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CITTÀ DEL VATICANO
2010
Prot. N. 136805/G.N.
RESCRITTO "EX AUDIENTIA SS.MI"
statuto e regolamento del fondo assistenza sanitaria
(FAS)
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Il Santo Padre Benedetto XVI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale
Segretario di Stato il giorno 21 giugno del 2010, ha approvato lo Statuto e il
Regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria per il personale ecclesiastico,
religioso e laico, in servizio e in quiescenza, della Curia Romana, del
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli organismi o enti
gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica anche non
aventi sede legale nello Stato della Città del Vaticano.
Il Santo Padre ha disposto che i suddetti Documenti da Lui approvati e
allegati al presente Rescritto siano promulgati e pubblicati in Acta
Apostolicae Sedis, stabilendo che essi entrino in vigore a decorrere dal 1°
agosto 2010.
Dal Vaticano, 10 luglio 2010
Tarcisio Card. Bertone
Segretario di Stato
STATUTO DEL FONDO
ASSISTENZA SANITARIA
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CAPO I
Ambito di applicazione, natura giuridica, finalità e funzioni
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il «Fondo Assistenza Sanitaria» (FAS) assicura l’assistenza sanitaria
per il personale ecclesiastico, religioso e laico, in servizio e in quiescenza,
della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e
degli organismi o enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede
Apostolica anche non aventi sede legale nello Stato della Città del Vaticano.
Art. 2
Natura giuridica
1. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha personalità giuridica canonica e
civile vaticana ed ha sede nella Città del Vaticano.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ha la rappresentanza
legale.
Art. 3
Finalità e funzioni
1. Il Fondo, in conformità al presente statuto e al regolamento e
nell’ambito delle convenzioni stipulate, provvede ad erogare in forma diretta e
indiretta le seguenti prestazioni:
a) assistenza medico-chirurgica in caso di malattia, comprese le forme
croniche o in fase terminale;
b) assistenza medica e ostetrica in caso di gravidanza;
c) trattamenti odontoiatrici conservativi;
d) somministrazione di farmaci in conformità al repertorio approvato dal
Consiglio di Amministrazione.
2. Il Fondo corrisponde contributi per prestazioni integrative.
3. Il Fondo non provvede ad erogare prestazioni inerenti a:
a) malattie dolosamente contratte o aggravate;
b) interventi medici o chirurgici con finalità puramente estetica.
4. Il Fondo Assistenza Sanitaria è l’Autorità competente per le prestazioni di
assistenza medico-chirurgica e fornitura di protesi e di apparecchi per disabili
al soggetto protetto che ha riportato infermità dipendente da fatti di servizio,
in base a quanto disposto negli artt. 3, 8 e 9 delle «Norme per la disciplina
delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o
psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio» e
secondo la disciplina stabilita nel proprio regolamento.
5. Il Fondo Assistenza Sanitaria è l’Istituzione competente per l’applicazione
della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Santa Sede e la Repubblica
Italiana e del relativo Accordo Amministrativo per quanto riguarda le
prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, ai sensi degli artt. 2, 3 e 13 del citato Accordo Amministrativo
e secondo la disciplina stabilita nel proprio regolamento.
CAPO II
Finanziamento del Fondo
Art. 4
Contribuzioni
1. Il Fondo Assistenza Sanitaria è alimentato a totale copertura della spesa
dalle quote di partecipazione delle Amministrazioni e dai contributi a carico
degli iscritti, secondo le misure approvate tempo per tempo dal Cardinale
Segretario di Stato.
2. L’Amministrazione di appartenenza o provenienza effettua la ritenuta
del contributo dovuto dagli iscritti e provvede al versamento al Fondo della
quota contributiva complessiva.
CAPO III
Struttura e gestione del Fondo
Art. 5
Organi del Fondo
1. La gestione del Fondo è affidata ai seguenti organi:
- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Collegio dei Sindaci
Sezione I
Presidente
Art. 6
Nomina e compiti del Presidente
1. Il Presidente del Fondo è il Segretario pro tempore
dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
2. Il Presidente del Fondo è il rappresentante legale del Fondo Assistenza
Sanitaria.
3. Compete al Presidente:
a) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo;
b) sovrintendere al funzionamento del Fondo;
c) in caso di necessità e urgenza, adottare ogni provvedimento di competenza
del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella successiva
riunione del Consiglio stesso;
d) assumere, con il nulla osta della Segreteria di Stato, il personale del Fondo
nei limiti della tabella organica approvata.
4. In assenza o impedimento del Presidente le funzioni vicarie sono assunte
dal Membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per età.
Sezione II
Consiglio di Amministrazione
Art. 7
Composizione e nomina del Consiglio
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e dai
seguenti Membri:
- un Membro
designato dal Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli;
- un Membro
designato dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
- un Membro
designato dal Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede
Apostolica;
- un Membro
designato dal Direttore Generale della Radio Vaticana;
- un Membro
designato dal Direttore Generale della Tipografia Vaticana-Editrice
L’Osservatore Romano;
- un Membro scelto dal Cardinale Segretario di Stato tra gli iscritti al FAS in
attività di servizio.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Cardinale
Segretario di Stato. I Membri durano in carica per un quinquennio e il loro
mandato è rinnovabile.
Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della
scadenza.
3. In caso di cessazione dall’incarico dei componenti del Consiglio di
Amministrazione o di decadenza dal medesimo, anche per assenza ingiustificata a
tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la nomina,
si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo rimanente
del mandato.
Art. 8
Convocazione e deliberazioni del Consiglio
1. Il Consiglio di Amministrazione si
riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l’anno e ogni volta
che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano non meno di quattro dei
suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l’ordine del
giorno, deve pervenire per iscritto ai Membri del Consiglio di Amministrazione
almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
3. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli
argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti.
4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza
dei Membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei partecipanti alle adunanze stesse; in caso di parità di voti
prevale il voto del Presidente.
5. Alle adunanze del Consiglio assiste il Collegio dei Sindaci.
6. Partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo:
- il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria;
- il Direttore di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano;
- il Direttore della Farmacia Vaticana.
7. Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di attuario il Capo
Ufficio del Fondo.
Art. 9
Compiti del Consiglio
1.Compete al Consiglio di
Amministrazione:
a) determinare gli indirizzi generali e vigilare sull’andamento della gestione
del Fondo;
b) stabilire i criteri generali relativi alla tipologia e alle modalità di
erogazione delle prestazioni, comprese quelle integrative;
c) stabilire i criteri generali per la stipula e la revoca di apposite
convenzioni con enti e professionisti, anche esterni all’ordinamento vaticano,
per esigenze assistenziali e assicurative;
d) deliberare in merito alla stipula e alla revoca delle convenzioni di cui
alla lettera c);
e) esaminare e approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, con le
rispettive relazioni, da presentare alla Segreteria di Stato;
f) determinare le deleghe da attribuire al Comitato Esecutivo per la gestione
ordinaria del Fondo;
g) proporre alla Segreteria di Stato modifiche al sistema di contribuzione
vigente che si rendessero necessarie;
h) presentare alla Segreteria di Stato proposte riguardanti modifiche
allo statuto o al regolamento che si rendessero necessarie;
i) elaborare la tabella organica del personale del Fondo ai sensi dell’art.
16 commi 1,2,3;
l) interpretare, ai fini interni, ogni normativa e
disposizione relativa al Fondo;
m) determinare le modalità di controllo della qualità delle
prestazioni fornite dagli enti e professionisti convenzionati;
n) proporre alla Segreteria di Stato le
eventuali modalità e i relativi importi di partecipazione degli assistiti alla
spesa per l’erogazione delle prestazioni;
o) stabilire i massimali di rimborso per
l’erogazione di prestazioni in forma indiretta.
Sezione III
Comitato Esecutivo
Art. 10
Composizione e nomina del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è composto dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, o suo Delegato scelto tra i Membri
del Consiglio di Amministrazione, e da due Membri eletti dal Consiglio di
Amministrazione tra i propri componenti.
2. I Membri eletti del Comitato Esecutivo restano in carica per la stessa
durata del loro mandato di Consiglieri di Amministrazione.
Art. 11
Convocazione e deliberazioni del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal
Presidente di regola ogni tre mesi, con avviso contenente l’ordine del giorno da
far pervenire ai componenti almeno tre giorni prima.
2. L’adunanza del Comitato è valida con la
presenza del Presidente e di almeno uno dei Membri; in quest’ultimo caso le
delibere sono approvate con il voto concorde di entrambi.
3. Assiste alle adunanze del Comitato il
Presidente del Collegio dei Sindaci.
4. Partecipano alle adunanze del Comitato:
- il Direttore del Fondo con voto consultivo;
- il Capo Ufficio del Fondo con funzioni di attuario.
Art. 12
Compiti del Comitato Esecutivo
1. Compete al Comitato Esecutivo:
a) esaminare le questioni attinenti alla
gestione ordinaria del Fondo nell’ambito delle deleghe ad esso attribuite dal
Consiglio di Amministrazione;
b) esaminare previamente i bilanci da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
c) vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione da parte dell’Ufficio del Fondo;
d) accertare i requisiti della iscrivibilità al Fondo e della cancellazione dal
Fondo delle persone residenti nello Stato della Città del Vaticano e di altre
persone richiedenti, di cui all’art. 18 comma 2, secondo i criteri indicati nel
regolamento;
e) sostituire il Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza con delibere da
sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza
successiva del medesimo.
Sezione IV
Collegio dei Sindaci
Art. 13
Composizione, nomina e funzioni del Collegio dei Sindaci
1. Il Collegio dei Sindaci, composto da tre Membri, di cui uno con funzioni
di Presidente, è nominato dalla Segretaria di Stato per un quinquennio.
I Sindaci possono essere confermati per non più di un mandato.
2. Compete al Collegio dei Sindaci:
a) vigilare sull’osservanza delle norme che regolano il Fondo, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto amministrativo e contabile adottato dall’Ufficio del Fondo e sul
suo concreto funzionamento;
b) accertare la consistenza di tesoreria, la regolare tenuta della contabilità e
la corrispondenza della stessa ai principi contabili comunemente accettati,
secondo il regolamento predisposto dalla Prefettura degli Affari Economici della
Santa Sede;
c) esaminare i bilanci preventivo e
consuntivo corredati dai documenti giustificativi; in particolare accertare la
corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili;
d) verificare le contribuzioni dovute al Fondo dalle Amministrazioni di
competenza o di provenienza degli iscritti;
e) controllare con periodicità almeno semestrale l’amministrazione del Fondo;
f) assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Sindaci risponde del suo operato direttamente alla Segreteria
di Stato.
Le verbalizzazioni delle osservazioni del Collegio dei Sindaci relative
all’attività di cui al comma 2, lettere c),d),e) sono trasmesse alla Segreteria
di Stato e messe a disposizione del Consiglio di Amministrazione.
Capo IV
Amministrazione del Fondo
Art. 14
Gestione amministrativa
1. Ogni attività inerente alla gestione amministrativa del FAS è affidata
all’Ufficio del Fondo, al quale spetta:
a) la tenuta dei rapporti con le
Amministrazioni, in particolare con l’Amministrazione del Patrimonio della Sede
Apostolica, alla quale è affidato il servizio di tesoreria;
b) la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci consuntivo e
preventivo in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione
deliberate ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera e);
c) la registrazione e la gestione delle iscrizioni degli assistiti;
d) la gestione della erogazione delle prestazioni in conformità all’art. 3;
e) la predisposizione della modulistica necessaria per l’iscrizione degli
assistiti e per l’erogazione delle prestazioni.
Art. 15
Il Direttore del Fondo
1.Il Direttore del Fondo, esperto in
gestione tecnico-amministrativa, è nominato dal Sommo Pontefice per un
quinquennio e può essere rinnovato nell’incarico.
2. Compete al Direttore:
a) curare la gestione ordinaria del Fondo
nell’ambito delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione
e dal Comitato Esecutivo e delle deleghe da questi eventualmente concesse;
b) proporre al Consiglio di Amministrazione la
composizione dei servizi dell’Ufficio ed esprimere il suo parere sulle
assunzioni del personale;
c) svolgere funzioni di sovrintendenza e di
coordinamento;
d) collaborare con il Presidente nella
programmazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo e nella preparazione dei relativi provvedimenti;
e) eseguire le deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
f) esercitare ogni altro compito
attribuitogli, in via continuativa o volta per volta, dal Consiglio di
Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.
Art. 16
Organico dell’Ufficio del Fondo
1. L’Ufficio del Fondo ha un proprio organico.
2. La tabella organica del personale elaborata dal Consiglio di
Amministrazione è presentata alla Segreteria di Stato per l’approvazione.
3. Al personale si applica il Regolamento per il Personale del
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano vigente tempo per tempo.
Capo V
Convenzioni
Art. 17
Convenzioni
1. Il Fondo stipula apposite convenzioni con enti e professionisti
interni ed esterni all'ordinamento vaticano per consentire l’erogazione delle
prestazioni previste nell’art. 3 come disciplinate nel regolamento.
2. Le convenzioni sono presentate dal Direttore del Fondo e sono esaminate e
approvate dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le convenzioni devono contenere l’oggetto delle prestazioni, il
corrispettivo, la durata dell’accordo e la procedura dell’eventuale rescissione
o revisione e il Foro competente.
4. Il Fondo provvede a periodici accertamenti di controllo per
verificare la qualità delle prestazioni fornite dagli enti e dai professionisti
convenzionati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Capo VI
Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e prestazioni
Art. 18
Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e prestazioni
1. Le iscrizioni al Fondo, le estinzioni di posizioni assistenziali, le
contribuzioni al Fondo a carico delle Amministrazioni e a carico degli iscritti,
le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo di cui all’art.3, sono
disciplinate dal regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria.
2. In presenza dei requisiti necessari possono essere iscritti al Fondo i
familiari dei dipendenti attivi e pensionati, le persone residenti nello Stato
della Città del Vaticano e altre persone richiedenti, nell’osservanza delle
disposizioni del regolamento.
Capo VII
Ricorsi amministrativi
Art. 19
Ricorsi amministrativi
1. Gli iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria che si ritengono lesi
da un provvedimento in materia di contribuzioni e prestazioni, nonché coloro che
si ritengono lesi da un provvedimento di diniego di iscrizione al Fondo, possono
chiedere al Consiglio di Amministrazione, che decide in un’unica istanza, la
revoca o la modifica del provvedimento esponendone i motivi.
2. Il termine per ricorrere in via amministrativa al Consiglio di
Amministrazione è di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di
comunicazione all’interessato del provvedimento.
REGOLAMENTO DEL FONDO
ASSISTENZA SANITARIA
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Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito della normativa
Art. 1
Ambito della normativa
1. Il presente regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria (FAS), in base agli
artt.3, 4, 18,19 dello statuto del medesimo, disciplina:
a) le iscrizioni al Fondo degli aventi diritto;
b) l’estensione dell’assistenza ai familiari dell’iscritto e
ad altre persone autorizzate;
c) le modalità per l’iscrizione;
d) l’estinzione di posizioni assistenziali;
e) le contribuzioni a carico delle Amministrazioni comprensive della quota a
carico degli iscritti;
f) le erogazioni delle prestazioni.
g) la presentazione dei ricorsi.
Capo II
Iscrizione al Fondo
Art. 2
Attivi e pensionati iscritti al Fondo
1. Sono iscritti al Fondo Assistenza
Sanitaria:
a) i dipendenti in attività, di ruolo e a
contratto a tempo pieno e a tempo parziale, degli Enti compresi nell’ambito di
applicazione di cui all’art.1 dello statuto ove ne ricorrano le condizioni
previste;
b) gli ex dipendenti i quali percepiscano la
pensione senza soluzione di continuità dalla cessazione del rapporto di lavoro
con l’organismo o ente di provenienza.
Art. 3
Familiari iscritti al Fondo
1. L’assistenza del Fondo può a domanda essere estesa ai seguenti familiari
conviventi dei dipendenti attivi e pensionati di cui all’art. 2 :
a) i figli dell’iscritto che non abbiano compiuto diciotto anni e gli affidati
a norma di legge, durante il periodo di affidamento e pre-affidamento;
b) i figli dell’iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:
- se studenti, nel periodo di studi secondari fino all’età massima di
venti anni compiuti; per tutta la durata statutaria di un singolo corso
universitario di I e II livello o di studi riconosciuti come equivalenti dalla
Santa Sede, fino all’età massima di ventisei anni compiuti, purché gli studi
siano effettuati in successione e senza soluzione di continuità;
- senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio
Medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello
Stato della Città del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a
qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;
c) il coniuge dell’iscritto, i genitori
ovvero un fratello o una sorella, celibe o nubile o in condizione di vedovanza,
conviventi con l’iscritto, che non dispongano di redditi da qualsiasi attività
lavorativa o da altro cespite economico o da pensione superiore al 50% della
retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 1° livello funzionale
retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle per il personale della Sede
Apostolica tempo per tempo vigenti.
2. Per l’estensione dell’assistenza ai propri familiari di cui al comma 1 il
dipendente in attività di servizio ed il pensionato devono presentare domanda
alle Amministrazioni di competenza.
Art. 4
Altri iscritti al Fondo
1. Possono essere iscritti al Fondo, con
delibera del Consiglio di Amministrazione:
a) le persone residenti nello Stato della Città del Vaticano, che non abbiano
diritto all’iscrizione ad altro titolo;
b) altre persone sulla base di adeguate motivazioni, previa autorizzazione della
Segreteria di Stato.
2. Le modalità contributive per i soggetti di cui al comma 1 sono determinate
dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
Rinuncia all’iscrizione al Fondo
1. I titolari di pensione e i loro familiari di cui agli artt. 2
comma 1, lett. b) e 3 comma 1 possono rinunciare in via definitiva
all’iscrizione al Fondo.
La rinuncia del titolare di pensione comporta la cessazione dell’iscrizione
anche dei suoi familiari.
Art. 6
Decorrenza e cessazione dell’assistenza
1. Il diritto all’assistenza inizia con l’iscrizione.
2. Il diritto all’assistenza cessa:
a) per i dipendenti, con la cessazione del
rapporto di lavoro, qualora non sia maturato il diritto a percepire la pensione
secondo i termini di cui all’art. 2 comma 1, lett. b);
b) per i non dipendenti iscritti ad altro titolo, con il venire meno dei requisiti che hanno consentito
l’iscrizione.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a motivo di infermità non
dipendente da causa di servizio, senza che sia maturato il diritto alla
pensione, le prestazioni continuano per sei mesi a far tempo dalla data della
cessazione del rapporto stesso.
Capo III
Modalità di iscrizione al Fondo
Art. 7
Modalità di iscrizione
1. L’iscrizione al Fondo Assistenza
Sanitaria dei dipendenti di ruolo e a contratto, di cui all’art. 1 dello
statuto, e dei loro familiari è richiesta dalle rispettive Amministrazioni
tramite apposito modello predisposto dall’Ufficio del Fondo, compilato in tutte
le sue parti.
2. Le domande di iscrizione devono essere
presentate al FAS dalle Amministrazioni non oltre trenta giorni dalla data di
assunzione del dipendente.
3. Le altre persone alle quali può essere concessa l’iscrizione, di cui all’art.
4 comma 1, lett. a) e b), devono presentare al FAS l’apposito modello fornito
dall’Ufficio del Fondo unitamente alla documentazione comprovante
l’autorizzazione a risiedere nello Stato della Città del Vaticano o la specifica
motivazione in base alla quale viene richiesta l’iscrizione.
4. Nel caso in cui la pensione spetti a decorrere dal periodo immediatamente
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, l’iscrizione del pensionato è
comunicata dall’Amministrazione di appartenenza al Fondo Assistenza Sanitaria ed
è mantenuta senza interruzione.
5. L’iscrizione viene mantenuta senza interruzione anche agli aventi diritto
alla pensione indiretta o di reversibilità.
Art. 8
Variazione dello stato di famiglia
1. L’Amministrazione di appartenenza è tenuta ad
accertare i requisiti richiesti per l’iscrizione dei familiari di cui all’art.
3, chiedendo adeguata documentazione e certificazione ed effettuando
periodicamente gli opportuni controlli di veridicità.
2. L’iscritto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione di appartenenza ogni variazione del suo stato di famiglia e
del reddito dei familiari assistiti suscettibile di modificare il diritto
all’estensione dell’assistenza.
La comunicazione deve essere inoltrata entro trenta giorni dal verificarsi della
variazione.
3. L’Ufficio del Fondo rilascia per ciascun assistito un
documento attestante il diritto all’assistenza. L’esibizione di detto documento
è obbligatoria per accedere alle prestazioni del Fondo.
Art. 9
Cessazione o decadenza dall’ iscrizione
1. Le Amministrazioni comunicano all’Ufficio del Fondo la
cancellazione dei propri dipendenti, che hanno cessato il servizio senza aver
maturato il diritto alla pensione, entro trenta giorni dal verificarsi della
cessazione.
2. La rinuncia all’iscrizione al Fondo, da intendersi in via
definitiva, dei titolari di pensione e loro familiari, di cui all’art. 5, va
notificata per iscritto alla Direzione del FAS tramite il Fondo Pensioni.
3. Gli iscritti di cui all’art. 4 comma 1, lett. a) e b) sono
tenuti a esibire annualmente al FAS la documentazione comprovante il perdurare
dei requisiti di iscrizione, pena la cessazione.
Titolo II
CONTRIBUZIONI AL FONDO
Capo I
Contribuzioni
Art. 10
Contribuzione degli iscritti
1. A titolo di contribuzione da parte
propria e dei familiari assistiti, il dipendente versa il 2% della retribuzione
ordinaria composta da stipendio base, scatti biennali ed aggiunta speciale di
indicizzazione (ASI), nonché dell’eventuale indennità di funzione e
dell’indennità dirigenziale, per tredici mensilità.
2. La ritenuta al
dipendente, di cui al comma 1, è effettuata dall’Amministrazione di
appartenenza.
3. Il Fondo Pensioni
provvede ad effettuare la ritenuta del 2% sulla pensione dei titolari di
pensione vaticana.
4. Gli iscritti al FAS
titolari di pensione di altri enti previdenziali, versano semestralmente
all’Amministrazione di appartenenza un contributo nella misura del 2% della
pensione diretta, indiretta o di reversibilità per tredici mensilità.
5. Al personale con
rapporto di lavoro part-time viene applicata una ritenuta non inferiore
al 2% sullo stipendio base più ASI del 1° livello funzionale retributivo
rapportata al tempo pieno.
Art. 11
Contribuzione delle Amministrazioni
1. La quota pro-capite annuale a carico delle Amministrazioni è
determinata dalla ripartizione della spesa complessiva preventivata dal Fondo
per il numero totale degli assistiti.
2. Ogni Amministrazione versa al FAS mensilmente per dodici mensilità la quota
pro-capite di cui al comma 1 moltiplicata per il numero degli assistiti a
suo carico.
3. Il Fondo Pensioni versa al FAS mensilmente per dodici mensilità la quota
pro-capite di cui al comma 1 moltiplicata per il numero dei pensionati
assistiti e loro familiari, e ne chiede il rimborso alle Amministrazioni di
provenienza.
4. Il versamento del contributo al FAS viene effettuato da ciascuna
Amministrazione e dal Fondo Pensioni entro il decimo giorno successivo alla fine
di ciascun mese di competenza.
5. In sede di bilancio consuntivo del Fondo viene determinato l’eventuale
conguaglio della quota pro-capite, da ripartire tra le Amministrazioni
con lo stesso criterio di cui al comma 1.
Titolo III
PRESTAZIONI DEL FONDO
Capo II
Prestazioni
Art. 12
Prestazioni in forma diretta e indiretta
1. Le prestazioni in forma diretta di cui all’art. 3 comma 1 dello statuto sono
erogate:
- dal Poliambulatorio della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano, sotto la vigilanza della medesima
Direzione;
- da enti e professionisti esterni convenzionati;
- dalla Farmacia Vaticana e dalle farmacie convenzionate.
2. Le prestazioni in forma indiretta sono erogate dal Fondo mediante rimborso
all’assistito entro i massimali di cui all’art. 9 comma 1, lett. o) dello
statuto:
- per prestazioni fornite da enti e professionisti esterni non convenzionati;
- per acquisto di farmaci presso farmacie non convenzionate in conformità
al repertorio approvato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 3
comma 1, lett. d) dello statuto.
Art. 13
Denuncia e autorizzazione per ricovero
1. Per i ricoveri in assistenza diretta o indiretta in ospedali,
cliniche o case di cura è obbligatoria la previa autorizzazione dell’Ufficio del
Fondo.
2. L’assistito chiede l’erogazione della prestazione di cui al
comma 1 presentando la certificazione medica.
3. In caso di ricovero urgente è ammessa la denuncia telefonica da
parte dell’interessato, di un familiare o di un collaboratore domestico.
Capo III
Prestazioni in forma diretta
Art. 14
Elenco delle prestazioni
1. A cura del Direttore del Fondo, d'intesa con il Direttore di Sanità ed
Igiene, è predisposto un elenco delle prestazioni cliniche, specialistiche, di
laboratorio e strumentali, la cui prescrizione deve essere stabilita o
confermata dal medico internista o dallo specialista della branca del
Poliambulatorio dello SCV o da specialista convenzionato esterno.
Art. 15
Prestazioni del Poliambulatorio della Direzione di Sanità ed Igiene
dello Stato della Città del Vaticano
1. L’assistenza sanitaria viene erogata dal Poliambulatorio per tutte le
prestazioni ivi effettuabili, secondo i parametri e le modalità stabilite dalla
Direzione di Sanità ed Igiene d’intesa con la Direzione del FAS.
Art. 16
Prestazioni domiciliari
1. Le prestazioni domiciliari di medicina generale e pediatrica
sono erogate dal FAS tramite professionisti esterni convenzionati.
Art. 17
Prestazioni specialistiche
1. Le prestazioni specialistiche soggette a prenotazione, richieste dai medici del
Poliambulatorio o dai professionisti convenzionati esterni, effettuabili nello
stesso Poliambulatorio, si prenotano direttamente presso gli Uffici della
Direzione di Sanità ed Igiene, salvo quanto previsto dall’art. 18.
Le prestazioni specialistiche richieste da medici non convenzionati sono
autorizzate dall'Ufficio del FAS, che può avvalersi delle competenze esistenti
nel Poliambulatorio.
2. Le prestazioni specialistiche effettuate in assistenza diretta sono gratuite,
salvo l'eventuale concorso alle spese stabilito a norma dell'art. 9 comma 1,
lett. n) dello statuto.
Art. 18
Prestazioni specialistiche urgenti
1. In caso di prestazioni specialistiche urgenti attestate da
certificazione medica, non effettuabili in tempi sufficientemente rapidi nel
Poliambulatorio, l’Ufficio del Fondo può autorizzarne l’esecuzione in
convenzione esterna.
Art. 19
Somministrazione di farmaci
1. Gli assistiti possono ritirare gratuitamente, dalla Farmacia Vaticana o da altre farmacie convenzionate, tutti i farmaci elencati nel repertorio
farmaceutico del FAS, prescritti da medici del Poliambulatorio o da
professionisti convenzionati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 1,
lett. n) dello statuto.
2. Le prescrizioni effettuate da professionisti non convenzionati sono ammesse al
prelevamento con le stesse modalità previste dal precedente comma, previa
autorizzazione dell'Ufficio del Fondo.
Art. 20
Assistenza in caso di gravidanza
1. In caso di gravidanza il FAS assicura l'assistenza medico-chirurgica ed
ostetrica per tutta la durata della gravidanza, del parto e del puerperio.
Lo stato di gravidanza e la sede ove si intende partorire dovranno essere
notificati al FAS con le stesse modalità previste per la malattia.
Art. 21
Assistenza per malattia cronica o terminale
1. In caso di malattia cronica o in fase terminale l’assistito può chiedere al
FAS il ricovero in strutture per lungodegenza convenzionate, salvo l’eventuale
concorso alle spese stabilito a norma dell’art. 9 comma 1, lett. n) dello
statuto.
Capo IV
Prestazioni in forma indiretta
Art. 22
Prestazioni in forma indiretta
1. Qualora l'iscritto intenda servirsi dell'assistenza indiretta per l'effettuazione
delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 3 dello statuto, il FAS concorre
alla spesa nella misura prevista dall'art. 9 comma 1, lett. o) dello statuto.
Per quanto concerne l'assistenza farmaceutica indiretta, il FAS provvede al
rimborso del 70% del costo, limitatamente ai farmaci elencati nel proprio
repertorio farmaceutico, ovvero al rimborso del 100% del costo per medicinali
non prelevabili presso la Farmacia Vaticana, se autorizzati dal FAS.
Art. 23
Rimborsi per prestazioni in forma indiretta
1. Qualsiasi prestazione medica o farmaceutica in assistenza indiretta sarà
rimborsata nella misura prevista solo se previamente autorizzata dall'Ufficio
del FAS, salvo documentato impedimento di natura sanitaria. L'autorizzazione è
subordinata alla presentazione di una certificazione medica comprensiva delle
generalità del paziente e della diagnosi e all'osservanza di quanto stabilito
dall'art. 13.
Su richiesta dell'iscritto, al termine di ciascun ciclo di malattia, e comunque
non oltre sei mesi dall'effettuazione dell'ultima prestazione, verrà istruita la
pratica di rimborso per le spese sostenute e documentate con regolari fatture o
ricevute in originale.
2. Al termine di un ricovero autorizzato in assistenza indiretta è d'obbligo
presentare, con i documenti di cui al comma precedente, una copia della cartella
clinica.
Titolo IV
CONTRIBUTI INTEGRATIVI
Art. 24
Contributi per prestazioni integrative
1. I1 Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura dei contributi per le
prestazioni integrative previste dall'art. 3 comma 2 dello statuto.
Art. 25
Contributi per prestazioni odontoiatriche
1. I contributi per le prestazioni odontoiatriche possono essere concessi per:
a) protesi dentarie parziali e totali, fisse e mobili;
b) interventi di paradontologia;
c) interventi di ortodonzia o protesi ortodontiche.
Art. 26
Contributi per protesi oculari
1. Ai fini della concessione dei contributi, le protesi oculari comprendono,
oltre alle protesi sostitutive, gli occhiali e le lenti a contatto.
Per il contributo per gli occhiali e le lenti a contatto si richiede la
prescrizione di un oculista del Poliambulatorio o convenzionato esterno.
La concessione non può essere rinnovata prima che siano trascorsi due anni dalla
precedente, salvo i casi di variazione del visus.
Art. 27
Contributi per protesi e presidi vari
1. Le protesi e presidi vari, per i quali può essere concesso un contributo,
comprendono in particolare le protesi ortopediche, le protesi acustiche, busti e
calze elastiche, protesi mammarie in caso di mastectomia.
Il contributo è concesso nei casi preventivamente autorizzati dall'Ufficio del
FAS e sottoposti, se ritenuto necessario, a visita specialistica per opportuna
verifica. La concessione non può essere rinnovata prima che siano trascorsi due
anni dalla precedente, salvo i casi di variazione della patologia o di accertata
necessità di rinnovo del presidio protesico in caso di rottura o di inefficienza
dello stesso.
Art. 28
Contributi per malattie ad andamento cronico o in fase terminale
1. Per le malattie ad andamento cronico o in fase terminale, qualora non si
ricorra al ricovero in strutture per lungodegenza, può essere concesso a
richiesta dell’interessato un contributo per l’assistenza infermieristica o
domiciliare in base all’art. 22.
Titolo V
Prestazioni in caso di
infortunio o malattia
per fatti di servizio
Art. 29
Prestazioni in caso di infortunio o malattia per fatti di servizio
1. Le prestazioni di cui all’art. 3 comma 4 dello statuto sono erogate dal FAS
senza oneri per il soggetto.
2. Il FAS provvede a eventuali
ricoveri del soggetto protetto in ospedale, clinica o luogo di cura
convenzionato, ovvero corrisponde al soggetto protetto, che volesse rivolgersi a
professionisti o strutture non convenzionate, un contributo pari al costo che
avrebbe sostenuto con assistenza in forma diretta.
3. Il FAS provvede alla prima
fornitura delle protesi e degli apparecchi per disabili nonché al loro rinnovo
in caso di rottura o di inefficienza.
4.Per le prestazioni di assistenza medico-chirurgica e forniture di protesi e
apparecchi, il FAS costituisce per ciascuna Amministrazione un conto speciale,
il cui equilibrio finanziario è a carico dell’Amministrazione interessata.
Titolo VI
Prestazioni in natura relative a infortuni sul lavoro
e malattie professionali
Art. 30
Prestazioni in natura relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali
1. Le prestazioni di cui all’art. 3 comma 5 dello statuto consistono
nell’erogazione di beni e servizi suscettibili di valutazione in denaro.
2. Il FAS autorizza la concessione, da
parte dell’istituzione del luogo di soggiorno o residenza, delle protesi e delle
altre prestazioni in natura di grande importanza previste dall’Accordo
amministrativo per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la
Santa Sede e la Repubblica Italiana.
3. Le prestazioni in natura comprendono le protesi e altre
prestazioni di grande importanza riportate nell’elenco di cui all’allegato B del
citato Accordo amministrativo.
4. Il FAS ha il compito di notificare alle Istituzioni competenti della
Repubblica Italiana ogni infortunio sul lavoro, di cui sia rimasto vittima un
lavoratore italiano occupato nel territorio dello Stato della Città del
Vaticano, che abbia causato o che potrebbe causare la morte o una incapacità
permanente totale o parziale.
5. A seguito di infortunio o malattia professionale il FAS, nella sua veste di
Istituzione competente, rilascia al lavoratore una attestazione, da cui risulti
il diritto alle prestazioni in natura e la loro durata massima, da presentare
all’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno.
Titolo VII
RICORSI
Art. 31
Presentazione di ricorsi
1. I ricorsi di cui all’art. 19 dello statuto debbono essere
indirizzati dall’iscritto al Consiglio di Amministrazione entro il termine di
trenta giorni dal fatto o dalla comunicazione del provvedimento oggetto del
ricorso.
2. Il ricorso deve contenere l’esposizione del caso e le motivazioni ed essere
sottoscritto dall’interessato.
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