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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO VII

IL MATRIMONIO

(Cann. 1055 – 1165)

 

CAPITOLO VII (Cann. 1130-1133)

LA CELEBRAZIONE SEGRETA DEL MATRIMONIO

Can. 1130 - Per una grave e urgente causa l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in segreto.

Can. 1131 - Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta:

1) che si facciano in segreto le debite indagini prematrimoniali;

2) che dell'avvenuta celebrazione del matrimonio conservino il segreto l'Ordinario del luogo, l'assistente, i testimoni e i coniugi.

Can. 1132 - L'obbligo di conservare il segreto di cui nel can. 1131, n. 2, cessa per l'Ordinario del luogo se dall'osservanza del segreto incombe un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio: e ciò sia reso noto alle parti prima della celebrazione del matrimonio.

Can. 1133 - Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto della curia.