
CITTÀ DEL VATICANO
2017
STATUTO
DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA
(FAS)
Approvato dal Santo Padre il giorno 18 ottobre 2016
In vigore dal 1° febbraio 2017
STATUTO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA
CAPO I
Ambito di applicazione, natura giuridica, finalità e
funzioni
Art. 1
Ambito di applicazione
§ 1. Il «Fondo Assistenza Sanitaria» (FAS) provvede a finanziare
l’assistenza sanitaria per il personale ecclesiastico, religioso e laico, in
servizio e in quiescenza, della Curia Romana, del Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano e degli organismi o enti gestiti
amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica anche non aventi
sede legale nello Stato della Città del Vaticano.
Art. 2
Natura giuridica
§ 1. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha personalità giuridica canonica e
civile vaticana ed ha sede nella Città del Vaticano.
§ 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ha la
rappresentanza legale.
Art. 3
Finalità e funzioni
§ 1. Il Fondo, in conformità al presente Statuto, al Regolamento
attuativo e nell’ambito delle convenzioni stipulate, provvede a finanziare
le seguenti prestazioni, sia in forma diretta che indiretta:
a) assistenza medico-chirurgica in caso di malattia, comprese le forme
croniche o in fase terminale;
b) assistenza medica e ostetrica in caso di gravidanza;
c) trattamenti odontoiatrici conservativi;
d) somministrazione di farmaci in conformità al prontuario approvato dal
Consiglio di Amministrazione;
e) contributi economici per eventuali prestazioni integrative.
§ 2. Il Fondo non provvede a finanziare prestazioni inerenti:
a) malattie dolosamente contratte o aggravate;
b) interventi medici o chirurgici con finalità puramente estetica.
§ 3. L’assistenza sanitaria è affidata alla Direzione di Sanità ed Igiene
dello Stato della Città del Vaticano.
§ 4. Il Fondo Assistenza Sanitaria è l’Istituzione competente per
l’applicazione della Convenzione di Sicurezza sanitaria tra la Santa Sede e
la Repubblica Italiana e del relativo accordo amministrativo per quanto
riguarda le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, ai sensi degli artt. 2, 3 e 13 del citato Accordo
Amministrativo e secondo la disciplina stabilita nel proprio regolamento.
CAPO II
Finanziamento del Fondo
Art. 4
Contribuzioni
§ 1. Il Fondo Assistenza Sanitaria è alimentato a totale copertura della
spesa dalle quote di partecipazione delle Amministrazioni e dai contributi a
carico degli iscritti, secondo le misure approvate tempo per tempo dal
Cardinale Segretario di Stato.
§ 2. La quota contributiva complessiva è versata al Fondo secondo le
modalità definite dal Regolamento attuativo.
CAPO III
Struttura e gestione del Fondo
Art. 5
Organi del Fondo
§ 1. La gestione del Fondo è affidata ai seguenti organi:
- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Collegio dei Sindaci
Sezione I
Presidente
Art. 6
Nomina e compiti del Presidente
§ 1. Il Presidente del Fondo è nominato dal Sommo Pontefice su proposta
del Segretario di Stato. Esso è scelto tra i dipendenti di grado
dirigenziale delle Amministrazioni rappresentate nel Consiglio di
Amministrazione di cui al successivo Art. 7, comma 1.
§ 2. L’incarico è ad quinquennium ed è rinnovabile una sola
volta.
§ 3. Il Presidente del Fondo è il rappresentante legale del Fondo
Assistenza Sanitaria.
§ 4. Compete al Presidente:
a) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione;
b) sovrintendere al funzionamento del Fondo;
c) in caso di necessità e urgenza, adottare ogni provvedimento di competenza
del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella successiva
riunione del Consiglio stesso;
d) assumere, con il nulla osta della Segreteria di Stato, il personale del
Fondo nei limiti della tabella organica approvata.
§ 5. In assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal
Membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per età.
Sezione II
Consiglio di Amministrazione
Art. 7
Composizione e nomina del Consiglio
§ 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto complessivamente da
sette Membri, compreso il Presidente:
- un Membro designato da Presidente del Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano;
- un Membro designato dal Prefetto della Congregazione
dell’Evangelizzazione dei Popoli;
- un Membro designato dal Presidente della Fabbrica di San Pietro;
- un Membro designato dal Prefetto della SpE;
- un Membro designato dal Prefetto della Segreteria per la
Comunicazione;
- un Membro designato dal Presidente del Fondo Pensioni;
- un Membro designato dal Cardinale Segretario di Stato tra gli iscritti
al F.A.S.
§ 2. L’Amministrazione che di volta in volta è rappresentata dal
Presidente del Consiglio non può designare un suo Membro.
§ 3. La stessa Amministrazione può detenere la Presidenza del Consiglio
per un massimo di due quinquenni consecutivi.
§ 4. Il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente,
è nominato con decreto del Cardinale Segretario di Stato. I Membri durano in
carica per un quinquennio e il loro mandato è rinnovabile per un solo altro
quinquennio.
Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della
scadenza.
§ 5. In caso di cessazione dall’incarico dei componenti del Consiglio di
Amministrazione o di decadenza dal medesimo, anche per assenza
ingiustificata a tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha
determinato la nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il
periodo di tempo rimanente del mandato.
Art. 8
Convocazione e deliberazioni del Consiglio
§ 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del
Presidente almeno sei volte l’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga
necessario o lo richiedano non meno di quattro dei suoi Membri.
§ 2. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve pervenire per
iscritto ai Membri del Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni
prima dell’adunanza.
§ 3. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche
gli argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti.
§ 4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della
maggioranza dei Membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei partecipanti alle adunanze stesse; in caso di parità
di voti prevale il voto del Presidente.
§ 5. Alle adunanze del Consiglio assiste il Collegio dei Sindaci.
§ 6. Partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo:
- il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria;
- il Direttore di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano;
- il Direttore della Farmacia Vaticana qualora venga posta all’ordine del
giorno proposta di modifica del prontuario farmaceutico.
§ 7. Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di attuario il
Capo Ufficio del Fondo o, in sua assenza, altro componente dell’Ufficio
incaricato dal Presidente.
Art. 9
Compiti del Consiglio
§ 1. Compete al Consiglio di Amministrazione:
a) determinare all’inizio di ogni triennio gli indirizzi generali da
attuare poi anno per anno e vigilare sull’andamento della gestione del
Fondo;
b) stabilire i criteri generali relativi alla tipologia e alle modalità
di erogazione delle prestazioni, comprese quelle integrative;
c) stabilire i criteri generali per la stipula e la revoca di apposite
convenzioni con enti e professionisti, anche esterni all’ordinamento
vaticano, per esigenze assistenziali e assicurative;
d) deliberare in merito alla stipula e alla revoca delle convenzioni di
cui alla lettera c);
e) esaminare e approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, con
le rispettive relazioni, da presentare alla Segreteria di Stato;
f) istituire eventuali commissioni di studio, incaricate di approfondire
tematiche specifiche;
g) proporre alla Segreteria di Stato modifiche al
sistema di contribuzione vigente di cui all’art. 4 che si rendessero
necessarie;
h) presentare alla Segreteria di Stato proposte riguardanti modifiche
allo Statuto o al Regolamento che si rendessero necessarie;
i) elaborare la tabella organica del personale del Fondo ai sensi
dell’art. 14 comma 1;
l) interpretare, ai fini interni, ogni normativa e disposizione relativa
al Fondo;
m) determinare le modalità di controllo della qualità delle prestazioni
fornite dagli enti e professionisti convenzionati;
n) determinare le eventuali modalità e i relativi importi di
partecipazione degli assistiti alla spesa per l’erogazione delle
prestazioni, proponendo, altresì, alla Segreteria di Stato eventuali
categorie di assistiti ai quali riconoscere agevolazioni o esenzioni;
o) stabilire i massimali di rimborso per l’erogazione di prestazioni in
forma indiretta.
Sezione III
Collegio dei Sindaci
Art. 10
Composizione e nomina del Collegio dei Sindaci
§ 1. Il Collegio dei Sindaci, composto da tre Membri, di cui uno con
funzioni di Presidente, è nominato dalla Segretaria di Stato per un
quinquennio e può essere revocato per giusta causa.
All’atto della nomina i Sindaci devono dichiarare l’assenza di cause di
conflitti di interesse e di rapporti che possano compromettere la loro
indipendenza e obiettività.
I Sindaci possono essere confermati per non più di un mandato.
§ 2. I Sindaci decadono per:
a) il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente;
b) assenza non giustificata a due riunioni del Collegio nel corso dello
stesso esercizio;
c) assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del Consiglio di
Amministrazione.
§ 3. In caso di cessazione, revoca o di decadenza dall’incarico, si
procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo
rimanente del mandato.
Art. 11
Funzioni del Collegio dei Sindaci
§ 1. Compete al Collegio dei Sindaci:
a) vigilare sull’osservanza delle norme generali, dello Statuto e
Regolamento e delle procedure che regolano il Fondo, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto amministrativo, contabile e del sistema di controllo interno
adottato dall’Ufficio del Fondo e sul suo concreto funzionamento;
b) accertare la consistenza di tesoreria, la regolare tenuta della
contabilità e la corrispondenza della stessa ai principi contabili
comunemente accettati, secondo il regolamento predisposto dalle competenti
Autorità della Santa Sede;
c) esaminare i bilanci preventivo e consuntivo corredati dai documenti
giustificativi; in particolare accertare la corrispondenza del bilancio
consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) verificare le contribuzioni dovute al Fondo dalle Amministrazioni di
competenza o di provenienza degli iscritti;
e) controllare con periodicità almeno trimestrale l’amministrazione del
Fondo;
f) assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
g) vigilare sulla esecuzione delle delibere del Consiglio di
Amministrazione da parte dell’Ufficio del Fondo;
§ 2. Il Collegio dei Sindaci risponde del suo operato direttamente alla
Segreteria di Stato.
Le verbalizzazioni delle osservazioni del Collegio dei Sindaci relative
all’attività di cui al comma 1, lettere b),c),d),e) sono trasmesse alla
Segreteria di Stato e messe a disposizione del Consiglio di Amministrazione.
Capo IV
Amministrazione del Fondo
Art. 12
Gestione amministrativa
§ 1. Ogni attività inerente alla gestione amministrativa del FAS deve
essere disciplinata da idonea procedura scritta approvata secondo l’iter
previsto ed è affidata all’Ufficio del Fondo, al quale spetta:
a) la tenuta dei rapporti con le Amministrazioni, in particolare con
l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, alla quale è
affidato il servizio di tesoreria;
b) la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci consuntivo e
preventivo in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione
deliberate ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera e);
c) la registrazione e la gestione delle iscrizioni degli assistiti;
d) la gestione della erogazione delle prestazioni in conformità all’art.
3;
e) la predisposizione della modulistica necessaria per l’iscrizione
degli assistiti e per l’erogazione delle prestazioni.
Art. 13
Il Direttore del Fondo
§ 1. Il Direttore del Fondo, esperto in gestione tecnico-amministrativa,
è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio e può essere rinnovato
nell’incarico.
§ 2. Compete al Direttore:
a) curare la gestione ordinaria del Fondo nell’ambito delle direttive
generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e delle deleghe
eventualmente concesse dallo stesso Consiglio;
b) proporre al Consiglio di Amministrazione la composizione dei servizi
dell’Ufficio ed esprimere il suo parere sulle assunzioni del personale;
c) svolgere funzioni di sovrintendenza e di coordinamento;
d) collaborare con il Presidente nella programmazione delle adunanze del
Consiglio di Amministrazione e nella preparazione dei relativi
provvedimenti;
e) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
f) esercitare ogni altro compito attribuitogli, in via continuativa o
volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 14
Organico dell’Ufficio del Fondo
§ 1. L’Ufficio del Fondo è dotato di Personale proprio, secondo la
Tabella organica elaborata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata
dalla Segreteria di Stato.
§ 2. Al Personale si applica il Regolamento Generale della Curia
Romana e le altre normative del lavoro valevoli per i dipendenti vaticani.
Capo V
Convenzioni
Art. 15
Convenzioni
§ 1. Il Fondo stipula apposite convenzioni con enti e professionisti
interni ed esterni all'ordinamento vaticano per consentire l’erogazione
delle prestazioni previste nell’art. 3 come disciplinate nel regolamento.
§ 2. Il Direttore del Fondo e il Direttore della Direzione Sanità ed
Igiene del Governatorato SCV, valutata l’opportunità di proporre nuove
convenzioni o riconsiderare quelle esistenti, presentano al Consiglio di
Amministrazione dettagliate relazioni scritte nell’ambito della propria
competenza.
§ 3. Le proposte e le relazioni di cui al comma precedente sono
presentate dal Direttore del Fondo e sono approvate dal Consiglio di
Amministrazione.
§ 4. Le convenzioni devono contenere l’oggetto delle prestazioni, il
corrispettivo, la durata dell’accordo e la procedura dell’eventuale
rescissione o revisione e il Foro competente.
§ 5. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di relazioni scritte del
Direttore del Fondo e del Direttore della Direzione di Sanità ed Igiene del
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, effettua periodiche
verifiche sulla qualità e sull’adeguatezza economica delle prestazioni
fornite dagli enti e dai professionisti convenzionati.
Capo VI
Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e prestazioni
Art. 16
Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e prestazioni
§ 1. Le iscrizioni al Fondo, le estinzioni di posizioni assistenziali, le
contribuzioni al Fondo a carico delle Amministrazioni e a carico degli
iscritti, le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo di cui all’art.3,
sono disciplinate dal regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria.
§ 2. In presenza dei requisiti necessari possono essere iscritti al Fondo
i familiari dei dipendenti attivi e pensionati, le persone residenti nello
Stato della Città del Vaticano e altre persone richiedenti, nell’osservanza
delle disposizioni del regolamento.
Capo VII
Ricorsi amministrativi
Art. 17
Ricorsi amministrativi
§ 1. Gli iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria che si ritengono lesi da
un provvedimento in materia di contribuzioni e prestazioni, nonché coloro
che si ritengono lesi da un provvedimento di diniego di iscrizione al Fondo,
possono chiedere al Consiglio di Amministrazione, che decide in un’unica
istanza, la revoca o la modifica del provvedimento esponendone i motivi.
§ 2. Il termine per ricorrere in via amministrativa al Consiglio di
Amministrazione è di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di
comunicazione all’interessato del provvedimento.
REGOLAMENTO
DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA
(FAS)
Approvato dal Santo Padre il giorno 18 ottobre 2016
In vigore dal 1° febbraio 2017
REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA
SANITARIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Ambito della normativa
Art. 1
Ambito della normativa
§ 1. Il presente regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria (FAS), in
base agli artt.3, 4, 16,17 dello statuto del medesimo, disciplina:
a) le iscrizioni al Fondo degli aventi diritto;
b) l’estensione dell’assistenza ai familiari dell’iscritto e ad altre
persone autorizzate;
c) le modalità per l’iscrizione;
d) l’estinzione di posizioni assistenziali;
e) le contribuzioni a carico delle Amministrazioni comprensive della quota a
carico degli iscritti;
f) le erogazioni delle prestazioni.
g) la presentazione dei ricorsi.
CAPO II
Iscrizione al Fondo
Art. 2
Attivi e pensionati iscritti al Fondo
Sono iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria:
a) i dipendenti in attività, di ruolo e a contratto a tempo pieno e a
tempo parziale, degli Enti compresi nell’ambito di applicazione di cui
all’art.1 dello statuto ove ne ricorrano le condizioni previste;
b) gli ex dipendenti i quali percepiscano la pensione senza soluzione di
continuità dalla cessazione del rapporto di lavoro con l’organismo o ente di
provenienza.
Art. 3
Familiari iscritti al Fondo
§ 1. L’assistenza del Fondo può a domanda essere estesa ai seguenti
familiari conviventi dei dipendenti attivi e pensionati di cui all’art. 2:
a) i figli dell’iscritto che non abbiano compiuto diciotto anni e gli
affidati a norma di legge, durante il periodo di affidamento e pre-
affidamento;
b) i figli dell’iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:
- se studenti, nel periodo di studi secondari fino all’età massima di
venti anni compiuti; per tutta la durata statutaria di un singolo corso
universitario di I e II livello o di studi riconosciuti come equivalenti
dalla Santa Sede, fino all’età massima di ventisei anni compiuti, purché gli
studi siano effettuati in successione e senza soluzione di continuità;
- senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio
Medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello
Stato della Città del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a
qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;
c) il coniuge dell’iscritto, i genitori ovvero un fratello o una sorella,
celibe o nubile o in condizione di vedovanza, conviventi con l’iscritto, che
non dispongano di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro
cespite economico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale
(stipendio base + ASI) del 1° livello funzionale retributivo, quale previsto
dalle apposite tabelle per il personale della Sede Apostolica tempo per
tempo vigenti.
§ 2. Per l’estensione dell’assistenza ai propri familiari di cui al comma
1 il dipendente in attività di servizio ed il pensionato devono presentare
domanda alle Amministrazioni di competenza.
Art. 4
Altri iscritti al Fondo
§ 1. Possono essere iscritti al Fondo, con delibera del Consiglio di
Amministrazione:
a) le persone residenti nello Stato della Città del Vaticano, che non
abbiano diritto all’iscrizione ad altro titolo;
b) altre persone sulla base di adeguate motivazioni, previa
autorizzazione della Segreteria di Stato.
§ 2. Le modalità contributive per i soggetti di cui al comma 1 sono
determinate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
Rinuncia all’iscrizione al Fondo
I titolari di pensione e i loro familiari di cui agli artt. 2 comma 1,
lett. b) e 3 comma 1 possono rinunciare in via definitiva all’iscrizione al
Fondo.
La rinuncia del titolare di pensione comporta la cessazione
dell’iscrizione anche dei suoi familiari.
Art. 6
Decorrenza e cessazione dell’assistenza
§ 1. Il diritto all’assistenza inizia con l’iscrizione.
§ 2. Il diritto all’assistenza cessa:
a) per i dipendenti, con la cessazione del rapporto di lavoro, qualora
non sia maturato il diritto a percepire la pensione secondo i termini di cui
all’art. 2 comma 1, lett. b);
b) per i non dipendenti iscritti ad altro titolo, con il venire meno dei
requisiti che hanno consentito l’iscrizione.
§ 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a motivo di infermità
non dipendente da causa di servizio, senza che sia maturato il diritto alla
pensione, le prestazioni continuano per sei mesi a far tempo dalla data
della cessazione del rapporto stesso.
CAPO III
Modalità di iscrizione al Fondo
Art. 7
Modalità di iscrizione
§ 1. L’iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria dei dipendenti di ruolo e
a contratto, di cui all’art. 1 dello statuto, e dei loro familiari è
richiesta dalle rispettive Amministrazioni tramite apposito modello
predisposto dall’Ufficio del Fondo, compilato in tutte le sue parti.
§ 2. Le domande di iscrizione devono essere presentate al FAS dalle
Amministrazioni non oltre trenta giorni dalla data di assunzione del
dipendente.
§ 3. Le altre persone alle quali può essere concessa l’iscrizione, di cui
all’art. 4 comma 1, lett. a) e b), devono presentare al FAS l’apposito
modello fornito dall’Ufficio del Fondo unitamente alla documentazione
comprovante l’autorizzazione a risiedere nello Stato della Città del
Vaticano o la specifica motivazione in base alla quale viene richiesta
l’iscrizione.
§ 4. Nel caso in cui la pensione spetti a decorrere dal periodo
immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro,
l’iscrizione del pensionato è comunicata dall’Amministrazione di
appartenenza al Fondo Assistenza Sanitaria ed è mantenuta senza
interruzione.
§ 5. L’iscrizione viene mantenuta senza interruzione anche agli aventi
diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.
Art. 8
Variazione dello stato di famiglia
§ 1. L’Amministrazione di appartenenza è tenuta ad accertare i requisiti
richiesti per l’iscrizione dei familiari di cui all’art. 3, chiedendo
adeguata documentazione e certificazione ed effettuando periodicamente gli
opportuni controlli di veridicità.
§ 2. L’iscritto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione di appartenenza ogni variazione del suo stato di
famiglia e del reddito dei familiari assistiti suscettibile di modificare il
diritto all’estensione dell’assistenza.
La comunicazione deve essere inoltrata entro trenta giorni dal
verificarsi della variazione.
§ 3. L’Ufficio del Fondo rilascia per ciascun assistito un documento
attestante il diritto all’assistenza. L’esibizione di detto documento è
obbligatoria per accedere alle prestazioni del Fondo.
Art. 9
Cessazione o decadenza dall’ iscrizione
§ 1. Le Amministrazioni comunicano all’Ufficio del Fondo la cancellazione
dei propri dipendenti, che hanno cessato il servizio senza aver maturato il
diritto alla pensione, entro trenta giorni dal verificarsi della cessazione.
§ 2. La rinuncia all’iscrizione al Fondo, da intendersi in via
definitiva, dei titolari di pensione e loro familiari, di cui all’art. 5, va
notificata per iscritto alla Direzione del FAS tramite il Fondo Pensioni.
§ 3. Gli iscritti di cui all’art. 4 comma 1, lett. a) e b) sono tenuti a
esibire annualmente al FAS la documentazione comprovante il perdurare dei
requisiti di iscrizione, pena la cessazione.
Titolo II
CONTRIBUZIONI AL FONDO
CAPO I Contribuzioni
Art. 10
Contribuzione degli iscritti
§ 1. A titolo di contribuzione da parte propria e dei familiari
assistiti, il dipendente versa il 2% della retribuzione ordinaria composta
da stipendio base, scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione
(ASI), nonché dell’eventuale indennità di funzione e dell’indennità
dirigenziale, per tredici mensilità.
§ 2. La ritenuta al dipendente, di cui al comma 1, è effettuata
dall’Amministrazione di appartenenza.
§ 3. Il Fondo Pensioni provvede ad effettuare la ritenuta del 2% sulla
pensione dei titolari di pensione vaticana.
§ 4. I pensionati vaticani iscritti al FAS, titolari anche di pensione di
altri enti previdenziali, sia nel caso di cumulo che di totalizzazione,
versano annualmente al Fondo Pensioni un contributo pari al 2% della
pensione annua diretta, indiretta o di reversibilità percepita da detti
altri enti.
§ 5. Gli iscritti al FAS titolari esclusivamente di pensione di altri
enti previdenziali, versano annualmente all’Amministrazione a cui
appartenevano al momento del pensionamento, un contributo pari al 2%
dell’ammontare lordo annuo della pensione diretta, indiretta o di
reversibilità.
§ 6. Il pagamento del contributo di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve
avvenire in due rate semestrali anticipate, la prima, di importo pari a
quella del mese di luglio precedente, entro il mese di gennaio e la seconda
entro il mese di luglio di ciascun anno, computate sull’ammontare lordo
della pensione percepita nell’anno precedente. Per gli iscritti di cui al
precedente comma 5, il contributo annuo non può essere inferiore al 2% del
trattamento di pensione minima vaticana.
§ 7. Al personale con rapporto di lavoro part-time viene applicata una
ritenuta non inferiore al 2% sullo stipendio base più ASI del 1° livello
funzionale retributivo rapportata al tempo pieno.
Art. 11
Contribuzione delle Amministrazioni
§ 1. La quota pro-capite annuale a carico delle Amministrazioni è
determinata dalla ripartizione della spesa complessiva preventivata dal
Fondo per il numero totale degli assistiti.
§ 2. Ogni Amministrazione versa al FAS mensilmente per dodici mensilità
la quota pro-capite di cui al comma 1 moltiplicata per il numero degli
assistiti a suo carico.
§ 3. Il Fondo Pensioni versa al FAS mensilmente per dodici mensilità la
quota pro-capite di cui al comma 1 moltiplicata per il numero dei pensionati
assistiti e loro familiari, e ne chiede il rimborso alle Amministrazioni di
provenienza.
§ 4. Il pagamento del contributo al FAS viene effettuato da ciascuna
Amministrazione e dal Fondo Pensioni entro il decimo giorno di ciascun mese
di competenza sulla base del numero degli iscritti del mese precedente.
L’importo dei pagamenti mensili comprende anche il conguaglio di quote
pro-capite, dovute per iscrizioni avvenute nel suddetto mese precedente, ma
decorrenti da mesi antecedenti.
§ 5. Il pagamento del contributo pro-capite mensile riferito agli
iscritti di cui al precedente Art. 10, commi 4 e 5, deve essere versato
mensilmente dal Fondo Pensioni e dalle Amministrazioni secondo le stesse
modalità descritte al precedente comma 4, indipendentemente dalla
rateizzazione semestrale della quota contributiva a carico del pensionato.
§ 6. In sede di bilancio consuntivo del Fondo viene determinato
l’eventuale conguaglio della quota pro-capite, da ripartire tra le
Amministrazioni con lo stesso criterio di cui al comma 1.
Titolo III
PRESTAZIONI DEL FONDO
CAPO I Prestazioni
Art. 12
Prestazioni in forma diretta e indiretta
§ 1. Le prestazioni in forma diretta di cui all’art. 3 comma 1 dello
statuto sono erogate:
- dagli ambulatori della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano, sotto la vigilanza della medesima
Direzione;
- da enti e professionisti esterni convenzionati;
- dalla Farmacia Vaticana e dalle farmacie convenzionate.
§ 2. Le prestazioni in forma indiretta sono erogate dal Fondo mediante
rimborso all’assistito entro i massimali di cui all’art. 9 comma 1, lett. o)
dello Statuto:
- per prestazioni fornite da enti e professionisti esterni non
convenzionati;
- per acquisto di farmaci presso farmacie non convenzionate in conformità al
prontuario approvato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 3
comma 1, lett. d) dello Statuto.
Art. 13
Denuncia e autorizzazione per ricovero
§ 1. Per i ricoveri in assistenza diretta o indiretta in ospedali,
cliniche o case di cura è obbligatoria la previa autorizzazione dell’Ufficio
del Fondo.
§ 2. L’assistito chiede l’erogazione della prestazione di cui al comma 1
presentando la certificazione medica.
§ 3. In caso di ricovero urgente è ammessa la denuncia telefonica da
parte dell’interessato, di un familiare o di un collaboratore domestico.
CAPO II Prestazioni in forma diretta
Art. 14
Elenco delle prestazioni
A cura del Direttore di Sanità ed Igiene, d'intesa con il Direttore del
Fondo, è predisposto un elenco delle prestazioni cliniche, specialistiche,
di laboratorio e strumentali, la cui prescrizione deve essere effettuata o
confermata dal medico internista o dallo specialista della Direzione di
Sanità ed Igiene o da specialista convenzionato esterno.
Art. 15
Assistenza in forma diretta
§ 1. L’assistenza sanitaria in forma diretta viene erogata, secondo i
parametri e le modalità stabilite dalla Direzione di Sanità ed Igiene
d’intesa con la Direzione del FAS:
a. Dalla Direzione di Sanità ed Igiene per tutte le prestazioni
effettuabili preso i propri ambulatori.
b. Dal FAS, presso convenzionati esterni, per le prestazioni non
effettuabili presso gli ambulatori della Direzione di Sanità ed Igiene.
§ 2. L’iscritto che richieda di effettuare in convenzione esterna una
prestazione effettuabile presso gli ambulatori della Direzione di Sanità ed
Igiene, dovrà farsi carico della differenza tariffaria.
Art. 16
Prestazioni domiciliari
Le prestazioni domiciliari di medicina generale e pediatrica sono erogate
dal FAS tramite professionisti esterni convenzionati.
Art. 17
Prestazioni specialistiche
Le prestazioni specialistiche richieste da medici non convenzionati
devono essere autorizzate dalla Direzione di Sanità ed Igiene.
Art. 18
Prestazioni specialistiche urgenti
Su richiesta della Direzione di Sanità ed Igiene l’Ufficio del Fondo può
autorizzarne l’esecuzione in convenzione esterna di prestazioni
specialistiche urgenti effettuabili presso gli ambulatori interni ma oltre i
termini stabiliti dai parametri di cui all’art. 15 § 1 a del presente
Regolamento.
Art. 19
Somministrazione di farmaci
§ 1. Gli assistiti possono ritirare gratuitamente, dalla Farmacia
Vaticana o da altre farmacie convenzionate, tutti i farmaci elencati nel
prontuario approvato dal Consiglio di Amministrazione prescritti da medici
della Direzione di Sanità ed Igiene o da professionisti convenzionati
esterni, salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 1, lett. n) dello Statuto.
§ 2. Le prescrizioni effettuate da professionisti non convenzionati sono
ammesse al prelevamento solo se autorizzate dalla Direzione di Sanità ed
Igiene.
Art. 20
Assistenza in caso di gravidanza
In caso di gravidanza il FAS assicura l'assistenza medico-chirurgica ed
ostetrica per tutta la durata della gravidanza, del parto e del puerperio.
Lo stato di gravidanza e la sede ove si intende partorire dovranno essere
notificati al FAS con le stesse modalità previste per la malattia.
Art. 21
Assistenza per malattia cronica o terminale
In caso di malattia cronica o in fase terminale l’assistito può chiedere
al FAS il ricovero in strutture per lungodegenza convenzionate, salvo
l’eventuale concorso alle spese stabilito a norma dell’art. 9 comma 1, lett.
n) dello Statuto.
CAPO III Prestazioni in forma indiretta
Art. 22
Prestazioni in forma indiretta
Qualora l'iscritto intenda servirsi dell'assistenza indiretta per
l'effettuazione delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 3 dello statuto,
il FAS concorre alla spesa nella misura prevista dall'art. 9 comma 1, lett.
o) dello Statuto.
Per quanto concerne l'assistenza farmaceutica indiretta, il FAS provvede
al rimborso del 70% del costo, limitatamente ai farmaci elencati nel proprio
repertorio farmaceutico, ovvero al rimborso del 100% del costo per
medicinali non prelevabili presso la Farmacia Vaticana, se autorizzati dal
FAS.
Art. 23
Rimborsi per prestazioni in forma indiretta
§ 1. Qualsiasi prestazione medica o farmaceutica in assistenza indiretta
sarà rimborsata nella misura prevista solo se previamente autorizzata
dall'Ufficio del FAS, salvo documentato impedimento di natura sanitaria.
L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una certificazione
medica comprensiva delle generalità del paziente e della diagnosi e
all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 13.
Su richiesta dell'iscritto, al termine di ciascun ciclo di malattia, e
comunque non oltre sei mesi dall'effettuazione dell'ultima prestazione,
verrà istruita la pratica di rimborso per le spese sostenute e documentate
con regolari fatture o ricevute in originale.
§ 2. Al termine di un ricovero autorizzato in assistenza indiretta è
d'obbligo presentare, con i documenti di cui al comma precedente, una copia
della cartella clinica.
Titolo IV
CONTRIBUTI INTEGRATIVI
Art. 24
Contributi per prestazioni integrative
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura dei contributi per
le prestazioni integrative previste dall'art. 3 comma 2 dello statuto.
Art. 25
Contributi per prestazioni odontoiatriche
I contributi per le prestazioni odontoiatriche possono essere concessi
per:
a) protesi dentarie parziali e totali, fisse e mobili;
b) interventi di paradontologia;
c) interventi di ortodonzia o protesi ortodontiche.
Art. 26
Contributi per protesi oculari
Ai fini della concessione dei contributi, le protesi oculari comprendono,
oltre alle protesi sostitutive, gli occhiali e le lenti a contatto.
Per il contributo per gli occhiali e le lenti a contatto si richiede la
prescrizione di un oculista del Poliambulatorio o convenzionato esterno.
La concessione non può essere rinnovata prima che siano trascorsi due
anni dalla precedente, salvo i casi di variazione del visus.
Art. 27
Contributi per protesi e presidi vari
Le protesi e presidi vari, per i quali può essere concesso un contributo,
comprendono in particolare le protesi ortopediche, le protesi acustiche,
busti e calze elastiche, protesi mammarie in caso di mastectomia.
Il contributo è concesso nei casi preventivamente autorizzati
dall'Ufficio del FAS e sottoposti, se ritenuto necessario, a visita
specialistica per opportuna verifica. La concessione non può essere
rinnovata prima che siano trascorsi due anni dalla precedente, salvo i casi
di variazione della patologia o di accertata necessità di rinnovo del
presidio protesico in caso di rottura o di inefficienza dello stesso.
Art. 28
Contributi per malattie ad andamento cronico o in fase terminale
Per le malattie ad andamento cronico o in fase terminale, qualora non si
ricorra al ricovero in strutture per lungodegenza, può essere concesso a
richiesta dell’interessato un contributo per l’assistenza infermieristica o
domiciliare in base all’art. 22.
Titolo V
PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PER FATTI
DI SERVIZIO
Art. 29
Prestazioni in caso di infortunio o malattia per fatti di servizio
§ 1. Le prestazioni di cui all’art. 3 comma 4 dello statuto sono erogate
dal FAS senza oneri per il soggetto.
§ 2. Il FAS provvede a eventuali ricoveri del soggetto protetto in
ospedale, clinica o luogo di cura convenzionato, ovvero corrisponde al
soggetto protetto, che volesse rivolgersi a professionisti o strutture non
convenzionate, un contributo pari al costo che avrebbe sostenuto con
assistenza in forma diretta.
§ 3. Il FAS provvede alla prima fornitura delle protesi e degli
apparecchi per disabili nonché al loro rinnovo in caso di rottura o di
inefficienza.
§ 4. Per le prestazioni di assistenza medico-chirurgica e forniture di
protesi e apparecchi, il FAS costituisce per ciascuna Amministrazione un
conto speciale, il cui equilibrio finanziario è a carico
dell’Amministrazione interessata.
Titolo VI
PRESTAZIONI IN NATURA RELATIVE A INFORTUNI SUL LAVORO E
MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 30
Prestazioni in natura relative a infortuni sul lavoro e malattie
professionali
§ 1. Le prestazioni di cui all’art. 3 comma 5 dello statuto consistono
nell’erogazione di beni e servizi suscettibili di valutazione in denaro.
§ 2. Il FAS autorizza la concessione, da parte dell’istituzione del luogo
di soggiorno o residenza, delle protesi e delle altre prestazioni in natura
di grande importanza previste dall’Accordo amministrativo per l’applicazione
della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Santa Sede e la Repubblica
Italiana.
§ 3. Le prestazioni in natura comprendono le protesi e altre prestazioni
di grande importanza riportate nell’elenco di cui all’allegato B del citato
Accordo amministrativo.
§ 4. Il FAS ha il compito di notificare alle Istituzioni competenti della
Repubblica Italiana ogni infortunio sul lavoro, di cui sia rimasto vittima
un lavoratore italiano occupato nel territorio dello Stato della Città del
Vaticano, che abbia causato o che potrebbe causare la morte o una incapacità
permanente totale o parziale.
§ 5. A seguito di infortunio o malattia professionale il FAS, nella sua
veste di Istituzione competente, rilascia al lavoratore una attestazione, da
cui risulti il diritto alle prestazioni in natura e la loro durata massima,
da presentare all’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno.
Titolo VII
RICORSI
Art. 31
Presentazione di ricorsi
§ 1. I ricorsi di cui all’art. 19 dello statuto debbono essere
indirizzati dall’iscritto al Consiglio di Amministrazione entro il termine
di trenta giorni dal fatto o dalla comunicazione del provvedimento oggetto
del ricorso.
§ 2. Il ricorso deve contenere l’esposizione del caso e le motivazioni ed
essere sottoscritto dall’interessato.
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