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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO VII

IL MATRIMONIO

(Cann. 1055 – 1165)

 

CAPITOLO IV (Cann. 1095-1107)

IL CONSENSO MATRIMONIALE

Can. 1095 - Sono incapaci a contrarre matrimonio:

1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;

2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;

3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Can. 1096 - §1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale.

§2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.

Can. 1097 - §1. L'errore di persona rende invalido il matrimonio.

§2. L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente.

Can. 1098 - Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo, ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.

Can. 1099 - L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà.

Can. 1100 - Sapere o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude necessariamente il consenso matrimoniale.

Can. 1101 - §1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.

§2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.

Can. 1102 - §1. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura.

§2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no ciò su cui si fonda la condizione.

§3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui nel §2, se non con la licenza scritta dell'Ordinario del luogo.

Can. 1103 - E invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.

Can. 1104 - §1. Per contrarre validamente il matrimonio è necessario che i contraenti siano presenti contemporaneamente, sia di persona sia tramite procuratore.

§2. Gli sposi manifestino il consenso matrimoniale con le parole; se però non possono parlare, lo facciano con segni equivalenti.

Can. 1105 - §1. Per celebrare validamente il matrimonio tramite procuratore si richiede:

1) che vi sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata;

2) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico.

§2. Il mandato, perché sia valido, deve essere sottoscritto dal mandante e inoltre dal parroco o dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato o da un sacerdote delegato da uno di essi, o da almeno due testimoni; oppure deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile.

§3. Se il mandante non sa scrivere, lo si annoti nello stesso mandato e si aggiunga un altro testimone che firmi egli pure lo scritto; diversamente il mandato è invalido.

§4. Se il mandante, prima che il procuratore contragga in suo nome, revoca il mandato o cade in pazzia, il matrimonio è invalido, anche se lo ignoravano sia il procuratore sia l'altra parte contraente.

Can. 1106 - È consentito contrarre matrimonio tramite interprete; tuttavia il parroco non vi assista se non gli consta della fedeltà dell'interprete.

Can. 1107 - Anche se il matrimonio fu celebrato invalidamente a motivo di un impedimento o per difetto di forma, si presume che il consenso manifestato perseveri finché non consti della sua revoca.