuncia all’iscrizione al Fondo

I titolari di pensione e i loro familiari di cui agli artt. 2 comma 1, lett. b) e 3 comma 1 possono rinunciare in via definitiva all’iscrizione al Fondo.

La rinuncia del titolare di pensione comporta la cessazione dell’iscrizione anche dei suoi familiari.

Art. 6
Decorrenza e cessazione dell’assistenza

§ 1. Il diritto all’assistenza inizia con l’iscrizione.

§ 2. Il diritto all’assistenza cessa:

a) per i dipendenti, con la cessazione del rapporto di lavoro, qualora non sia maturato il diritto a percepire la pensione secondo i termini di cui all’art. 2 comma 1, lett. b);

b) per i non dipendenti iscritti ad altro titolo, con il venire meno dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione.

§ 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a motivo di infermità non dipendente da causa di servizio, senza che sia maturato il diritto alla pensione, le prestazioni continuano per sei mesi a far tempo dalla data della cessazione del rapporto stesso.

CAPO III
Modalità di iscrizione al Fondo

Art. 7
Modalità di iscrizione

§ 1. L’iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria dei dipendenti di ruolo e a contratto, di cui all’art. 1 dello statuto, e dei loro familiari è richiesta dalle rispettive Amministrazioni tramite apposito modello predisposto dall’Ufficio del Fondo, compilato in tutte le sue parti.

§ 2. Le domande di iscrizione devono essere presentate al FAS dalle Amministrazioni non oltre trenta giorni dalla data di assunzione del dipendente.

§ 3. Le altre persone alle quali può essere concessa l’iscrizione, di cui all’art. 4 comma 1, lett. a) e b), devono presentare al FAS l’apposito modello fornito dall’Ufficio del Fondo unitamente alla documentazione comprovante l’autorizzazione a risiedere nello Stato della Città del Vaticano o la specifica motivazione in base alla quale viene richiesta l’iscrizione.

§ 4. Nel caso in cui la pensione spetti a decorrere dal periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, l’iscrizione del pensionato è comunicata dall’Amministrazione di appartenenza al Fondo Assistenza Sanitaria ed è mantenuta senza interruzione.

§ 5. L’iscrizione viene mantenuta senza interruzione anche agli aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

Art. 8
Variazione dello stato di famiglia

§ 1. L’Amministrazione di appartenenza è tenuta ad accertare i requisiti richiesti per l’iscrizione dei familiari di cui all’art. 3, chiedendo adeguata documentazione e certificazione ed effettuando periodicamente gli opportuni controlli di veridicità.

§ 2. L’iscritto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione di appartenenza ogni variazione del suo stato di famiglia e del reddito dei familiari assistiti suscettibile di modificare il diritto all’estensione dell’assistenza.

La comunicazione deve essere inoltrata entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.

§ 3. L’Ufficio del Fondo rilascia per ciascun assistito un documento attestante il diritto all’assistenza. L’esibizione di detto documento è obbligatoria per accedere alle prestazioni del Fondo.

Art. 9
Cessazione o decadenza dall’ iscrizione

§ 1. Le Amministrazioni comunicano all’Ufficio del Fondo la cancellazione dei propri dipendenti, che hanno cessato il servizio senza aver maturato il diritto alla pensione, entro trenta giorni dal verificarsi della cessazione.

§ 2. La rinuncia all’iscrizione al Fondo, da intendersi in via definitiva, dei titolari di pensione e loro familiari, di cui all’art. 5, va notificata per iscritto alla Direzione del FAS tramite il Fondo Pensioni.

§ 3. Gli iscritti di cui all’art. 4 comma 1, lett. a) e b) sono tenuti a esibire annualmente al FAS la documentazione comprovante il perdurare dei requisiti di iscrizione, pena la cessazione.

Titolo II
CONTRIBUZIONI AL FONDO

CAPO I Contribuzioni

Art. 10
Contribuzione degli iscritti

§ 1. A titolo di contribuzione da parte propria e dei familiari assistiti, il dipendente versa il 2% della retribuzione ordinaria composta da stipendio base, scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione (ASI), nonché dell’eventuale indennità di funzione e dell’indennità dirigenziale, per tredici mensilità.

§ 2. La ritenuta al dipendente, di cui al comma 1, è effettuata dall’Amministrazione di appartenenza.

§ 3. Il Fondo Pensioni provvede ad effettuare la ritenuta del 2% sulla pensione dei titolari di pensione vaticana.

§ 4. I pensionati vaticani iscritti al FAS, titolari anche di pensione di altri enti previdenziali, sia nel caso di cumulo che di totalizzazione, versano annualmente al Fondo Pensioni un contributo pari al 2% della pensione annua diretta, indiretta o di reversibilità percepita da detti altri enti.

§ 5. Gli iscritti al FAS titolari esclusivamente di pensione di altri enti previdenziali, versano annualmente all’Amministrazione a cui appartenevano al momento del pensionamento, un contributo pari al 2% dell’ammontare lordo annuo della pensione diretta, indiretta o di reversibilità.

§ 6. Il pagamento del contributo di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve avvenire in due rate semestrali anticipate, la prima, di importo pari a quella del mese di luglio precedente, entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di luglio di ciascun anno, computate sull’ammontare lordo della pensione percepita nell’anno precedente. Per gli iscritti di cui al precedente comma 5, il contributo annuo non può essere inferiore al 2% del trattamento di pensione minima vaticana.

§ 7. Al personale con rapporto di lavoro part-time viene applicata una ritenuta non inferiore al 2% sullo stipendio base più ASI del 1° livello funzionale retributivo rapportata al tempo pieno.

Art. 11
Contribuzione delle Amministrazioni

§ 1. La quota pro-capite annuale a carico delle Amministrazioni è determinata dalla ripartizione della spesa complessiva preventivata dal Fondo per il numero totale degli assistiti.

§ 2. Ogni Amministrazione versa al FAS mensilmente per dodici mensilità la quota pro-capite di cui al comma 1 moltiplicata per il numero degli assistiti a suo carico.

§ 3. Il Fondo Pensioni versa al FAS mensilmente per dodici mensilità la quota pro-capite di cui al comma 1 moltiplicata per il numero dei pensionati assistiti e loro familiari, e ne chiede il rimborso alle Amministrazioni di provenienza.

§ 4. Il pagamento del contributo al FAS viene effettuato da ciascuna Amministrazione e dal Fondo Pensioni entro il decimo giorno di ciascun mese di competenza sulla base del numero degli iscritti del mese precedente. L’importo dei pagamenti mensili comprende anche il conguaglio di quote pro-capite, dovute per iscrizioni avvenute nel suddetto mese precedente, ma decorrenti da mesi antecedenti.

§ 5. Il pagamento del contributo pro-capite mensile riferito agli iscritti di cui al precedente Art. 10, commi 4 e 5, deve essere versato mensilmente dal Fondo Pensioni e dalle Amministrazioni secondo le stesse modalità descritte al precedente comma 4, indipendentemente dalla rateizzazione semestrale della quota contributiva a carico del pensionato.

§ 6. In sede di bilancio consuntivo del Fondo viene determinato l’eventuale conguaglio della quota pro-capite, da ripartire tra le Amministrazioni con lo stesso criterio di cui al comma 1.

Titolo III
PRESTAZIONI DEL FONDO

CAPO I Prestazioni

Art. 12
Prestazioni in forma diretta e indiretta

§ 1. Le prestazioni in forma diretta di cui all’art. 3 comma 1 dello statuto sono erogate:

- dagli ambulatori della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sotto la vigilanza della medesima Direzione;
- da enti e professionisti esterni convenzionati;
- dalla Farmacia Vaticana e dalle farmacie convenzionate.

§ 2. Le prestazioni in forma indiretta sono erogate dal Fondo mediante rimborso all’assistito entro i massimali di cui all’art. 9 comma 1, lett. o) dello Statuto:

- per prestazioni fornite da enti e professionisti esterni non convenzionati;
- per acquisto di farmaci presso farmacie non convenzionate in conformità al prontuario approvato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 3 comma 1, lett. d) dello Statuto.

Art. 13
Denuncia e autorizzazione per ricovero

§ 1. Per i ricoveri in assistenza diretta o indiretta in ospedali, cliniche o case di cura è obbligatoria la previa autorizzazione dell’Ufficio del Fondo.

§ 2. L’assistito chiede l’erogazione della prestazione di cui al comma 1 presentando la certificazione medica.

§ 3. In caso di ricovero urgente è ammessa la denuncia telefonica da parte dell’interessato, di un familiare o di un collaboratore domestico.

CAPO II Prestazioni in forma diretta

Art. 14
Elenco delle prestazioni

A cura del Direttore di Sanità ed Igiene, d'intesa con il Direttore del Fondo, è predisposto un elenco delle prestazioni cliniche, specialistiche, di laboratorio e strumentali, la cui prescrizione deve essere effettuata o confermata dal medico internista o dallo specialista della Direzione di Sanità ed Igiene o da specialista convenzionato esterno.

Art. 15
Assistenza in forma diretta

§ 1. L’assistenza sanitaria in forma diretta viene erogata, secondo i parametri e le modalità stabilite dalla Direzione di Sanità ed Igiene d’intesa con la Direzione del FAS:

a. Dalla Direzione di Sanità ed Igiene per tutte le prestazioni effettuabili preso i propri ambulatori.

b. Dal FAS, presso convenzionati esterni, per le prestazioni non effettuabili presso gli ambulatori della Direzione di Sanità ed Igiene.

§ 2. L’iscritto che richieda di effettuare in convenzione esterna una prestazione effettuabile presso gli ambulatori della Direzione di Sanità ed Igiene, dovrà farsi carico della differenza tariffaria.

Art. 16
Prestazioni domiciliari

Le prestazioni domiciliari di medicina generale e pediatrica sono erogate dal FAS tramite professionisti esterni convenzionati.

Art. 17
Prestazioni specialistiche

Le prestazioni specialistiche richieste da medici non convenzionati devono essere autorizzate dalla Direzione di Sanità ed Igiene.

Art. 18
Prestazioni specialistiche urgenti

Su richiesta della Direzione di Sanità ed Igiene l’Ufficio del Fondo può autorizzarne l’esecuzione in convenzione esterna di prestazioni specialistiche urgenti effettuabili presso gli ambulatori interni ma oltre i termini stabiliti dai parametri di cui all’art. 15 § 1 a del presente Regolamento.

Art. 19
Somministrazione di farmaci

§ 1. Gli assistiti possono ritirare gratuitamente, dalla Farmacia Vaticana o da altre farmacie convenzionate, tutti i farmaci elencati nel prontuario approvato dal Consiglio di Amministrazione prescritti da medici della Direzione di Sanità ed Igiene o da professionisti convenzionati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 1, lett. n) dello Statuto.

§ 2. Le prescrizioni effettuate da professionisti non convenzionati sono ammesse al prelevamento solo se autorizzate dalla Direzione di Sanità ed Igiene.

Art. 20
Assistenza in caso di gravidanza

In caso di gravidanza il FAS assicura l'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica per tutta la durata della gravidanza, del parto e del puerperio.

Lo stato di gravidanza e la sede ove si intende partorire dovranno essere notificati al FAS con le stesse modalità previste per la malattia.

Art. 21
Assistenza per malattia cronica o terminale

In caso di malattia cronica o in fase terminale l’assistito può chiedere al FAS il ricovero in strutture per lungodegenza convenzionate, salvo l’eventuale concorso alle spese stabilito a norma dell’art. 9 comma 1, lett. n) dello Statuto.

CAPO III Prestazioni in forma indiretta

Art. 22
Prestazioni in forma indiretta

Qualora l'iscritto intenda servirsi dell'assistenza indiretta per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 3 dello statuto, il FAS concorre alla spesa nella misura prevista dall'art. 9 comma 1, lett. o) dello Statuto.

Per quanto concerne l'assistenza farmaceutica indiretta, il FAS provvede al rimborso del 70% del costo, limitatamente ai farmaci elencati nel proprio repertorio farmaceutico, ovvero al rimborso del 100% del costo per medicinali non prelevabili presso la Farmacia Vaticana, se autorizzati dal FAS.

Art. 23
Rimborsi per prestazioni in forma indiretta

§ 1. Qualsiasi prestazione medica o farmaceutica in assistenza indiretta sarà rimborsata nella misura prevista solo se previamente autorizzata dall'Ufficio del FAS, salvo documentato impedimento di natura sanitaria. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una certificazione medica comprensiva delle generalità del paziente e della diagnosi e all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 13.

Su richiesta dell'iscritto, al termine di ciascun ciclo di malattia, e comunque non oltre sei mesi dall'effettuazione dell'ultima prestazione, verrà istruita la pratica di rimborso per le spese sostenute e documentate con regolari fatture o ricevute in originale.

§ 2. Al termine di un ricovero autorizzato in assistenza indiretta è d'obbligo presentare, con i documenti di cui al comma precedente, una copia della cartella clinica.

Titolo IV
CONTRIBUTI INTEGRATIVI

Art. 24
Contributi per prestazioni integrative

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura dei contributi per le prestazioni integrative previste dall'art. 3 comma 2 dello statuto.

Art. 25
Contributi per prestazioni odontoiatriche

I contributi per le prestazioni odontoiatriche possono essere concessi per:

a) protesi dentarie parziali e totali, fisse e mobili;
b) interventi di paradontologia;
c) interventi di ortodonzia o protesi ortodontiche.

Art. 26
Contributi per protesi oculari

Ai fini della concessione dei contributi, le protesi oculari comprendono, oltre alle protesi sostitutive, gli occhiali e le lenti a contatto.

Per il contributo per gli occhiali e le lenti a contatto si richiede la prescrizione di un oculista del Poliambulatorio o convenzionato esterno.

La concessione non può essere rinnovata prima che siano trascorsi due anni dalla precedente, salvo i casi di variazione del visus.

Art. 27
Contributi per protesi e presidi vari

Le protesi e presidi vari, per i quali può essere concesso un contributo, comprendono in particolare le protesi ortopediche, le protesi acustiche, busti e calze elastiche, protesi mammarie in caso di mastectomia.

Il contributo è concesso nei casi preventivamente autorizzati dall'Ufficio del FAS e sottoposti, se ritenuto necessario, a visita specialistica per opportuna verifica. La concessione non può essere rinnovata prima che siano trascorsi due anni dalla precedente, salvo i casi di variazione della patologia o di accertata necessità di rinnovo del presidio protesico in caso di rottura o di inefficienza dello stesso.

Art. 28
Contributi per malattie ad andamento cronico o in fase terminale

Per le malattie ad andamento cronico o in fase terminale, qualora non si ricorra al ricovero in strutture per lungodegenza, può essere concesso a richiesta dell’interessato un contributo per l’assistenza infermieristica o domiciliare in base all’art. 22.

Titolo V

PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PER FATTI DI SERVIZIO

Art. 29
Prestazioni in caso di infortunio o malattia per fatti di servizio

§ 1. Le prestazioni di cui all’art. 3 comma 4 dello statuto sono erogate dal FAS senza oneri per il soggetto.

§ 2. Il FAS provvede a eventuali ricoveri del soggetto protetto in ospedale, clinica o luogo di cura convenzionato, ovvero corrisponde al soggetto protetto, che volesse rivolgersi a professionisti o strutture non convenzionate, un contributo pari al costo che avrebbe sostenuto con assistenza in forma diretta.

§ 3. Il FAS provvede alla prima fornitura delle protesi e degli apparecchi per disabili nonché al loro rinnovo in caso di rottura o di inefficienza.

§ 4. Per le prestazioni di assistenza medico-chirurgica e forniture di protesi e apparecchi, il FAS costituisce per ciascuna Amministrazione un conto speciale, il cui equilibrio finanziario è a carico dell’Amministrazione interessata.

Titolo VI

PRESTAZIONI IN NATURA RELATIVE A INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 30
Prestazioni in natura relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali

§ 1. Le prestazioni di cui all’art. 3 comma 5 dello statuto consistono nell’erogazione di beni e servizi suscettibili di valutazione in denaro.

§ 2. Il FAS autorizza la concessione, da parte dell’istituzione del luogo di soggiorno o residenza, delle protesi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza previste dall’Accordo amministrativo per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

§ 3. Le prestazioni in natura comprendono le protesi e altre prestazioni di grande importanza riportate nell’elenco di cui all’allegato B del citato Accordo amministrativo.
§ 4. Il FAS ha il compito di notificare alle Istituzioni competenti della Repubblica Italiana ogni infortunio sul lavoro, di cui sia rimasto vittima un lavoratore italiano occupato nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, che abbia causato o che potrebbe causare la morte o una incapacità permanente totale o parziale.

§ 5. A seguito di infortunio o malattia professionale il FAS, nella sua veste di Istituzione competente, rilascia al lavoratore una attestazione, da cui risulti il diritto alle prestazioni in natura e la loro durata massima, da presentare all’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno.

Titolo VII
RICORSI

Art. 31
Presentazione di ricorsi

§ 1. I ricorsi di cui all’art. 19 dello statuto debbono essere indirizzati dall’iscritto al Consiglio di Amministrazione entro il termine di trenta giorni dal fatto o dalla comunicazione del provvedimento oggetto del ricorso.

§ 2. Il ricorso deve contenere l’esposizione del caso e le motivazioni ed essere sottoscritto dall’interessato.

 

top