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CODICE DI DIRITTO CANONICO

 

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE III

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

 

SEZIONE I

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

(Cann. 573 – 730)

 

TITOLO II

GLI ISTITUTI RELIGIOSI 

(Cann. 607 - 709)

 

Can. 607 - §1. La vita religiosa, in quanto consacrazione di tutta la persona, manifesta nella Chiesa il mirabile connubio istituito da Dio, segno della vita futura. In tal modo il religioso porta a compimento la sua totale donazione come sacrificio offerto a Dio, e con questo l'intera sua esistenza diviene un ininterrotto culto a Dio nella carità.

§2. L'istituto religioso è una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità.

§3. La testimonianza pubblica che i religiosi sono tenuti a rendere a Cristo e alla Chiesa comporta quella separazione dal mondo che è propria dell'indole e delle finalità di ciascun istituto.