CODICE DI DIRITTO CANONICO
IL POPOLO DI DIO PARTE III GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA SEZIONE I GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA (Cann. 573 – 730) TITOLO II GLI ISTITUTI RELIGIOSI (Cann. 607 - 709) CAPITOLO VII (Cann. 705 - 707) I RELIGIOSI ELEVATI ALL'EPISCOPATO Can. 705 - Il religioso elevato all'episcopato continua ad essere membro del suo istituto, ma in forza del voto di obbedienza è soggetto solamente al Romano Pontefice e non è vincolato da quegli obblighi che egli stesso, nella sua prudenza, giudichi incompatibili con la propria condizione. Can. 706 - Il religioso di cui sopra: 1) se per la professione ha perduto il dominio dei propri beni, ricevendone altri ne ha l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; quanto alla proprietà, invece, il Vescovo diocesano e gli altri di cui nel can. 381, §2, la acquistano per la Chiesa particolare; tutti gli altri per l'istituto, oppure per la Santa Sede, a seconda che l'istituto abbia o no la capacità di possedere; 2) se per la professione non ha perduto il dominio dei beni, ricupera l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione di quelli che aveva; e acquista per sé a pieno titolo quelli che gli provengono in seguito; 3) in entrambi i casi, deve disporre secondo la volontà degli offerenti dei beni che gli provengono a titolo non personale. Can. 707 - §1. Il religioso Vescovo emerito può scegliersi la casa in cui abitare, anche fuori dalle case del proprio istituto, a meno che la Sede Apostolica non abbia disposto altrimenti. §2. Quanto al suo sostentamento conveniente e degno, se il Vescovo è stato a servizio di una diocesi si osserverà il can. 402, §2, a meno che il suo istituto non voglia provvedere a tale sostentamento; altrimenti la Sede Apostolica disporrà in altro modo. |