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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO VI

ORDINE

(Cann. 1008 – 1054) 

 

CAPITOLO III (Cann. 1053-1054)

ANNOTAZIONE E CERTIFICATO DELL'AVVENUTA ORDINAZIONE

Can. 1053 - §1. Compiuta l'ordinazione, i nomi dei singoli ordinati e del ministro ordinante, il luogo e il giorno dell'ordinazione, siano annotati nell'apposito libro da custodirsi diligentemente nella curia del luogo dell'ordinazione, e tutti i documenti delle singole ordinazioni vengano conservati accuratamente.

§2. Il Vescovo ordinante consegni a ciascun ordinato un certificato autentico dell'ordinazione ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo estraneo con lettere dimissorie, lo presentino al proprio Ordinario per l'annotazione dell'ordinazione nel libro speciale da conservarsi in archivio.

Can. 1054 - L'Ordinario del luogo, se si tratta dei secolari, oppure il Superiore maggiore competente, se si tratta dei suoi sudditi, comunichi la notizia di ciascuna ordinazione celebrata al parroco del luogo del battesimo, il quale la annoterà nel suo libro dei battesimi a norma del can. 535, §2.