CODICE DI DIRITTO CANONICO
IL POPOLO DI DIO PARTE III GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA SEZIONE I GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA (Cann. 573 – 730) TITOLO II GLI ISTITUTI RELIGIOSI (Cann. 607 - 709) CAPITOLO VIII (Cann. 708 - 709) LE CONFERENZE DEI SUPERIORI MAGGIORI Can. 708 - I Superiori maggiori possono utilmente associarsi in conferenze o consigli per conseguire più agevolmente, nell'unione delle forze, il fine proprio dei singoli istituti, salvi sempre l'autonomia, l'indole e lo spirito proprio di ognuno, sia per trattare questioni di comune interesse, sia per instaurare un opportuno coordinamento e collaborazione con le Conferenze Episcopali ed anche con i singoli Vescovi. Can. 709 - Le conferenze dei Superiori maggiori abbiano i propri statuti approvati dalla Santa Sede, dalla quale unicamente possono essere erette, anche in persona giuridica, e sotto la cui suprema direzione esse rimangono. |