CODICE DI DIRITTO CANONICO
IL POPOLO DI DIO PARTE II LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA SEZIONE I LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA (Cann. 330 – 367) CAPITOLO I IL ROMANO PONTEFICE E IL COLLEGIO DEI VESCOVI Can. 330 - Come, per volontà del Signore, san Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico Collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti. |