CODICE DI DIRITTO CANONICO
LA FUNZIONE D' INSEGNARE DELLA CHIESA TITOLO IV
GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE E IN SPECIE I LIBRI (Cann. 822 – 832)
Can. 822 - §1. I pastori della Chiesa, valendosi del diritto proprio della Chiesa nell'adempimento del loro incarico, cerchino di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale. §2. Sia cura dei medesimi pastori istruire i fedeli del dovere che hanno di cooperare perché l'uso degli strumenti di comunicazione sociale sia vivificato da spirito umano e cristiano. §3. Tutti i fedeli, quelli soprattutto che in qualche modo hanno parte nell'uso e nell'organizzazione dei medesimi strumenti, siano solleciti nel prestare la loro cooperazione alle attività pastorali, in modo tale che la Chiesa anche con tali strumenti possa esercitare efficacemente la sua funzione. Can. 823 - §1. Perché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi. §2. Il dovere e il diritto, di cui nel §1, competono ai Vescovi, sia singolarmente sia riuniti nei concili particolari o nelle Conferenze Episcopali nei riguardi dei fedeli alla loro cura affidati, d'altro lato competono alla suprema autorità della Chiesa nei riguardi di tutto il popolo di Dio. Can. 824 - §1. Se non è stabilito altrimenti, l'Ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione per la pubblicazione dei libri va richiesta secondo i canoni del presente titolo, è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore oppure l'Ordinario del luogo nel quale il libro viene effettivamente edito. §2. Ciò che viene stabilito nei canoni di questo titolo sui libri, si deve applicare a qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione, se non consti altro. Can. 825 - §1. I libri delle sacre Scritture non possono essere pubblicati senza essere stati approvati dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; e parimenti perché le versioni delle medesime possano essere edite nelle lingue correnti, si richiede che siano state approvate dalla stessa autorità e contemporaneamente siano corredate da sufficienti spiegazioni. §2. I fedeli cattolici, su licenza della Conferenza Episcopale, possono preparare e pubblicare le versioni delle sacre Scritture corredate da convenienti spiegazioni, in collaborazione anche con i fratelli separati. Can. 826 - §1. Per ciò che attiene ai libri liturgici, si osservino le disposizioni del can. 838. §2. Perché siano pubblicati di nuovo i libri liturgici o parti di essi, come pure le loro versioni nelle lingue correnti, deve risultare la concordanza con l'edizione approvata da un attestato dell'Ordinario del luogo in cui vengono effettivamente editi. §3. I libri di preghiere per l'uso pubblico o privato dei fedeli non siano pubblicati se non su licenza dell'Ordinario del luogo. Can. 827 - §1. I catechismi come pure gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica o le loro versioni, per essere pubblicati, devono avere l'approvazione dell'Ordinario del luogo, fermo restando il disposto del can. 775, §2. §2. Qualora non siano stati pubblicati con l'approvazione della competente autorità ecclesiastica o da essa successivamente approvati, nelle scuole, sia elementari sia medie sia superiori, non possono essere adottati come testi-base dell'insegnamento i libri che toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali. §3. Si raccomanda che i libri che trattano le materie di cui al §2, sebbene non siano adoperati come testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo. §4. Nelle chiese o negli oratori non si possono esporre, vendere o dare libri o altri scritti che trattano di questioni di religione o di costumi, se non sono stati pubblicati con licenza della competente autorità ecclesiastica o da questa successivamente approvati. Can. 828 - Non è lecito pubblicare di nuovo le collezioni dei decreti o degli atti editi da una autorità ecclesiastica, senza aver richiesto precedentemente la licenza della medesima autorità e osservate le condizioni da essa imposte. Can. 829 - L'approvazione o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni. Can. 830 - §1. Rimanendo intatto il diritto di ciascun Ordinario del luogo di affidare a persone per lui sicure il giudizio sui libri, può essere redatto dalla Conferenza Episcopale un elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e prudenza, che siano a disposizione delle curie diocesane, oppure può essere costituita una commissione di censori, che gli Ordinari locali possano consultare. §2. Il censore, nell'attendere al suo ufficio, messa da parte ogni preferenza personale, tenga presente solamente la dottrina della Chiesa sulla fede e sui costumi, quale è proposta dal magistero ecclesiastico. §3. Il censore deve dare il suo parere per scritto; se sarà risultato favorevole, l'Ordinario secondo il suo prudente giudizio conceda la licenza di procedere alla pubblicazione, espresso il proprio nome e altresì il tempo e il luogo della concessione; che se non la conceda, l'Ordinario comunichi le motivazioni del diniego allo scrittore dell'opera. Can. 831 - §1. Sui giornali, opuscoli o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica o i buoni costumi, i fedeli non scrivano nulla, se non per causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri degli istituti religiosi, solamente su licenza dell'Ordinario del luogo. §2. Spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme sui requisiti perché ai chierici e ai membri degli istituti religiosi sia lecito partecipare a trasmissioni radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti la dottrina cattolica o la morale. Can. 832 - I membri degli istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore a norma delle costituzioni. |