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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO VI

ORDINE

 (Cann. 1008 – 1054)

 

Can. 1008n - Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio.

Can. 1009 - §1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.

§2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.

§3.n Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità.



(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione o a un nuovo paragrafo)

Per la nuova redazione dei Canoni 1008 e 1009 §3 cf: Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Omnium in mentem, con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico (26 ottobre 2009)