CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO IV LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA PARTE I I SACRAMENTI TITOLO VII IL MATRIMONIO (Cann. 1055 – 1165) CAPITOLO VII (Cann. 1130-1133) LA CELEBRAZIONE SEGRETA DEL MATRIMONIO Can. 1130 - Per una grave e urgente causa l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in segreto. Can. 1131 - Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta: 1) che si facciano in segreto le debite indagini prematrimoniali; 2) che dell'avvenuta celebrazione del matrimonio conservino il segreto l'Ordinario del luogo, l'assistente, i testimoni e i coniugi. Can. 1132 - L'obbligo di conservare il segreto di cui nel can. 1131, n. 2, cessa per l'Ordinario del luogo se dall'osservanza del segreto incombe un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio: e ciò sia reso noto alle parti prima della celebrazione del matrimonio. Can. 1133 - Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto della curia. |