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REGOLAMENTO PROPRIO

DELLA PREFETTURA DEGLI AFFARI ECONOMICI
DELLA SANTA SEDE

 

TITOLO I
COMPETENZA

Art. 1

La Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede è istituzionalmente l'Organo preposto alla vigilanza ed al controllo delle Amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano godere (cf. art. 176 Cost. ap. « Pastor Bonus»).

TITOLO II
FUNZIONI

Art. 2 *

La Prefettura:

1. esamina le relazioni sullo stato patrimoniale ed economico delle singole Amministrazioni di cui all'art. 1, quale emerge dai loro bilanci preventivi e consuntivi annuali;

2. controlla le scritture contabili e la documentazione relativa ai medesimi bilanci, da eseguire in sede di revisione del bilancio consuntivo di ciascuna Amministrazione, da effettuare anche in loco;

3. redige i bilanci preventivo e consuntivo consolidati della Santa Sede e prepara una relazione su quello dello Stato della Città del Vaticano e li sottopone all'approvazione della Superiore Autorità entro i tempi stabiliti (cfr. artt. 20 e 22);

4. esercita la vigilanza circa le iniziative economiche di maggiore importanza delle Amministrazioni, esprimendo, ai fini dell'approvazione definitiva, il parere sui progetti di carattere straordinario e restauri;

5. indaga circa i danni che in qualsiasi maniera siano stati apportati al patrimonio della Santa Sede al fine di promuovere azioni penali o civili, se ritenuto necessario, presso i Tribunali competenti.

Art. 3

La Prefettura potrà anche essere invitata a formulare pareri o proposte in ordine a singoli fatti di gestione od alla ripartizione e destinazione di utili.

TITOLO III
DIREZIONE E ORGANICO

Art. 4

La Prefettura è presieduta da un Cardinale Capo Dicastero assistito da un determinato numero di Cardinali, con la collaborazione del Prelato Segretario e del Ragioniere Generale, nominati dal Santo Padre per un quinquennio.

Art. 5

Il Presidente regge e dirige la Prefettura, sovrintende a tutta l'attività della medesima e la rappresenta a tutti gli effetti.

Art. 6

Il Prelato Segretario, seguendo le direttive del Presidente e d'intesa con lui, coordina i vari servizi, cura il disbrigo delle pratiche d'Ufficio e vigila sull'osservanza dei Regolamenti nonché su quantÂÂÂ’altro attiene alla gestione del personale.

Art. 7

Il Ragioniere Generale assiste il Prelato Segretario negli adempimenti dell'Ufficio, risponde dell'esame dei bilanci e delle questioni ad esso connesse e può essere chiamato alla temporanea sostituzione del Prelato Segretario, in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 8

§ 1. Gli Officiali di ruolo che prestano la loro opera nella Prefettura sono assunti secondo le esigenze funzionali del Dicastero nei limiti della Tabella organica a norma del Regolamento Generale della Curia Romana.

§ 2. Per la revisione ed eventuali modifiche della Tabella organica si procede a norma del Regolamento Generale della Curia Romana.

Art. 10

La Prefettura si avvale della collaborazione di Consultori e di Esperti ecclesiastici e laici, nonché del Consiglio Internazionale dei Revisori.

Art. 13

I Consultori e gli Esperti prestano la loro assistenza quando richiesta, esprimendo il loro parere su questioni di carattere finanziario, immobiliare, giuridico, fiscale ed imprenditoriale.

Art. 14

I Consultori e gli Esperti, che collaborano a titolo gratuito, debbono essere particolarmente competenti nei settori economico, finanziario, immobiliare, giuridico, fiscale e nel campo dell'organizzazione aziendale.

Art. 15 

Il Consiglio Internazionale dei Revisori è composto da cinque professionisti particolarmente competenti nella revisione dei conti e nell'analisi dei bilanci, i quali prestano la loro assistenza a titolo gratuito.

Art. 16

Il Consiglio Internazionale dei Revisori si riunisce almeno una volta all'anno sia per gli adempimenti di cui all'art. 22, sia per emettere pareri su altre questioni ad esso sottoposte dal Presidente.

Art. 17

§ 1. I Consultori ed i membri del Consiglio Internazionale dei Revisori sono nominati dal Santo Padre con mandato rinnovabile di norma per una sola volta, della durata rispettivamente di cinque e di tre anni. Essi rimangono in carica, dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione.

§ 2. Gli Esperti sono nominati dal Presidente della Prefettura, sentita la Segreteria di Stato.  

TITOLO IV
PROCEDURA

Art. 18

§ 1. Per gli adempimenti istituzionali di cui all'art. 2, i singoli Enti dovranno inviare alla Prefettura il bilancio preventivo e quello consuntivo secondo il calendario approvato dal Santo Padre e comunicato al Responsabile dei citati Enti dalla Prefettura stessa.

§ 2. Ambedue i bilanci, sottoscritti dal Responsabile dell'Ente e da quello della contabilità, debbono essere corredati da una relazione illustrativa dei fatti salienti della gestione e dei motivi delle variazioni più significative rispetto agli anni precedenti. Gli enti nei quali sono previsti organi collegiali di gestione e di controllo debbono anche inviare alla Prefettura copia del verbale di approvazione di detti organi relativi al bilancio.

Art. 19

I bilanci debbono essere redatti secondo le norme contenute nel Regolamento approvato dal Santo Padre il 10 ottobre 1997.

Art. 20

§ 1. I singoli bilanci preventivi e le relative documentazioni sono sottoposti all'esame della Prefettura, per un suo parere di competenza ai fini della approvazione dei medesimi bilanci da parte della Superiore Autorità.

§ 2. Sulla base dei bilanci degli Enti che entrano nell'area di consolidamento e di quello dello Stato della Città del Vaticano, la Prefettura redige il Bilancio Generale consolidato di previsione della Santa Sede, come pure una relazione su quello dello Stato della Città del Vaticano, che saranno esaminati dalla Commissione Cardinalizia della medesima Prefettura e, successivamente, sottoposti all'approvazione del Santo Padre, per il tramite della Segreteria di Stato.

Art. 21

Quanto ai bilanci consuntivi da trasmettere alla Prefettura nei termini stabiliti nell'art. 18, la Prefettura, prima di redigere il bilancio consuntivo consolidato della Santa Sede, e di preparare una relazione dello Stato della Città del Vaticano, effettuerà la revisione dei singoli bilanci controllando « in loco » la documentazione e le scritture contabili, coadiuvata dai Responsabili di ciascuna Amministrazione.

Art. 22

Il bilancio consuntivo consolidato della Santa Sede e quello dello Stato della Città del Vaticano vengono presentati al Consiglio Internazionale dei Revisori per una valutazione tecnica in base anche ai principi contabili enunciati nel Regolamento per i Bilanci della Santa Sede e al « Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede ».

Essi saranno sottoposti all'approvazione del Santo Padre, per il tramite della Segreteria di Stato.

Art. 23

La Prefettura può chiedere ai singoli Enti l'esibizione di documenti ed atti che ritenga necessari.

Art. 24

Per gli adempimenti di cui all'ari. 2, n. 2, la Prefettura, d'intesa con la Segreteria di Stato, può effettuare la revisione « in loco », anche presso le Amministrazioni non comprese nell'area di consolidamento.

Art. 25

§ 1. Per gli adempimenti di cui all'ari. 2, n. 5, la Prefettura adotta le norme procedurali previste dal Libro VII del C.J.C. nei limiti imposti dalla materia.

§ 2. Le indagini circa i danni arrecati al Patrimonio della Santa Sede, di cui all'ari. 2, n. 5, possono essere espletate a seguito di verifiche d'ufficio o di denuncia documentata.

Art. 26

Verificate la fondatezza della denuncia, l'entità del danno e le relative responsabilità, la Prefettura inizierà l'istruttoria preliminare per raccogliere tutti gli elementi necessari a motivare l'introduzione dell'azione penale o civile presso i Tribunali competenti, previa informazione della Superiore Autorità.

Città del Vaticano, 20 novembre 1999

 

     

* A norma della Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" (artt. 178-179)

  

        

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