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LETTERA CIRCOLARE SULLO STATO E L’ATTIVITÀ DEI TRIBUNALI
Tra i compiti, che spettano a questo
Supremo Tribunale, vi è l’obbligo di
provvedere alla retta amministrazione della giustizia in tutta la Chiesa[1].
Quest’obbligo è sancito dalla costituzione apostolica
Regimini Ecclesiae
universae, promulgata dal beato
Paolo VI, costituzione che statuì di
affidare alla
Segnatura
Apostolica la sollecitudine per tutte le cause e tutti i
Tribunali[2]. Nel porre in essere questa nuova competenza, già nel 1970 questo Supremo
Tribunale emanò una lettera circolare sullo stato e l’attività dei Tribunali
ecclesiastici (AAS 63 [1971] 480-486), alla quale veniva allegato anche uno
schema dell’annuale relazione da redigersi sullo stato e l’attività di ciascun
Tribunale.
A quasi cinquant’anni dall’emanazione delle norme sullo stato e l’attività dei
Tribunali, essendo intervenuti tanti e consistenti cambiamenti e innovazioni
nella Chiesa, nelle sue leggi e nella sua struttura, si è avvertita l’opportunità
di sottoporre a revisione le suddette norme e quello schema e di emanarle di
nuovo.
Tali norme devono tener conto in particolar modo del recente cambiamento
apportato ai canoni di entrambi i Codici, per quanto riguarda le cause di
nullità del matrimonio, dalle due Lettere Apostoliche date con motu proprio,
Mitis Iudex Dominus Iesus e
Mitis et misericors Iesus.
I
Tra i criteri fondamentali della nuova riforma del diritto processuale spicca il
nuovo e antico principio sull’originario esercizio della funzione giudiziaria da
parte del Vescovo nella Chiesa particolare: «Affinché sia finalmente tradotto in
pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande
importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua
Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i
fedeli a lui affidati»[3].
Questi criteri validi per la funzione giudiziaria vanno altrettanto intesi per
la funzione del Vescovo di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia
nella Chiesa particolare[4]: in realtà i Romani Pontefici più volte hanno tenuto esplicitamente a ricordare
questo compito, in occasione soprattutto delle annuali allocuzioni tenute al
Tribunale della Rota Romana[5].
Per lo stretto e nativo vincolo di comunione tra i Vescovi e il Romano
Pontefice, successore di Pietro, la funzione giudiziaria dei Vescovi nelle
Chiese particolari è indissolubilmente connessa al compito petrino, nato per
confermare la funzione dei Vescovi e per aiutarli; infatti i Vescovi, si
ribadisce nelle due Lettere Apostoliche sopra menzionate, insieme al Romano
Pontefice «condividono il compito della Chiesa, di tutelare cioè l’unità nella
fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia
cristiana»[6].
Da questo ufficio petrino discende il compito della
Segnatura Apostolica di
provvedere appunto affinché la giustizia sia rettamente amministrata in tutta la
Chiesa; il compito affidatogli questo Supremo Tribunale, quindi, volle e vuole
esercitare «non per concentrare su di sé ogni incarico, ma per aiutare
fraternamente i Tribunali dei Vescovi, dispersi per tutta la terra, e per
prestare un servizio ai medesimi per il bene delle anime, nella retta
amministrazione della giustizia»[7].
II
Per esercitare con sollecitudine l’amministrazione della giustizia, come è
evidente, si esige conoscenza e informazione sullo stato e l’attività dei
Tribunali sia presso i Vescovi Moderatori sia presso la Segnatura Apostolica[8].
Per la qualcosa tutti e singoli Tribunali, sia diocesani sia eparchiali sia
interdiocesani sia intereparchiali, sia della Chiesa latina sia delle Chiese
Orientali, devono far pervenire ogni anno la relazione sullo stato e l’attività
del Tribunale, che deve essere sottoscritta dal Vicario giudiziale, secondo
l’esemplare o schema annesso.
Schema che deve essere attentamente ed accuratamente compilato e quindi redatto
in triplice copia, di cui la prima deve essere consegnata al Vescovo Moderatore,
la seconda a questo Supremo Tribunale, la terza, invece, deve essere conservata
nell’archivio del Tribunale.
L’esemplare per la Segnatura Apostolica deve essere trasmesso a questo Supremo
Tribunale ogni anno nel mese di gennaio, a seconda dei casi, per via
elettronica, per posta ordinaria o diplomatica, oppure consegnandolo alla
Cancelleria della Segnatura Apostolica.
A questo schema si allegano utilmente le osservazioni del Vicario Giudiziale,
particolarmente:
1) sulle indagini previe e pastorali di cui agli articoli 2-5 della Ratio
procedendi allegate alle due ricordate Lettere Apostoliche;
2) sulle sezioni istruttorie e la loro organizzazione;
3) sui mutamenti che si fossero introdotti nell’ordinamento dei Tribunali;
4) sulle norme date e osservate circa le spese processuali, gli onorari degli
avvocati e il gratuito patrocinio[9];
5) sui ministri del Tribunale da formare e sulle iniziative locali sia per la loro
formazione permanente sia per quanto concerne i titoli accademici che devono
conseguire;
6) sulle maggiori questioni che si manifestano presso il Tribunale in materia
giudiziale.
Nello schema appresso proposto si deve anche far menzione delle sentenze, nei
processi matrimoniali più brevi, emanate davanti al Vescovo, il quale esercita
per mezzo di esse la sua funzione giudiziaria, mentre lo stesso processo
matrimoniale più breve – secondo le norme emanate – è strettamente connesso al
Tribunale diocesano o eparchiale o interdiocesano o intereparchiale[10].
III
Ricevuta ed esaminata la relazione sullo stato e l’attività del Tribunale, la
Segnatura Apostolica sottopone a ciascun Tribunale le osservazioni del caso, che
sono inviate ai Vescovi Moderatori affinché ne prendano atto, provvedano e,
quindi, se è il caso, riferiscano alla stessa Segnatura Apostolica. Il dialogo,
pertanto, si svolge tra il primo garante della retta amministrazione della
giustizia, il Vescovo Moderatore, e la Segnatura Apostolica, che esercita la
stessa sollecitudine a nome del Supremo Capo.
Le riferite osservazioni contengono più elementi, a seconda del caso: lodi,
approvazioni, apprezzamenti, consigli, suggerimenti, inviti, ammonimenti,
esempi, notizie, pareri ed esortazioni; tutte cose che, in una parola, sono di
aiuto e assistenza per i Tribunali, fatta salva sempre la libertà dei giudici
sulle decisioni da adottare.
Attraverso queste relazioni sullo stato e sull’attività dei Tribunali, la
Segnatura Apostolica può esercitare il suo ufficio con maggiore competenza,
soprattutto prendere in considerazione quando sia opportuno concedere le
dispense dal titolo accademico per essere nominati ministri dei Tribunali;
indicare suggerimenti sulle norme più opportune da predisporre; chiedere le
sentenze e gli atti delle cause e sottoporle ad esame per la retta
giurisprudenza da seguire[11]; preparare gli incontri con i Vescovi Moderatori, sia congiuntamente al tempo
per le visite ad limina, sia singolarmente, quando possa sembrare
necessario o utile; promuovere la cooperazione tra i Tribunali sparsi in tutto
il mondo in nome del bene dei fedeli; fornire notizie necessarie o richieste ai
Dicasteri della Curia Romana sull’esistenza, l’organizzazione e l’attività dei
Tribunali.
La vigilanza, che il Supremo Tribunale esercita, secondo le norme emanate, un
sano principio di sussidiarietà e soprattutto secondo la costituzione divina
della Chiesa, di solito avviene attraverso i Vescovi Moderatori. Quando si rende
opportuno un intervento da parte della Segnatura Apostolica – informati sempre i
Vescovi Moderatori –, ciò per lo più avviene laddove l’intervento si estenda a
più Tribunali, o sia richiesto dagli stessi Vescovi Moderatori, o talvolta,
secondo le circostanze, sia urgente.
Questa attività di vigilanza, così effettuata, presuppone la collaborazione dei
Vescovi Moderatori e dei ministri dei Tribunali, per il bene dei quali viene
posta in essere.
***
La comunione vive della comunicazione e la comunicazione giova alla comunione:
su questo remoto fondamento sta la ragione delle relazioni sullo stato e
l’attività dei Tribunali. È nei voti che queste relazioni siano di ausilio sia
ai Vescovi Moderatori sia alla Segnatura Apostolica nell’esercitare
convenientemente la propria funzione.
Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 30 luglio
2016.
Dominique Card. Mamberti Prefetto
+ Frans Daneels, o.praem. Arcivescovo tit. di Bita Segretario
+ Giuseppe Sciacca Vescovo tit. di Fondi Segretario Aggiunto
Prot. n. 51712/16 VT
[1] Cf. can. 1445, § 3 CIC; Giovanni Paolo II,
Costituzione apostolica
Pastor bonus, 28 giugno 1988, artt. 121 e
124, in AAS 80 (1988) 891, 892; Benedetto XVI, Lettera apostolica in
forma di motu proprio
Antiqua ordinatione, 21 giugno 2008,
Lex
propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, artt. 32; 35 e
titolo V: De administrativa ratione procedendi, in AAS 100 (2008)
521, 522, 535-538. [2] Paolo VI, Costituzione
apostolica
Regimini Ecclesiae
universae, 15 agosto 1967, n. 105,
in AAS 59 (1967) 921. Circa il compito di vigilanza affidato in
precedenza alla
Sacra Congregazione per la disciplina dei Sacramenti,
cf. Lettera circolare In Plenariis, 1° luglio 1932, in AAS 24
(1932) 272-274; costituzione dell’Ufficio di vigilanza presso il
medesimo Dicastero, 24 maggio 1939.
[3] Francesco, Lettera
Apostolica in forma di motu proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus, 15
agosto 2015, proemio, III, in AAS 107 (2015) 959-960; Francesco, Lettera
Apostolica in forma di motu proprio
Mitis et misericors Iesus, 15
agosto 2015, proemio, in AAS 107 (2015) 947.
[4] Cf. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
Lettera circolare Visis actis, 24 luglio 1972; Istruzione
Dignitas connubii, 25 gennaio 2005, art. 38, § 4; Congregazione per i Vescovi,
Direttorio del ministero pastorale dei Vescovi «Apostolorum
Successores», 22 febbraio 2004, nn. 68 et 180.
[5] Cf., a titolo
esemplificativo, Giovanni Paolo II,
Allocuzione al Tribunale della
Rota Romana all’inizio dell’anno giudiziario, 29 gennaio 2005, n. 4,
in AAS 97 (2005) 165.
[6] Francesco, Lettera
Apostolica in forma di motu proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus, 15
agosto 2015, proemio, in AAS 107 (2015) 959; cf. anche Francesco,
Lettera Apostolica in forma di motu proprio
Mitis et misericors Iesus,
15 agosto 2015, proemio: «In forza del suo ufficio pastorale è con
Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella
disciplina» (AAS 107 [2015] 948).
[7] Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
Lettera circolare Inter cetera, 28 dicembre 1970, n. 5, in AAS 63
(1971) 482.
[8] Cf. Benedetto XVI,
Allocuzione alla Sessione Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, 4 febbraio 2011, in AAS 103 (2011) 116: «Ciò comporta tra l’altro, come la
Lex propria indica, l’aggiornata
raccolta di informazioni sullo stato ed attività dei tribunali locali attraverso
la annuale relazione che ogni tribunale è tenuto ad inviare alla Segnatura
Apostolica; la sistemazione ed elaborazione dei dati che da essi pervengono; l’individuazione
di strategie per la valorizzazione delle risorse umane e istituzionali nei
tribunali locali nonché l’esercizio costante della funzione di indirizzo rivolta
ai Moderatori dei tribunali diocesani e interdiocesani, ai quali compete
istituzionalmente la responsabilità diretta per l’amministrazione della
giustizia. Si tratta di un’opera coordinata e paziente, volta soprattutto a
fornire ai fedeli un’amministrazione della giustizia retta, pronta ed
efficiente».
[9] Cf.
cann. 1649 CIC e
1334-1336 CCEO.
[10] Cf. Francesco, Lettera
Apostolica in forma di motu proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus, 15
agosto 2015, can. 1676 e art. 19 della Ratio procedendi, in AAS 107
(2015) 962-963, 970; Francesco, Lettera Apostolica in forma di motu
proprio
Mitis et misericors Iesus, 15 agosto 2015, can. 1362 e
art. 19 della Ratio procedendi, in AAS 107 (2015) 950, 957.
[11] Cf. Benedetto XVI,
Allocuzione alla Sessione Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, 4 febbraio 2011, in AAS 103 (2011) 117: « La vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia sarebbe però
carente se non comprendesse anche la funzione di tutela della retta
giurisprudenza. Gli strumenti di conoscenza e di intervento, di cui la Lex
propria e la posizione istituzionale provvedono codesta Segnatura Apostolica,
permettono un’azione che, in sinergia con il Tribunale della Rota Romana, si
rivela provvidenziale per la Chiesa. Le esortazioni e le prescrizioni con le
quali codesta Segnatura Apostolica accompagna le risposte alle Relazioni annuali
dei tribunali locali non infrequentemente raccomandano ai rispettivi Moderatori
la conoscenza e l’adesione sia alle direttive proposte nelle annuali allocuzioni
pontificie alla Rota Romana, sia alla comune giurisprudenza rotale su specifici
aspetti che si rilevano urgenti per i singoli tribunali».
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