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Statuto
Art. 1 − Denominazione e Sede
È
costituita presso la Patriarcale Basilica di
Santa Maria Maggiore, la “Fraternitas
Internationalis Mater Dei et Ecclesiae”,
dipendente dal Capitolo Liberiano. Il Centro
della Fraternitas è presso la Basilica.
Art. 2 − Scopo
La
Fraternitas non ha scopo di lucro.
Essa ha per obiettivo:
1.
la cura
della propria vita interiore modellata sull’esempio
di Maria, secondo il principio ascetico “Ad Jesum
per Mariam” suggerito da S. Luigi M. Grignion de
Monfort e alimentata da un assiduo culto
all’Eucaristia;
2.
il
sostegno spirituale, morale ed eventualmente anche
materiale alla Basilica;
3.
l’apostolato diretto alla propagazione della
devozione a Maria quale Madre di Dio e della Chiesa.
Art. 3 − Durata
La
durata della Fraternitas è illimitata
e potrà essere sciolta con delibera del
Capitolo Liberiano.
Art. 4 − Domanda di ammissione
Possono essere ammessi alla Fraternitas tutti i
fedeli cattolici di maggiore età e di ogni stato
di vita, che intendono cooperare, secondo le loro
possibilità, alle finalità del Centro e ne fanno
domanda scritta, dichiarando di accettare il
presente Statuto. A teli condizioni possono aderire
Ecclesiastici, Religiosi, Religiose e laici,
sposati, celibi o nubili. La Fraterrnitas è aperta
particolarmente alle donne già inserite in un Ordo
Virginum o candidate ad entrare in esso che
intendano aderire all’Associazione condividendone la
spiritualità mariana e le specifiche finalità
proprie.
L’ammissione è deliberata, su proposta del Prefetto,
dal Cardinale Arciprete.
Art. 5 − Diritti e doveri degli
associati
Tutti gli associati godono dei vantaggi
spirituali derivanti dal patrimonio di pietà
mariana proprio della Basilica. Gli associati sono
tenuti a condurre esemplare vita cristiana, a
partecipare alle attività del Centro e a tenere un
comportamento corretto sotto ogni aspetto che non
contrasti con le finalità della Fraternitas.
Art. 6 − Decadenza degli associati
Gli associati cessano di appartenere alla
Fraternitas nei seguenti casi:
1.
mancato rinnovo della quota annuale
di iscrizione
2.
dimissione volontaria;
3.
esclusione, deliberata dal Cardinale
Arciprete, su richiesta del Prefetto, pronunciata
nei confronti di un associato che commettesse azioni
disonorevoli entro e fuori del Centro, o che, con la
sua condotta, costituisse ostacolo al buon andamento
del sodalizio.
Art. 7 − Organi
Gli organi della Fraternitas sono:
-
il Presidente (nella persona del Cardinale
Arciprete pro tempore)
-
il Prefetto (un Canonico eletto dal Capitolo)
-
il Segretario (laico, nominato dal Prefetto)
Art. 8 − Il bilancio
Il
Prefetto redige annualmente il bilancio
ovvero il rendiconto economico e finanziario del
Centro e cura ogni altra documentazione che si
rendesse necessaria per legge o per disposizione del
Capitolo. Il bilancio viene presentato
ordinariamente per l’approvazione al Capitolo
nell’adunanza del mese di marzo.
Art. 9 − Il Presidente
Il
Cardinale Arciprete, nella sua veste di Presidente
della Fraternitas, ne è il legale rappresentante
e può delegare tale qualifica al Prefetto.
Art. 10 − Il Prefetto
Il Prefetto dirige il Centro
e coordina tutta l’attività della Fraternitas, dà
esecuzione alle deliberazioni del Presidente.
Coadiuvato dal Segretario, attende alla
corrispondenza e come tesoriere cura
l'amministrazione del Centro e si incarica della
tenuta delle relative scritture contabili. Il
Prefetto resta in carica per tre anni. Il suo
mandato è rinnovabile per ulteriori due volte.
Art. 11 − Patrimonio
I
mezzi finanziari della Fraternitas sono
costituiti dalle liberalità degli associati e da
eventuali contributi di enti ed associazioni, da
lasciti e donazioni di terzi.
Art. 12 − Sezioni
Il
Centro potrà costituire delle Sezioni nei luoghi
più opportuni al fine di meglio
raggiungere i propri scopi. |