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CODICE DI DIRITTO CANONICO

 

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE III

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

 

SEZIONE I

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

(Cann. 573 – 730)

 

TITOLO II

GLI ISTITUTI RELIGIOSI

(Cann. 607 - 709)

 

CAPITOLO I (Cann. 608 - 616)

CASE RELIGIOSE: EREZIONE E SOPPRESSIONE

Can. 608 - La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l'autorità di un Superiore designato a norma del diritto. Le singole case devono avere almeno un oratorio, in cui si celebri e si conservi l'Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità.

Can. 609 - §1. Le case di un istituto religioso vengono erette dall'autorità competente secondo le costituzioni, previo consenso scritto del Vescovo diocesano.

§2. Per l'erezione di un monastero di monache si richiede inoltre la licenza della Sede Apostolica.

Can. 610 - §1. L'erezione di case si compie tenuta presente l'utilità della Chiesa e dell'istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito propri dell'istituto.

§2. Non si proceda all'erezione di una casa se prudentemente non si ritiene possibile provvedere in modo adeguato alle necessità dei membri.

Can. 611 - Il consenso del Vescovo diocesano per l'erezione di una casa religiosa implica il diritto:

1) di condurre una vita conforme all'indole e alle finalità proprie dell'istituto;

2) di esercitare le opere proprie dell'istituto, a norma del diritto, salve restando le condizioni poste nel consenso;

3) per gli istituti clericali, di avere una chiesa, salvo il disposto del can. 1215, §3, e di esercitarvi il ministero sacro, osservate le disposizioni del diritto.

Can. 612 - Per destinare una casa religiosa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costituita si richiede il consenso del Vescovo diocesano; non invece se si tratta di un cambiamento che, salve le leggi di fondazione, si riferisce solamente al regime interno e alla disciplina.

Can. 613 - §1. Una casa religiosa di canonici regolari o di monaci, sotto il governo e la cura del proprio Moderatore, è una casa sui iuris, a meno che le costituzioni non dicano altrimenti.

§2. Il Moderatore di una casa sui iuris è, per diritto, Superiore maggiore.

Can. 614 - I monasteri di monache associati a un istituto maschile mantengono la propria forma di vita e il proprio governo, secondo le costituzioni. I reciproci diritti ed obblighi siano determinati in modo che l'associazione possa giovare al bene spirituale.

Can. 615 - Quando un monastero sui iuris non ha, oltre al proprio Moderatore, un altro Superiore maggiore e non è associato a un istituto di religiosi in modo che il Superiore di questo abbia su quel monastero una vera potestà definita dalle costituzioni, tale monastero è affidato alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano a norma del diritto.

Can. 616 - §1. Una casa religiosa eretta legittimamente può essere soppressa dal Moderatore supremo a norma delle costituzioni, dopo avere consultato il Vescovo diocesano. Per i beni della casa soppressa deve provvedere il diritto proprio dell'istituto, nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti.

§2. La soppressione dell'unica casa di un istituto è di competenza della Santa Sede, alla quale è pure riservato di disporre, nel caso, dei beni relativi.

§3. La soppressione di una casa sui iuris, di cui nel can. 613, spetta al capitolo generale, a meno che le costituzioni non stabiliscano altrimenti.

§4. La soppressione di un monastero sui iuris di monache spetta alla Sede Apostolica, osservato, per quanto riguarda i beni il disposto delle costituzioni.