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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO 

 

PARTE I

I FEDELI CRISTIANI

 

TITOLO III

I MINISTRI SACRI O CHIERICI

(Cann. 232 – 293)

 

CAPITOLO II (Cann. 265 - 272)

L'ASCRIZIONE DEI CHIERICI O INCARDINAZIONE

Can. 265 n - Ogni chierico deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una Prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbia la facoltà, o anche in una Associazione pubblica clericale che abbia ottenuto tale facoltà dalla Sede Apostolica, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girovaghi.

Can. 266 - §1. Con l'ordinazione diaconale uno diviene chierico e viene incardinato nella Chiesa particolare o nella prelatura personale al cui servizio è stato ammesso.

§2. Il professo di perpetui in un istituto religioso oppure chi è stato incorporato definitivamente in una società clericale di vita apostolica, con l'ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nell'istituto o nella società, a meno che, per quanto riguarda le società, le costituzioni non prevedano diversamente.

§3. Il membro di un istituto secolare con l'ordinazione diaconale viene incardinato nella Chiesa particolare al cui servizio è stato ammesso, a meno che, in forza di una concessione della Sede Apostolica, non venga incardinato nell'istituto stesso.

Can. 267 - §1. Perché un chierico già incardinato sia incardinato validamente in un'altra Chiesa particolare, deve ottenere dal Vescovo diocesano una lettera di escardinazione sottoscritta dal medesimo; allo stesso modo deve ottenere dal Vescovo diocesano della Chiesa particolare nella quale desidera essere incardinato una lettera di incardinazione sottoscritta dal medesimo.

§2. L'escardinazione concessa in tale modo non ha effetto se non è stata ottenuta l'incardinazione in un'altra Chiesa particolare.

Can. 268 - §1. Il chierico che si trasferisce legittimamente dalla propria Chiesa particolare in un'altra, dopo cinque anni viene incardinato in quest'ultima per il diritto stesso, purché abbia manifestato per iscritto tale intenzione sia al Vescovo diocesano della Chiesa ospite, sia al Vescovo diocesano proprio e purché nessuno dei due abbia espresso un parere contrario alla richiesta entro quattro mesi dalla recezione della lettera.

§2. Con l'ammissione perpetua o definitiva in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica, il chierico che, a norma del can. 266, §2, è incardinato in tale istituto o società, viene escardinato dalla propria Chiesa particolare.

Can. 269 - Il Vescovo diocesano non proceda all'incardinazione di un chierico se non quando:

1) ciò sia richiesto dalla necessità o utilità della sua Chiesa particolare e salve le disposizioni del diritto riguardanti l'onesto sostentamento dei chierici;

2) gli consti da un documento legittimo la concessione dell'escardinazione e inoltre abbia avuto opportuno attestato da parte del Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli studi del chierico;

3) il chierico abbia dichiarato per scritto al medesimo Vescovo diocesano di volersi dedicare al servizio della nuova Chiesa particolare a norma del diritto.

Can. 270 - L'escardinazione può essere lecitamente concessa solo per giusti motivi, quali l'utilità della Chiesa o il bene del chierico stesso; tuttavia non può essere negata se non in presenza di gravi cause; però il chierico che ritenga gravosa la decisione nei suoi confronti e abbia trovato un Vescovo che lo accoglie, può fare ricorso contro la decisione stessa.

Can. 271 - §1. Al di fuori di una situazione di vera necessità per la propria Chiesa particolare, il Vescovo diocesano non neghi la licenza di trasferirsi ai chierici che sappia preparati e ritenga idonei ad andare in regioni afflitte da grave scarsità di clero, per esercitarvi il ministero sacro; provveda però che, mediante una convenzione scritta con il Vescovo diocesano del luogo a cui sono diretti, vengano definiti i diritti e i doveri dei chierici in questione.

§2. Il Vescovo diocesano può concedere ai suoi chierici la licenza di trasferirsi in un'altra Chiesa particolare per un tempo determinato, rinnovabile anche più volte, in modo però che i chierici rimangano incardinati nella propria Chiesa particolare e ritornandovi godano di tutti i diritti che avrebbero, se avessero esercitato in essa il ministero sacro.

§3. Il chierico che è passato legittimamente ad un'altra Chiesa particolare, rimanendo incardinato nella propria Chiesa, per giusta causa può essere richiamato dal proprio Vescovo diocesano, purché siano rispettate le convenzioni stipulate con l'altro Vescovo e l'equità naturale; ugualmente, alle stesse condizioni, il Vescovo diocesano dell'altra Chiesa particolare potrà, per giusta causa, negare al chierico la licenza di un'ulteriore permanenza nel suo territorio.

Can. 272 - L'Amministratore diocesano non può concedere l'escardinazione e l'incardinazione, come pure la licenza di trasferirsi in un'altra Chiesa particolare, se non dopo un anno di sede episcopale vacante e col consenso del collegio dei consultori.

 

 

 

(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione)

[Redazione originaria dell'articolo modificato da Sua Santità Papa Francesco (cfr. Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» Competentias quasdam decernere, 11 febbraio 2022)]:

Can. 265 - Ogni chierico deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbiano la facoltà, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girovaghi.