Index

Back Top Print

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO 

 

PARTE I

I FEDELI CRISTIANI

 

TITOLO IV

LE PRELATURE PERSONALI

(Cann. 294 – 297)

 

Can. 294 - Al fine di promuovere un'adeguata distribuzione dei presbiteri o di attuare speciali opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o per le diverse categorie sociali, la Sede Apostolica può erigere prelature personali formate da presbiteri e da diaconi del clero secolare, udite le Conferenze Episcopali interessate.

Can. 295 - §1. La prelatura personale è retta da statuti emanati dalla Sede Apostolica e ad essa viene preposto un Prelato come Ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale, nonché di incardinare gli alunni e di promuoverli agli ordini con il titolo del servizio della prelatura.

§2. Il Prelato deve provvedere sia alla formazione spirituale di coloro che ha promosso con il predetto titolo, sia al loro decoroso sostentamento.

Can. 296 - I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura stessa; il modo di tale organica cooperazione e i principali doveri e diritti con essa connessi siano determinati con precisione negli statuti.

Can. 297 - Parimenti gli statuti definiscano i rapporti della prelatura personale con gli Ordinari del luogo nelle cui Chiese particolari la prelatura stessa esercita o intende esercitare, previo consenso del Vescovo diocesano, le sue opere pastorali o missionarie.

_____________________________________________________________________

 

Cf: Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» con la quale vengono modificati i cann. 295-296 relativi alle Prelature personali (8 agosto 2023)