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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO VI

ORDINE

(Cann. 1008 – 1054) 

 

CAPITOLO II (Cann. 1024-1052)

GLI ORDINANDI

 

Articolo 1

Requisiti negli ordinandi

Can. 1026 - Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi causa a ricevere gli ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo dal riceverli.

Can. 1027 - Gli aspiranti al diaconato e al presbiterato siano formati mediante un'accurata preparazione, a norma del diritto.

Can. 1028 - Il Vescovo diocesano o il Superiore competente provvedano che i candidati, prima che siano promossi a qualche ordine, vengano debitamente istruiti su ciò che riguarda l'ordine e i suoi obblighi.

Can. 1029 - Siano promossi agli ordini soltanto quelli che, per prudente giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto conto di tutte le circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto.

Can. 1030 - Soltanto per una causa canonica, anche occulta, il Vescovo proprio o il Superiore maggiore competente possono interdire l'accesso al presbiterato ai diaconi loro sudditi ad esso destinati, salvo il ricorso a norma di diritto.

Can. 1031 - §1. Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età.

§2. Il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età e con il consenso della moglie.

§3. Le Conferenze Episcopali sono libere di stabilire una norma con cui si richieda un'età più avanzata per il presbiterato e per il diaconato permanente.

§4. La dispensa dall'età richiesta a norma dei §§1 e 2, che superi l'anno, è riservata alla Sede Apostolica.

Can. 1032 - §1. Gli aspiranti al presbiterato possono essere promossi al diaconato soltanto dopo aver espletato il quinto anno del curricolo degli studi filosofico-teologici.

§2. Compiuto il curricolo degli studi, il diacono per un tempo conveniente, da definirsi dal Vescovo o dal Superiore maggiore competente, partecipi alla cura pastorale esercitando l'ordine diaconale prima di essere promosso al presbiterato.

§3. L'aspirante al diaconato permanente non sia promosso a questo ordine se non espletato il tempo della formazione.