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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA
CARTA
DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA
22 ottobre 1983 (1)
PRESENTAZIONE
La «Carta dei diritti della famiglia» ha le sue origini
nella richiesta formulata dal sinodo dei vescovi tenuto a Roma nel 1980 sul
tema «I compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi» (cf. «Propositio»,
n. 42). Sua santità, papa Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica
Familiaris consortio (n. 46), accolse la richiesta del sinodo e impegnò
la Santa Sede a preparare una Carta dei diritti della famiglia da
presentare agli ambienti ed autorità interessati.
È importante capire correttamente la natura e lo stile della
Carta come ora viene presentata.
Il documento non è un'esposizione di teologia dogmatica o
morale sul matrimonio e la famiglia, sebbene esso rifletta il pensiero della
Chiesa in materia. Né è un codice di condotta per persone o istituzioni
interessate al problema. La Carta differisce anche da una semplice
dichiarazione di princìpi teoretici riguardanti la famiglia. Essa mira,
piuttosto, a presentare a tutti i nostri contemporanei, siano essi cristiani o
no, una formulazione
- la più completa e ordinata possibile - dei fondamentali diritti inerenti a
quella società naturale e universale che è la famiglia.
I diritti enunciati nella Carta sono espressi nella coscienza dell'essere
umano e nei valori comuni a tutta l'umanità. La visione cristiana è presente
in questa Carta come luce della divina rivelazione che illumina la naturale
realtà della famiglia. Questi diritti sorgono, in ultima analisi, da quella
legge che è inscritta dal Creatore nel cuore di ogni essere umano. La
società è chiamata a difendere questi diritti dalle violazioni e a
rispettarli e promuoverli nell'interezza del loro contenuto.
I diritti proposti devono essere compresi secondo il carattere specifico di
una «Carta». In alcuni casi essi enunciano vere e proprie norme
giuridicamente vincolanti; in altri casi, esprimono postulati e princìpi
fondamentali per una legislazione da attuare e per lo sviluppo della politica
familiare. In tutti i casi essi sono un appello profetico in favore
dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata e difesa da tutte
le usurpazioni.
Del resto quasi tutti questi diritti si possono già trovare in altri
documenti sia della Chiesa che della comunità internazionale. La presente
Carta si prefigge di elaborarli ulteriormente, di precisarli con maggior
chiarezza e di raccoglierli in una presentazione organica, ordinata e
sistematica. Annesse al testo (2) vi sono le indicazioni delle «fonti e
riferimenti», da cui alcune delle formulazioni sono state estratte.
La Carta dei diritti della famiglia è ora presentata dalla Santa
Sede, organo centrale e supremo del governo della Chiesa cattolica. Il
documento è arricchito da abbondanti osservazioni e suggerimenti ricevuti in
risposta ad un'ampia consultazione delle conferenze episcopali di tutta la
Chiesa come anche di esperti in materia, rappresentanti varie culture. La
Carta è indirizzata principalmente ai governi. Nel riaffermare, per il bene
della società, la comune consapevolezza dei diritti essenziali della
famiglia, la Carta offre a tutti quelli che condividono la responsabilità per
il bene comune un modello e un punto di riferimento per la elaborazione di una
legislazione e di una politica della famiglia, e una guida per i programmi di
azione.
Nel contempo la Santa Sede propone fiduciosamente questo documento
all'attenzione delle organizzazioni internazionali intergovernative che, in
ragione della loro competenza e cura per la difesa e la promozione dei diritti
umani, non possono ignorare o permettere violazioni dei diritti fondamentali
della famiglia.
La Carta è naturalmente anche diretta alle famiglie stesse: essa mira a
rafforzare in esse la consapevolezza del ruolo insostituibile e della
posizione della famiglia; si augura di ispirare le famiglie ad unirsi nella
difesa e nella promozione dei loro diritti; incoraggia le famiglie a compiere
i loro doveri in modo che il ruolo della famiglia possa diventare sempre più
chiaramente apprezzato e riconosciuto nel mondo d'oggi.
La Carta è diretta, infine, a tutti gli uomini e donne affinché si
impegnino a fare tutto il possibile per assicurare che i diritti della
famiglia siano protetti e che l'istituzione della famiglia sia rafforzata per
il bene dell'intero genere umano, oggi e nel futuro.
La Santa Sede nel presentare questa Carta, auspicata dai rappresentanti
dell'episcopato di tutto il mondo, rivolge un particolare appello a tutti i
membri e le istituzioni della Chiesa perché diano chiara testimonianza delle
convinzioni cristiane circa l'insostituibile missione della famiglia, e
procurino che famiglie e genitori ricevano il necessario sostegno ed
incoraggiamento per adempiere il compito loro affidato da Dio.
CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA
Preambolo
Considerando che:
A) i diritti della persona, anche se espressi come diritti
dell'individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale, che trova nella
famiglia la sua nativa e vitale espressione;(3)
B) la famiglia è fondata sul matrimonio, unione intima di
vita nella complementarità tra un uomo e una donna, che si costituisce con il
legame indissolubile del matrimonio liberamente contratto e pubblicamente
espresso, ed è aperta alla trasmissione della vita;(4)
C) il matrimonio è l'istituzione naturale alla quale è
affidata in maniera esclusiva la missione di trasmettere la vita.(5)
D) la famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo
stato e a
qualsiasi altra comunità e possiede diritti propri, che sono inalienabili;(6)
E) la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo
giuridico, sociale ed economico, una comunità di amore e di solidarietà che
è in modo unico adatta ad insegnare e a trasmettere valori culturali, etici,
sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei
propri membri e della società;(7)
F) la famiglia è il luogo dove diverse generazioni si
incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad
armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita
sociale;(8)
G) la famiglia e la società, che sono mutuamente legate da
vincoli vitali ed organici, hanno una funzione complementare nella difesa e
nel progresso del bene dell'umanità e di ogni persona;(9)
H) l'esperienza di diverse culture attraverso la storia ha
mostrato come sia necessario per la società riconoscere e difendere
l'istituzione familiare;
I) la società, e in particolar modo lo Stato e le
organizzazioni internazionali, devono proteggere la famiglia con misure di carattere politico, economico, sociale e giuridico, miranti
a consolidare l'unità e la stabilità della famiglia in modo che essa possa
esercitare la sua specifica funzione;(10)
J) i diritti, le fondamentali necessità, il benessere e i
valori della famiglia, anche se vengono progressivamente salvaguardati in
alcuni casi, sono spesso ignorati e non raramente minati da leggi, istituzioni
e programmi socio-economici;(11)
K) molte famiglie sono costrette a vivere in situazioni di
povertà che impediscono loro di svolgere il proprio ruoli con dignità;(12)
L) la Chiesa cattolica, consapevole che il bene della persona,
della società e della Chiesa stessa passa attraverso la vita della famiglia,
ha ritenuto parte della sua missione proclamare a tutti il disegno di Dio
inscritto nella natura umana circa il matrimonio e la famiglia, promuovere
queste due istituzioni e difenderle contro quanti le attaccano;(13)
M) il sinodo dei vescovi, celebrato nel 1980, raccomandò
esplicitamente che fosse redatta e fatta giungere a tutti gli interessati una Carta
dei diritti della famiglia;(14)
la Santa Sede, dopo aver consultato le conferenze episcopali,
presenta ora questa Carta dei diritti della famiglia e fa appello a tutti gli
Stati, alle organizzazioni internazionali e a tutte le istituzioni e persone
interessate, perché rispettino questi diritti ed assicurino il loro effettivo
riconoscimento e la loro osservanza.
Articolo 1
Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato
1495 di vita, e perciò a sposarsi e formare una famiglia oppure a restare
celibe o nubile.(15)
a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l'età del
matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha il diritto di sposare di
formare una famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni legali
all'esercizio di questo diritto, sia di carattere permanente che temporaneo,
possono essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi ed
oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza
sociale e pubblica; e devono, in ogni caso, rispettare la dignità e i diritti
fondamentali della persona.(16)
b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia hanno
il diritto di attendersi dalla società quelle condizioni morali, educative,
sociali ed economiche che li mettano in grado di esercitare il loro diritto a
sposarsi in piena maturità e responsabilità.(17)
c) Il valore istituzionale del matrimonio deve essere
sostenuto dalle pubbliche autorità: la situazione delle coppie non
sposate non deve essere messa sullo stesso piano del matrimonio debitamente
contratto.(18)
Articolo 2
Il matrimonio non può essere contratto se non mediante libero
e pieno consenso degli sposi debitamente espresso.(19)
a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle
famiglie, in certe culture, nel guidare la decisione dei loro figli ogni
pressione che impedisca la scelta di una determinata persona come coniuge
deve essere evitata.(20)
b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà
religiosa. Perciò imporre come previa condizione per il matrimonio il diniego
della fede o una professione di fede che sia contraria alla propria coscienza,
costituisce una violazione di questo diritto.(21)
c) Gli sposi, nella naturale complementarità che esiste tra
uomo e donna, godono della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del
matrimonio. (22)
Articolo 3
Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una
famiglia e di decidere circa l'intervallo fra le nascite e il numero dei Egli
da procreare, tenendo pienamente in considerazione i loro doveri verso se
stessi, verso i figli già nati, la famiglia e la società, in una giusta
gerarchia di valori e in conformità all'ordine morale oggettivo che esclude
il ricorso alla contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto.(23)
a) Le attività delle pubbliche autorità e delle
organizzazioni private, che tentano in qualsiasi modo di limitare la libertà
delle coppie nel decidere dei loro figli, costituiscono una grave offesa
contro la dignità umana e contro la giustizia.(24)
b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico per lo
sviluppo dei popoli non deve essere condizionato dall'accettazione di
programmi di contraccezione, sterilizzazione o aborto.(25)
c) La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della
società per quanto concerne i suoi compiti circa la procreazione e
l'educazione dei figli. Le coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno
diritto a un adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a
discriminazione.(26)
Articolo 4
La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo
assoluto dal momento del
concepimento.(27)
a) L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale
alla vita dell'essere umano.(28)
b) Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni
manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano.(29)
c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona
umana, i quali non mirino a correggere le anomalie, costituiscono una
violazione del diritto all'integrità fisica e contrastano il bene della
famiglia.
d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad
una speciale protezione e assistenza, come l'hanno pure le madri sia durante
la gravidanza sia, per un ragionevole periodo dopo il parto.(30)
e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso,
godono dello stesso diritto alla protezione sociale, in vista del loro
integrale sviluppo personale.(31)
f) Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro
genitori o tutori devono ricevere particolare protezione da parte della
società. Lo Stato, per quanto riguarda l'affidamento o l'adozione, deve
provvedere una legislazione che faciliti le famiglie capaci di accogliere
nelle loro case bambini che hanno bisogno di una assistenza permanente o
temporanea e che, in pari tempo, rispetti i diritti naturali dei genitori.(32)
g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare
nella casa e nella scuola un ambiente adatto al loro sviluppo umano.(33)
Articolo 5
Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno
l'originario, primario ed inalienabile diritto di educarli; essi devono
perciò essere riconosciuti come i primi e principali educatori dei loro
figli.(34)
a) I genitori hanno il diritto di educare i loro figli in
conformità con le loro convinzioni morali e religiose, tenendo conto delle
tradizioni culturali della famiglia che favoriscano il bene e la dignità del
bambino; essi devono inoltre ricevere dalla società l'aiuto e l'assistenza
necessari per svolgere convenientemente il loro ruolo educativo.(35)
b) I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente scuole
o altri mezzi necessari per educare i loro figli in conformità con le loro
convinzioni. Le pubbliche autorità devono far sì che pubblici sussidi siano
stanziati in maniera che i genitori siano veramente liberi nell'esercitare
questo diritto, senza andare incontro ad oneri ingiusti. Non si devono
costringere i genitori a sostenere, direttamente o indirettamente, spese
supplementari, che impediscano o limitino ingiustamente l'esercizio di questa
libertà.(36)
c) I genitori hanno il diritto di ottenere che i loro figli
non siano costretti a frequentare le scuole che non sono in armonia con le
loro proprie convinzioni morali e religiose. In particolare l'educazione
sessuale - che è un diritto fondamentale dei genitori - deve essere compiuta
sotto la loro attenta guida sia in casa sia nei centri educativi scelti e
controllati da loro.(37)
d) I diritti dei genitori sono violati ogni qualvolta venga
imposto dallo Stato un sistema obbligatorio di educazione, da cui sia esclusa
ogni formazione religiosa.(38)
e) Il diritto primario dei genitori ad educare i propri figli
deve essere sostenuto in tutte le forme di collaborazione tra genitori,
insegnanti ed autorità scolastiche, e particolarmente nelle forme di
partecipazione intese a dare voce ai cittadini nel funzionamento delle scuole
e nella formulazione ed applicazione delle politiche educative.(39)
f) La famiglia ha il diritto di esigere che i mezzi di
comunicazione sociale siano strumenti positivi per la costruzione di una
società, che rafforzi i valori fondamentali della famiglia. Nel contempo la
famiglia ha il diritto di essere adeguatamente protetta, specialmente per
quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli
abusi dei mass media.(40)
Articolo 6
La famiglia ha il diritto di esistere e di progredire come
famiglia.(41)
a) Le pubbliche autorità devono rispettare e promuovere la
dignità, la legittima indipendenza, l'intimità, l'integrità e la stabilità
di ogni famiglia.(42)
b) Il divorzio intacca la stessa istituzione del matrimonio e
della famiglia.(43)
c) Il sistema della famiglia allargata, dove esiste, deve
essere stimato ed aiutato a compiere sempre meglio il suo tradizionale ruolo
di solidarietà e di mutua assistenza, pur nel rispetto, in pari tempo, dei
diritti della famiglia nucleare e della dignità personale di ogni membro.
Articolo 7
Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria
vita religiosa domestica sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto
di professare pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte al
culto pubblico e a scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa
senza patire discriminazione.(44)
Articolo 8
La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione
sociale e politica nella costruzione della società.(45)
a) Le famiglie hanno il diritto di formare associazioni con
altre famiglie ed istituzioni, per svolgere il ruolo della famiglia m modo
conveniente ed effettivo, come pure per proteggere i diritti, promuovere il
bene, e rappresentare gli interessi della famiglia.(46)
b) Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale, deve
essere riconosciuto il legittimo ruolo delle famiglie e delle associazioni
familiari nella elaborazione e nell'attuazione dei programmi che interessano
la vita della famiglia.(47)
Articolo 9
Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una
adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell'ambito
giuridico, economico, sociale e fiscale, senza discriminazione di sorta.(48)
a) Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche che
assicurino loro un livello di vita adeguato alla loro dignità e pieno
sviluppo. Non devono essere impedite dall'acquistare e conservare proprietà
private che possano favorire una stabile vita familiare; le leggi concernenti
l'eredità o la trasmissione della proprietà devono rispettare i bisogni e i
diritti dei membri della famiglia.(49)
b) Le famiglie hanno diritto a misure nell'ambito sociale che
tengano conto dei loro bisogni, specialmente nel caso di morte prematura di
uno o di entrambi i genitori, di abbandono di uno dei coniugi, di incidente,
di malattia o di invalidità, nel caso di disoccupazione, e ogni qual volta la
famiglia abbia da sostenere oneri straordinari a favore dei suoi membri per
ragioni di anzianità, di handicaps fisici o mentali o dell'educazione dei
figli.(50)
c) Gli anziani hanno il diritto di trovare all'interno della
propria famiglia o, quando ciò non sia possibile, in adeguate istituzioni, un
ambiente che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità,
esplicando quelle attività che sono compatibili con la loro età e li mettano
in grado di partecipare alla vita sociale.(51)
d) I diritti e la necessità della famiglia, e specialmente il
valore della sua unità, devono essere presi in considerazione nella politica
e nella legislazione penale, di modo che il detenuto rimanga in contatto con
la propria famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante il periodo di
detenzione.
Articolo 10
Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in
cui l'organizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme, e non
ostacoli l'unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia,
offrendo anche la possibilità di sana ricreazione.(52)
a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per
fondare e mantenere una famiglia con dignità, sia mediante un conveniente
salario, chiamato «salario familiare», sia mediante altre misure sociali,
quali gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di uno dei
genitori; dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a lavorare fuori casa
con detrimento della vita familiare e specialmente dell'educazione dei
figli.(53)
b) Il lavoro in casa della madre deve essere riconosciuto e
rispettato per il suo valore nei confronti della famiglia e della
società.(54)
Articolo 11
La famiglia ha il diritto a una decente abitazione, adatta per
la vita della famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente
che provveda i servizi di base per la vita della famiglia e della
comunità.(55)
Articolo 12
Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima
protezione di quella concessa alle altre famiglie.(56)
a) Le famiglie degli immigrati hanno diritto al rispetto per
la propria cultura e a ricevere sostegno ed assistenza per la loro
integrazione nella comunità alla quale recano il proprio contributo.
b) I lavoratori emigranti hanno diritto di vedere la propria
famiglia unita il più presto possibile.
c) I rifugiati hanno diritto all'assistenza da parte delle
autorità pubbliche e delle organizzazioni internazionali onde facilitare la
riunione delle loro famiglie.
NOTE
(1) Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia, presentata dalla
Santa Sede a tutte le persone, istituzioni e e autorità interessate alla
missione della famiglia nel mondo di oggi, 22
ottobre 1983: L'Osservatore Romano, 24.11.1983,
inserto tabloid. La Carta si compone di una Introduzione, un Preambolo e 12
Articoli. La data ufficiale è quella della presentazione ai giornalisti,
avvenuta nella sala stampa della Santa Sede
appunto il 24.11.1983, come annota CivCatt
134(1983) IVI3204, p. 581. Il testo diffuso in fascicoli nelle varie lingue
dalla Libreria Editrice Vaticana nella collana «Documenti vaticani» porta la
data 22 ottobre 1983.
(2) Seguendo la redazione di CivCatt 134(1983) IV/3204 pp. 583ss
riportiamo «Fonti e riferimenti» nella forma di note al piede anziché in
appendice al documento [ndr].
(3) Leone XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, n 9: EE
3/891; Conc. Vaticano II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 24: Ev
1/1393.
(4) Pacem in terris, parte I: EV 2/7; Gaudium et spes, 48 e 50: n.
11.18; EV 1/1471.1478; Familiaris consortio, 19: n. 534s; EV
7/1554s; CIC can. 1056: n. 135.
(5) Gaudium et spes, 50: n. 19; EV 1/1479; Humanae vitae, 12:
n. 63s; EV 31/598; Familiaris consorzio, 28: n. 561s; EV
7/1611s.
(6) LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, nn. 9 e 10: EE
3/891ss: Familiaris consortio, 28: n. 561s.
(7) Familiaris consorzio, 43: n. 613s.
(8) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris
consortio, 21: n. 541s: EV 7/1591s.
(9) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486: Familiaris
consortio, 42 e 45: nn. 612.619s; EV 7/1662.1669s.
(10) Familiaris consortio, 45: n. 620; EV 7/1670.
(11) Familiaris consortio, 46: n. 621; EV 7/1671.
(12) Familiaris consortio, 6 e 77: nn. 494.719; EV
7/1544.1769.
(13) Familiaris consortio, 3 e 46: nn. 479.481.622; EV
7/1529.1531.1672.
(14) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.
(15) LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891 , n. 9: EE
3/891: Pacem in terris, parte I: EV 2/7; Gaudium et spes,
26: EV 1/1400; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16,1.
(16) CIC cann. 1058 e 1077: nn. 138.163; Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, 16,
1.
(17) Gaudium et spes, 52: nn. 26; EV 1/1486; Familiaris
consortio, 81: n. 740 EV 7/1790.
(18) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris
consortio, 81 e 82: a 7410s; EV 7/1790s.
(19) Gaudium et spes, 52: n. 25; EV 1/1485; CIC can.
1057 § 1: n. 136; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
16, 2.
(20) Gaudium et spes. 52: n. 25; EV 1 /1485.
(21) Dignitatis humanae, 6: EV 1/1062.
(22) Gaudium et spes, 49: n. 16; EV 1/1476; Familiaris
consortio, 19 e 22: nn. 535.545s; EV 7/1585.1595s; CIC can.
1135: n. 258; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16, 1.
(23) Populorum progressio, 37: EV 2/1082; Gaudium et spes,
50 e 87: n.19; EV 1/1479.1627; Humanae vitae, 10: n. 56-61; EV
3/596; Familiaris consortio, 30 e 46: nn. 564-566.622; EV
7/1614-1616.1672.
(24) Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616.
(25)Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616.
(26) Gaudium et spes, 50: nn. 19; EV 1/1479.
(27) Gaudium et spes, 51: nn. 23; EV 1/1483; Familiaris
consortio. 26: n. 558; EV 7/1608.
(28) Humanae vitae, 14: n. 66-69: EV 3/600; CONGREGAZIONE PER
LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. Quaestio de abortu sull'aborto procurato,
18.11.1974: EV 5/662; Familiaris consortio, 30: n. 566; EV
7/1616.
(29) GIOVANNI PAOLO II, Indirizzo alla Pontificia Accademia delle scienze.
23.10.1982.
(30) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 25, 2; Dichiarazione
sui diritti del fanciullo, Preambolo e 4.
(31) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 25, 2.
(32) Familiaris consortio, 41: n. 610: EV 7/1660.
(33) Familiaris consortio, 77: n. 719; EV 7/1769.
(34) Pio XI, Lett. enc. Divini illius Magistri, 31.12.1929, nn.
27-34: EE 5/351ss; Gravissimum educationis, 3: EV 1/826; Familiaris
consortio, 36: n. 588s; EV 7/1638s; CIC can. 793 e 1136: n.
259.
(35) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.
(36) Gravissimum educationis, 7: EV 1/836; Dignitatis
humanae, 5: EV 1/1057 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio ai capi delle
nazioni firmatarie dell'Atto finale di Helsinki sulla libertà di coscienza e
di religione, n. 4 b: EV 7/566; Familiaris consortio, 40: n.
606s; EV 7/1656s: CIC can. 797.
(37) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Familiaris
consortio, 37 e 40: n. 591-596.606; EV 7/1643-1646.1656.
(38) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Familiaris
consortio, 40: n. 606; EV 7/1656.
(39) Familiaris consortio, 40: n. 607; EV 7/1657; CIC
can. 796.
(40) PAOLO VI, Messaggio per la III Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali, 11.5.1969; Familiaris consortio, 76: n. 713-717; EV
7/1763-1767.
(41) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.
(42) LEONE XIII Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, n. 10: EE
3/892ss;Familiaris consortio, 46: n. 621s; EV 7/1671s; Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici, n. 17.
(43) Gaudium et spes, 48 e 50: nn. 11.20; EV 1/1471.1480.
(44) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Messaggio sulla
libertà di coscienza e
di religione, n. 4 b: EV 7/566; Convenzione internazionale sui diritti
civili e politici, n. 18.
(45) Familiaris consortio, 44 e 48: nn. 616.618.625-627; EV
7/1666-1668.1675-1677.
(46) Apostolicam actuositatem, 11: EV 1/957; Familiaris
consortio, 46 e 72: 622.700-702; EV 7/1672.1750-1752.
(47) Familiaris consortio, 44 e 45: nn. 616-620; EV
7/1668-1670.
(48) Laborem exercens, 10 e 19: EV 7/1429s.1476-79; Familiaris
consortio, 45: n.620; EV 7/1670; Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, 16,3 e 22; Convenzione internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali, n. 10, 1.
(49) Mater et magistra, 11: EE. 7/222ss; Laborem
exercens, 10: EV 7/1429: Familiaris consortio, 45: n. 620; EV
7/1670; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 22 e 25; Convenzione
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, n. 7 a ii.
(50) Familiaris consortio, 45 e 46: nn. 619-622; EV
7/1670.1672; Dichiarazioni universale dei diritti dell'uomo, 25,1; Convenzione
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nn. 9. 10,1 e
10,2.
(51) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris
consortio, 27: nn. 559s: EV 7/1609s.
(52) Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris
consortio, 77: n. 718ss; EV 7/1768-1774; Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, 23.
(53) Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris
consortio, 23 e 81: nn. 547-550.740; EV 7/1597-1600.1790.
(54) Familiaris consortio, 23: nn. 547-550; EV
7/1597-1600.
(55) Apostolicam actuositatem, 8: EV 1/945; Familiaris
consortio, 81: n. 740; EV 7/1790; Convenzione internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali, n. 11,1.
(56) Familiaris consortio, 77: nn. 720; EV
7/1770; Carta sociale europea, 19.
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