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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO VII

IL MATRIMONIO

(Cann. 1055 – 1165)

 

CAPITOLO VIII (Cann. 1134-1140)

EFFETTI DEL MATRIMONIO

Can. 1134 - Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i cómpiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento.

Can. 1135 - Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale.

Can. 1136 - I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa.

Can. 1137 - Sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo.

Can. 1138 - §1. Il padre è colui che indicano le giuste nozze, eccetto che si provi il contrario con argomenti evidenti.

§2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello della cessazione della vita coniugale.

Can. 1139 - I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede.

Can. 1140 - I figli legittimati, relativamente agli effetti canonici, sono in tutto equiparati ai legittimi, a meno che il diritto non abbia disposto altro espressamente.