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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE III

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

 

SEZIONE I

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

(Cann. 573 – 730)

 

TITOLO II

GLI ISTITUTI RELIGIOSI

(Cann. 607 - 709)

 

CAPITOLO VIII (Cann. 708 - 709)

LE CONFERENZE DEI SUPERIORI MAGGIORI

Can. 708 - I Superiori maggiori possono utilmente associarsi in conferenze o consigli per conseguire più agevolmente, nell'unione delle forze, il fine proprio dei singoli istituti, salvi sempre l'autonomia, l'indole e lo spirito proprio di ognuno, sia per trattare questioni di comune interesse, sia per instaurare un opportuno coordinamento e collaborazione con le Conferenze Episcopali ed anche con i singoli Vescovi.

Can. 709 - Le conferenze dei Superiori maggiori abbiano i propri statuti approvati dalla Santa Sede, dalla quale unicamente possono essere erette, anche in persona giuridica, e sotto la cui suprema direzione esse rimangono.