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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO V

IL SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI

(Cann. 998 – 1007)

 

CAPITOLO II (Can. 1003)

IL MINISTRO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI

Can. 1003 - §1. Amministra validamente l'unzione degli infermi ogni sacerdote e soltanto il sacerdote.

§2. Hanno il dovere e il diritto di amministrare l'unzione degli infermi tutti i sacerdoti ai quali è demandata la cura delle anime, ai fedeli affidati al loro ufficio pastorale; per una ragionevole causa, qualunque sacerdote può amministrare questo sacramento con il consenso almeno presunto del sacerdote di cui sopra.

§3. A qualunque sacerdote è lecito portare con sé l'olio benedetto, perché sia in grado di amministrare, in caso di necessità, il sacramento dell'unzione degli infermi.