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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE III

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

 

SEZIONE I

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

(Cann. 573 – 730)

 

TITOLO II

GLI ISTITUTI RELIGIOSI

(Cann. 607 - 709)

 

CAPITOLO III (Cann. 659 - 661)

AMMISSIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DEI MEMBRI

 

Articolo 4

La formazione dei religiosi

Can. 659 - §1. In ogni istituto, dopo la prima professione, si continui la formazione di tutti i membri perché possano condurre più integralmente la vita propria dell'istituto e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione.

§2. Pertanto il diritto proprio deve stabilire la ratio e la durata di questa formazione, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le condizioni delle persone e dei tempi, secondo quanto è richiesto dalle finalità e l'indole dell'istituto.

§3. La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri è regolata dal diritto universale e dal "piano degli studi" proprio dell'istituto.

Can. 660 - §1. La formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività dei membri, spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica, e portare anche al conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici sia civili, secondo l'opportunità.

§2. Durante il periodo di questa formazione non si affidino ai religiosi incarichi e attività che la ostacolano.

Can. 661 - Per tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i mezzi e il tempo.