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CODICE DI DIRITTO CANONICO

 

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE II

LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA

 

SEZIONE II

LE CHIESE PARTICOLARI
E I LORO RAGGRUPPAMENTI

(Cann. 368 – 572)

 

TITOLO III

STRUTTURA INTERNA DELLE CHIESE PARTICOLARI

(Cann. 460 – 572)

 

CAPITOLO II (Cann. 469 - 474)

LA CURIA DIOCESANA

Can. 469 - La curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria.

Can. 470 - La nomina di coloro che esercitano un ufficio nella curia diocesana spetta al Vescovo diocesano.

Can. 471 - Tutti coloro che sono ammessi agli uffici della curia devono:

1) promettere di adempiere fedelmente l'incarico secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo;

2) osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo.

Can. 472 - Circa le cause e le persone che, nella curia, si riferiscono all'esercizio della potestà giudiziaria, si osservino le prescrizioni del Libro VII,  I processi; in ordine a ciò che riguarda l'amministrazione della diocesi, si osservino le disposizioni dei canoni seguenti.

Can. 473 - §1. Il Vescovo diocesano deve curare che tutti gli affari inerenti all'amministrazione di tutta la diocesi siano debitamente coordinati e diretti a procurare nel modo più opportuno il bene della porzione di popolo di Dio che gli è affidata.

§2. Spetta allo stesso Vescovo diocesano coordinare l'attività pastorale dei Vicari generali ed episcopali; dove risulta conveniente, può essere nominato il Moderatore di curia, che deve essere un sacerdote e al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, di coordinare le attività che riguardano gli affari amministrativi da trattare, come pure di curare che gli altri addetti alla curia svolgano fedelmente l'ufficio loro affidato.

§3. Se le situazioni locali, a giudizio del Vescovo, non suggeriscono diversamente, sia nominato Moderatore di curia il Vicario generale oppure, se sono più di uno, uno dei Vicari generali.

§4. Quando lo ritiene opportuno, il Vescovo, per favorire maggiormente l'attività pastorale, può costituire un consiglio episcopale, composto cioè dai Vicari generali e dai Vicari episcopali.

Can. 474 - Gli atti di curia che hanno per loro natura effetto giuridico, devono essere sottoscritti dall'Ordinario da cui provengono, anche in ordine alla validità, e nello stesso tempo devono essere sottoscritti dal cancelliere o dal notaio di curia; il cancelliere poi è tenuto ad informare degli atti il Moderatore di curia.