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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO 

 

PARTE I

I FEDELI CRISTIANI

 

TITOLO V

LE ASSOCIAZIONI DEI FEDELI

(Cann. 298 – 329)

 

CAPITOLO I (Cann. 298 - 311)

NORME COMUNI

Can. 298 - §1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.

§2. I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle associazioni o erette o lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica competente.

Can. 299 - §1. I fedeli sono liberi di costituire, mediante un accordo privato tra di loro, associazioni  per conseguire i fini di cui nel can. 298, §1, fermo restando il disposto del can. 301, §1.

§2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private.

§3. Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono stati  riveduti dall'autorità competente.

Can. 300 - Nessuna associazione assuma il nome di "cattolica", se non con il consenso dell'autorità ecclesiastica competente a norma del can. 312.

Can. 301 - §1. Spetta unicamente all'autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si propongano l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui conseguimento è riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica.

§2. L'autorità ecclesiastica competente, se lo giudica opportuno, può erigere associazioni di fedeli anche per il conseguimento diretto o indiretto di altre finalità spirituali alle quali non sia stato sufficientemente provveduto mediante iniziative private.

§3. Le associazioni di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente si chiamano associazioni pubbliche.

Can. 302 - Le associazioni di fedeli si chiamano clericali se sono dirette da chierici, assumono l'esercizio dell'ordine sacro e sono riconosciute come tali dall'autorità competente.

Can. 303 - Le associazioni i cui membri conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma di un istituto religioso, sotto l'alta direzione dell'istituto stesso, assumono il nome di terzi ordini oppure un altro nome adatto.

Can. 304 - §1. Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti il fine dell'associazione o obiettivo societario, la sede, il governo e le condizioni richieste per farne parte, e mediante i quali vengano determinate le modalità d'azione tenendo presente la necessità o l'utilità relativa al tempo e al luogo.

§2. Assumano un titolo o un nome, adatto agli usi del tempo e del luogo, scelto soprattutto in ragione della finalità perseguita.

Can. 305 - §1. Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il dovere e il diritto di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti.

§2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi.

Can. 306 - Perché uno possa fruire dei diritti e dei privilegi dell'associazione, delle indulgenze e delle altre grazie spirituali ad essa concesse, è necessario e sufficiente che vi sia validamente accolto e non dimesso legittimamente dalla medesima, secondo le disposizioni del diritto e degli statuti dell'associazione.

Can. 307 - §1. L'ammissione dei membri si compia a norma del diritto e degli statuti di ciascuna associazione.

§2. La stessa persona può essere iscritta a più associazioni.

§3. I membri degli istituti religiosi possono aderire alle associazioni, a norma del diritto proprio, con il  consenso del proprio Superiore.

Can. 308 - Nessuno, legittimamente iscritto, sia dimesso da una associazione, se non per giusta causa, a norma del diritto e degli statuti.

Can. 309 - Le associazioni legittimamente costituite hanno facoltà, a norma del diritto e degli statuti, di emanare norme peculiari riguardanti l'associazione stessa, di tenere assemblee, di designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e gli amministratori dei beni.

Can. 310 - Un'associazione privata non costituita in persona giuridica, come tale non può essere soggetto di obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi mediante un mandatario o procuratore.

Can. 311 - I membri di istituti di vita consacrata che presiedono o assistono associazioni in qualche modo unite al proprio istituto, abbiano cura che tali associazioni prestino aiuto alle attività di apostolato esistenti in diocesi, soprattutto operando sotto la direzione dell'Ordinario del luogo, insieme con le associazioni finalizzate all'esercizio dell'apostolato nella diocesi.