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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO III

LA FUNZIONE D' INSEGNARE DELLA CHIESA

 

TITOLO I

IL MINISTERO DELLA PAROLA DIVINA

(Cann. 756 – 761)

 

Can. 756 - §1. Nei riguardi della Chiesa universale la funzione di annunciare il Vangelo è affidata principalmente al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.

§2. Nei riguardi della Chiesa particolare loro affidata esercitano tale funzione i singoli Vescovi, i quali in essa sono i moderatori di tutto il ministero della parola; a volte però alcuni Vescovi la esplicano congiuntamente nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto.

Can. 757 - È proprio dei presbiteri, che sono i cooperatori dei Vescovi, annunciare il Vangelo di Dio; sono tenuti soprattutto a questo dovere, nei riguardi del popolo loro affidato, i parroci e gli altri cui viene commessa la cura delle anime; spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio nel ministero della parola, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio.

Can. 758 - I membri degli istituti di vita consacrata, in forza della propria consacrazione a Dio, rendono testimonianza del Vangelo in modo peculiare, e convenientemente essi vengono assunti dal Vescovo in aiuto per annunciare il Vangelo.

Can. 759 - I fedeli laici, in forza del battesimo e della confermazione, con la parola e con l'esempio della vita cristiana sono testimoni dell'annuncio evangelico; possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del ministero della parola.

Can. 760 - Nel ministero della parola, che deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la liturgia, il magistero e la vita della Chiesa, sia integralmente e fedelmente proposto il mistero di Cristo.

Can. 761 - Per annunciare la dottrina cristiana si adoperino i diversi mezzi, che sono a disposizione, in primo luogo la predicazione e l'istruzione catechistica, che tengono sempre il posto principale, ma anche la presentazione della dottrina nelle scuole, nelle accademie, conferenze e adunanze di ogni genere, e altresì la diffusione della medesima attraverso le dichiarazioni pubbliche fatte dalla legittima autorità in occasione di taluni eventi con la stampa e con gli altri strumenti di comunicazione sociale.