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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO 

 

PARTE I

I FEDELI CRISTIANI

 

TITOLO III

I MINISTRI SACRI O CHIERICI

(Cann. 232 – 293)

 

CAPITOLO I (Cann. 232 - 264)

LA FORMAZIONE DEI CHIERICI

Can. 232 - La Chiesa ha il dovere e il diritto proprio ed esclusivo di formare coloro che sono destinati ai ministeri sacri.

Can. 233 - §1. È dovere di tutta la comunità cristiana promuovere le vocazioni affinché si possa convenientemente provvedere alla necessità di sacro ministero in tutta la Chiesa; hanno questo dovere specialmente le famiglie cristiane, gli educatori, e in modo particolare i sacerdoti, soprattutto i parroci. I Vescovi diocesani, ai quali spetta in sommo grado curare la promozione delle vocazioni, rendano consapevole il popolo loro affidato dell'importanza del ministero sacro e della necessità di ministri nella Chiesa, suscitino e sostengano le iniziative atte a favorire le vocazioni, soprattutto mediante le opere istituite a tale scopo.

§2. I sacerdoti e soprattutto i Vescovi diocesani si impegnino inoltre perché coloro che in età più matura si ritengono chiamati ai ministeri sacri siano prudentemente aiutati con la parola e con l'opera e preparati nel debito modo.

Can. 234 - §1. Si mantengano, dove esistono, e si favoriscano i seminari minori o altri istituti simili; in essi, allo scopo di incrementare le vocazioni, si provveda a dare una particolare formazione religiosa insieme con una preparazione umanistica e scientifica; anzi, se lo ritiene opportuno, il Vescovo diocesano provveda all'erezione del seminario minore o di un istituto analogo.

§2. A meno che in casi determinati le circostanze non suggeriscano diversamente, i giovani che intendono essere ammessi al sacerdozio siano forniti della stessa formazione umanistica e scientifica con la quale i giovani di quella regione vengono preparati a compiere gli studi superiori.

Can. 235 - §1. I giovani che intendono accedere al sacerdozio siano formati ad una vita spirituale ad esso adeguata e ai relativi doveri presso il seminario maggiore durante tutto il tempo della formazione, oppure, se a giudizio del Vescovo diocesano le circostanze lo richiedono, almeno per quattro anni.

§2. Coloro che legittimamente dimorano fuori del seminario, siano affidati dal Vescovo diocesano ad un sacerdote pio e idoneo, affinché abbia cura che siano diligentemente formati alla vita spirituale e alla disciplina.

Can. 236 - I candidati al diaconato permanente, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, siano formati a coltivare la vita spirituale e siano preparati a compiere nel debito modo i doveri propri dell'ordine:

1) i giovani, dimorando almeno per tre anni in una casa specifica, a meno che per gravi ragioni il Vescovo diocesano non abbia disposto diversamente;

2) gli uomini di età più matura, sia celibi sia coniugati, mediante un progetto formativo della durata di tre anni, determinato dalla Conferenza Episcopale.

Can. 237 - §1. Dove risulta possibile e opportuno, vi sia nelle singole diocesi il seminario maggiore; altrimenti gli alunni che si preparano ai ministeri sacri vengano affidati ad un altro seminario oppure venga eretto un seminario interdiocesano.

§2.n Non si eriga un seminario interdiocesano se prima non è stata ottenuta la conferma della Sede Apostolica, sia in ordine alla erezione del seminario, sia in ordine ai suoi statuti: da parte della Conferenza Episcopale, se si tratta di un seminario per tutto il territorio corrispondente, altrimenti da parte dei Vescovi interessati.

Can. 238 - §1. I seminari eretti legittimamente godono per il diritto stesso di personalità giuridica nella Chiesa.

§2. In tutti gli affari da trattare il rettore rappresenta il seminario, a meno che, per determinate questioni, l'autorità competente non abbia stabilito in modo diverso.

Can. 239 - §1. In ogni seminario vi sia il rettore che lo dirige e, se del caso, un vice-rettore, l'economo e inoltre, se gli alunni compiono gli studi nel seminario stesso, anche i docenti i quali insegnino le varie discipline curandone la reciproca coordinazione.

§2. In ogni seminario vi sia almeno un direttore spirituale, lasciando agli alunni la libertà di rivolgersi ad altri sacerdoti ai quali il Vescovo abbia affidato tale incarico.

§3. Negli statuti del seminario siano stabilite le modalità secondo cui gli altri moderatori, gli insegnanti e anche gli stessi alunni possano condividere la responsabilità del rettore, soprattutto per quanto riguarda la disciplina.

Can. 240 - §1. Oltre ai confessori ordinari, si facciano venire regolarmente nel seminario altri confessori e, salva la disciplina del seminario, gli alunni abbiano sempre ampia possibilità di rivolgersi a qualsiasi confessore sia all'interno sia all'esterno del seminario.

§2. Nel prendere decisioni riguardanti l'ammissione degli alunni agli ordini o la loro dimissione dal seminario, non può mai essere richiesto il parere del direttore spirituale e dei confessori.

Can. 241 - §1. Il Vescovo diocesano ammetta al seminario maggiore soltanto coloro che, sulla base delle loro doti umane e morali, spirituali e intellettuali, della loro salute fisica e psichica e della loro retta intenzione, sono ritenuti idonei a consacrarsi per sempre ai ministeri sacri.

§2. Prima di essere accolti, devono presentare i certificati di battesimo e di confermazione e gli altri documenti richiesti secondo le disposizioni della Ratio di formazione sacerdotale.

§3. Quando si tratta di ammettere coloro che siano stati dimessi da un altro seminario o da un istituto religioso, si richiede inoltre la dichiarazione del rispettivo superiore, soprattutto circa la causa della dimissione o dell'uscita.

Can. 242 - §1.n In ogni nazione vi sia una Ratio di formazione sacerdotale, emanata dalla Conferenza Episcopale sulla base delle norme fissate dalla suprema autorità della Chiesa e confermata dalla Santa Sede, adattabile alle nuove situazioni con una nuova confermazione della Santa Sede; in essa vengono definiti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, adattate alle necessità pastorali di ogni regione o provincia.

§2. Le norme della Ratio di cui al §1 siano osservate in tutti i seminari, sia diocesani sia interdiocesani.

Can. 243 - Ogni seminario abbia inoltre il proprio regolamento approvato dal Vescovo diocesano o, se si tratta di un seminario interdiocesano, dai Vescovi interessati; in esso si adattino le norme della Ratio di formazione sacerdotale alle situazioni particolari e si determinino in modo più preciso soprattutto le questioni disciplinari che riguardano la vita quotidiana degli alunni e il buon ordine di tutto il seminario.

Can. 244 - Nel seminario la formazione spirituale degli alunni e l'insegnamento dottrinale vengano coordinati armonicamente e siano finalizzati a far loro acquisire lo spirito del Vangelo e un rapporto profondo con Cristo, unito ad una adeguata maturità umana, secondo l'indole di ciascuno.

Can. 245 - §1. Mediante la formazione spirituale gli alunni siano resi idonei all'esercizio fecondo del ministero pastorale e siano educati allo spirito missionario, rendendoli consapevoli che l'adempimento fedele del ministero in atteggiamento costante di fede viva e di carità contribuisce alla propria santificazione; imparino insieme a coltivare quelle virtù che sono ritenute di grande importanza nella convivenza umana, cosicché siano in grado di giungere ad una adeguata armonia tra i valori umani e i valori soprannaturali.

§2. Gli alunni siano formati in modo tale che, pieni di amore per la Chiesa di Cristo, abbiano un profondo legame di carità, umile e filiale, con il Romano Pontefice successore di Pietro, siano uniti al proprio Vescovo come fedeli cooperatori e collaborino con i fratelli; mediante la vita comune nel seminario e mediante la pratica di un rapporto di amicizia e di familiarità con gli altri, si dispongano alla fraterna comunione col presbiterio diocesano di cui faranno parte al servizio della Chiesa.

Can. 246 - §1. La celebrazione eucaristica sia il centro di tutta la vita del seminario, in modo che ogni giorno gli alunni, partecipando alla stessa carità di Cristo, attingano soprattutto a questa fonte ricchissima forza d'animo per il lavoro apostolico e per la propria vita spirituale.

§2. Siano formati alla celebrazione della liturgia delle ore, mediante la quale i ministri di Dio lo invocano a nome della Chiesa per tutto il popolo loro affidato, anzi per tutto il mondo.

§3. Siano incrementati il culto della Beata Vergine Maria, anche con il rosario mariano, l'orazione mentale e gli altri esercizi di pietà con cui gli alunni acquisiscono lo spirito di preghiera e consolidano la vocazione.

§4. Gli alunni si abituino ad accostarsi con frequenza al sacramento della penitenza; si raccomanda inoltre che ognuno abbia la sua guida spirituale, scelta liberamente, a cui aprire con fiducia la propria coscienza.

§5. Gli alunni facciano ogni anno gli esercizi spirituali.

Can. 247 - §1. Siano preparati mediante un'adeguata educazione a vivere lo stato del celibato e imparino ad apprezzarlo come dono peculiare di Dio.

§2. Gli alunni siano resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri sacri della Chiesa, senza alcuna reticenza sulle difficoltà della vita sacerdotale.

Can. 248 - L'insegnamento dottrinale impartito agli alunni è finalizzato a far loro acquisire una dottrina ampia e solida nelle scienze sacre, insieme con una cultura generale rispondente alle necessità di luogo e di tempo, in modo che, mediante la propria fede in essa fondata e da essa nutrita, siano in grado di annunciare convenientemente il messaggio del Vangelo agli uomini del proprio tempo, in modo adeguato alla loro mentalità.

Can. 249 - Nella Ratio di formazione sacerdotale si stabilisca che gli alunni non solo imparino accuratamente la lingua del proprio paese, ma abbiano anche una buona conoscenza della lingua latina e inoltre un'adeguata conoscenza delle lingue straniere, nella misura in cui essa risulti necessaria o utile alla loro formazione o all'esercizio del ministero pastorale.

Can. 250 - Gli studi filosofici e teologici che sono programmati nel seminario possono essere compiuti o in modo successivo o in modo congiunto, secondo la Ratio di formazione sacerdotale; essi devono comprendere almeno un sessennio completo, in modo tale che il periodo riservato alle discipline filosofiche corrisponda ad un intero biennio, il periodo riservato agli studi teologici ad un intero quadriennio.

Can. 251 - La formazione filosofica, che deve essere radicata nel patrimonio filosofico perennemente valido e attenta anche al continuo progresso della ricerca filosofica, venga impartita in modo da arricchire la formazione umana degli alunni, da esaltare l'acutezza del pensiero e da renderli più idonei a compiere gli studi teologici.

Can. 252 - §1. La formazione teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica, fondata sulla Rivelazione divina, ne alimentino la loro vita spirituale e siano in grado di annunciarla e difenderla in modo appropriato nell'esercizio del ministero.

§2. Gli alunni vengano istruiti con particolare diligenza nella sacra Scrittura, in modo da acquisirne una visione completa.

§3. Vi siano lezioni di teologia dogmatica, radicata sempre nella parola di Dio scritta e nella sacra Tradizione, mediante le quali gli alunni imparino a penetrare più intimamente i misteri della salvezza, seguendo soprattutto la dottrina di s. Tommaso; inoltre lezioni di teologia morale e pastorale, di diritto canonico, di liturgia, di storia ecclesiastica e di altre discipline, ausiliarie e speciali, secondo le disposizioni della Ratio di formazione sacerdotale.

Can. 253 - §1. All'incarico di insegnante nelle discipline filosofiche, teologiche e giuridiche siano nominati dal Vescovo o dai Vescovi interessati soltanto coloro che, distinti per virtù, abbiano conseguito il dottorato o la licenza in una università o facoltà riconosciuta dalla Santa Sede.

§2. Si abbia cura che vengano nominati insegnanti singoli e distinti per l'insegnamento di sacra Scrittura, teologia dogmatica, teologia morale, liturgia, filosofia, diritto canonico, storia ecclesiastica e delle altre discipline che devono essere insegnate secondo un proprio metodo.

§3. L'insegnante che in modo grave venga meno al suo incarico sia rimosso dall'autorità di cui al §1.

Can. 254 - §1. Nell'insegnamento delle diverse discipline gli insegnanti pongano costantemente in evidenza l'intima unità e armonia di tutta la dottrina della fede, affinché gli alunni possano sperimentare l'apprendimento di un'unica scienza; per conseguire più agevolmente questo scopo, vi sia nel seminario chi coordina tutto il piano degli studi.

§2. Gli alunni vengano educati così da divenire essi stessi capaci di esaminare con metodo scientifico le questioni mediante adeguate ricerche personali; si tengano perciò esercitazioni con le quali, sotto la guida degli insegnanti, gli alunni imparino a compiere qualche ricerca col proprio lavoro.

Can. 255 - Quantunque tutta la formazione degli alunni nel seminario si proponga una finalità pastorale, vi si programmi una preparazione pastorale in senso stretto che insegni agli alunni i principi e i metodi che riguardano l'esercizio del ministero di insegnare, santificare e governare il popolo di Dio, tenendo anche presenti le necessità di luogo e di tempo.

Can. 256 - §1. Gli alunni vengano diligentemente istruiti in tutto ciò che riguarda in modo specifico il sacro ministero, soprattutto nell'attività catechetica e omiletica, nel culto divino e in modo particolare nella celebrazione dei sacramenti, nel dialogo con le persone, anche non cattoliche o non credenti, nell'amministrazione parrocchiale e nell'adempimento di tutti gli altri còmpiti.

§2. Gli alunni siano resi consapevoli delle necessità della Chiesa universale in modo che siano solleciti nel promuovere le vocazioni, dei problemi missionari ed ecumenici e inoltre dei vari problemi particolarmente urgenti, anche di carattere sociale.

Can. 257 - §1. La formazione degli alunni sia impostata in modo che sentano la sollecitudine non solo della Chiesa particolare al servizio della quale sono incardinati, ma anche della Chiesa universale e in modo che si dimostrino pronti a dedicarsi alle Chiese particolari in cui urgano gravi necessità.

§2. Il Vescovo diocesano abbia cura che i chierici che hanno intenzione di trasferirsi dalla propria Chiesa particolare ad una Chiesa particolare di un'altra regione, siano preparati convenientemente ad esercitarvi il ministero sacro, che imparino cioè la lingua della regione, abbiano conoscenza delle sue istituzioni, delle condizioni sociali, degli usi e delle consuetudini.

Can. 258 - Perché gli alunni imparino anche nella pratica il metodo dell'azione apostolica, durante il periodo degli studi e soprattutto nel tempo delle vacanze siano iniziati, sempre sotto la guida di un sacerdote esperto, alla prassi pastorale mediante opportune esperienze da determinare secondo il giudizio dell'Ordinario, adatte all'età degli alunni e alle situazioni locali.

Can. 259 - §1. Spetta al Vescovo diocesano oppure, se si tratta di un seminario interdiocesano, ai Vescovi interessati, decidere ciò che riguarda l'alta direzione ed amministrazione del seminario.

§2. Il Vescovo diocesano o, se si tratta di un seminario interdiocesano, i Vescovi interessati visitino di persona frequentemente il seminario, vigilino sulla formazione dei propri alunni e sull'insegnamento filosofico e teologico che vi viene impartito, si informino inoltre sulla vocazione, l'indole, la pietà e il progresso degli alunni, in vista soprattutto del conferimento degli ordini sacri.

Can. 260 - Nell'adempimento dei propri incarichi, tutti devono obbedire al rettore al quale spetta la direzione quotidiana del seminario, a norma della Ratio di formazione sacerdotale e del regolamento del seminario.

Can. 261 - §1. Il rettore del seminario, come pure, sotto la sua autorità, i superiori e gli insegnanti, ciascuno per la parte che gli compete, curino che gli alunni osservino fedelmente le norme fissate dalla Ratio di formazione sacerdotale e dal regolamento del seminario.

§2. Il rettore del seminario e il moderatore degli studi provvedano con diligenza che gli insegnanti adempiano nel debito modo il loro incarico, secondo le disposizioni della Ratio di formazione sacerdotale e del regolamento del seminario.

Can. 262 - Il seminario sia esente dalla giurisdizione parrocchiale; per tutti coloro che si trovano nel seminario svolge l'ufficio di parroco, ad eccezione della materia matrimoniale e fermo restando il disposto del can. 985, il rettore del seminario o un suo delegato.

Can. 263 - Il Vescovo diocesano oppure, se si tratta di un seminario interdiocesano, i Vescovi interessati, nella misura che essi stessi hanno determinato di comune accordo devono fare in modo che si provveda alla costituzione e alla conservazione del seminario, al sostentamento degli alunni, alla rimunerazione degli insegnanti e alle altre necessità del seminario.

Can. 264 - §1. Per provvedere alle necessità del seminario, oltre all'offerta di cui al can. 1266, il Vescovo può imporre nella diocesi un tributo.

§2. Sono soggette al tributo per il seminario tutte le persone giuridiche ecclesiastiche, anche private che hanno sede in diocesi, a meno che non si sostengano solo di elemosine oppure non abbiano attualmente un collegio di studenti o di docenti finalizzato a promuovere il bene comune della Chiesa; tale tributo deve essere generale, proporzionato ai redditi di coloro che vi sono soggetti e determinato secondo le necessità del seminario.

 

 

(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione)

[Redazione originaria degli articoli modificati da Sua Santità Papa Francesco (cfr. Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» Competentias quasdam decernere, 11 febbraio 2022)]:

Can. 237 - §2. Non si eriga un seminario interdiocesano se prima non è stata ottenuta l'approvazione della Sede Apostolica, sia in ordine alla erezione del seminario, sia in ordine ai suoi statuti: da parte della Conferenza Episcopale, se si tratta di un seminario per tutto il territorio corrispondente, altrimenti da parte dei Vescovi interessati.

Can. 242 - §1. In ogni nazione vi sia una Ratio di formazione sacerdotale, emanata dalla Conferenza Episcopale sulla base delle norme fissate dalla suprema autorità della Chiesa e approvata dalla Santa Sede, adattabile alle nuove situazioni con una nuova approvazione della Santa Sede; in essa vengano definiti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, adattate alle necessità pastorali di ogni regione o provincia.