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PREFETTURA DEGLI AFFARI ECONOMICI DELLA SANTA SEDE
Regolamento Febbraio 2011
Titolo I Art. 1 La Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede è il Dicastero preposto all’indirizzo e alla programmazione economica, come pure alla vigilanza e al controllo delle Amministrazioni della Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l’autonomia di cui esse godano [1].
Titolo II Art. 2 La Prefettura in base alle indicazioni del Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede: 1. redige il documento di programmazione economica nel quale vengono proposti gli obiettivi che in modo unitario devono essere perseguiti dalle Amministrazioni; 2. propone, periodicamente, i principali parametri macro-economici di riferimento, da utilizzare da parte degli Enti per la redazione dei rispettivi bilanci annuali di previsione.
La Prefettura: 1. esamina le relazioni sullo stato patrimoniale ed economico delle singole Amministrazioni di cui all’Art. 1, allegate ai relativi bilanci preventivi e consuntivi annuali; 2. controlla il bilancio consuntivo di ciascuna Amministrazione, le scritture contabili e la relativa documentazione mediante verifiche da effettuare anche in loco; 3. redige il bilancio preventivo e consuntivo consolidato della Santa Sede e quello dello Stato della Città del Vaticano e li sottopone all’approvazione della Superiore Autorità entro i tempi stabiliti [2]; 4. cura che i bilanci siano redatti con chiarezza, in modo che da essi emerga la situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli Enti; a tal fine predispone il Regolamento per la redazione del bilancio degli Enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e i modelli di conto economico e stato patrimoniale, con i dettagli delle principali voci, utili per il consolidamento; 5. esercita la vigilanza in modo da avere una conoscenza reale e completa della situazione giuridica, patrimoniale, amministrativa e fiscale degli Enti di cui all’Art. 1; essa può chiedere ai singoli Enti l’esibizione dei documenti ritenuti necessari; 6. esprime, ai fini dell’approvazione da parte della Superiore Autorità, un motivato parere sui singoli atti di straordinaria amministrazione e di alienazione di valore superiore a una determinata somma; 7. indaga circa i danni che in qualsiasi modo siano stati arrecati al patrimonio della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano affinché l’Ente interessato prenda i necessari provvedimenti, non esclusa la promozione di azioni penali o civili presso i Tribunali competenti.
Sentita la Segreteria di Stato, la Prefettura, nell’ambito delle sue
competenze, può emanare istruzioni e direttive
[3].
Art. 5 La Prefettura, nell’attuazione delle proprie funzioni, promuove la
collaborazione tra i Dicasteri interessati, anche mediante incontri, per
studiare, esaminare e valutare congiuntamente fatti rilevanti di gestione
amministrativa e finanziaria [4].
Art. 6 L’attività di vigilanza e di controllo si realizza all’interno di un rapporto di collaborazione attiva tra le Amministrazioni e la Prefettura, soprattutto attraverso: 1. l’analisi tesa ad accertare la corretta tenuta della contabilità e la custodia dei relativi documenti; 2. l’analisi delle procedure interne; 3. l’analisi gestionale delle attività degli Enti di cui all’Art. 1; 4. l’analisi diretta ad assicurare una precisa ed ordinata acquisizione e conservazione dei documenti con rilevanza giuridica relativi a ciascun Ente, ai suoi beni ed alle attività svolte; 5. la determinazione, per gli Enti di cui all’Art. 1, degli atti soggetti a
controllo preventivo. Art. 7 Allo stesso modo il controllo successivo si realizza attraverso la verifica
dei fatti gestionali relativi alle attività e ai beni degli Enti di cui all’Art.
1, e si esprime, oltre che con un giudizio valutativo, anche attraverso pareri
motivati e raccomandazioni. Art. 8 L’attività del Dicastero è regolata, oltre che dalle norme contenute nel
Codice di Diritto Canonico e nella Costituzione Apostolica
Pastor Bonus,
da quelle del Regolamento Generale della Curia Romana, del Regolamento per la
redazione dei bilanci degli Enti della Santa Sede, predisposto dalla stessa
Prefettura e del presente Regolamento. Art. 9 Durante la Sede vacante, su richiesta del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa o di un suo delegato, la Prefettura è tenuta a fornire l’ultimo bilancio consolidato consuntivo della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e quello preventivo per l’anno in corso [5].
Titolo III
Art. 10 La Prefettura: 1. è presieduta da un Cardinale Presidente, assistito da un determinato numero di Cardinali, con l’aiuto del Segretario, che di regola è un Prelato e del Ragioniere Generale e con la consulenza dei Consultori [6]. Tutti sono nominati dal Santo Padre per un quinquennio; 2. presta la propria collaborazione un congruo numero di Officiali
[7].
Art. 11 La Plenaria della Prefettura tratta gli affari di maggiore importanza e le
questioni aventi carattere di principio generale
[8].
Art. 12 Il Presidente regge la Prefettura, ne dirige l’attività e la rappresenta
[9].
Art. 13 Il Presidente consulta il Congresso, costituito dal Segretario, dal
Ragioniere Generale, dal Capo Ufficio e da eventuali Consultori, quando lo
ritiene opportuno e in particolare per esprimere il parere della Prefettura
circa l’approvazione dei bilanci e gli atti soggetti a controllo. Art. 14 Il Segretario, seguendo le direttive del Presidente e d’intesa con Lui,
coordina i vari servizi, cura il disbrigo delle pratiche d’Ufficio e vigila
sull’osservanza dei Regolamenti e sulla disciplina del personale. Art. 15 Il Ragioniere Generale assiste il Segretario negli adempimenti dell’Ufficio,
risponde dell’esame dei bilanci e delle questioni ad esso connesse e può essere
chiamato alla temporanea sostituzione del Segretario, in caso di sua assenza o
di impedimento. Art. 16 Gli Officiali di ruolo che prestano la loro opera nella Prefettura sono
assunti secondo le esigenze funzionali del Dicastero nei limiti della tabella
organica a norma del Regolamento Generale della Curia Romana. Per la revisione
ed eventuali modifiche della tabella organica si procede a norma del Regolamento
Generale della Curia Romana. Art. 17 Quando richiesto da necessità di Ufficio il Presidente può assumere contabili
o altro personale straordinario con contratto a tempo determinato a norma del
Regolamento Generale della Curia Romana. Art. 18 Il personale di ruolo è distribuito secondo la tabella organica nei dieci
livelli funzionali in base alla mansione effettivamente svolta, con relativa
retribuzione. Art. 19 I Revisori Contabili e gli Aiuto Revisori dovranno essere muniti
rispettivamente di laurea specialistica in Economia e Commercio o titolo estero
equipollente e di diploma di Ragioniere o Perito Commerciale. Art. 20 La Prefettura si avvale della collaborazione di Consultori, di Esperti e di
Revisori Internazionali. Essi sono scelti secondo il criterio della competenza e
della universalità e prestano la loro opera a titolo gratuito. Art. 21 I Consultori prestano la loro assistenza quando richiesta esprimendo un
parere su questioni di carattere finanziario, immobiliare, giuridico, fiscale ed
imprenditoriale. Art. 22 Gli Esperti sono incaricati di volta in volta dal Presidente di esprimere il
loro parere su questioni che richiedono particolare competenza e
professionalità. Art. 23 I Revisori Internazionali, in numero di cinque, sono professionisti
particolarmente competenti nella revisione dei conti e nell’analisi dei bilanci.
Essi sono nominati dal Sommo Pontefice per un triennio. L’incarico è rinnovabile
fino al terzo mandato. Art. 24 I Revisori Internazionali si riuniscono almeno due volte l’anno, sia per gli adempimenti di cui all’Art. 31 del presente Regolamento, sia per dare pareri su questioni ad essi sottoposte dal Presidente.
Titolo IV
Art. 25 Per gli adempimenti istituzionali di cui all’Art. 3, le singole
Amministrazioni devono inviare alla Prefettura il bilancio preventivo e quello
consuntivo e, se richiesto, quello delle eventuali previsioni aggiornate,
secondo il calendario approvato. Art. 26 I suddetti bilanci, sottoscritti dal Rappresentante dell’Ente e dal
Responsabile della contabilità, devono essere corredati di una relazione nella
quale vengono illustrati adeguatamente sia i fatti salienti della gestione, sia
i motivi delle variazioni più significative rispetto all’anno precedente. La
relazione al consuntivo deve indicare anche le motivazioni delle variazioni al
preventivo. Qualora siano previsti organi collegiali di gestione e di controllo
si deve unire ai bilanci anche la copia del verbale di approvazione di detti
organi. Art. 27 I bilanci devono essere redatti secondo le norme contenute nell’apposito
Regolamento; le previsioni devono essere elaborate anche sulla base dei
parametri di riferimento indicati dalla Prefettura
[10].
Art. 28 La Prefettura esprime un parere di competenza sui bilanci preventivi e gli
eventuali aggiornamenti, sui bilanci consuntivi, nonché sulla documentazione ad
essi allegata delle singole Amministrazioni ai fini dell’approvazione da parte
della Superiore Autorità. Art. 29 La Prefettura, sulla base dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti che
entrano nell’area di consolidamento e di quelli dello Stato della Città del
Vaticano, redige i bilanci generali consolidati della Santa Sede, come pure i
bilanci dello Stato della Città del Vaticano. Art. 30 La Prefettura, anche in fase di redazione del bilancio consuntivo
consolidato, può richiedere ulteriori atti ritenuti necessari e controllare in
loco la documentazione e le scritture contabili, coadiuvata dai Responsabili di
ciascuna Amministrazione. Art. 31 I bilanci preventivi e consuntivi consolidati della Santa Sede e quelli dello
Stato della Città del Vaticano vengono presentati ai Revisori Internazionali per
una loro valutazione. Art. 32 I bilanci preventivi e consuntivi dopo la valutazione dei Revisori Internazionali, sono esaminati dalla Plenaria della Prefettura e quindi sottoposti all’approvazione del Sommo Pontefice, tramite la Segreteria di Stato.
Le istanze relative agli atti soggetti a controllo
[11],
accompagnate da idonea documentazione, devono essere presentate alla Prefettura
almeno un mese prima della loro esecuzione. Al termine dell’esame viene
formulato un parere da trasmettere all’Amministrazione interessata. Art. 34 Le indagini circa i danni arrecati al patrimonio della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano [12], possono essere espletate a seguito di verifiche d’Ufficio o di denuncia. La Prefettura, in base ai riscontri emersi dalle indagini, redige una motivata relazione in modo che la Superiore Autorità autorizzi l’Ente ad introdurre eventuali azioni giudiziarie, siano esse civili o penali, presso i Tribunali competenti.
Città del Vaticano, 22 febbraio 2012
Tarcisio Card. Bertone
[2] Cfr. Art. 32 del presente Regolamento.
[3] Giovanni Paolo II,
Pastor Bonus, 28 giugno 1988, in AAS, 80 [1988] 841-934, art. 15.
[4]
Ivi, art. 21.
[5] Ivi, art. 171 § 2.
[6]
Ivi, artt. 3 e 177.
[7] Ivi, art. 3.
[8] Ivi, art. 11 § 2.
[9] Ivi, art. 4.
[10] Cfr. Art. 2 del presente Regolamento.
[11]
Cfr. Art. 3, n. 6 del presente Regolamento.
[12]
Cfr. Art. 3, n. 7 del presente Regolamento.
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