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CODICE DI DIRITTO CANONICO

 

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE II

LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA

 

SEZIONE II

LE CHIESE PARTICOLARI
E I LORO RAGGRUPPAMENTI

(Cann. 368 – 572)

 

TITOLO III

STRUTTURA INTERNA DELLE CHIESE PARTICOLARI

(Cann. 460 – 572)

 

CAPITOLO VII (Cann. 553 - 555)

I VICARI FORANEI

Can. 553 - §1. Il vicario foraneo, chiamato anche decano o arciprete o con altro nome, è il sacerdote che è preposto al vicariato foraneo.

§2. A meno che il diritto particolare non stabilisca altro, il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione.

Can. 554 - §1. Per l'ufficio di vicario foraneo, che non è legato all'ufficio di parroco di una parrocchia determinata, il Vescovo scelga un sacerdote che avrà giudicato idoneo, valutate le circostanze di luogo e di tempo.

§2. Il vicario foraneo venga nominato a tempo determinato, stabilito dal diritto particolare.

§3. Il Vescovo diocesano per giusta causa può rimuovere liberamente dall'ufficio il vicario foraneo, secondo il suo prudente giudizio.

Can. 555 - §1. Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:

1) di promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'àmbito del vicariato;

2) di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri;

3) di provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.

§2. Il vicario foraneo nell'àmbito del vicariato affidatogli:

1) si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279, p 2;

2) abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per coloro che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi.

§3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa.

§4. Il vicario foraneo è tenuto all'obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano.