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NOTA DELLA
PENITENZIERIA APOSTOLICA
SULL’IMPORTANZA DEL FORO INTERNO E
L’INVIOLABILITÀ DEL SIGILLO SACRAMENTALE
«Con l’Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo»[1];
con i suoi gesti e le sue parole, ne ha illuminato la dignità altissima ed
inviolabile; in se stesso, morto e risorto, ha restaurato l’umanità decaduta,
vincendo le tenebre del peccato e della morte; a quanti credono in lui ha
dischiuso il rapporto con il Padre suo; con l’effusione dello Spirito Santo, ha
consacrato la Chiesa, comunità dei credenti, quale suo vero corpo e le ha
partecipato la propria potestà profetica, regale e sacerdotale, perché sia nel
mondo come il prolungamento della sua stessa presenza e missione, annunciando
agli uomini di ogni tempo la verità, guidandoli allo splendore della sua luce,
permettendo che la loro vita ne venga realmente toccata e trasfigurata.
In questo tempo della storia umana così travagliato, al crescente progresso
tecno-scientifico non sembra corrispondere un adeguato sviluppo etico e sociale,
quanto piuttosto una vera e propria “involuzione” culturale e morale che,
dimentica di Dio – se non addirittura ostile – diviene incapace di riconoscere e
rispettare, in ogni ambito e a ogni livello, le coordinate essenziali
dell’esistenza umana e, con esse, della vita stessa della Chiesa.
«Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica
dell’uomo, nella crescita dell’uomo interiore […], allora esso non è un
progresso, ma una minaccia per l’uomo e per il mondo»[2].
Anche nel campo delle comunicazioni private e mass-mediatiche crescono a
dismisura le “possibilità tecniche”, ma non l’amore alla verità, l’impegno nella
sua ricerca, il senso di responsabilità davanti a Dio e agli uomini; si delinea
una preoccupante sproporzione tra mezzi ed etica. L’ipertrofia comunicativa pare
volgersi contro la verità e, conseguentemente, contro Dio e contro l’uomo;
contro Gesù Cristo, Dio fatto uomo, e la Chiesa, sua presenza storica e reale.
Si è diffusa negli ultimi decenni una certa “bramosia” d’informazioni, quasi
prescindendo dalla loro reale attendibilità e opportunità, al punto che il
“mondo della comunicazione” sembra volersi “sostituire” alla realtà, sia
condizionandone la percezione, sia manipolandone la comprensione. Da questa
tendenza, che può assumere i tratti inquietanti della morbosità, non è immune,
purtroppo, la stessa compagine ecclesiale, che vive nel mondo e, talvolta, ne
assume i criteri. Anche tra i credenti, di frequente, energie preziose sono
impiegate nella ricerca di “notizie” – o di veri e propri “scandali” – adatti
alla sensibilità di certa opinione pubblica, con finalità e obiettivi che non
appartengono certamente alla natura teandrica della Chiesa. Tutto ciò a grave
detrimento dell’annuncio del Vangelo a ogni creatura e delle esigenze della
missione. Bisogna umilmente riconoscere che talvolta nemmeno le fila del clero,
fino alle più alte gerarchie, sono esenti da questa tendenza.
Invocando di fatto, quale ultimo tribunale, il giudizio dell’opinione pubblica,
troppo spesso sono rese note informazioni di ogni genere, attinenti anche alle
sfere più private e riservate, che inevitabilmente toccano la vita ecclesiale,
inducono – o quanto meno favoriscono – giudizi temerari, ledono illegittimamente
e in modo irreparabile la buona fama altrui, nonché il diritto di ogni persona a
difendere la propria intimità (cf. can. 220 CIC). Le parole di san Paolo ai
Galati suonano, in tale scenario, particolarmente attuali: «Voi infatti,
fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un
pretesto per vivere secondo la carne […]. Ma se vi mordete e divorate a vicenda,
guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!» (Gal
5,13-15).
In tale contesto, sembra affermarsi un certo preoccupante “pregiudizio negativo”
nei confronti della Chiesa Cattolica, la cui esistenza è culturalmente
presentata e socialmente ri-compresa, da un lato, alla luce delle tensioni che
possono verificarsi all’interno della stessa gerarchia e, dall’altro, partendo
dai recenti scandali di abusi, orribilmente perpetrati da taluni membri del
clero. Questo pregiudizio, dimentico della vera natura della Chiesa, della sua
autentica storia e della reale, benefica incidenza che essa ha sempre avuto ed
ha nella vita degli uomini, si traduce talvolta nell’ingiustificabile “pretesa”
che la Chiesa stessa, in talune materie, giunga a conformare il proprio
ordinamento giuridico agli ordinamenti civili degli Stati nei quali si trova a
vivere, quale unica possibile “garanzia di correttezza e rettitudine”.
Di fronte a tutto questo, la Penitenzieria Apostolica ha ritenuto opportuno
intervenire, con la presente Nota, per ribadire l’importanza e favorire
una migliore comprensione di quei concetti, propri della comunicazione
ecclesiale e sociale, che oggi sembrano diventati più estranei all’opinione
pubblica e talvolta agli stessi ordinamenti giuridici civili: il sigillo
sacramentale, la riservatezza connaturata al foro interno extra-sacramentale, il
segreto professionale, i criteri e i limiti propri di ogni altra comunicazione.
1. Sigillo sacramentale
Recentemente,
parlando del sacramento della Riconciliazione, il
Santo Padre
Francesco ha voluto ribadire l’indispensabilità e l’indisponibilità del sigillo
sacramentale: «La Riconciliazione stessa è un bene che la sapienza della Chiesa
ha sempre salvaguardato con tutta la propria forza morale e giuridica con il
sigillo sacramentale. Esso, anche se non sempre compreso dalla mentalità
moderna, è indispensabile per la santità del sacramento e per la libertà di
coscienza del penitente; il quale deve essere certo, in qualunque momento, che
il colloquio sacramentale resterà nel segreto della confessione, tra la propria
coscienza che si apre alla grazia di Dio, e la mediazione necessaria del
sacerdote. Il sigillo sacramentale è indispensabile e nessun potere umano ha
giurisdizione, né può rivendicarla, su di esso»[3].
L’inviolabile segretezza della Confessione proviene direttamente dal diritto
divino rivelato e affonda le radici nella natura stessa del sacramento, al punto
da non ammettere eccezione alcuna nell’ambito ecclesiale, né, tantomeno, in
quello civile. Nella celebrazione del sacramento della Riconciliazione è come
racchiusa, infatti, l’essenza stessa del cristianesimo e della Chiesa: il Figlio
di Dio si è fatto uomo per salvarci e ha deciso di coinvolgere, quale “strumento
necessario” in quest’opera di salvezza, la Chiesa e, in essa, quelli che Egli ha
scelto, chiamato e costituito quali suoi ministri.
Per esprimere questa verità, la Chiesa ha sempre insegnato che i sacerdoti,
nella celebrazione dei sacramenti, agiscono “in persona Christi capitis”,
ossia nella persona stessa di Cristo capo: «Cristo ci permette di usare il suo
“io”, parliamo nell’“io” di Cristo, Cristo ci “tira in sé” e ci permette di
unirci, ci unisce con il suo “io”. […] È questa unione con il suo “io” che si
realizza nelle parole della consacrazione. Anche nell’“io ti assolvo” – perché
nessuno di noi potrebbe assolvere dai peccati – è l’“io” di Cristo, di Dio, che
solo può assolvere»[4].
Ogni penitente che umilmente si rechi dal sacerdote per confessare i propri
peccati, testimonia così il grande mistero dell’Incarnazione e l’essenza
soprannaturale della Chiesa e del sacerdozio ministeriale, per mezzo del quale
Cristo Risorto viene incontro agli uomini, tocca sacramentalmente – cioè
realmente – la loro vita e li salva. Per tale ragione, la difesa del sigillo
sacramentale da parte del confessore, se fosse necessario usque ad sanguinis
effusionem, rappresenta non solo un atto di doverosa “lealtà” nei confronti
del penitente, ma molto più: una necessaria testimonianza – un “martirio” – resa
direttamente all’unicità e all’universalità salvifica di Cristo e della Chiesa[5].
La materia del sigillo è attualmente esposta e regolata dai cann. 983-984 e
1388, § 1 del CIC e dal can. 1456 del CCEO, nonché dal n. 1467 del Catechismo
della Chiesa Cattolica, laddove significativamente si legge non che la
Chiesa “stabilisce”, in forza della propria autorità, quanto piuttosto che essa
“dichiara” – ossia riconosce come un dato irriducibile, che deriva appunto dalla
santità del sacramento istituito da Cristo – «che ogni sacerdote che ascolta le
confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto
assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato».
Al confessore non è consentito, mai e per nessuna ragione, «tradire il
penitente con parole o in qualunque altro modo» (can. 983, § 1 CIC), così come
«è affatto proibito al confessore far uso delle conoscenza acquisite dalla
confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualunque pericolo di
rivelazione» (can. 984, § 1 CIC). La dottrina ha contribuito, poi, a specificare
ulteriormente il contenuto del sigillo sacramentale, che comprende «tutti i
peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del
penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto
manifestati in ordine all’assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in
forza della scienza sacramentale»[6].
Il sigillo sacramentale, perciò, riguarda tutto ciò che il penitente abbia
accusato, anche nel caso in cui il confessore non dovesse concedere
l’assoluzione: qualora la confessione fosse invalida o per qualche ragione
l’assoluzione non venisse data, comunque il sigillo deve essere mantenuto.
Il sacerdote, infatti, viene a conoscenza dei peccati del penitente «non ut
homo, sed ut Deus – non come uomo, ma come Dio»[7],
a tal punto che egli semplicemente “non sa” ciò che gli è stato detto in sede di
confessione, perché non l’ha ascoltato in quanto uomo ma, appunto, in nome di
Dio. Il confessore potrebbe, perciò, anche “giurare”, senza alcun pregiudizio
per la propria coscienza, di “non sapere” quel che sa soltanto in quanto
ministro di Dio. Per la sua peculiare natura, il sigillo sacramentale arriva a
vincolare il confessore anche “interiormente”, al punto che gli è proibito ricordare volontariamente la confessione ed egli
è tenuto a sopprimere ogni involontario ricordo di essa. Al segreto derivante
dal sigillo è tenuto anche chi, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza dei
peccati della confessione: «All’obbligo di osservare il segreto sono tenuti
anche l’interprete, se c’è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia
giunta notizia dei peccati della confessione» (can. 983, § 2 CIC).
Il divieto assoluto imposto dal sigillo sacramentale è tale da impedire al
sacerdote di fare parola del contenuto della confessione con lo stesso
penitente, fuori del sacramento, «salvo esplicito, e tanto meglio se non
richiesto, consenso da parte del penitente»[8].
Il sigillo esula, perciò, anche dalla disponibilità del penitente, il quale, una
volta celebrato il sacramento, non ha il potere di sollevare il confessore
dall’obbligo della segretezza, perché questo dovere viene direttamente da Dio.
La difesa del sigillo sacramentale e la santità della confessione non potranno
mai costituire una qualche forma di connivenza col male, al contrario
rappresentano l’unico vero antidoto al male che minaccia l’uomo e il mondo
intero; sono la reale possibilità di abbandonarsi all’amore di Dio, di lasciarsi
convertire e trasformare da questo amore, imparando a corrispondervi
concretamente nella propria vita. In presenza di peccati che integrano
fattispecie di reato, non è mai consentito porre al penitente, come condizione
per l’assoluzione, l’obbligo di costituirsi alla giustizia civile, in forza del
principio naturale, recepito in ogni ordinamento, secondo il quale «nemo
tenetur se detegere». Al contempo, però, appartiene alla “struttura” stessa
del sacramento della Riconciliazione, quale condizione per la sua validità, il
sincero pentimento, insieme al fermo proposito di emendarsi e di non reiterare
il male commesso. Qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del
male altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti,
nonché circa i concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il
fatto in foro civile e/o ecclesiastico e invocarne la giustizia.
Ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a “forzare” l’inviolabilità
del sigillo sacramentale costituirebbe un’inaccettabile offesa verso la
libertas Ecclesiae, che non riceve la propria legittimazione dai
singoli Stati, ma da Dio; costituirebbe altresì una violazione della libertà
religiosa, giuridicamente fondante ogni altra libertà, compresa la libertà di
coscienza dei singoli cittadini, sia penitenti sia confessori. Violare il
sigillo equivarrebbe a violare il povero che è nel peccatore.
2. Foro interno extra-sacramentale e direzione spirituale
All’ambito giuridico-morale del foro interno appartiene anche il cosiddetto
“foro interno extra-sacramentale”, sempre occulto, ma esterno al sacramento
della Penitenza. Anche in esso la Chiesa esercita la propria missione e potestà
salvifica: non rimettendo i peccati, bensì concedendo grazie, rompendo vincoli
giuridici (come ad esempio le censure) e occupandosi di tutto ciò che riguarda
la santificazione delle anime e, perciò, la sfera propria, intima e personale di
ciascun fedele.
Al foro interno extra-sacramentale appartiene in modo particolare la direzione
spirituale, nella quale il singolo fedele affida il proprio cammino di
conversione e di santificazione a un determinato sacerdote, consacrato/a o
laico/a.
Il sacerdote esercita tale ministero in virtù della missione che ha di
rappresentare Cristo, conferitagli dal sacramento dell’Ordine e da esercitarsi
nella comunione gerarchica della Chiesa, per mezzo dei cosiddetti tria munera:
il compito di insegnare, di santificare e di governare. I laici in forza del
sacerdozio battesimale e del dono dello Spirito Santo.
Nella direzione spirituale, il fedele apre liberamente il segreto della propria
coscienza al direttore/accompagnatore spirituale, per essere orientato e
sostenuto nell’ascolto e nel compimento della volontà di Dio.
Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual segretezza ad
extra, connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal
diritto di ogni persona al rispetto della propria intimità (cf. can. 220 CIC).
Per quanto in modo soltanto “analogo” a ciò che accade nel sacramento della
confessione, il direttore spirituale viene messo a parte della coscienza del
singolo fedele in forza del suo “speciale” rapporto con Cristo, che gli deriva
dalla santità di vita e – se chierico – dallo stesso Ordine sacro ricevuto.
A testimonianza della speciale riservatezza riconosciuta alla direzione
spirituale, si consideri la proibizione, sancita dal diritto, di chiedere non
solo il parere del confessore, ma anche quello del direttore spirituale, in
occasione dell’ammissione agli Ordini sacri o, viceversa, per la dimissione dal
seminario dei candidati al sacerdozio (cf. can. 240, § 2 CIC; can. 339, § 2
CCEO). Allo stesso modo, l’istruzione
Sanctorum Mater del 2007, relativa
allo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi,
vieta di ammettere a testimoniare non soltanto i confessori, a tutela del
sigillo sacramentale, ma anche gli stessi direttori spirituali del Servo di Dio,
anche per tutto ciò che abbiano appreso nel foro di coscienza, fuori della
confessione sacramentale[9].
Tale necessaria riservatezza sarà tanto più “naturale” per il direttore
spirituale, quanto più egli imparerà a riconoscere e a “commuoversi” davanti al
mistero della libertà del fedele che, per mezzo suo, si rivolge a Cristo; il
direttore spirituale dovrà concepire la propria missione e la propria stessa
vita esclusivamente davanti a Dio, al servizio della sua gloria, per il bene
della persona, della Chiesa e per la salvezza del mondo intero.
3. Segreti e altri limiti propri della comunicazione
Di altra natura rispetto all’ambito del foro interno, sacramentale ed
extra-sacramentale, sono le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto,
nonché i cosiddetti “segreti professionali”, di cui sono in possesso particolari
categorie di persone, tanto nella società civile quanto nella compagine
ecclesiale, in virtù di uno speciale ufficio da queste svolto per i singoli o
per la collettività.
Tali segreti, in forza del diritto naturale, vanno sempre serbati, «tranne –
afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 2491 – i casi
eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a
chi ne viene messo a parte, o a terzi, danni molto gravi ed evitabili soltanto
mediante la divulgazione della verità».
Un caso particolare di segreto è quello del “segreto pontificio”, che vincola in
forza del giuramento connesso all’esercizio di determinati uffici al servizio
della Sede Apostolica. Se il giuramento di segreto vincola sempre coram Deo
chi lo ha emesso, il giuramento connesso al “segreto pontificio” ha quale
ratio ultima il bene pubblico della Chiesa e la salus animarum. Esso
presuppone che tale bene e le esigenze stesse della salus animarum,
compreso perciò l’uso delle informazioni che non cadono sotto il sigillo,
possano e debbano essere correttamente interpretate dalla sola Sede Apostolica,
nella persona del Romano Pontefice, che Cristo Signore ha costituito e posto
quale visibile principio e fondamento dell’unità della fede e della comunione di
tutta la Chiesa[10].
Per quanto concerne gli altri ambiti della comunicazione, sia pubblici sia
privati, in tutte le sue forme ed espressioni, la sapienza della Chiesa ha
sempre indicato quale criterio fondamentale la “regola aurea” pronunciata dal
Signore e riportata nel Vangelo di Luca: «Ciò che volete gli uomini facciano a
voi, anche voi fatelo a loro» (Lc 6,31). In tal modo, nella comunicazione
della verità come nel silenzio riguardo ad essa, quando chi la domanda non
avesse il diritto di conoscerla, occorre conformare sempre la propria vita al
precetto dell’amore fraterno, avendo davanti agli occhi il bene e la sicurezza
altrui, il rispetto della vita privata e il bene comune[11].
Quale particolare dovere di comunicazione della verità, dettato dalla carità
fraterna, non si può non citare la “correzione fraterna”, nei suoi vari gradi,
insegnata dal Signore. Essa rimane l’orizzonte di riferimento, ove necessaria e
secondo quanto le concrete circostanze permettano ed esigano: «Se il tuo
fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo;
se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi
ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità» (Mt
18,15-17).
In un tempo di massificante comunicazione, nel quale ogni informazione viene
“bruciata” e con essa spesso purtroppo anche parte della vita delle persone, è
necessario re-imparare la forza della parola, il suo potere costruttivo, ma
anche il suo potenziale distruttivo; dobbiamo vigilare perché il sigillo
sacramentale non venga mai violato da alcuno e la necessaria riservatezza
connessa all’esercizio del ministero ecclesiale sia sempre custodita
gelosamente, avendo come unico orizzonte la verità e il bene integrale delle
persone.
Invochiamo dallo Spirito Santo, per tutta la Chiesa, un ardente amore per la
verità in ogni ambito e circostanza della vita; la capacità di custodirla
integralmente nell’annuncio del Vangelo a ogni creatura, la disponibilità al
martirio per difendere l’inviolabilità del sigillo sacramentale, nonché la
prudenza e la sapienza necessarie a evitare ogni uso strumentale ed erroneo di
quelle informazioni proprie della vita privata, sociale ed ecclesiale, che
possono volgersi a offesa della dignità della persona e della Verità stessa, che
è sempre Cristo, Signore e Capo della Chiesa.
Nella gelosa custodia del sigillo sacramentale e della necessaria discrezione
legata al foro interno extra-sacramentale e agli altri atti di ministero rifulge
una particolare sintesi tra dimensione petrina e mariana nella Chiesa.
Con Pietro, la sposa di Cristo custodisce, fino alla fine della storia, il
ministero istituzionale del “potere delle chiavi”; come Maria Santissima, la
Chiesa serba «tutte queste cose nel suo cuore» (Lc 2,51b), sapendo che in
esse si riverbera quella luce che illumina ogni uomo e che, nel sacro spazio tra
la coscienza personale e Dio, deve essere preservata, difesa e custodita.
Il Sommo Pontefice Francesco, in data 21 giugno 2019, ha approvato la presente
Nota, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 29 giugno, anno del
Signore 2019, nella solennità di Santi Pietro e Paolo, Apostoli.
Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore
Mons. Krzysztof Nykiel
Reggente
[6] V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI,
Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2000, p. 345.
[7] Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Suppl., 11, 1, ad 2.
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